Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di applicazione delle misure di prevenzione, l'avviso orale del Questore ed il conseguente termine di sessanta giorni per la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art.4,commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, sono ancora previsti solo per i soggetti annoverabili nella categoria indicata al n.3 dell'art.1 della stessa legge, mentre per quelli compresi nelle restanti categorie è applicabile l'art.2 della l.31 maggio 1965 n.575 in virtù del rinvio operato dall'art.19 della l. 22 maggio 1975 n.152 e, pertanto, le misure di prevenzione possono essere applicate senza che vi sia stato il preventivo avviso. Di conseguenza, allorché la Corte di appello abbia ritenuto, con valutazione non censurabile in cassazione, che il soggetto appartenesse ad una categoria diversa da quella prevista al punto 3, questi non può eccepire quale motivo di nullità l'omissione dell'avviso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 12/01/99
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH " N.84
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N.2965/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EN IN, nato a [...] il [...],
avverso il decreto della Corte d'Appello di Catania in data 25.11.1997; Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 30.12.1996, il Tribunale di Ragusa applicava a EN IN, quale persona socialmente pericolosa, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni uno, con annesse prescrizioni.
A seguito di appello dell'interessato, la Corte d'Appello Catania, con decreto in data 25.11.1997, confermava l'impugnato provvedimento.
Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il EN, il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 1 nn. 1 e 2 e dell'art. 4 della legge 27.12.1956 n. 1423 in quanto nessun avviso orale aveva preceduto il decreto di applicazione della misura, contestandosi la sussistenza della ritenuta pericolosità, non risultante da alcuna documentazione agli atti del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In tema di applicazione delle misure di prevenzione, l'avviso orale del Questore ed il conseguente termine di sessanta giorni per la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sono ancora previsti solo per i soggetti annoverabili nella categoria indicata al n. 3 dell'art. 1 della stessa legge, mentre per quelli compresi nelle restanti categorie è applicabile l'art. 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575 in virtù del rinvio operato dall'art. 19 della legge 22 maggio 1975 n.152 e perciò le misure di prevenzione possono essere applicate senza che vi sia stato il preventivo avviso. Quando perciò la Corte di Appello abbia ritenuto, come nel caso di specie, con valutazione non censurabile in cassazione, che il soggetto appartenesse ad una categoria diversa da quella prevista al punto 3, questi non può eccepire quale motivo di nullità l'omissione dell'avviso (cfr. Cass. Sez. IV, 10.9.1996, Mazzarella, RIV 206141). La Corte di merito ha infatti, correttamente ritenuto, con motivazione esauriente e logica, la concreta ed attuale pericolosità del proposto sulla base dei suoi precedenti penali, della sua assidua frequentazione di soggetti pregiudicati, della denuncia del predetto da parte dei Carabinieri di Ragusa per associazione per delinquere, del suo arresto, nel 1995, per furto aggravato, del suo tenore di vita sproporzionato al reddito. Ai fini dell'attualità della pericolosità sociale è poi irrilevante la circostanza che il EN, all'epoca dell'emissione del decreto di applicazione della misura di prevenzione, fosse detenuto in espiazione di pena. A tal proposito occorre rilevare che l'inclinazione della persona a delinquere non è necessariamente cancellata dalla espiazione della pena detentiva in corso, perché la detenzione, di per sè, non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno, mentre è concreta e reale l'esigenza della predisposizione della misura di prevenzione affinché essa possa immediatamente essere posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento in cui il detenuto riacquista la libertà. Nè può trascurarsi, in proposito, la circostanza che è sempre fatta salva la possibilità per il detenuto che riacquisti la libertà, di chiedere la revoca della misura, successivamente alla sua irrogazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, per l'eventuale venir meno in concreto della propria pericolosità. Ciò premesso il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999