Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2025, proposto da
Azienda Agricola Santa Perpetua S.n.c. di Di NO AR NC & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LO Di NO, con domicilio pec dichiarato in atti ed eletto presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia n. 180;
contro
Provincia di Barletta AN TR, non costituita in giudizio;
avverso il silenzio-inadempimento
serbato dalla Provincia di Barletta AN TR sull'istanza, notificata il 26.06.2025
- di restituzione, previa sua riduzione in pristino, dell'area corrispondente al foglio 73, p.lle 195, 197, 199 e 201 del Catasto Terreni del Comune di TR, di proprietà dell'Azienda ricorrente
ovvero,
-in subordine, di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n.327/2001;
con contestuale adozione, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 104/2010 di tutte le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04.03.2026 la dott.ssa RÈ NN e uditi per le parti i difensori MP Di CI, in sostituzione di LO Di NO per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente di essere proprietaria dell’appezzamento di terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di TR al fl.73 – p.lle 195, 197, 199 e 201 (deposita in giudizio rogito notarile dell’11.04.2016 di ridenominazione in euro del capitale sociale e cessione di quote in cui, all’art. 7 (Voltura), le parti cedenti dichiarano e garantiscono la proprietà, in capo alla società delle predette particelle);
Aggiunge che una parte di detto appezzamento è tutt’ora illegittimamente occupato dalla Provincia di Barletta AN TR (BAT), in quanto vi insiste una derivazione della strada provinciale n. 13 AN-Bisceglie (si confronti il rilievo catastale – documento 2) e che l’Ente non ha mai avviato le formalità espropriative, nè ha mai acquisito alcun diritto in merito a detto appezzamento, con conseguente occupazione senza titolo delle predette aree di proprietà della società ricorrente.
Lamenta il perdurare della situazione occupativa e chiede la restituzione del fondo previa riduzione in pristino, salvo che l’Autorità, previa valutazione degli interessi in conflitto, opti per la sua acquisizione al proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n.327/2001, evidenziando di aver inoltrato alla provincia istanza in tal senso il 26.06.2025 (che deposita in giudizio), senza averne ottenuto riscontro.
Reclama la risposta con provvedimento espresso ovvero la restituzione del proprio terreno ed a tal fine propone l’odierno ricorso avverso il silenzio, lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere.
Nella mancata costituzione dell’Ente, pur regolarmente intimato, la causa è stata tratta in decisione all’udienza del 04.03.2026.
Il ricorso è fondato.
Giova premettere in punto di fatto che la mancata costituzione dell’Ente a confutazione dell’occupazione senza titolo evidenziata, pur non consentendo l’applicazione del principio di non contestazione, fornisce certamente un significativo elemento indiziante della insussistenza di ragioni che smentiscano l’allegata occupazione illegittima.
Può, dunque, ritenersi provata l’occupazione in assenza di titolo e la realizzazione dell’opera.
La Sezione, in fattispecie del tutto analoghe, in cui il proprietario ha richiesto, l’adozione di un provvedimento espresso in ordine all’istanza di eventuale acquisizione ex art. 42 bis cit., salva la possibilità di restituzione, ha già affermato la sussistenza dell’obbligo di provvedere (v. sent. nn.1053/2023 e 504/2024; la prima confermata dal Giudice di appello con decisione n.4188/2024 e la seconda non appellata).
A tale orientamento si intende dare continuità, non sussistendo ragioni per discostarsene.
In particolare si è affermato che “ a fronte di occupazioni sine titulo, il privato può legittimamente domandare l’emissione del provvedimento di acquisizione sanante o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Nell’attuale quadro normativo, le amministrazioni hanno infatti l’obbligo giuridico di far venir meno, in ogni caso, l'occupazione “sine titulo” e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto. Nei casi di occupazione abusiva di terreni privati, l’amministrazione ha due sole alternative: restituire i terreni ai titolari, con, sussistendone i presupposti, risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente oppure attivarsi perché vi sia un legittimo titolo di acquisizione dell’area abusivamente occupata. Ciò che le amministrazioni non possono fare è restare inerti in situazioni di illecito permanente determinate da occupazioni abusive (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1713; in senso conforme, sez. IV, 15 settembre 2014 n. 4696).
7.4.3. Fermo restando quindi il carattere discrezionale della valutazione rimessa alla amministrazione sulla possibilità di procedere ai sensi dell’art. 42 - bis del d.P.R. n. 327/2001, non v’è dubbio che l’esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo, altrimenti l’inerzia dell’amministrazione si tradurrebbe in un illecito permanente; ancorché l’art. 42 – bis del d.P.R. n. 327/2001 non contempli un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare l’amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che l’amministrazione abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia dell'Amministrazione configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo.
Infatti, per la pubblica amministrazione l'obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall’art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile ad un’inadempienza dell’amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione giuridica soggettiva protetta e qualificata come tale dall’ordinamento giuridico. Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali dall’analisi complessiva delle norme di regolazione del potere emergano ragioni di giustizia e di equità che impongano l’adozione di un provvedimento (sez. IV, 15 settembre 2014 n. 4696).
E’ bene aggiungere che quella in esame, rispetto al modello generale del silenzio inadempimento di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, è una fattispecie peculiare in quanto non viene in rilievo un procedimento ad iniziativa di parte caratterizzato da un obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento favorevole al privato, ma di un procedimento ad iniziativa d’ufficio, attivabile anche su istanza del privato, finalizzato all’adozione di un provvedimento (astrattamente) sfavorevole per il privato stesso ” (CdS cit. n.4188/2024).
Sulla scorta dei principi sin qui enunciati ed in assenza di difese o eccezioni volte a smentire le allegazioni in fatto supportate da documentazione a corredo, deve ritenersi non solo che sussiste l’obbligo reclamato, ma che non sussistono elementi ostativi o giustificativi dell’inadempimento al dovere di provvedere.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’Ente resistente sull’istanza della società interessata, con condanna della Provincia intimata all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente decisione e con contestuale nomina di Commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia BAT, o suo delegato, che dovrà provvedere -a sua volta- nel termine di 60 (sessanta) giorni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, avvertendo che l’eventuale compenso per il commissario, da liquidarsi con separato provvedimento, comporta un onere patrimoniale a carico della Provincia determinato dalla mancata doverosa esecuzione dell’odierna sentenza e determinerà la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni in merito all’eventuale responsabilità erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-ordina alla Provincia BAT di provvedere sull’istanza della società ricorrente in epigrafe indicata, con provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente decisione;
nomina, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia BAT, o suo delegato, che dovrà provvedere -a sua volta- nel termine di 60 (sessanta) giorni, attivandosi su istanza di parte;
-condanna la Provincia alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi €. 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ponendo sin d’ora a carico dell’Ente l’eventuale compenso al Commissario, che verrà liquidato con separato provvedimento;
- dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2 co. 8 L. n. 241/1990, all’atto del suo passaggio in giudicato;
- dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione all’Organismo di valutazione interna dell’Amministrazione intimata, ex art.2, comma 9, L. n. 241/1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 04.03.2026 con l'intervento dei magistrati:
IN AN, Presidente
RÈ NN, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RÈ NN | IN AN |
IL SEGRETARIO