Articolo 4 della Legge 27 novembre 1989, n. 384
Articolo 3
Versione
30 novembre 1989
Art. 4. 1. All'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4- bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente articolo 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto articolo 79 per la determinazione del reddito".
Entrata in vigore il 30 novembre 1989
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