Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2016, n. 31962
CASS
Sentenza 5 ottobre 2016

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È manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel prevedere che il giudice che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia", non indica un termine minimo dall'esecuzione del provvedimento per la fissazione di detto interrogatorio al fine di consentire all'indagato, per mezzo dell'acquisizione della documentazione posta a base della misura e della consultazione con il difensore, l'esercizio del diritto di difesa, in quanto la determinazione di tale termine da parte del giudice delle leggi comporterebbe il compimento di un'opzione che rientra nella discrezionalità del legislatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2016, n. 31962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31962
    Data del deposito : 5 ottobre 2016

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