Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 1
La domanda proposta da un dipendente del soppresso ente "Gioventù Italiana", poi trasferito alla Regione (nella specie Siciliana) a norma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, che intenda far valere il proprio diritto al trattamento di fine rapporto, afferente al periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione, erogato dall'Inadel (cui è succeduto l'Inpdap), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tal caso è configurabile come "petitum" sostanziale un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello di lavoro, il quale funge da mero presupposto esterno, ed avente come oggetto prestazioni di natura propriamente previdenziale; non rilevando in senso contrario ne' la proposizione della domanda nei confronti dell'ente datore di lavoro anziché dell'ente previdenziale ne' la circostanza dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 180 del 1980, degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della citata legge n. 764 del 1975 nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Siciliana - in contrasto con la procedura prevista dall'art. 43 del relativo statuto speciale - dei compiti istituzionali e delle attività svolte dall'Ente Gioventù Italiana, nonché del patrimonio immobiliare e del personale dell'Ente medesimo, l'una e l'altra configurandosi come questioni di merito, concernenti, non il tema di riparto di giurisdizione, ma il profilo della fondatezza della domanda o della sussistenza del rapporto previdenziale dedotto quale "causa petendi"; ne' essendo applicabile, stante il suo carattere di norma eccezionale, il disposto dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che ha attribuito alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10974 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. AN AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
-
contro
-
LI IN, ZA AN AO, I.N.P.D.A.P.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 245/99 del Tribunale di ENNA, emessa il 04/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo
Il sig. IN ZA, già dipendente dell'ente "Gioventù Italiana", era trasferito, a seguito dello scioglimento di questo, alle dipendenze della Regione Sicilia, ai sensi della legge n. 764 del 1975. Dopo la sua morte, gli eredi IN LI e RA ZA convenivano in giudizio l'IN e la Regione Sicilia, ottenendo la sentenza non definitiva del 5 marzo 1996, depositata in cancelleria il successivo 30 ottobre, con la quale il Pretore di Enna: a) pregiudizialmente affermava la sussistenza della propria giurisdizione su tutta la causa e, in particolare, sulla domanda di indennità premio di servizio dovuta dall'IN (poi IN), sul rilievo che tale emolumento "integra una prestazione di natura previdenziale e non retributiva, la quale trova titolo in un rapporto assicurativo autonomo e distinto rispetto al rapporto di pubblico impiego"; b) accertava che in relazione alla vicenda della soppressione dell'ente "Gioventù italiana" e del trasferimento del relativo personale alle Regioni, disposto con legge n. 764 del 1975, l'IN e la Regione Sicilia risultavano titolari di legittimazioni passive diverse, vale a dire l'uno per il servizio svolto dal ZA alle dipendenze del disciolto ente "Gioventù italiana", l'altra per il successivo periodo, in cui aveva avuto alle proprie dipendenze lo stesso lavoratore;
c) dichiarava, pertanto i menzionati enti tenuti a corrispondere a corrispondere ai predetti eredi l'indennità di fine servizio, ciascuno nei limiti della rispettiva legittimazione. Le relative obbligazioni venivano poi quantificate dal Pretore con sentenza definitiva del 4 febbraio 1997, depositata in cancelleria il 23 luglio 1997, recante la condanna dell'IN al pagamento della somma di lire 125.718.111, oltre interessi e rivalutazione, e della Regione al pagamento della somma di lire 7.395..183, oltre i menzionati accessori.
Le parti soccombenti proponevano appello contro la ricordata sentenza non definitiva.
In particolare, l'IN, senza muovere alcuna contestazione sulle statuizioni in punto di giurisdizione, negava, nel merito, l'esistenza della propria obbligazione di corrispondere l'indennità in questione assumendo che nei confronti di IN ZA non era mai stata costituita alcuna posizione assicurativa, essendo l'operazione di trasferimento di cui alla citata legge n. 764 dei 1975 rimasta incompiuta per la Regione Sicilia, a cagione della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di previsione, ed essendo stata regolarizzata la posizione del personale interessato alla vicenda soltanto con legge regionale n. 53 del 1985, successiva al collocamento a riposo del ZA. La difesa della Regione, invece, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, relativamente alla domanda proposta nei suoi confronti. Subordinatamente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice del gravame e svolgeva doglianze di merito.
L'adito Tribunale di Enna, con sentenza depositata in cancelleria il 21 giugno 1999, dichiarava non fondata la questione di giurisdizione sollevata dalla difesa della Regione, osservando, che la domanda introduttiva del giudizio aveva ad oggetto una prestazione di natura previdenziale, che trovava la sua ragione in un rapporto autonomo rispetto a quello di pubblico impiego. Accoglieva, invece, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla stessa Regione e dichiarava la competenza dei Tribunale di Caltanissetta, in applicazione della disciplina del foro erariale, estesa alla difesa della Regione Sicilia per effetto del d. lgs. n. 142 del 1948. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Regione Sicilia, insistendo, con unico motivo, per la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Le parti privati e l'IN non si sono costituiti nel susseguente giudizio davanti a questa Corte, pur avendo ricevuto tempestiva (il 5 giugno 2000) e rituale (presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio) notificazione del ricorso, il cui esame, ratione materiae, è stato affidato alle Sezioni Unite.
Motivi della decisione
L'Amministrazione ricorrente deduce che le controversie aventi ad oggetto, come la presente, prestazioni che, pur assolvendo una funzione previdenziale, sono, tuttavia, poste a carico dell'Ente pubblico datore di lavoro, concernono, in realtà, obbligazioni di natura sostanzialmente retributiva, nascenti dal rapporto di pubblico impiego, nel quale, appunto, si individua la causa petendi che costituisce il momento di collegamento con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 dei 1971. Il ricorso non è fondato.
La legge 18 novembre 1975, n. 764, nel sopprimere l'ente "Gioventù italiana" (art. 1) e nel disporre il trasferimento del relativo personale alle Regioni (art. 3), ha stabilito, tra l'altro, all'art. 7, che il detto personale fosse iscritto all'IN, il quale avrebbe liquidato agli interessati una buonuscita, per i periodi di servizio prestati presso la Regione, nella misura prevista per il relativo personale (cioè, a norma della legge 18 marzo 1968 n. 152 ed a titolo di indennità premio di fine servizio) e, per il servizio prestato presso l'ente "Gioventù italiana", nella misura prevista dal regolamento organico dello stesso ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960 (cioè a titolo di indennità di anzianità).
A quest'ultimo riguardo il cit. art. 7 della legge n. 764 del 1975 ha disposto che l'Ufficio liquidatore (presso il Ministero del tesoro) avrebbe versato all'IN per conto della "Gioventù italiana" l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del menzionato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito alle regioni.
Come risulta dagli atti di causa, oltre che dalla sentenza impugnata, la domanda delle parti private ha ad oggetto l'intero trattamento di fine servizio previsto dal cit. art. 7 della legge n. 764, cioè sia la componente relativa al periodo di servizio prestato dal defunto IN ZA presso la Regione Sicilia a seguito della soppressione dell'ente "Gioventù italiana", sia la componente relativa al servizio in precedenza prestato alle dipendenze di tale ente.
In relazione a questa disciplina e con riguardo a controversia di analogo oggetto, le Sezioni unite hanno, con sentenza 5 dicembre 1986, n. 7205, formulato il principio per cui la domanda proposta da un dipendente del soppresso ente "Gioventù italiana", poi trasferito alla Regione a norma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975 n. 764, per conseguire dall'IN l'intero trattamento di fine servizio, di cui all'art. 7 di detta legge, spetta, per la componente di detto trattamento relativa al periodo di lavoro presso la regione (cosiddetta indennità premio), alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di diritto discendente da un rapporto assicurativo autonomo e distinto rispetto a quello di pubblico impiego, mentre è devoluta, per la parte del trattamento stesso relativa al servizio presso il disciolto ente, alla giurisdizione esclusiva dei giudice amministrativo, trattandosi di erogazione che conserva la natura d'indennità di anzianità, legata al rapporto d'impiego, ancorché erogata per disposizione di legge da un soggetto diverso dal datore di lavoro.
Hanno altresì rinvenuto avallo di questo principio nel precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza 27 luglio 1984 n. 4436, pronunziata dalle stesse Sezioni unite in analoga fattispecie, disciplinata da disposizioni legislative diverse da quelle sopra esaminate, ma di simile contenuto precettivo (leggi n. 698 del 1975 e n. 563 dei 1977), in controversia relativa alla indennità premio di servizio ed alla indennità di anzianità, erogate dall'IN ai dipendenti della soppressa Opera nazionale Maternità ed Infanzia trasferiti ad enti locali.
Dall'esposto orientamento non v'è motivo di discostarsi. La giurisprudenza delle Sezioni unite è rimasta costante nell'affermare che, in caso di trasferimento di personale da enti pubblici soppressi alle Regioni, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta con domanda del dipendente che intenda far valere il proprio diritto al trattamento di fine rapporto erogato dall'IN (cui è succeduto l'IN), poiché in tal caso è configurabile come petitum sostanziale in rapporto giuridico che, sebbene, collegato a quello di lavoro è, tuttavia, autonomo rispetto ad esso ed ha quale oggetto prestazioni di natura propriamente previdenziali. Solo quando, invece, la domanda abbia ad oggetto prestazioni dovute dal datore di lavoro, in adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di pubblico impiego, ancorché esigibili in conseguenza ed all'atto della sua cessazione, è questo stesso rapporto che viene in rilievo come causa petendi, rispetto a prestazioni aventi natura di retribuzione differita.
Nel primo caso, pertanto, sussiste la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, mentre, nel secondo, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2000, n. 1182; 27 ottobre 2000, n. 1143; Id., 12 giugno 1999, n. 321; Id., 11 gennaio 1990, n. 58; Id., 19 gennaio 1987 n. 413). In quest'ordine di idee, più in particolare, si è anche stabilito (Cass., sez. un., 7 novembre 2000, n. 1152) che la domanda proposta dal dipendente di una regione nei confronti di questa, per ottenere il riconoscimento dell'indennità del premio di servizio, rientra nella competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. in quanto attinente ad un rapporto di natura previdenziale, non essendo perciò applicabile, per il suo carattere di norma eccezionale, il disposto dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di indennità di buona uscita e dell'indennità di cessazione del rapporto di impiego relativo al personale dello Stato e delle aziende autonome.
La sentenza impugnata, quindi, è conforme a diritto nella parte in cui afferma la giurisdizione ordinaria in relazione alla domanda di trattamento di fine rapporto afferente al periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione.
Nè, rispetto alla risoluzione della questione di giurisdizione negli esposti termini, rileva l'identificazione, ad opera degli attori o degli stessi giudici che hanno statuito sul punto, della legittimazione passiva dell'una o dell'altra parte pubblica convenuta, ciò ponendo soltanto un problema di legittimazione passiva, intesa come titolarità dell'obbligazione controversa, e quindi un questione di merito, affidata all'esame del giudice cui spetta la potestas judicandi.
In altri termini, assunto in tesi (secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite) che la giurisdizione deve identificarsi tenendo conto del petitum sostanziale, ossia del rapporto giuridico dedotto in causa, ma individuato, in base all'astratta previsione di legge, a prescindere dalla prospettazione che dello stesso abbia fornito la parte, nel caso di specie la circostanza che oggetto della lite sia la quota di trattamento imputabile al periodo di lavoro trascorso alle dipendenze della Regione è elemento sufficiente a fondare il momento di collegamento, nei sensi di cui sopra, con la giurisdizione ordinaria, mentre la circostanza della proposizione della domanda nei confronti dell'ente datore di lavoro, piuttosto che nei confronti dell'ente previdenziale, rileva sotto il profilo della sua fondatezza, non anche sotto quello della giurisdizione.
Del pari irrilevante è che la Regione Sicilia abbia impugnato davanti alla Corte costituzionale talune disposizioni della legge n. 764 del 1975, regolatrice della materia ottenendo la sentenza n. 180
del 1980, dichiarativa della illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attività in atto svolte dall'ente "Gioventù italiana"", nonché del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 43 dello Statuto speciale della suddetta Regione. Invero, posta l'incontroversa circostanza che il ZA prestò la sua opera presso la Regione Sicilia per tutto il periodo successivo allo scioglimento dell'ente di provenienza ed a causa della soppressione di questa, tanto è sufficiente a far ricondurre la fattispecie al modello normativo sulla cui base è delineabile il riferito assetto della giurisdizione, mentre le questioni conseguenti alla suddetta declaratoria di illegittimità finiscono per investire la validità o l'efficacia di trasferimenti eseguiti senza l'osservanza di condizioni essenziali, sicché si configurano ancora una volta come questioni di merito, concernenti la sussistenza del rapporto previdenziale dedotto quale causa petendi, non anche il tema dei riparto di giurisdizione astrattamente desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 7 della stessa legge n. 764 dei 1975, circa gli aspetti previdenziali del passaggio di lavoratori alle dipendenze di un nuovo e diverso ente.
Mette anche conto ribadire quanto già rilevato, con riguardo alla similare vicenda della soppressione dell'ONMI, dalla citata sentenza delle Sezioni unite n. 58 del 1990, e cioè che la n. 482 dei 27 ottobre 1988 (recante "Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato") indipendentemente dalla sua applicabilità o no ai dipendenti degli enti soppressi cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore, non ha inciso direttamente sui criteri di riparto delle giurisdizioni, ma comporta una nuova disciplina del globale trattamento di fine servizio, la cui eventuale applicazione costituirà oggetto del giudizio di merito.
L'orientamento giurisprudenziale espresso dalla richiamata Cass., sez. un., n. 7205 del 1986 non è invece applicabile interamente al capo di domanda avente ad oggetto il diritto alla quota di trattamento di fine rapporto imputabile al lavoro svolto dal ZA presso l'ente "Gioventù Italiana", stante il giudicato interno formatosi sulla statuizione pretorile di sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Si è esposto in parte narrativa come il primo giudice abbia espressamente pronunciato sul punto, senza che la decisione sia stata censurata. Nè censura può scorgersi all'appello proposto dalla Regione, la quale, come emerge dagli atti e dalle conclusioni formulate per il giudizio di gravame e trascritte nella sentenza impugnata, ribadì l'eccezione di difetto di giurisdizione esclusivamente e limitatamente alle statuizioni rese nei suoi confronti, e perciò limitatamente al rapporto intercorso col ZA dopo il suo trasferimento.
In conclusione, preso atto di tale giudicato attributivo alla giurisdizione ordinaria della controversia concernente la prima fase del rapporto e ritenuto che uguale giurisdizione sussiste in ordine alla domanda avente ad oggetto la buonuscita maturata durante il periodo di lavoro alle dipendenze della Regione Sicilia, la Corte, rigettato il ricorso di quest'ultima, provvede alla declaratoria di siffatta sussistenza, giusta il disposto dell'art. 382, primo comma, cod. proc. civ. Non v'è luogo a condanna della Regione ricorrente al pagamento di spese processuale, non essendosi costituita alcuna delle controparti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001