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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni GAROFALO, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 910 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Ispica Parte_1 C.F._1
(RG), Via dei Trattati di Roma n. 6/a, presso lo studio dell'avv. Silvia SAPIENZA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 CP_2 dello Stato di presso i cui Uffici in , via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente CP_1 CP_1 domicilia;
-PARTE APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 376/2024 depositata il 27.05.2014 – opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.12.2025, in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 7 d. lgs. n. 150/2011, ritualmente depositato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. N. 0031621 del 3.4.2022 Area III notificata a mezzo pec il 3.4.2023 con la quale veniva rigettato il ricorso in opposizione al verbale n. 700018336582 del 25.10.2022 elevato dalla Polizia Stradale di , per violazione dell'art. 142 CP_1 comma 4-7 e 174 comma 4 C.d.S., con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 250,00. A sostegno della svolta opposizione il ricorrente deduceva l'inesistenza della notifica dell'ordinanza prefettizia per mancanza della relata di notificazione e della firma digitale dell'ordinanza, la motivazione apparente dell'ordinanza, l'illegittimità e nullità dell'accertamento basato esclusivamente sul cronotachigrafo in violazione delle norme comunitarie. L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, che il Giudice, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, disapplicasse la norma interna in contrasto con la norma comunitaria ed annullasse l'ordinanza, il tutto con vittoria delle spese di lite e di processo. Notificato il decreto di fissazione di udienza non si costituiva la , che rimaneva Controparte_1 pertanto contumace. Con la sentenza n. 376/2024 depositata il 27.05.2024, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava l'opposizione, compensando le spese del giudizio tra le parti. Avverso la detta pronuncia proponeva appello lamentandone l'erroneità Parte_1 2
perché priva di motivazione o con motivazione apparente con riguardo all'eccezione di disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria di cui al Regolamento UE n. 165/2014, in luogo dell'inadempimento della convenuta di provare che l'infrazione CP_1 era avvenuta nel territorio di Lamezia Terme. Concludeva – pertanto - per l'accoglimento dell'impugnazione e per la riforma integrale della sentenza appellata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Resisteva allo spiegato gravame il , in Controparte_1 persona del Prefetto p.t., deducendo la manifesta infondatezza del gravame, ragion per cui chiedeva il rigetto, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali. All'udienza del 16.12.2025, sulle precisazioni delle conclusioni già in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e non può dunque trovare accoglimento, dovendosi ritenere corretto il giudizio espresso dal Giudice di Pace in ordine alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta. 1. Preliminarmente occorre precisare, in punto di diritto, che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è lo strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice per cui le deduzioni proposte in sede amministrativa, riproposte di fronte al giudice, non perdono rilievo, ma assumono valenza sotto il diverso profilo del difetto di motivazione su profili decisivi della sentenza che decide il giudizio di opposizione e possono, talvolta, assumere decisiva incidenza qualora abbiano posto fondate questioni di diritto. Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, in particolare, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del 2004). Invero, ad avviso del Tribunale, il giudice a quo ha correttamente esaminato i fatti di causa e - in special modo - ha accertato la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie.
1.2 Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada il Giudice di primo grado era stato chiamato a verificare se l'ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l'Autorità amministrativa avesse o meno disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo e sia o meno illegittima, quindi passibile di conseguente annullamento. Il contrasto tra la tesi secondo cui l'ordinanza deve essere motivata in riferimento alla sussistenza dell'infrazione ed all'infondatezza dei motivi addotti nel provvedimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. 15.1.1999, n 391; 13.1.2005, n 519) ed altra opinione (Cass. n.ri 911 del 1996; 4588 del 2001; 5891 del 2004) basata sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto, per cui l'omessa, esplicita valutazione da parte dell'autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l'incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale, è stato risolto secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte che, tra le 3
altre con la sentenza n. 1786/2010, ha precisato che "L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario" (a titolo esemplificativo: Cass. civ., sez. II, 16/02/2016, n. 2959; Cass., 10 maggio 2010 n. 11280). Sotto il profilo contenutistico, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'obbligo di motivazione "deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell'obbligatoria preventiva contestazione" (cfr. Cass. n. 1786/2010). Ciò che rileva è - in sintesi - che non risulti menomato il diritto di difesa, condizione soddisfatta dalla circostanza che in ordinanza siano correttamente indicati, più che il precetto violato, la condotta materiale che ne integra la violazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1786/2010; Cass. 1412/2007; Cass. 1739/2010; Cass. 23860/2011), onde garantire al destinatario dell'ordinanza di ingiunzione l'esercizio del diritto di difesa mediante la proposizione di motivata opposizione. Nel caso di specie, l'ordinanza opposta appare senza dubbio rispettosa dei suddetti principi, atteso che riporta in chiaro e senza possibilità di equivoci l'indicazione delle specifiche norme violate e della condotta concretamente accertata come violativa dei richiamati precetti e con espressa indicazione della data di accertamento di tale condotta e del luogo di verificazione;
il provvedimento contiene, altresì, l'espresso richiamo al verbale di accertamento notificato;
l'atto deve dunque ritenersi perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi e non determina o produce alcun effetto ostativo al pieno diritto di difesa della parte.
2. Altrettanto infondata è la doglianza relativa all'accertamento dell'eccesso di velocità, se la stessa – cioè - conseguiva o meno ad una ricostruzione e valutazione postuma al controllo su strada fondata sulla disamina delle stampe del cronotachigrafo digitale in contrasto con la normativa comunitaria e - in particolare - col Regolamento UE n. 165/2014.
Il denuncia – infatti – la violazione del Regolamento UE n. 165/2014, art. 41, in Parte_1 combinato disposto con la Direttiva 2006/22/CE, allegato III, con riferimento all'art. 142, co. 6, c.d.s.
Contesta - in particolare - l'applicazione del cronotachigrafo come fonte probatoria per le violazioni di limiti di velocità, in quanto non previsto dalla normativa europea come strumento per rilevare tali infrazioni e richiama anche la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto delle disposizioni europee sui tachigrafi.
Occorre – dunque - verificare se le informazioni ricavate dal cronotachigrafo siano o meno utilizzabili per elevare sanzioni su superamento dei limiti di velocità.
La Suprema Corte di Cassazione - nella recente sentenza n. 4229 del 18/02/2025, aderendo pienamente al disposto di cui alla sentenza Cass. 1802 del 2025 - ha sul punto precisato che “Il cronotachigrafo è, infatti, contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE 165/2014”.
Il tachigrafo – dunque - può essere utilizzato non solo per registrare e far rispettare i tempi di guida e di riposo, ma anche per sanzionare asserite violazioni postume al superamento del limite di velocità. 4
In precedenza, con il provvedimento datato 20/12/2023 era stata archiviata la procedura d'infrazione n.2020/4051 disposta dalla Commissione Europea – ex art. 258 del TFUE relativa alla “Non corretta attuazione dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada” nei confronti dell'Italia. Pertanto, era stata implicitamente confermata l'applicazione letterale dell'art. 142, comma 6, del
Codice della strada, il quale consente l'uso delle risultanze del tachigrafo per finalità diverse rispetto a quelle istituzionali stabilite dal citato Reg. 165/2014 e, precisamente, per determinare e sanzionare la mancata osservanza dei limiti di velocità dei mezzi su strada.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve dunque essere rigettata.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio di secondo grado, vengono compensate secondo il disposto della Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza n. 28074/2023 ha precisato che “In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del CP_1 vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_3
, in persona del Prefetto p.t., con ricorso depositato in data
[...]
27.08.2024, avverso la sentenza n. 749/2023 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- RIGETTA il gravame e - per l'effetto – CONFERMA la sentenza appellata;
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i giudizi.
Lamezia Terme, 16 dicembre 2025
Il Presidente del Tribunale- Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni GAROFALO, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 910 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Ispica Parte_1 C.F._1
(RG), Via dei Trattati di Roma n. 6/a, presso lo studio dell'avv. Silvia SAPIENZA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 CP_2 dello Stato di presso i cui Uffici in , via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente CP_1 CP_1 domicilia;
-PARTE APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 376/2024 depositata il 27.05.2014 – opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.12.2025, in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 7 d. lgs. n. 150/2011, ritualmente depositato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. N. 0031621 del 3.4.2022 Area III notificata a mezzo pec il 3.4.2023 con la quale veniva rigettato il ricorso in opposizione al verbale n. 700018336582 del 25.10.2022 elevato dalla Polizia Stradale di , per violazione dell'art. 142 CP_1 comma 4-7 e 174 comma 4 C.d.S., con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 250,00. A sostegno della svolta opposizione il ricorrente deduceva l'inesistenza della notifica dell'ordinanza prefettizia per mancanza della relata di notificazione e della firma digitale dell'ordinanza, la motivazione apparente dell'ordinanza, l'illegittimità e nullità dell'accertamento basato esclusivamente sul cronotachigrafo in violazione delle norme comunitarie. L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, che il Giudice, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, disapplicasse la norma interna in contrasto con la norma comunitaria ed annullasse l'ordinanza, il tutto con vittoria delle spese di lite e di processo. Notificato il decreto di fissazione di udienza non si costituiva la , che rimaneva Controparte_1 pertanto contumace. Con la sentenza n. 376/2024 depositata il 27.05.2024, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava l'opposizione, compensando le spese del giudizio tra le parti. Avverso la detta pronuncia proponeva appello lamentandone l'erroneità Parte_1 2
perché priva di motivazione o con motivazione apparente con riguardo all'eccezione di disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria di cui al Regolamento UE n. 165/2014, in luogo dell'inadempimento della convenuta di provare che l'infrazione CP_1 era avvenuta nel territorio di Lamezia Terme. Concludeva – pertanto - per l'accoglimento dell'impugnazione e per la riforma integrale della sentenza appellata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Resisteva allo spiegato gravame il , in Controparte_1 persona del Prefetto p.t., deducendo la manifesta infondatezza del gravame, ragion per cui chiedeva il rigetto, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali. All'udienza del 16.12.2025, sulle precisazioni delle conclusioni già in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e non può dunque trovare accoglimento, dovendosi ritenere corretto il giudizio espresso dal Giudice di Pace in ordine alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta. 1. Preliminarmente occorre precisare, in punto di diritto, che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è lo strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice per cui le deduzioni proposte in sede amministrativa, riproposte di fronte al giudice, non perdono rilievo, ma assumono valenza sotto il diverso profilo del difetto di motivazione su profili decisivi della sentenza che decide il giudizio di opposizione e possono, talvolta, assumere decisiva incidenza qualora abbiano posto fondate questioni di diritto. Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, in particolare, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del 2004). Invero, ad avviso del Tribunale, il giudice a quo ha correttamente esaminato i fatti di causa e - in special modo - ha accertato la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie.
1.2 Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada il Giudice di primo grado era stato chiamato a verificare se l'ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l'Autorità amministrativa avesse o meno disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo e sia o meno illegittima, quindi passibile di conseguente annullamento. Il contrasto tra la tesi secondo cui l'ordinanza deve essere motivata in riferimento alla sussistenza dell'infrazione ed all'infondatezza dei motivi addotti nel provvedimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. 15.1.1999, n 391; 13.1.2005, n 519) ed altra opinione (Cass. n.ri 911 del 1996; 4588 del 2001; 5891 del 2004) basata sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto, per cui l'omessa, esplicita valutazione da parte dell'autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l'incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale, è stato risolto secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte che, tra le 3
altre con la sentenza n. 1786/2010, ha precisato che "L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario" (a titolo esemplificativo: Cass. civ., sez. II, 16/02/2016, n. 2959; Cass., 10 maggio 2010 n. 11280). Sotto il profilo contenutistico, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'obbligo di motivazione "deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell'obbligatoria preventiva contestazione" (cfr. Cass. n. 1786/2010). Ciò che rileva è - in sintesi - che non risulti menomato il diritto di difesa, condizione soddisfatta dalla circostanza che in ordinanza siano correttamente indicati, più che il precetto violato, la condotta materiale che ne integra la violazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1786/2010; Cass. 1412/2007; Cass. 1739/2010; Cass. 23860/2011), onde garantire al destinatario dell'ordinanza di ingiunzione l'esercizio del diritto di difesa mediante la proposizione di motivata opposizione. Nel caso di specie, l'ordinanza opposta appare senza dubbio rispettosa dei suddetti principi, atteso che riporta in chiaro e senza possibilità di equivoci l'indicazione delle specifiche norme violate e della condotta concretamente accertata come violativa dei richiamati precetti e con espressa indicazione della data di accertamento di tale condotta e del luogo di verificazione;
il provvedimento contiene, altresì, l'espresso richiamo al verbale di accertamento notificato;
l'atto deve dunque ritenersi perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi e non determina o produce alcun effetto ostativo al pieno diritto di difesa della parte.
2. Altrettanto infondata è la doglianza relativa all'accertamento dell'eccesso di velocità, se la stessa – cioè - conseguiva o meno ad una ricostruzione e valutazione postuma al controllo su strada fondata sulla disamina delle stampe del cronotachigrafo digitale in contrasto con la normativa comunitaria e - in particolare - col Regolamento UE n. 165/2014.
Il denuncia – infatti – la violazione del Regolamento UE n. 165/2014, art. 41, in Parte_1 combinato disposto con la Direttiva 2006/22/CE, allegato III, con riferimento all'art. 142, co. 6, c.d.s.
Contesta - in particolare - l'applicazione del cronotachigrafo come fonte probatoria per le violazioni di limiti di velocità, in quanto non previsto dalla normativa europea come strumento per rilevare tali infrazioni e richiama anche la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto delle disposizioni europee sui tachigrafi.
Occorre – dunque - verificare se le informazioni ricavate dal cronotachigrafo siano o meno utilizzabili per elevare sanzioni su superamento dei limiti di velocità.
La Suprema Corte di Cassazione - nella recente sentenza n. 4229 del 18/02/2025, aderendo pienamente al disposto di cui alla sentenza Cass. 1802 del 2025 - ha sul punto precisato che “Il cronotachigrafo è, infatti, contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE 165/2014”.
Il tachigrafo – dunque - può essere utilizzato non solo per registrare e far rispettare i tempi di guida e di riposo, ma anche per sanzionare asserite violazioni postume al superamento del limite di velocità. 4
In precedenza, con il provvedimento datato 20/12/2023 era stata archiviata la procedura d'infrazione n.2020/4051 disposta dalla Commissione Europea – ex art. 258 del TFUE relativa alla “Non corretta attuazione dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada” nei confronti dell'Italia. Pertanto, era stata implicitamente confermata l'applicazione letterale dell'art. 142, comma 6, del
Codice della strada, il quale consente l'uso delle risultanze del tachigrafo per finalità diverse rispetto a quelle istituzionali stabilite dal citato Reg. 165/2014 e, precisamente, per determinare e sanzionare la mancata osservanza dei limiti di velocità dei mezzi su strada.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve dunque essere rigettata.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio di secondo grado, vengono compensate secondo il disposto della Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza n. 28074/2023 ha precisato che “In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del CP_1 vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_3
, in persona del Prefetto p.t., con ricorso depositato in data
[...]
27.08.2024, avverso la sentenza n. 749/2023 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- RIGETTA il gravame e - per l'effetto – CONFERMA la sentenza appellata;
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i giudizi.
Lamezia Terme, 16 dicembre 2025
Il Presidente del Tribunale- Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO