Sentenza 25 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2016, n. 15848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15848 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2016 |
Testo completo
15848-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 2290/16 Luca Ramacci cc 25 ottobre 2016 Gastone Andreazza R.G. n. 12133/2016 Antonella Di Stasi Alessandro M. Andronio -- Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL UI, nato a San Giorgio a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 21 gennaio 2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 21 gennaio 2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha 1.- rigettato l'appello proposto dal terzo interessato avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale di rigetto dell'istanza di restituzione di un'autocisterna, sequestrata ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 504 del 1995. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale lo stesso terzo interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione degli art. 40 e 49 del d.lgs. n. 504 del 1995. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale non avrebbe considerato che egli, amministratore della società proprietaria del veicolo sequestrato, aveva usato l'ordinaria diligenza, mediante l'attivazione di controlli preventivi e successivi, che avevano addirittura portato al licenziamento dell'autista che aveva impiegato, a sua insaputa, il mezzo per sottrarre prodotti petroliferi al pagamento dell'accisa. AN CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile. Lo stesso non si riferisce, infatti, alla mancanza della motivazione su profili essenziali ai fini della decisione, ma a valutazioni del Tribunale circa la buona fede del terzo proprietario del mezzo sequestrato;
valutazioni comunque insindacabili in questa sede, perché non riconducibili alla categoria della violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurimis, ribadiscono che il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali può riguardare solo la motivazione assente o meramente apparente del provvedimento impugnato, sez. 3, 10 luglio 2015, n. 39833; sez. 6, 10 gennaio 2013, n. 6589, rv. 254893). La censura del ricorrente - al di là della sua intestazione formale non è sostanzialmente riferita a violazioni di legge, ma si risolve in una serie di affermazioni, del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente non contesta l'interpretazione, data dal Tribunale, degli artt. 40, 44, 49 del d.lgs. n. 504 del 1995, secondo cui la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi utilizzati è obbligatoria, ed è esclusa, qualora il mezzo sia di proprietà di un soggetto terzo estraneo al reato, solo se tale soggetto fornisce la prova, non semplicemente della sua buona fede, ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza (Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015, Rv. 264930). Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso il Tribunale ha evidenziato, con chiare e coerenti argomentazioni, le ragioni per le quali la buona fede del ricorrente deve essere esclusa: a) il guidatore del mezzo, autore del reato, era stato assunto in prova da 15 giorni rispetto al momento dell'accertamento e il suo rapporto lavorativo con la società proprietaria del mezzo era solo affermato ma non documentato;
b) il quantitativo illecitamente trasportato era di per sé indice di colpa, perché particolarmente ingente;
c) la mancanza di qualsivoglia documentazione;
d) la corrispondenza del prodotto con quello normalmente commercializzato dalla società del ricorrente;
e) l'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dal lavoratore, diretta ad assumere su di sé ogni responsabilità in via esclusiva. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto 4.- conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
A^² Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 MAR 2017 IL CANCELLIERE Luana variani 3