Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 84
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Sentenza 12 gennaio 1999

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In tema di applicazione delle misure di prevenzione, l'avviso orale del Questore ed il conseguente termine di sessanta giorni per la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art.4,commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, sono ancora previsti solo per i soggetti annoverabili nella categoria indicata al n.3 dell'art.1 della stessa legge, mentre per quelli compresi nelle restanti categorie è applicabile l'art.2 della l.31 maggio 1965 n.575 in virtù del rinvio operato dall'art.19 della l. 22 maggio 1975 n.152 e, pertanto, le misure di prevenzione possono essere applicate senza che vi sia stato il preventivo avviso. Di conseguenza, allorché la Corte di appello abbia ritenuto, con valutazione non censurabile in cassazione, che il soggetto appartenesse ad una categoria diversa da quella prevista al punto 3, questi non può eccepire quale motivo di nullità l'omissione dell'avviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 84
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 84
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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