Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
La nozione di esercizio di attività venatoria contenuta nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non va intesa in senso riduttivo, ricomprendendo non soltanto l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma altresì ogni altra attività preliminare o atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo e che si mostri diretto a tale fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2003, n. 18088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18088 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione Presidente
Dott. Nicola Quitadamo Consigliere
Dott. Luigi Piccialli Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
Dott. Aldo Fiale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI AR, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, emessa il 08/10/02. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa l'08/10/02, confermava il decreto di convalida di sequestro emesso il 03/08/02 dal PM nei confronti di BI AR ed avente per oggetto un fucile da caccia e relativo munizionamento;
il tutto in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 30 lett. d) L. 157/92. Avverso la citata ordinanza BI AR proponeva ricorso per Cassazione deducendo, sostanzialmente, che nella fattispecie non ricorreva il fumus delicti del citato reato.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Corte di Cassazione, nella udienza in Camera di Consiglio del 06/03/03 ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
In via preliminare va precisato che, trattandosi di sequestro probatorio, il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ex artt. 355, 324, 325 cpp. Così circoscritto il tema giuridico oggetto dell'impugnazione in sede di legittimità, va affermato che non sussistono le violazioni di legge dedotte nei motivi del ricorso.
L'01/08/02, verso le ore 0,15 i C.C. di Castelporziano, nel corso di specifico servizio perlustrativo effettuato per finalità antibracconaggio all'interno della tenuta presidenziale di Castelporziano, procedevano al sequestro di un fucile sovrapposto cal. 12 marca Franchi matr. 5031925, dotato di puntamento notturno laser e di una cartuccia cal. 12 a palla unica marca "Spartan". Il fucile era di proprietà di BI AR;
era custodito in una borsa di nylon, sita nel vano portabagagli dell'autovettura Opel Frontiera tg CB 220 SG, che era nella disponibilità del BI. Detta auto era parcheggiata sotto una fitta vegetazione in prossimità della recinzione perimetrale che delimitava la citata tenuta di Castelporziano, che era una riserva naturale, in ordine alla quale sussisteva il divieto assoluto di caccia. Il BI, unitamente ad altra persona, tal HI ES, era stato notato dai C.C., poco prima del sequestro del fucile, mentre si aggirava in prossimità della recinzione metallica della tenuta in atteggiamento esplorativo con l'uso di strumenti di puntamento notturno. Il PM presso il Tribunale di Roma, con provvedimento emesso il 03/08/02 - ritenuto ipotizzabile nella fattispecie de qua il reato di cui all'art. 30 lett. d) L. 157/92 - convalidava il sequestro probatorio del fucile e del relativo munizionamento eseguito dai C.C. l'01/08/02. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che sussisteva il fumus delicti in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 30 lett. d) L. 157/92. La condotta concreta del BI, invero, è stata ritenuta dal giudice di merito - tenuto conto del contesto specifico in cui si è svolta la vicenda in esame - come prodromica e preliminare all'esercizio della caccia;
attività vietata nella citata località.
Al riguardo va precisato che l'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. penale Sez. 111 Sent. n. 2555 del 25/10/1994 (cc 30/09/94) Cammerota;
Cass. Sez. III Sent. n. 6812 del 05/07/96 (ud. 05/06/96) PM in proced. Mazzoni;
Cass. Sez. III Sent. n. 452 del 15/01/1999 (ud. 26/11198)]. Trattasi, pertanto, di valutazione di merito, quella effettuata dal Tribunale del riesame, non censurabile in sede di legittimità ed in materia di sequestro probatorio. All'uopo va ribadito ed affermato che, in tema di sequestro probatorio, è sufficiente verificare la corrispondenza dell'ipotesi concreta contestata con l'astratta configurabilità del reato, essendo preclusa in questa fase ogni valutazione sul merito della fondatezza della pretesa punitiva [Giurisprudenza costante e consolidata: Cass. Sez. I Sent. n. 2379 del 05/07/94 (cc 19/05/94 ) rv. 198397; Cass. Sez. Unite Sent. n. 20 del 29/11/94 (cc 11/11/94) rv. 199172; Cass. Sez. I Sent. n. 1810 del 27/03/97 (cc 04/03/97) rv. 207194; Cass. Sez. III Sent. n. 35080 del 18/10/02 (cc 23/09/02) ricorrente Loddo]. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da BI AR, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si determina in Euro 500,00.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 06 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003 .