Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
Nell'ipotesi di reato punito con pena alternativa non è sufficiente, al fine di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione circa la individuazione in concreto della pena, il generico richiamo all'art. 133 cod. pen., dovendo invece indicarsi a quale delle diverse ipotesi configurate da tale norma si sia voluto fare riferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2007, n. 44954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44954 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 25/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 02553
Dott. SENSINI RI Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 000824/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PALMI;
nei confronti di:
1) FF IA N. IL 10/02/1949;
avverso SENTENZA del 20/12/2004 TRIBUNALE di PALMI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
Udito il P.M. in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale;
Rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.12.2004 il Tribunale di Palmi condannava FF RI, col beneficio della sospensione, alla pena di Euro 200,00, di ammenda in ordine al reato di cui al R.D. n. 327 del 1942, artt. 54 e 1161, per avere occupato arbitrariamente mq. 212,59 di suolo demaniale marittimo mediante un manufatto e relative aree asservite:
reato accertato in Palmi il 19.4.1999 ed "in permanenza". Avverso tale sentenza proponevano ricorso il P.M. ed appello il difensore dell'imputata: appello che in data 17.1.2005 veniva convertito in ricorso dalla Corte di Reggio Calabria ex art. 595 c.p.p., comma 3 e art. 568 c.p.p., comma 2 e comma 5.
Nel ricorso del P.M. si eccepiva che il Tribunale non aveva motivato sulla scelta della pena, e cioè nell'avere irrogato l'ammenda e non l'arresto: e l'imputata era stata già condannata nel 1981 e nel 1988 per identici reati, recidiva per cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di condanna alla pena di L. 600.000,00, di ammenda, disponendo l'esercizio dell'azione penale nella forma ordinaria. Donde, una palese violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e dell'art. 133 c.p., sia per assoluta mancanza di motivazione sui criteri irrogativi della pena, sia per inosservanza dell'obbligo di determinarla in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo;
e violando inoltre l'art. 164 c.p., u.c., concedendo la terza sospensione condizionale della pena, laddove già per le due precedenti condanne ella ne aveva già usufruito. Chiedeva pertanto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, e, comunque, la revoca della sospensione condizionale. Il difensore dell'imputata ne chiedeva invece l'assoluzione, motivando che successivamente al reato edilizio per cui aveva subito condanna aveva sanato la propria posizione nei confronti del Ministero delle Finanze, provvedendo a pagare un canone annuale a decorrere dalla data dell'effettiva occupazione, come si riservava di provare: e trattavasi di un bene patrimoniale disponibile, per cui l'occupazione non era hi contrasto con lo strumento urbanistico;
comunque, anche indipendentemente da questo, poteva ritenersi legittimata l'occupazione attraverso il pagamento del canone annuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale aveva motivato la condanna ravvisando che dall'esame dei testi era emersa la costruzione del fabbricato da parte dell'imputata per la realizzazione dell'edificio (in cui ella abitava) su un'area appartenente al demanio marittimo, condannandola alla pena di Euro 200,00, di ammenda, ritenuta equa alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.: e "la presenza di precedenti remoti in capo all'imputata consentiva, allo stato, di formulare prognosi favorevole circa un'eventuale recidiva e quindi concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena".
Il ricorso dell'imputata va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui al dispositivo, non risultando dimostrata la sanatoria di cui alla riserva fatta nei motivi di impugnazione: e ciò assorbe l'ulteriore aspetto concernente l'efficacia retroattiva di tale provvedimento ai fini dell'estinzione del reato, la cui permanenza cessa ex nunc, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3, 24.4.2001, n. 26187). Va invece accolto il ricorso del P.M., avendo il Tribunale concesso alla FF una terza sospensione condizionale della pena, violando dell'art. 164 c.p., comma 4, che non lo consente per più di due volte.
Inoltre, la sentenza impugnata appare viziata da assoluta carenza di motivazione quanto alla determinazione della pena, in relazione sia alla richiesta del P.M. di irrogare quella di sei mesi di reclusione, sia ai due precedenti specifici dell'imputata, non essendo nella fattispecie sufficiente il generico richiamo dell'art. 133 c.p., ma occorrendo indicare, motivando, a quale delle diverse ipotesi configurate da tale norma si sia fatto riferimento: e, se si volesse estendere a tale aspetto la motivazione data per l'illegittima concessione della sospensione condizionale circa i precedenti specifici, solo perché risalenti al 1981 ed al 1988, la motivazione sarebbe illogica proprio in relazione alla loro specifica reiterazione.
La sentenza va pertanto annullata in relazione a tali due aspetti, con rinvio al Tribunale di Palmi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed al riconoscimento del beneficio, con rinvio al Tribunale di Palmi.
Dichiara inammissibile i ricorso della FF, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007