Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/12/2025, n. 9473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9473 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09473/2025REG.PROV.COLL.
N. 03052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3052 del 2025, proposto da
AL ST, EB ST, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Di Martino, Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 71/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. AE SE e udito per le parti l’avvocato Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - AL e EB ST propongono appello contro il Comune di Piano di Sorrento per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 71/2025, che ha respinto il loro ricorso avverso l’ordine di demolizione di un fabbricato rurale. Si è costituito in giudizio il Comune di Piano di Sorrento.
In sede cautelare collegiale la Sezione ha accolto la domanda di sospensione della sentenza del TAR compensando le spese, poiché è stato fornito un principio di prova circa la risalenza del manufatto agli anni ’40.
2 - Lo stesso fabbricato in precedenza era stato fatto oggetto di una SCIA per risanamento e ampiamento annullata però dal Comune, in quanto ritenuta idonea a realizzare un manufatto di nuova costruzione, con atto a propria volta impugnato davanti al TAR, che ha respinto il ricorso, e per il quale pende separato appello davanti al Consiglio di Stato.
Il Collegio ritiene di poter comunque decidere sull’appello in epigrafe, riferito al solo ordine di demolizione, senza procedere alla riunione dei due giudizi sulla scorta dei vizi procedurali ed istruttori che hanno interessato l’adozione di tale secondo atto.
3 – In particolare, l’appello è affidato ai seguenti motivi di diritto: “ violazione dell’art. 112 c.p.a. e dell’art. 115 c.p.c.; errore di fatto e/o di percezione; erronea ricognizione della fattispecie devoluta al vaglio del g.a.; omesso e/o errato apprezzamento delle risultanze istruttorie in atti e delle prove documentali allegate; violazione degli artt. 97 cost. ed art. 1 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione (degli artt. 3, 9bis, 27, 31 del dpr 380/01; dell’art. 167 del d. l.vo 42/04; della l.r. 35/87). difetto istruttorio; travisamento; erroneità nei presupposti di fatto e di diritto” .
Si contesta la mancata considerazione, da parte del TAR, del grave difetto dell’istruttoria comunale quanto alla ritenuta totale abusività della porzione di fabbricato oggetto del provvedimento impugnato, nonché la sua erronea considerazione delle censure di primo grado dedotte al riguardo. Ne consegue, si afferma, che l’ordinanza di demolizione del 23 novembre 2023 avrebbe dovuto distinguere quanto legittimo, perché costruito ante 1967, da quanto difforme rispetto allo stato legittimo perché eseguito in ampliamento senza titolo, disponendo, perciò, la demolizione solo di queste ultime opere.
Erroneo sarebbe anche il passaggio della sentenza appellata secondo cui le evidenze documentali esibite non avrebbero consentito di risalire al periodo antecedente al 1967, considerato che la foto aerea del 1972 depositata in atti evidenziava i muri perimetrali di una originaria costruzione certamente presente da molto tempo sul territorio, consentendo di poter ragionevolmente collocare la sua realizzazione in data anteriore al 1967.
Infine, si contesta la mancata valorizzazione, da parte del TAR, della dedotta violazione delle garanzie procedimentali in quanto ritenuta non rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato. Infatti, si deduce, ove fossero stati ritualmente evocati nel procedimento sanzionatorio che loro malgrado li ha coinvolti, gli odierni appellanti avrebbero potuto dimostrare la legittima preesistenza della consistenza edilizia “storica”, così da evitare l’adozione dell’illegittimo ordine ripristinatorio rispetto all’intero fabbricato.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, argomenta invece le ragioni per le quali la sentenza oggetto dell’odierno ricorso risulta pienamente legittima, concernendo il provvedimento impugnato in primo grado una costruzione nuova e diversa da quella preesistente, del tutto vietata dalla richiamata normativa.
4 – Ai fini della decisione, occorre premettere che gli odierni appellanti acquistavano con atto di compravendita del 27 giugno 2002 il fabbricato su due livelli risalente alla metà del secolo scorso, descritto come comodo rurale in un atto pubblico del 1943 e riportato nella “ scheda catastale di impianto ” richiamata nell’atto di donazione del 22 aprile 1980, a mezzo del quale il dante causa degli appellanti ne acquisiva la proprietà.
Successivamente all’acquisto del 2002, venivano abusivamente aggiunte nuove volumetrie, determinando l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 302/2003, rimasta improduttiva di effetti poiché intestata e notificata a soggetti diversi dai proprietari responsabili dell’abuso e pertanto privi di legittimazione passiva. Il Comune, dopo avere dichiarato inefficace la SCIA prot. 32737 del 14 dicembre 2018, con l’atto impugnato sanzionava l’abuso alla stregua di una nuova costruzione, ordinandone l’integrale demolizione.
4.1 - Al contrario, trattandosi di manufatto risalente al 1943 e, dunque, ad epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio - ex art. 9bis, c. 1bis, d.P.R. 380/2001, lo stato legittimo era quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto e le medesime consistenze erano confermate da rilievi aerofotogrammetrici relativi ad un volo eseguito sul territorio di Piano di Sorrento il 7 agosto 1972, oltreché, indirettamente, dallo stesso Comune, che aveva contesto la realizzazione delle nuove opere abusive evidenziando la realizzazione della nuova costruzione “ in adiacenza ad altra preesistente ”.
4.2 – Tali documenti, depositati nel giudizio di primo grado, consentivano di far ragionevolmente desumere l’immutata consistenza strutturale del corpo di fabbrica originario alle porzioni immobiliari abusive aggiuntive in aderenza, anche indipendentemente dalle tre perizie di parte allegate in giudizio, ma il Comune anziché contestarli puntualmente li ha sostanzialmente ignorati, conseguendone una illegittima lacuna istruttoria dell’Amministrazione, che si è limitata a presupporre una indimostrata unitarietà, non scorporabile, dell’abuso edilizio.
4.3 - La descritta irragionevolezza, e quindi illegittimità, dell’istruttoria svolta dal Comune non è stata debitamente presa in considerazione dal TAR, che ha contestato la inidoneità dei dati sopraindicati a certificare lo stato del manufatto anteriormente al 1967 e, prima ancora, anteriormente al 1962, anno di apposizione del vincolo paesaggistico, senza considerare la risalenza dell’originaria edificazione al 1945, e ciò determina la fondatezza della censura d’appello in esame, ma anche della ulteriore censura concernente il mancato avviso di avvio del procedimento e il mancato rispetto delle garanzie partecipative, trattandosi di omissioni dell’amministrazione che assumono rilievo dirimente in relazione non ad un atto dovuto ed a contenuto vincolato, bensì in relazione alla mancata valutazione di circostanze controverse e dirimenti ai fini della individuazione dei contenuti del provvedimento demolitorio.
5 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere accolto, sul presupposto del difetto di istruttoria e di partecipazione del procedimento seguito dall’Amministrazione. Per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza deve essere accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento degli atti ivi impugnati, salvi gli eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione nel rispetto delle pregresse statuizioni.
6 -La complessità e peculiarità della questione controversa giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado, in riforma dell’appellata sentenza, conseguendone l’annullamento degli atti ivi impugnati.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER CH, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
AE SE, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE SE | ER CH |
IL SEGRETARIO