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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
FINI OSCAR, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2844/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 05220010655
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REC CREDITO n. TF9CRM400597 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5417/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di recupero n. TF9CRM400597, notificato a mezzo PEC in data 2.12.2024, l'Agenzia delle Entrate comunicava alla Soc. Ricorrente_1 srl di aver proceduto al controllo della sua posizione fiscale relativa all'anno 2020 in riferimento al recupero del credito di imposta da agevolazioni indebitamente utilizzato.
L'Ufficio evidenziava che nel predetto anno la società aveva richiesto un credito di imposta per attività di formazione 4.0, di cui alla Legge 205/2017, per un importo di € 199.264,00.
A seguito di richiesta della documentazione giustificativa dei costi sostenuti nell'anno 2020, l'Agenzia delle
Entrate evidenziava una serie di anomalie che facevano ritenere del tutto illegittimo il credito richiesto.
Da un punto di vista formale, l'Ufficio rileva che nella dichiarazione, la società aveva omesso di indicare al righo RU110 il numero di ore di formazione (Col.1) ed il numero dei partecipanti (Col 2), come prescritto dall'art. 6, comma 3 del D.M. 4/5/2018.
In primo luogo i verificatori accertavano che l'attività di formazione era stata affidata ad una società esterna, compatibilmente con la normativa, identificata nella Società_1 srl costituita in data 17/12/2019 ed iscritta alla Camera di Commercio il 23/12/2019 con ottenimento della certificazione ISO
9001:2015 solo in data 21/5/2020, dopo solo 5 mesi dall'inizio dell'attività, certificazione risultata non valida, in quanto rilasciata da una società Società_2 con sede in Praga, senza alcun collegamento con la Società_1 stante la mancanza di qualsiasi fatturazione per la prestazione.
Riscontrano, inoltre, i verificatori anche una certa anomalia nell'acquisto di un pacchetto corsi in E-Learning da una certa sig.ra Nominativo_1, contratto senza data, per cui senza alcuna validità.
Altra incongruenza veniva riscontrata nella dicharazione della Ricorrente_1 srl di aver svolto nel mese di luglio 2020 il corso per informatica, risultando invece che il collegamento alla piattaforma della Società_1 si era svolto nel mese di ottobre 2020.
Soprattutto l'attenzione dei verificatori si appuntava sulla verifica delle qualifiche lavorative dei partecipanti alla formazione, ritenendo che il programma didattico doveva far conseguire il beneficio ai dipendenti ed alla azienda della trasformazione tecnologica e digitale con acquisizione di conoscenze di base, che risultavano assolutamente incompatibili con la qualifica dei vari partecipanti, tra cui il maggior numero, operatori ecologici.
Rappresenta, infine, l'Ufficio che la presenza delle gravi e concordanti anomalie rendevano inattendibili i corsi di formazione erogati, dando luogo così al recupero del credito di imposta determinato in € 199.264,00, con applicazione di interessi e sanzioni.
Propone ricorso la società Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto di recupero ed, in subordine, in caso di non spettanza, la rideterminazione della sanzione del 30%, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A motivi del ricorso ha eccepito:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 46-56 della L. n. 205/2017 – carattere meramente formale della violazione e violazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 1/2024. Evidenzia che la omessa compilazione del righo RU110 non incide minimamente sulla sussistenza dei requisiti sostanziali dell'agevolazione, rilevando che la stessa Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 396/2021, ha chiarito che la mancata indicazione del quadro RU110 non ostacola la spettanza del credito stesso, orientamento confermato dall'aer. 13 del D.Lgs n. 1/2024;
- la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, non potendosi attribuire a tale regolarità formale la piena spettanza del credito, non avendo determinato alcun danno per l'erario;
- la violazione dei principi unionali di proporzionalità ed effettività che ha ribadito la impossibilità per l'errore formale di pregiudicare l'agevolazione fiscale richiesta, stante la sussistenza dei presupposti sostanziali. In riferimento al certificato ISO9001 ne ritiene la piena validità al momento della erogazione della formazione, con conferma del beneficio fiscale richiesto. Circa la prospettata irregolarità contrattuale rileva la validità dello stesso anche senza la presenza della data e della mancanza della emissione della fattura. Ritiene la società che anche la mancata indicazione del tempo di ingresso e del tempo di uscita dal collegamento non può incidere sulla effettiva percezione dell'agevolazione, trattandosi di un elemento non richiesto dalla normativa;
- la sussistenza della validità dell'agevolazione tesa a sostenere la trasformazione dell'impresa attraverso la promozione dello sviluppo delle commpetenze tecnologiche dei dipendenti. Ritiene, invero, del tutto penalizzante la considerazione dell'Ufficio in ordine alle qualifiche professionali dei partecipanti al corso, ritenuti non competenti per il processo di adeguamento tecnologicco dell'impresa. Ribadice che la ratio del beneficio fiscale è proprio quello di elevare la cultura digitale dell'impresa nel suo complesso anche attraverso la riqualificazione professionale dei singoli dipendenti. Da tanto ne deriva che non vi sia alcun collegamento tra la formazione e le mansioni attuali dei dipendenti partecipanti al corso, elemento non fondamentale per la concessione del beneficio;
- la erroneità nell'applicazione della sanzione pari al 100% in considerazione che nella malaugurata ipotesi di mancato riconoscimento del credito lo stesso debba essere considerato non spettante e non inesistente con applicazione del regime sanzionatorio nella misura del 30%.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate impugnando integralmente il contenuto del ricorso proposto, ritenendo le eccezioni del tutto infondate in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto con condanna alle spese.
Evidenzia che il recupero è stato determinato dall'esame della documentazione prodotta dalla parte e non sul semplice dato formale della mancata indicazione delle ore di formazione e del numero dei partecipanti.
Rileva che dal controllo della documentazione sono state riscontrate notevoli anomalie che facevano dubitare della eleggibilità delle spese sostenute al beneficio di cui alla formazione 4.0, per come indicate nell'atto di recupero.
In ordine alla richiesta di applicazione della sanzione nel 30% l'Ufficio ritiene di non poterla applicare in considerazione che trattasi nel caso di specie di credito inesistente e non di credito non spettante.
In data 27.10.2025 la ricorrente società deposita memorie illustrative, con le quali prende posizione in ordine alle controdeduzioni dell'Ufficio, ritenendole del tutto infondate.
Ribadisce la validità della certificazione ISO 9001, relativa all'annualità 2020 nel mentre il documento dal quale risulterebbe la non validità della certificazione è del 2024, allorquando la stesa certficazione era ormai scaduta.
Ritiene che le attività svolte sono rientrate tutte nel concetto di formazione previsto dalla normativa, per cui agevolabili.
All'udienza di discussione pubblica del 7 novembre 2025, i rappresentanti delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con l'atto di recupero del credito di imposta emesso ai sensi dell'art.38 bis del DPR 600/73, di cui al D.Lvo
n.13/2024, l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero delle somme indebitamente utilizzate a tale titolo dalla soc. Ricorrente_1 Srl per il periodo di imposta 2020 e per l'importo di € 199.264,00.
Con i primo motivi di impugnazione la società ha contestato il recupero del credito legittimamente utilizzato solo per meri atti formali come la mancata indicazione al rigo RU 110 del numero di formazione e del numero dei partecipanti, ritenendo la sussistenza della spettanza del beneficio.
La doglianza non può ritenersi accoglibile sul presupposto che sostanzialmente il recupero non si limita ad una constatazione delle violazioni formali ma soprattutto all'analisi della documentazione esibita dalla contribuente.
Ed invero, la prima discrasia riscontrata emerge dallo svolgimento dei corsi di formazione da parte del sig. Nominativo_2, legale rappresentante della soc. Società_1 Srl, la cui costituzione avvenuta nel dicembre del 2019 e che solo nel maggio 2020, dopo solo 5 mesi, ottiene una certificazione ISO 9001, rilasciata da una società con sede in Praga, senza alcuna certezza dei rapporti intercorsi, stante l'assenza di fatture per il pagamento del rilascio della certificazione, risultata non valida.
Altra discrasia riguarda l'inizio dello svolgimento dei corsi a maggio 2020, pur avendo la società svolgente l'attività di formazione ricevuto il certificato ISO 9001 solo in data 21.5.2020.
Ed ancora lo svolgimento del corso di informatica base nel mese di luglio 2020, come da prospetti consegnati, risultando invece i collegamenti alla società Società_1 Srl solo nell'ottobre 2020.
Ed, ancora, risulta evidente che l'attività di formazione svolte non possono annoverarsi tra quelle ammesse ai fini del credito di imposta non risultando ben chiare le materie trattate tra quelle rilevanti ai fini della realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'imprese secondo quanto previsto dal paradigma 4.0.
Da tanto ne scaturisce la inattendibilità dei corsi di formazione erogati dalla società Ricorrente_1 Srl in riferimento all'attività di formazione, con conseguente inattendibilità dei costi del personale imputato per tale attività.
Va tuttavia accolto il motivo di impugnazione dell'atto in riferimento all'applicazione della sanzione pari al
30% sul presupposto del credito non spettante anziché inesistente, così come affermato dall'Ufficio.
Ed invero, nel caso di specie non ricorrono le condizioni per la qualificazione della inesistenza del credito, stante la presenza di una normativa applicabile, la effettuazione di attività di formazione con costi quanto meno sostenuti, anche se non spettanti.
Da tanto ne deriva che il credito possa ritenersi non spettante con applicazione della sanzione nella misura del 30%. L'accoglimento del ricorso solo per l'aspetto sanzionatorio consente alla Corte di poter ccondannare la società ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione. Condanna la società ricorrente Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese e competenze del giudio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che vengono liquidate in € 4.500,00, oltre accessori se dovuti. IL PRESIDENTE estensore.
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
FINI OSCAR, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2844/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 05220010655
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REC CREDITO n. TF9CRM400597 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5417/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di recupero n. TF9CRM400597, notificato a mezzo PEC in data 2.12.2024, l'Agenzia delle Entrate comunicava alla Soc. Ricorrente_1 srl di aver proceduto al controllo della sua posizione fiscale relativa all'anno 2020 in riferimento al recupero del credito di imposta da agevolazioni indebitamente utilizzato.
L'Ufficio evidenziava che nel predetto anno la società aveva richiesto un credito di imposta per attività di formazione 4.0, di cui alla Legge 205/2017, per un importo di € 199.264,00.
A seguito di richiesta della documentazione giustificativa dei costi sostenuti nell'anno 2020, l'Agenzia delle
Entrate evidenziava una serie di anomalie che facevano ritenere del tutto illegittimo il credito richiesto.
Da un punto di vista formale, l'Ufficio rileva che nella dichiarazione, la società aveva omesso di indicare al righo RU110 il numero di ore di formazione (Col.1) ed il numero dei partecipanti (Col 2), come prescritto dall'art. 6, comma 3 del D.M. 4/5/2018.
In primo luogo i verificatori accertavano che l'attività di formazione era stata affidata ad una società esterna, compatibilmente con la normativa, identificata nella Società_1 srl costituita in data 17/12/2019 ed iscritta alla Camera di Commercio il 23/12/2019 con ottenimento della certificazione ISO
9001:2015 solo in data 21/5/2020, dopo solo 5 mesi dall'inizio dell'attività, certificazione risultata non valida, in quanto rilasciata da una società Società_2 con sede in Praga, senza alcun collegamento con la Società_1 stante la mancanza di qualsiasi fatturazione per la prestazione.
Riscontrano, inoltre, i verificatori anche una certa anomalia nell'acquisto di un pacchetto corsi in E-Learning da una certa sig.ra Nominativo_1, contratto senza data, per cui senza alcuna validità.
Altra incongruenza veniva riscontrata nella dicharazione della Ricorrente_1 srl di aver svolto nel mese di luglio 2020 il corso per informatica, risultando invece che il collegamento alla piattaforma della Società_1 si era svolto nel mese di ottobre 2020.
Soprattutto l'attenzione dei verificatori si appuntava sulla verifica delle qualifiche lavorative dei partecipanti alla formazione, ritenendo che il programma didattico doveva far conseguire il beneficio ai dipendenti ed alla azienda della trasformazione tecnologica e digitale con acquisizione di conoscenze di base, che risultavano assolutamente incompatibili con la qualifica dei vari partecipanti, tra cui il maggior numero, operatori ecologici.
Rappresenta, infine, l'Ufficio che la presenza delle gravi e concordanti anomalie rendevano inattendibili i corsi di formazione erogati, dando luogo così al recupero del credito di imposta determinato in € 199.264,00, con applicazione di interessi e sanzioni.
Propone ricorso la società Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto di recupero ed, in subordine, in caso di non spettanza, la rideterminazione della sanzione del 30%, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A motivi del ricorso ha eccepito:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 46-56 della L. n. 205/2017 – carattere meramente formale della violazione e violazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 1/2024. Evidenzia che la omessa compilazione del righo RU110 non incide minimamente sulla sussistenza dei requisiti sostanziali dell'agevolazione, rilevando che la stessa Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 396/2021, ha chiarito che la mancata indicazione del quadro RU110 non ostacola la spettanza del credito stesso, orientamento confermato dall'aer. 13 del D.Lgs n. 1/2024;
- la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, non potendosi attribuire a tale regolarità formale la piena spettanza del credito, non avendo determinato alcun danno per l'erario;
- la violazione dei principi unionali di proporzionalità ed effettività che ha ribadito la impossibilità per l'errore formale di pregiudicare l'agevolazione fiscale richiesta, stante la sussistenza dei presupposti sostanziali. In riferimento al certificato ISO9001 ne ritiene la piena validità al momento della erogazione della formazione, con conferma del beneficio fiscale richiesto. Circa la prospettata irregolarità contrattuale rileva la validità dello stesso anche senza la presenza della data e della mancanza della emissione della fattura. Ritiene la società che anche la mancata indicazione del tempo di ingresso e del tempo di uscita dal collegamento non può incidere sulla effettiva percezione dell'agevolazione, trattandosi di un elemento non richiesto dalla normativa;
- la sussistenza della validità dell'agevolazione tesa a sostenere la trasformazione dell'impresa attraverso la promozione dello sviluppo delle commpetenze tecnologiche dei dipendenti. Ritiene, invero, del tutto penalizzante la considerazione dell'Ufficio in ordine alle qualifiche professionali dei partecipanti al corso, ritenuti non competenti per il processo di adeguamento tecnologicco dell'impresa. Ribadice che la ratio del beneficio fiscale è proprio quello di elevare la cultura digitale dell'impresa nel suo complesso anche attraverso la riqualificazione professionale dei singoli dipendenti. Da tanto ne deriva che non vi sia alcun collegamento tra la formazione e le mansioni attuali dei dipendenti partecipanti al corso, elemento non fondamentale per la concessione del beneficio;
- la erroneità nell'applicazione della sanzione pari al 100% in considerazione che nella malaugurata ipotesi di mancato riconoscimento del credito lo stesso debba essere considerato non spettante e non inesistente con applicazione del regime sanzionatorio nella misura del 30%.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate impugnando integralmente il contenuto del ricorso proposto, ritenendo le eccezioni del tutto infondate in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto con condanna alle spese.
Evidenzia che il recupero è stato determinato dall'esame della documentazione prodotta dalla parte e non sul semplice dato formale della mancata indicazione delle ore di formazione e del numero dei partecipanti.
Rileva che dal controllo della documentazione sono state riscontrate notevoli anomalie che facevano dubitare della eleggibilità delle spese sostenute al beneficio di cui alla formazione 4.0, per come indicate nell'atto di recupero.
In ordine alla richiesta di applicazione della sanzione nel 30% l'Ufficio ritiene di non poterla applicare in considerazione che trattasi nel caso di specie di credito inesistente e non di credito non spettante.
In data 27.10.2025 la ricorrente società deposita memorie illustrative, con le quali prende posizione in ordine alle controdeduzioni dell'Ufficio, ritenendole del tutto infondate.
Ribadisce la validità della certificazione ISO 9001, relativa all'annualità 2020 nel mentre il documento dal quale risulterebbe la non validità della certificazione è del 2024, allorquando la stesa certficazione era ormai scaduta.
Ritiene che le attività svolte sono rientrate tutte nel concetto di formazione previsto dalla normativa, per cui agevolabili.
All'udienza di discussione pubblica del 7 novembre 2025, i rappresentanti delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con l'atto di recupero del credito di imposta emesso ai sensi dell'art.38 bis del DPR 600/73, di cui al D.Lvo
n.13/2024, l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero delle somme indebitamente utilizzate a tale titolo dalla soc. Ricorrente_1 Srl per il periodo di imposta 2020 e per l'importo di € 199.264,00.
Con i primo motivi di impugnazione la società ha contestato il recupero del credito legittimamente utilizzato solo per meri atti formali come la mancata indicazione al rigo RU 110 del numero di formazione e del numero dei partecipanti, ritenendo la sussistenza della spettanza del beneficio.
La doglianza non può ritenersi accoglibile sul presupposto che sostanzialmente il recupero non si limita ad una constatazione delle violazioni formali ma soprattutto all'analisi della documentazione esibita dalla contribuente.
Ed invero, la prima discrasia riscontrata emerge dallo svolgimento dei corsi di formazione da parte del sig. Nominativo_2, legale rappresentante della soc. Società_1 Srl, la cui costituzione avvenuta nel dicembre del 2019 e che solo nel maggio 2020, dopo solo 5 mesi, ottiene una certificazione ISO 9001, rilasciata da una società con sede in Praga, senza alcuna certezza dei rapporti intercorsi, stante l'assenza di fatture per il pagamento del rilascio della certificazione, risultata non valida.
Altra discrasia riguarda l'inizio dello svolgimento dei corsi a maggio 2020, pur avendo la società svolgente l'attività di formazione ricevuto il certificato ISO 9001 solo in data 21.5.2020.
Ed ancora lo svolgimento del corso di informatica base nel mese di luglio 2020, come da prospetti consegnati, risultando invece i collegamenti alla società Società_1 Srl solo nell'ottobre 2020.
Ed, ancora, risulta evidente che l'attività di formazione svolte non possono annoverarsi tra quelle ammesse ai fini del credito di imposta non risultando ben chiare le materie trattate tra quelle rilevanti ai fini della realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'imprese secondo quanto previsto dal paradigma 4.0.
Da tanto ne scaturisce la inattendibilità dei corsi di formazione erogati dalla società Ricorrente_1 Srl in riferimento all'attività di formazione, con conseguente inattendibilità dei costi del personale imputato per tale attività.
Va tuttavia accolto il motivo di impugnazione dell'atto in riferimento all'applicazione della sanzione pari al
30% sul presupposto del credito non spettante anziché inesistente, così come affermato dall'Ufficio.
Ed invero, nel caso di specie non ricorrono le condizioni per la qualificazione della inesistenza del credito, stante la presenza di una normativa applicabile, la effettuazione di attività di formazione con costi quanto meno sostenuti, anche se non spettanti.
Da tanto ne deriva che il credito possa ritenersi non spettante con applicazione della sanzione nella misura del 30%. L'accoglimento del ricorso solo per l'aspetto sanzionatorio consente alla Corte di poter ccondannare la società ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione. Condanna la società ricorrente Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese e competenze del giudio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che vengono liquidate in € 4.500,00, oltre accessori se dovuti. IL PRESIDENTE estensore.