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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1040/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. EUFRASIA Controparte_1 C.F._1
GRAZIA LONGO, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da delibera del COA di
Piacenza del 6 febbraio 2024;
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con gli avv.ti LORENZA DORDONI ed Controparte_2 C.F._2
EMANUELE SOLARI;
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale udienza del 27 maggio 2025.
Il PM ha concluso come in atti.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1
il Tribunale di Piacenza, chiedendo di affidare i figli minori e Controparte_2 Persona_1
in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa e quanto alla Persona_2
frequentazione dei minori con il padre, di valutare la migliore modalità di frequentazione nell'interesse dei figli;
di porre a carico del Resistente la corresponsione di una somma di €
1000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre rivalutazione Istat,
da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con effetto retroattivo dal mese di agosto 2023, oltre al 100% delle spese straordinarie così come descritte nelle Linee Guida del CNF del
29.11.2017 e di riconoscere a favore della Ricorrente l'importo pari al 100% dell'Assegno Unico;
100% dell'Assegno Unico.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti si conoscevano nel
2011 in Camerun, ove il si trovava per ragioni lavorative e tra loro iniziava una relazione CP_2
affettiva cui seguiva una convivenza more uxorio, dalla quale nascevano due figli, Controparte_3
il 13 ottobre 2012 e il 14 aprile 2016; - già nel 2012, dopo la scoperta della prima Persona_2
gravidanza, la quotidianità iniziava a divenire intollerabile ed il Resistente si mostrava aggressivo e violento nei confronti della compagna, sia verbalmente che fisicamente, con maltrattamenti che proseguivano anche dopo la nascita dei bambini e si consumavano anche in loro presenza;
- nel
2021, decideva di far rientro in Italia e per il bene dei minori la Ricorrente Controparte_2 decideva di trasferirsi con l'intero nucleo a Caorso e anche qui le violenze continuavano sino a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e a maturare nella Ricorrente la decisione di sporgere denuncia querela nei confronti del compagno;
- a seguito della denuncia presentata, il nucleo familiare veniva preso in carico dai servizi sociali di Caorso e in data 22 agosto 2023 veniva emessa ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti del di allontanarsi CP_2
dalla casa familiare e di non avvicinarsi a meno di 500 metri alle parti offese ed ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse (luogo di lavoro, domicilio della stessa e dei prossimi congiunti) mantenendo una distanza minima di cinquecento metri e di non comunicare telefonicamente o con ogni altro mezzo con le parti offese, eccezion fatta per i colloqui, le visite e gli incontri dell'indagato con i due figli minori da tenersi nel rispetto di quanto disposto dai servizi sociale del comune di Caorso con relativa supervisione;
- violava quanto Controparte_2 disposto dalla suddetta ordinanza, inviando messaggi con relative immagini minacciose sull'utenza telefonica in uso ai figli minori e in data 23 aprile 2024, veniva emessa una ulteriore ordinanza con pagina 2 di 5 cui veniva applicata una misura cautelare più restrittiva, ossia quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria da eseguirsi presso la stazione dei carabinieri competente, con divieto al di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la ricorrente ed i figli minori, CP_2
prescrivendo che ogni contatto avvenisse con la mediazione dei servizi sociali del comune di
Caorso; - dopo essere stato informato dell'aggravamento della misura cautelare, in data 24 aprile
2024 il Resistente inviava all'utenza dei minori messaggi intimidatori rivolti alla madre, al suo legale e ai servizi sociali e la Ricorrente informava immediatamente i carabinieri di Caorso;
- tale violazione portava all'adozione di un ulteriore aggravamento della misura cautelare nella misura degli arresti domiciliari e nell'utilizzo del braccialetto elettronico;
- non aveva una occupazione lavorativa, né beni mobili né autovetture a lei intestate e viveva con i figli in Caorso (PC) Via
Torta; - aveva avviato dal maggio 2023 la pratica per l'ottenimento di regolare permesso di soggiorno in Italia;
- il Resistente era titolare della Ditta individuale “ ”, con sede Controparte_2 legale in Modigliana, Via Garibaldi n. 62, nonché amministratore della società “Compensati Bosi
S.r.l.”, con sede a Piacenza Loc. Roncaglia, Strada Voltone Decca;
- il Resistente non aveva mai corrisposto alcuna somma a titolo di mantenimento ordinario a favore dei Minori né aveva mai partecipato alle spese straordinarie, limitandosi a provvedere in modo discontinuo alla spesa alimentare, al materiale scolastico e al vestiario dei minori.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 13 giugno 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 10 settembre 2024, assegnando alla
Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte, nonché termine alla parte Resistente per costituirsi in giudizio. In seguito, il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Laura Ventriglia per effetto del decreto del Presidente del Tribunale di Piacenza n.
27/2024.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_2
chiedeva di affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplinando il diritto di visita paterno per il tramite dei Servizi Sociali di Caorso, prevedendo che il Resistente potesse stare con i figli dalla loro uscita di scuola fino alle 20, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre ed almeno due weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì fino all'accompagnamento a scuola;
infine, si rendeva disponibile a versare un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00, oltre al pagamento del canone di locazione e alle rette delle mense scolastiche. pagina 3 di 5 A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - all'esito dell'udienza del 18 luglio
2024 relativa al procedimento penale, il Tribunale aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicando la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e che dalla deposizione testimoniale della Ricorrente emergeva che i figli minori non avevano mai assistito alle condotte contestate all'imputato e che il legame padre-figli era sempre stato molto forte;
- quando, in data 1 maggio 2024 gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e era stato revocato dall'incarico di Amministratore Delegato della Compensati Bosi S.r.l., con la conseguente perdita del lavoro per cui non era riuscito a provvedere al mantenimento dei figli;
- la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari consentiva al di poter ricercare un CP_2
nuovo posto di lavoro e in data 13 agosto 2024 aveva sottoscritto un contratto di collaborazione manageriale con la per la durata di due anni. Parte_1
Alla prima udienza, il Giudice Dott.ssa Laura Ventriglia nominava, quale Curatore speciale dei minori e l'avv. Monica Capurri e rinviava la causa Controparte_3 Parte_2 all'udienza del 12 novembre 2024 per la prosecuzione del giudizio, successivamente differita su richiesta congiunta delle Parti all'udienza del 28 gennaio 2025, in occasione della quale le stesse davano atto di avere raggiunto un accordo in ordine al contributo economico paterno per il mantenimento dei due figli minori della coppia nonché circa un ampliamento del diritto di visita paterno a weekend alternati dal venerdì sera alle ore 18:00 alla domenica sera alle ore 21:00 e chiedevano al Tribunale di disporre in conformità all'accordo provvisorio raggiunto e di rinviare ad una successiva udienza ogni ulteriore decisione. Il Giudice rinviava quindi la causa all'udienza del
27 maggio 2025.
All'udienza così fissata, la difesa di Parte resistente rappresentava l'avvenuto decesso del sig.
e i Procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del Controparte_2
contendere.
***
Come rappresentato dalla Difesa di parte resistente all'udienza del 27 maggio 2025, nel corso del giudizio, il sig. è deceduto in data 26 maggio 2025, come risulta dal certificato di Controparte_2
morte rilasciato dal comune di Monticelli d'Ongina, depositato in data 17 giugno 2025 dalla Difesa
del sig. CP_2
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, in caso di morte del coniuge, il procedimento debba concludersi inevitabilmente con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (“la morte del coniuge, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione, comporta pagina 4 di 5 la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa” (Corte di cassazione, sez. VI Civile, ordinanza del 10 maggio 2017 n. 11492, conf. Cass. civile sez. VI, sent. 11 novembre 2021 n. 33346); sicché, in conformità alla richiesta formulata dai Procuratori delle parti all'udienza del 27 maggio 2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al contempo, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, in ragione della particolare delicatezza del nucleo familiare, che comprende oltre alla Ricorrente due minori ed CP_3 Per_2
rispettivamente di 12 e 9 anni nonché della circostanza che il padre, era l'unico precettore di reddito, avendo la madre reperito solo di recente un'attività lavorativa, peraltro a tempo determinato, appare opportuno che i Servizi sociali di Caorso proseguano nell'attenta attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare e nelle attività di supporto alla madre ed ai Minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− demanda al Servizio sociale di Caorso di proseguire nell'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare di cui fanno parte i minori ed dando CP_3 Per_2
comunicazione tempestivamente al Pubblico Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per i Minori;
− manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti, al PM in sede ed al Servizio sociale di Caorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Piacenza, il 19 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1040/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. EUFRASIA Controparte_1 C.F._1
GRAZIA LONGO, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da delibera del COA di
Piacenza del 6 febbraio 2024;
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con gli avv.ti LORENZA DORDONI ed Controparte_2 C.F._2
EMANUELE SOLARI;
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale udienza del 27 maggio 2025.
Il PM ha concluso come in atti.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1
il Tribunale di Piacenza, chiedendo di affidare i figli minori e Controparte_2 Persona_1
in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa e quanto alla Persona_2
frequentazione dei minori con il padre, di valutare la migliore modalità di frequentazione nell'interesse dei figli;
di porre a carico del Resistente la corresponsione di una somma di €
1000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre rivalutazione Istat,
da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con effetto retroattivo dal mese di agosto 2023, oltre al 100% delle spese straordinarie così come descritte nelle Linee Guida del CNF del
29.11.2017 e di riconoscere a favore della Ricorrente l'importo pari al 100% dell'Assegno Unico;
100% dell'Assegno Unico.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti si conoscevano nel
2011 in Camerun, ove il si trovava per ragioni lavorative e tra loro iniziava una relazione CP_2
affettiva cui seguiva una convivenza more uxorio, dalla quale nascevano due figli, Controparte_3
il 13 ottobre 2012 e il 14 aprile 2016; - già nel 2012, dopo la scoperta della prima Persona_2
gravidanza, la quotidianità iniziava a divenire intollerabile ed il Resistente si mostrava aggressivo e violento nei confronti della compagna, sia verbalmente che fisicamente, con maltrattamenti che proseguivano anche dopo la nascita dei bambini e si consumavano anche in loro presenza;
- nel
2021, decideva di far rientro in Italia e per il bene dei minori la Ricorrente Controparte_2 decideva di trasferirsi con l'intero nucleo a Caorso e anche qui le violenze continuavano sino a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e a maturare nella Ricorrente la decisione di sporgere denuncia querela nei confronti del compagno;
- a seguito della denuncia presentata, il nucleo familiare veniva preso in carico dai servizi sociali di Caorso e in data 22 agosto 2023 veniva emessa ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti del di allontanarsi CP_2
dalla casa familiare e di non avvicinarsi a meno di 500 metri alle parti offese ed ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse (luogo di lavoro, domicilio della stessa e dei prossimi congiunti) mantenendo una distanza minima di cinquecento metri e di non comunicare telefonicamente o con ogni altro mezzo con le parti offese, eccezion fatta per i colloqui, le visite e gli incontri dell'indagato con i due figli minori da tenersi nel rispetto di quanto disposto dai servizi sociale del comune di Caorso con relativa supervisione;
- violava quanto Controparte_2 disposto dalla suddetta ordinanza, inviando messaggi con relative immagini minacciose sull'utenza telefonica in uso ai figli minori e in data 23 aprile 2024, veniva emessa una ulteriore ordinanza con pagina 2 di 5 cui veniva applicata una misura cautelare più restrittiva, ossia quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria da eseguirsi presso la stazione dei carabinieri competente, con divieto al di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la ricorrente ed i figli minori, CP_2
prescrivendo che ogni contatto avvenisse con la mediazione dei servizi sociali del comune di
Caorso; - dopo essere stato informato dell'aggravamento della misura cautelare, in data 24 aprile
2024 il Resistente inviava all'utenza dei minori messaggi intimidatori rivolti alla madre, al suo legale e ai servizi sociali e la Ricorrente informava immediatamente i carabinieri di Caorso;
- tale violazione portava all'adozione di un ulteriore aggravamento della misura cautelare nella misura degli arresti domiciliari e nell'utilizzo del braccialetto elettronico;
- non aveva una occupazione lavorativa, né beni mobili né autovetture a lei intestate e viveva con i figli in Caorso (PC) Via
Torta; - aveva avviato dal maggio 2023 la pratica per l'ottenimento di regolare permesso di soggiorno in Italia;
- il Resistente era titolare della Ditta individuale “ ”, con sede Controparte_2 legale in Modigliana, Via Garibaldi n. 62, nonché amministratore della società “Compensati Bosi
S.r.l.”, con sede a Piacenza Loc. Roncaglia, Strada Voltone Decca;
- il Resistente non aveva mai corrisposto alcuna somma a titolo di mantenimento ordinario a favore dei Minori né aveva mai partecipato alle spese straordinarie, limitandosi a provvedere in modo discontinuo alla spesa alimentare, al materiale scolastico e al vestiario dei minori.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 13 giugno 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 10 settembre 2024, assegnando alla
Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte, nonché termine alla parte Resistente per costituirsi in giudizio. In seguito, il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Laura Ventriglia per effetto del decreto del Presidente del Tribunale di Piacenza n.
27/2024.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_2
chiedeva di affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplinando il diritto di visita paterno per il tramite dei Servizi Sociali di Caorso, prevedendo che il Resistente potesse stare con i figli dalla loro uscita di scuola fino alle 20, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre ed almeno due weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì fino all'accompagnamento a scuola;
infine, si rendeva disponibile a versare un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00, oltre al pagamento del canone di locazione e alle rette delle mense scolastiche. pagina 3 di 5 A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - all'esito dell'udienza del 18 luglio
2024 relativa al procedimento penale, il Tribunale aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicando la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e che dalla deposizione testimoniale della Ricorrente emergeva che i figli minori non avevano mai assistito alle condotte contestate all'imputato e che il legame padre-figli era sempre stato molto forte;
- quando, in data 1 maggio 2024 gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e era stato revocato dall'incarico di Amministratore Delegato della Compensati Bosi S.r.l., con la conseguente perdita del lavoro per cui non era riuscito a provvedere al mantenimento dei figli;
- la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari consentiva al di poter ricercare un CP_2
nuovo posto di lavoro e in data 13 agosto 2024 aveva sottoscritto un contratto di collaborazione manageriale con la per la durata di due anni. Parte_1
Alla prima udienza, il Giudice Dott.ssa Laura Ventriglia nominava, quale Curatore speciale dei minori e l'avv. Monica Capurri e rinviava la causa Controparte_3 Parte_2 all'udienza del 12 novembre 2024 per la prosecuzione del giudizio, successivamente differita su richiesta congiunta delle Parti all'udienza del 28 gennaio 2025, in occasione della quale le stesse davano atto di avere raggiunto un accordo in ordine al contributo economico paterno per il mantenimento dei due figli minori della coppia nonché circa un ampliamento del diritto di visita paterno a weekend alternati dal venerdì sera alle ore 18:00 alla domenica sera alle ore 21:00 e chiedevano al Tribunale di disporre in conformità all'accordo provvisorio raggiunto e di rinviare ad una successiva udienza ogni ulteriore decisione. Il Giudice rinviava quindi la causa all'udienza del
27 maggio 2025.
All'udienza così fissata, la difesa di Parte resistente rappresentava l'avvenuto decesso del sig.
e i Procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del Controparte_2
contendere.
***
Come rappresentato dalla Difesa di parte resistente all'udienza del 27 maggio 2025, nel corso del giudizio, il sig. è deceduto in data 26 maggio 2025, come risulta dal certificato di Controparte_2
morte rilasciato dal comune di Monticelli d'Ongina, depositato in data 17 giugno 2025 dalla Difesa
del sig. CP_2
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, in caso di morte del coniuge, il procedimento debba concludersi inevitabilmente con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (“la morte del coniuge, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione, comporta pagina 4 di 5 la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa” (Corte di cassazione, sez. VI Civile, ordinanza del 10 maggio 2017 n. 11492, conf. Cass. civile sez. VI, sent. 11 novembre 2021 n. 33346); sicché, in conformità alla richiesta formulata dai Procuratori delle parti all'udienza del 27 maggio 2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al contempo, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, in ragione della particolare delicatezza del nucleo familiare, che comprende oltre alla Ricorrente due minori ed CP_3 Per_2
rispettivamente di 12 e 9 anni nonché della circostanza che il padre, era l'unico precettore di reddito, avendo la madre reperito solo di recente un'attività lavorativa, peraltro a tempo determinato, appare opportuno che i Servizi sociali di Caorso proseguano nell'attenta attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare e nelle attività di supporto alla madre ed ai Minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− demanda al Servizio sociale di Caorso di proseguire nell'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare di cui fanno parte i minori ed dando CP_3 Per_2
comunicazione tempestivamente al Pubblico Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per i Minori;
− manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti, al PM in sede ed al Servizio sociale di Caorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Piacenza, il 19 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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