Sentenza 16 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2026, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03633/2026REG.PROV.COLL.
N. 06978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6978 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Titolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11750 del 16 giugno 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026, il Cons. RO ON e udito, per la parte appellante, l’avvocato Fiorella Titolo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il dott. -OMISSIS-, Funzionario di PS, è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova per alcune condotte poste in essere nel 2001 in occasione del G8 ivi organizzato.
Il giudice di primo grado lo ha assolto dai reati ascrittigli, per cui il Ministero dell’Interno, con decreto del 9 luglio 2009, gli ha concesso a titolo di anticipo, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, la somma di € 82.620,00.
Il giudice di appello, invece, con sentenza del 18 maggio 2010, ha condannato il dott. -OMISSIS- per il reato di falso ideologico, mentre ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di calunnia e abuso d’ufficio, riqualificato nel reato di arresto illegale, e la pronuncia è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 luglio 2012.
Con nota del 15 novembre 2013, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – considerato che il richiamato art. 18 del d.l. n. 97 del 1997, dispone la ripetizione delle anticipazioni concesse - ha chiesto all’interessato il versamento della somma di € 82.620,00.
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con atto del 4 ottobre 2022, evidenziato l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al recupero della somma anticipata, ha invitato il dott. -OMISSIS- alla restituzione della stessa.
L’interessato ha proposto ricorso avverso tale richiesta dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Sezione Prima Quater n. 11750 del 16 giugno 2025, lo ha respinto.
Di talché, il soccombente ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in procedendo per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp att. c.p.c., art. 3, comma 1, c.p.a. art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., art. 74 c.p.a. per omessa, apparente e/o perplessa motivazione. Error in iudicando per violazione art. 115 c.p.c. e art. 64, comma 2, c.p.a.; difetto di istruttoria e motivazione rispetto a un elemento di fatto e di diritto determinato.
Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che, al di là dei reati dichiarati prescritti, il procedimento penale attivato nei confronti del ricorrente, per il quale è stata necessaria l’assistenza del legale di fiducia, ha riguardato anche il reato di lesioni personali aggravate, per il quale è stata emessa ordinanza di archiviazione.
La sentenza impugnata, invece, si baserebbe esclusivamente sui reati di falso ideologico, arresto illegale e calunnia, questi ultimi, peraltro, dichiarati prescritti.
Error in iudicando per contraddittorietà, per violazione e falsa applicazione L. 241 del 1990, in particolare degli artt. 2, 10 e 21 nonies, nonché dei principi di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e dei principi di ragionevole durata del procedimento. Violazione del DPCM n. 58 del 2013. Violazione dei principi di legittimo affidamento. Error in procedendo per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att c.p.c., art. 3, comma 1, c.p.a., art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., art. 74 c.p.a. per omessa, apparente e perplessa motivazione.
L’abnorme arco temporale trascorso (12 anni) renderebbe illegittimo il provvedimento restitutorio impugnato, per cui la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie ogni termine procedimentale di legge, ampiamente scaduto.
In ogni caso, la assoluta indeterminatezza dei tempi di conclusione del procedimento e l’abnormità dei tempi di recupero della somma rispetto al verificarsi della presenta condizione risolutiva violerebbero ogni principio di buon andamento dell’attività amministrativa, di legittimo affidamento e di ragionevole durata del procedimento.
Il principio della ragionevole durata del procedimento costituirebbe un corollario del principio di certezza del diritto, essendo evidente che l’eccessiva dilatazione temporale del procedimento determina una intollerabile situazione di incertezza giuridica destinata ad incidere sulle scelte di vita delle persone.
Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Legge 152 del 1975 e dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997. Erroneità dei presupposti e della istruttoria. Eccesso di potere. Violazione artt. 6 e 8 CEDU e violazione degli artt. 27, comma 2, Cost e 117 Cost.
La fattispecie sarebbe sussumibile nell’art. 32 della L. n. 152 del 1975 (c.d. legge Reale), in quanto la vicenda in discorso atterrebbe, in generale, a fatti che hanno visto l’utilizzo di mezzi di coazione fisica, ivi compreso l’arresto che, di per sé, presuppone la compressione della libertà personale ed il beneficio sarebbe esteso anche a tutte le situazioni che siano in qualche modo collegate.
Dalla applicazione della norma richiamata deriverebbero due conseguenze:
- la cristallizzazione del diritto del ricorrente al momento della pronuncia di assoluzione di primo grado, unica fase per la quale è stata concessa l’anticipazione delle spese legali (rectius: parte di esse), in quanto l’art. 32 della L. 152\1975 non richiede la definitività della pronuncia e, comunque, almeno pe due dei tre reati, la prima sentenza non è stata riformata con una sentenza di esito contrario;
- qualunque sia la norma applicabile al caso di specie (art. 32 l. n. 152/1997 o art. 18 D.L. 25.3.1997, n. 67) non si potrebbe ritenere irrilevante, ai fini del riconoscimento del beneficio, la natura della responsabilità accertata.
La responsabilità, infatti, sarebbe da riferire al “procedimento” per il quale si chiede il rimborso delle spese di assistenza legale, in quanto la responsabilità penale, rispetto a quella civile o amministrativa, ha, non solo una natura differente, ma pretende un tipo di accertamento differente in ordine alla colpevolezza, atteso che, mentre per riconoscere la responsabilità dell’imputato in sede penale il Giudice deve compiere un accertamento di colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, nel caso della responsabilità civile e amministrativa lo standard probatorio è meno rigoroso in quanto l’Autorità giudiziaria deve decidere secondo il criterio del "più probabile che non", ossia in base alla prevalenza delle prove.
Il riferimento, pertanto, a presunte affermazioni di responsabilità per calunnia e arresto illegale ai fini civili, non potrebbe comunque incidere su un procedimento (e sulla relativa difesa) che riguarda la responsabilità penale, in quanto la ricordata rilevante differenza fra i due ambiti di cognizione non consentirebbe di sovrapporre valutazioni che seguono percorsi di analisi e di giudizio del tutto eterogenei.
Attribuire rilevanza alle statuizioni civili della sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, peraltro a seguito di una sentenza di assoluzione di primo grado, significherebbe finire per assimilare la pronuncia di prescrizione a quella di condanna che sancisca la responsabilità penale dell’imputato per fatto doloso e, sotto tale profilo, risulterebbe evidente la violazione, da parte della sentenza impugnata, del principio di non colpevolezza di cui all’art. 6 CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo in tema estinzione del procedimento, e dell’art. 27 Costituzione, come applicata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182\2021.
La sentenza sarebbe comunque erronea, anche ove applicabile l’art. 18 del D.L. 25.3.1997, n. 67, atteso che la disciplina prevista per la ripetizione in caso di anticipo, richiede una “sentenza definitiva che accerti la responsabilità” e la prescrizione, intervenuta in sede di appello dopo una sentenza di assoluzione piena in primo grado, non potrebbe in alcun modo qualificarsi come sentenza definitiva che accerti la responsabilità, laddove sarebbe evidente la violazione dell’art. 27 Cost e 6 CEDU, sicché l’unica interpretazione conforme imporrebbe una lettura che escluda la rivalsa nel caso di specie.
L’attività difensiva svolta per contestare plurime imputazioni, non sarebbe la medesima di quella che il professionista svolge nel caso debba difendere il cliente da un unico capo di imputazione.
Error in iudicando per ulteriore violazione del giusto procedimento, per violazione e falsa applicazione L. 241\1990, in particolare degli artt. 2, 10 e 21 nonies della L. 241\1990, nonché dei principi di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost
L’attività amministrativa sarebbe viziata da difetto di motivazione e istruttoria, in quanto il provvedimento non avrebbe compiuto alcuna autonoma valutazione della questione in parola rispetto al parere della Avvocatura dello Stato, ma si limiterebbe a riportare pedissequamente l’ultimo parere rilasciato dalla Avvocatura distrettuale dello Stato, peraltro relativo a un soggetto diverso.
Error in iudicando per degli artt. 651 e ss. cpp Ingiustificato arricchimento derivante dalla duplicazione del pagamento di somme già versate all’erario.
Le somme non sono state corrisposte all’appellante sotto forma di rimborso delle spese eventualmente già sopportate dall’interessato, ma sono state versate dall’amministrazione direttamente al legale di fiducia dietro presentazione dell’apposita fattura ed è noto che l’IVA costituisca una mera “partita di giro”, per cui non si comprenderebbe per quale ragione la cifra pagata a tale titolo dall’Amministrazione, ma restituita all’erario successivamente dal difensore, debba essere rimborsata un’altra volta all’Amministrazione, comportando di fatto una duplicazione del medesimo pagamento.
Ai fini degli effetti devolutivi del giudizio di appello, l’appellante ha riportano i motivi del ricorso di primo grado.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha analiticamente controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello.
L’appellante ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il Collegio rileva in primo luogo che la posizione giuridica dedotta in giudizio dal ricorrente – a differenza di quanto avviene nell’attribuzione del rimborso o della sua anticipazione, in cui vi è esercizio di potere amministrativo connotato da discrezionalità tecnica e conseguente posizione di interesse legittimo - ha natura di diritto soggettivo avente carattere patrimoniale, sicché l’azione proposta, sebbene prospettata come azione di annullamento di atti, è qualificabile unicamente come azione di accertamento di diritti e non involge la legittimità dell’esercizio del potere pubblico.
In altri termini, nel caso di specie, il ricorrente ha agito per ottenere il riconoscimento del proprio diritto soggettivo alla non imposizione, in tutto o in parte, della ripetizione dell’anticipazione concessa ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, vale a dire del proprio diritto soggettivo a conservare, in tutto o in parte, l’anticipazione delle spese legali, per cui la soddisfazione della situazione giuridica soggettiva, e cioè l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dal riconoscimento derivante dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo (in tal senso tutta la giurisprudenza sulla distinzione tra atti paritetici ed atti autoritativi, sviluppatasi a seguito della c.d. sentenza Fagiolari, dal nome del presidente ed estensore, Cons. St., V, 1° dicembre 1939 n. 795).
Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta dal ricorrente circa la non applicabilità, in tutto o in parte, della richiamata norma restitutoria nei suoi confronti, a nulla rilevando eventuali vizi prospettati in relazione agli atti emanati dal Ministero.
In altri termini, il recupero da parte della p.a. di somme corrisposte a titolo di anticipazione di spese legali – tanto ai sensi dell’art. 18, d.l. n. 67/1997, quanto ai sensi dell’art. 32, l. n. 152/1975 – in conseguenza del verificarsi delle condizioni che giustificano la ripetizione delle somme da parte del pubblico dipendente ai sensi di ciascuna delle predette disposizioni - è, al pari di ogni ripetizione di indebito, un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non lascia alla p.a. alcuna discrezionale facultas agendi, configurandosi, al contrario, il mancato recupero delle somme anticipate, e poi risultate non dovute, come danno erariale.
Ciò implica che la relativa attività della p.a. non deve ritenersi né sottoposta ad alcun termine, salvo quello di prescrizione decennale (decorrente dal momento in cui si è verificato il fatto che fa sorgere il diritto alla ripetizione dell’indebito) né regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (sui principi che disciplinano l’attività di recupero delle somme indebitamente versate da parte della p.a. v. per tutti Consiglio di Stato, II, 5 settembre 2022, n. 7690).
3. Sulla base di tali premesse, nel merito, l’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
4. In primo luogo, la circostanza che per il reato di lesioni personali aggravate sia stata emessa ordinanza di archiviazione, è stata richiamata nel fatto descritto nel ricorso di primo grado, ma non compare tra i motivi dì impugnativa, per cui la relativa doglianza, che della detta circostanza il Tar non avrebbe tenuto conto, è inammissibile.
Ad ogni buon conto, va sottolineato che l’attività difensiva è stata volta a contestare l’integrale tesi accusatoria, non potendo essere parcellizzata in riferimento ad ogni fatto reato contenuto nell’imputazione o per i quali si è svolta l’indagine.
Ne consegue che l’obbligazione di pagamento della prestazione professionale ha natura indivisibile, non potendo essere frazionata in tante obbligazioni quanti sono i fatti reato in relazione ai quali essa è stata prestata e, d’altra parte, sarebbe impossibile scindere la unitaria prestazione in singoli e distinti valori per ciascuno dei fatti reato per i quali è stata svolta.
5. Le censure con cui l’appellante ha dedotto violazioni di carattere procedimentale, così come la lesione dell’affidamento, sono infondate.
5.1. Nel precedente capo 2., è già stato evidenziato come l’attività amministrativa di recupero di una somma indebitamente erogata costituisce attività dovuta e del tutto vincolata, priva di carattere provvedimentale, e ciò implica che la stessa non è regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e, in generale, dalla legge sul procedimento amministrativo.
5.2. La ripetizione di somme indebite (in ragione del sopravvenuto venire meno del presupposto legale di concessione), infatti, non equivale certo all’esercizio di un potere di autotutela volto all’annullamento di un precedente atto adottato illegittimamente (né tantomeno alla revoca per sopravvenuti o rivalutati motivi di pubblico interesse).
Secondo il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, di conseguenza, ai fini del recupero da parte della pubblica amministrazione di contributi in assenza del requisito di legge (o per i quali sia stato accertato il sopravvenuto difetto del titolo di erogazione), non è necessaria l’indicazione della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d’interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell’indebito non costituisce una funzione d'autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato (Cons. Stato, sez. VI, n. 9115 del 2023; sez. III, n. 527 del 2018; sez. IV, n. 2651 del 2007; sez. V, n. 5025 del 2003).
5.3. Per quanto attiene alla dedotta lesione del principio del legittimo affidamento, occorre convenire sul fatto che l’affermazione e il radicamento del legittimo affidamento, quale corollario rafforzativo del principio di certezza del diritto, può contare oramai su di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, amministrativa (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenze, sez. VI, n. 3809 del 2021; n. 6143 del 2017) costituzionale (a partire dalle sentenze della Corte costituzionale n. 349 del 1985, n. 822 del 1988, n. 155 del 1990, n. 39 del 1993, n. 203 del 2016 e n. 16 del 2017) e sovranazionale (cfr., ex plurimis, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza, 8 aprile 1988, in causa C-120/86).
In base a questo principio, le aspettative di chi, sulla base di precedenti scelte o comportamenti dei pubblici poteri, poteva ragionevolmente confidare nella prosecuzione (o comunque stabilità) della situazione per lui favorevole, devono trovare specifiche forme di tutela, in quanto l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto». L’aspettativa di coerenza dell’amministrazione con il proprio precedente comportamento non si presenta più come il prodotto accessorio della cura dell’interesse pubblico, bensì come l’oggetto di un’autonoma pretesa (soggettiva) individuale.
5.4. Tuttavia, nel caso in esame, non pare ravvisabile alcuna ‘base affidante’ in capo al soggetto inciso dal recupero.
L’azione di recupero non è per nulla intervenuta in modo «improvviso e imprevedibile».
L’atto di concessione delle somme del 9 luglio 2009 faceva espressamente «salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità del predetto Funzionario». L’espressione utilizzata indicava con estrema chiarezza (soprattutto in considerazione del fatto che il destinatario della missiva era un soggetto appartenente alle Forze dell’Ordine) che si trattava di un rimborso concesso non a titolo definitivo, bensì con riserva di domandarne la restituzione qualora l’esito del procedimento penale non fosse risultato favorevole per l’istante.
Dopo la presentazione di osservazioni, l’Amministrazione non ha tenuto alcun comportamento che potesse essere inteso (o anche soltanto frainteso) come una forma di rassicurazione o acquiescenza.
Al contrario, l’Amministrazione ha adottato atti inequivocabilmente intesi a dimostrare l’intenzione di recuperare le anticipazioni, e segnatamente: ha tempestivamente richiesto, successivamente al giudicato penale (di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, V, 5 luglio 2012, n. -OMISSIS-), con atto del 5 novembre 2013, la restituzione della somma concessa a titolo di anticipo; con nota del 27 dicembre 2018 ha informato il ricorrente dello stato della procedura di rivalsa (rimasta sospesa a seguito di alcune pronunce discordanti espresse dalle Avvocature dello Stato); con atto datato 4 ottobre 2022, ha riattivato la procedura di rivalsa (cfr. Cons. Stato, VI, 8 ottobre 2025, n. 7864).
5.5. Di talché, le doglianze esaminate devono ritenersi complessivamente non persuasive.
6. Le censure relative alla corretta applicazione della normativa da applicare in materia sono anch’esse infondate.
6.1. L’Amministrazione ha applicato l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 secondo cui: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
L’appellante, invece, ha sostenuto che avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 32 della legge n. 152 del 1975, secondo cui:
“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso”.
L’appellante ha poi concluso che, comunque, anche applicando l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, i presupposti per la ripetizione dell’indebito non sarebbero maturati.
6.2. La prospettazione dell’appellante è che l’Amministrazione avrebbe dovuto sussumere la fattispecie sotto l’art. 32 della legge n. 152 del 1975, in quanto il reato dell’arresto illegale implica mezzi di coercizione fisica e ciò si estenderebbe a tutte le situazioni collegate.
L’art. 32 autorizzerebbe il rimborso delle spese legali «salva rivalsa se vi è stata responsabilità dell’imputato per fatto doloso», senza tuttavia fare alcun riferimento al fatto che tale responsabilità debba essere accertata via definitiva (diversamente da quanto previsto dall’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 che farebbe riferimento a una sentenza definitiva che accerti la responsabilità). Tale assunto sarebbe dirimente, nel caso di specie, in quanto il giudizio per il quale il Ministero ha concesso l’anticipazione delle spese legali è stato quello di primo grado celebratosi davanti al Tribunale di Genova che, con sentenza n. -OMISSIS- del 13 novembre 2008, aveva escluso la responsabilità dell’appellante.
L’appellante sostiene anche che l’Amministrazione, in ogni caso, non avrebbe potuto rivalersi delle spese sostenute per la difesa dei reati di calunnia e arresto illegale, essendo intervenuta per essi la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
6.3. Le doglianze non sono condivisibili per quanto già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 7864 del 5 ottobre 2025, che è giunta a conclusioni dalle quali questo Collegio non ha ragioni per discostarsi.
Il rimborso delle spese legali era escluso, sia dall’art. 32 della legge n. 152 del 1975 (secondo cui: «le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso»), sia alla luce dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 (secondo cui la ripetizione ha luogo nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità), con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere all’azione di rivalsa di quanto anticipato.
Le due citate disposizioni si differenziano fondamentalmente per il fatto che, per gli anticipi concessi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975, l’azione di rivalsa è consentita solo in caso di accertata «responsabilità dell’imputato per fatto doloso» (il rimborso delle spese legali, quindi, è concesso anche al dipendente in caso di ritenuta responsabilità colposa).
Ebbene, l’appellante è stato condannato con una sentenza definitiva di condanna alla pena di 3 anni e 8 mesi (di cui 3 anni condonati per indulto), per il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.), quindi a titolo di dolo, e con condanna (oltre che al pagamento delle provvisionali e delle spese di difesa delle parti civili) a risarcire i danni alle parti civili, in solido con il responsabile civile (Ministero dell’Interno), mentre è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i reati di calunnia e arresto illegale.
Entrambe le norme (l’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e l’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997) sono accomunate dalla riserva di ripetibilità della somma elargita all’esito definitivo del procedimento penale.
Infatti, deve ritenersi del tutto preclusa dalla lettera della legge (che ricollega l’anticipazione al giudizio penale, complessivamente inteso, e non a singoli gradi o fasi di esso), oltre che dal suo fondamento logico-razionale (quello di precludere il rimborso delle spese legali in caso di definitivo accertamento della rottura del rapporto di immedesimazione organica, costituente il presupposto imprescindibile dell’assunzione, da parte dell’Amministrazione, dell’onere economico della difesa in giudizio), ritenere che l’anticipo, in quanto concesso per il giudizio di primo grado di assoluzione, non avrebbe potuto più essere recuperato.
Siffatta conclusione vale a maggior ragione quando, come nel caso in discussione, alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e alla conseguente esclusione della punibilità penale per il mero fatto del decorso del tempo, si accompagni la condanna dell’imputato da parte dello stesso giudice penale al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, proprio per il fatto illecito per cui è stato tratto a processo penale a titolo di dolo.
La giurisprudenza ha precisato che, qualora la responsabilità risulta accertata con sentenza passata in giudicato agli effetti civili, e non agli effetti penali per intervenuta prescrizione, risulta comunque integrato il presupposto per la ripetizione dell’anticipazione corrisposta; l’art. 32, si aggiunge, fa salva la rivalsa se vi è responsabilità per fatto doloso, senza distinguere agli effetti penali o, come nel caso di specie, agli effetti civili (Cons Stato, VI, 5 ottobre 2025, che richiama Cons. Stato, II, n. 4379 del 2024).
Ad ogni buon conto, anche volendo seguire la tesi dell’appellante sulla necessaria presenza della responsabilità penale quale imprescindibile presupposto per procedere al recupero, è dirimente considerare che il giudice penale, seppur in un procedimento conclusosi con una parziale dichiarazione di prescrizione, ha accertato sia l’unicità del disegno criminoso che l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 62, co. 1, n. 2 c.p. tra tutti i reati ascritti (falso, arresto illegale e calunnia), compresi quelli prescritti. In tale contesto, isolare la condotta di falso rispetto alle fattispecie per cui è maturata la prescrizione, oltre ad essere in contrasto con la verità processualmente accertata, sarebbe di fatto operazione impossibile; in un caso del genere, infatti, l’attività difensiva è volta a contestare l’integrale tesi accusatoria, non potendo, all’evidenza, parcellizzarla con riferimento ad ogni fatto di reato contenuto nell’imputazione.
Peraltro, la condanna anche per uno solo dei reati ascritti invera la fattispecie prevista dalla norma, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di recuperare l’anticipo erogato.
7. Infine, si rivela infondata anche l’ultima censura
L’Amministrazione ha anticipato la somma di € 82.620,00 quale importo fatturato dall’avvocato -OMISSIS-, comprensivo degli oneri accessori, tra cui l’IVA del 20%.
L’Amministrazione, per le ragioni esposte sopra, è tenuta recuperare tutta la somma concessa, pari a € 82.620,00, importo che includeva anche l’IVA (cfr. Cons. Stato, VI, 8 ottobre 2025, n. 7864).
La ripetizione di quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto non integra affatto un’indebita locupletazione a favore dell’amministrazione resistente. Il peso finale del debito (segnatamente: il corrispettivo del difensore e la corrispondente percentuale di IVA, per la quale è il professionista ad essere soggetto passivo) deve, infatti, essere posto integralmente a carico dell’appellante-cliente (il quale, se non restituisse l’imposta all’Amministrazione che gliela ha anticipata, finirebbe per godere, in parte qua, di un ingiustificato arricchimento).
8. In definitiva, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore dell’Amministrazione appellata.
10. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nel ricorso in appello e nella successiva memoria, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute pertinenti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 6978 del 2025).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
GI De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
RO ON, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RO ON | GI De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.