Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo spandimento di reflui zootecnici in acque superficiali o sotterranee rientra nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, in quanto l'esclusione da detta disciplina è subordinata alla circostanza che detti reflui (nella specie, materie fecali) siano utilizzati nell'attività agricola.
Commentario • 1
- 1. Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attivAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 3 settembre 2016
Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attività agricola). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 AGOSTO 2016, N. 35588: esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti « Secondo il consolidato principio di questa Suprema Corte, le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n.152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257686, nonché l'ulteriore giurisprudenza in essa richiamata; Sez. 3, n. 8890 del 10/02/2005, Gios, Rv. 230981; Sez. 3, n. 37405 del 24/06/2005, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2008, n. 36363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36363 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/07/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Angelo Maria - Consigliere - N. 1792
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15699/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LA ON, nata a [...] il 1 ottobre del 1966;
avverso la sentenza del tribunale di Bologna,sezione distaccata di Porretta Terme;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 6 luglio del 2006, il tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, condannava LA ON alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 156, artt. 14 e 51 del Decreto Ronchi, perché autorizzata allo spandimento di rifiuti zootecnici sul fondo, li aveva invece smaltiti immettendoli nel torrente Aneva;
Fatto accertato l'11 marzo del 2004.
L'imputata si era giustificata affermato di essere stata costretta ad immettere quei rifiuti nel torrente perché le vasche di stoccaggio erano piene ed in quel periodo era vietato lo spandimento sul suolo. A fondamento della decisione il tribunale osservava che l'imputata era comunque responsabile in quanto lo smaltimento dei rifiuti zootecnici doveva essere effettuato dalla proprietaria in modo da evitare inquinamento del reticolo idrico.
Avverso la decisione l'imputata ha proposto appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale, denunciando l'insussistenza del reato perché, sotto il profilo oggettivo, nessuna norma prescrive le modalità da osservare nel periodo in cui lo spandimento al suolo per la fertirrigazione non è possibile, sotto il profilo soggettivo, essa aveva agito in buona fede ritenendo legittima la propria condotta.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Giova premettere che nella fattispecie legittimamente è stata applicata la disciplina sui rifiuti anziché quella sulle acque Invero a norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con il D.Lgs. n. 4 del 2008, continuano ad essere sottoposti alla disciplina sui rifiuti,
quelli allo stato liquido diversi dalle acque di scarico nonché le materie fecali non utilizzate in agricoltura. Quindi per delimitare l'ambito di applicazione delle due discipline possono ancora utilizzarsi i criteri elaborati da questa corte in base ai quali la disciplina sulle acque si applica solo agli scarichi diretti tramite condotta o comunque stabile canalizzazione e le materie fecali sono sottratte alla disciplina sui rifiuti a condizione che siano utilizzate nell'attività agricola.
Ciò premesso, si rileva che l'immissione di rifiuti zootecnici in un torrente da parte del titolare di un'impresa di allevamento configurava sotto la vigenza del decreto Ronchi il reato di cui agli artt. 14 e 51, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 192 e 255. Quindi, contrariamente all'assunto della prevenuta, esisteva ed esiste la norma che vietava e vieta l'immissione dei rifiuti zootecnici nella acque superficiali o sotterranee. L'imputata, non potendo spandere al suolo quei rifiuti in quel periodo, avrebbe dovuto stoccarli nell'attesa dello spandimento al suolo o affidarli ad un'impresa autorizzata allo smaltimento. Ricorrono quindi gli elementi costitutivi del reato che le è stato attribuito. La dedotta buona fede si risolve in ignoranza della legge penale che nella fattispecie non scusa, sia per la qualità di imprenditrice della prevenuta, ossia di soggetto obbligato ad informarsi sulle norme che disciplinano la sua attività, sia perché
nell'autorizzazione alla fertirrigazione dei campi si era comunque precisato che lo smaltimento sul suolo doveva essere fatto in modo da evitare l'inquinamento del reticolo idrico. L'imputata, invece, di proposito, ha fatto defluire quei reflui nel torrente solo perché le vasche di stoccaggio erano piene.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008