CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AT NT nato a [...] il [...] AT ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 3345 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Milano in data 14.1.2020, ha rideterminato la pena nei confronti di AN LL in anni 3 e mesi 4 di reclusione e di SC LL in anni 2 e mesi 6 di reclusione, in relazione a plurime condotte di reato in continuazione tra loro, mentre ha assolto la coimputata LU Di EO ed ha rideterminato la pena anche nei confronti di un coimputato coinvolto marginalmente nei fatti, Giuseppe Lettera. AN e SC LL sono stati condannati, in concorso tra loro, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
nonché per: bancarotta impropria da operazioni dolose (capo A, relativo al fallimento della Italia Cash & Carry s.p.a.); truffa aggravata per aver fatto apparire solvibile la società fallita di cui al capo A ed averla fatta interagire contrattualmente con operatori economici vari, previa riqualificazione di alcune delle condotte contestate nella fattispecie di insolvenza fraudolenta, ed assoluzione di AN LL da una delle condotte contestate di truffa aggravata (capo B); il solo AN LL è stato condannato anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società fallita Immobiliare DE.A.M. s.r.l. (capo C), mentre già in primo grado egli era stato assolto dal delitto di cui all'art. 389 cod. pen. (contestatogli per aver trasgredito al divieto di esercitare impresa e uffici direttivi in impresa, derivante dalle condanne alle pene accessorie fallimentari riportate con due sentenze della Corte d'Appello di Milano irrevocabili, in relazione alla carica di amministratore unico della Immobiliare DE.A.M. s.r.I.: capo D). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza d'appello AN e SC LL, con separati atti di impugnazione presentati dai rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di SC LL ha formulato due motivi distinti. 3.1. La prima censura denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo A dell'imputazione. Il ricorrente, condannato perché amministratore di fatto della società fallita "Italia Cash & Carry", nella ricostruzione dei giudici di merito, si è limitato, in seno alla società, a ricoprire il ruolo formale di amministratore unico per il tempo assai ridotto di circa quattro mesi, senza gestire di fatto alcunchè, nonostante l'incarico di responsabile dell'ufficio acquisti. La tesi difensiva è, da un lato, che non vi sarebbe prova del suo coinvolgimento nella gestione societaria, concentrata sul padre AN, e che, al più, per il ruolo legale rivestito dal ricorrente, sebbene per poco tempo, si potrebbe immaginare una 2 eits riqualificazione dell'accusa contro di lui nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice, prevista dall'art. 217 I. fall. 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B: la prova del reato è concentrata nel ruolo di amministratore di fatto del ricorrente che è frutto di una conclusione congetturale dei giudici di merito, priva di conforto nei dati processuali e nettamente respinta dalla difesa. 4. Il ricorso di AN LL propone quattro diversi motivi. 4.1. Il primo argomento eccepito dalla difesa denuncia erronea applicazione di legge e illogicità e carenza della motivazione del provvedimento impugnato, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale contestatigli ai capi A e C: il ricorrente lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale per omessa tenuta ovvero sottrazione od occultamento delle scritture contabili della società fallita, costituito dal dolo specifico, poiché, quanto al capo A, non sono state fatte "sparire" tutte le scritture contabili, ma - per negligenza, al più - esse non sono state tenute come si sarebbe dovuto;
per la bancarotta di cui al capo B, la difesa, invece, sottolinea come non vi sia prova del dolo specifico da parte dell'imputato, il quale non era conoscenza neppure della dichiarazione di fallimento, una volta intervenuta. 4.2. La seconda eccezione del ricorrente attiene al travisamento della prova ed alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritta al capo A. La sentenza impugnata ha ritenuto provato il reato sulla base della rappresentazione delle modalità di calcolo del valore dei beni costituite dalle giacenze di magazzino della fallita, vale a dire grandi quantità di merce, acquistate da Italia Cash & Carry prima del fallimento, senza corrispondere il prezzo ai fornitori. La difesa, invece, rappresenta che, da un lato, si trattava di merci deperibili (cibo) dal valore commerciale ridotto, via via che il tempo trascorreva, dall'altro evidenzia come non sia stato tenuto in conto debitamente il pagamento fatto dal ricorrente ad alcuni tra i creditori dei debiti per forniture della società Idea Casalinghi s.r.I., a sua volta creditrice dell'azienda Italia Cash & Carry: in relazione a tali pagamenti, la difesa sostiene trattarsi di versamenti effettuati solo in un circuito amicale e parentale (le due aziende erano amministrate da familiari) e non in frode ai creditori della fallita. Quanto ai prelievi dai conti correnti ed all'utilizzo della carta di credito aziendale, pure contestati, il ricorso evidenzia che si tratterebbe di prelievi spesi in emolumenti spettanti ai soci;
invece, con riguardo alla quota di contestazione afferente al trasferimento di danaro in favore di taluni soggetti - IN, UR, VA, ST e TI UI -, il ricorrente segnala che immotivatamente la Corte d'Appello non ha creduto alla circostanza che i primi tre avessero contratti di collaborazione con la fallita, quali 3 049 procacciatori d'affari; mentre, le elargizioni decise a vantaggio degli ultimi due soggetti erano state effettuate in virtù della stipula da parte del coimputato Lettera, legale rappresentante della società, e dunque senza alcun coinvolgimento da parte del ricorrente poiché si trattava di operazioni di nessuna attinenza con l'impresa fallita. Infine, si contesta la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, priva di motivazione e che non ha tenuto conto della sussistenza di rapporti commerciali tra la società fallita e la Idea Casalinghi s.r.I., entrambe gestite da soci tra loro parenti e, pertanto, caratterizzate da una commistione di interessi ed una gestione delle attività sociali superficiale ma non fraudolenta. 4.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai reati contestati al capo B dell'imputazione (truffa e insolvenza fraudolenta, a seguito di riqualificazione di alcune condotte dalla prima alla seconda fattispecie). 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato soltanto sulla constatazione dei molti precedenti penali del ricorrente, senza curarsi delle circostanze concrete della condotta e del fatto che l'imputato abbia soltanto tentato in ogni modo di salvare l'azienda dal fallimento. 5. Il PG Perla Lori ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi con requisitoria scritta. 5.1. Il difensore di SC LL ha depositato note conclusive con le quali chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di SC LL, con cui si denuncia l'inesatta qualifica di amministratore di fatto della fallita, che i giudici di merito avrebbero ritenuto, a dispetto di un ruolo assai ridotto per durata temporale e qualità gestoria, ed in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., eccepisce ragioni manifestamente infondate, oltre che in parte formulate secondo direttrici di censura inammissibili perché meramente rivalutative degli elementi di fatto considerati all'esito dei giudizi di primo e secondo grado. Anzitutto, non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, poiché questa Corte ha più volte avuto modo di sottolineare come non integri violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore 4 unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2019, dep. 2020, Prosperi, Rv. 246100). In ogni caso, vi è da sottolineare che la stessa struttura del capo d'imputazione si richiama ad una fattispecie concorsuale, in cui l'apporto del ricorrente alla condotta realizzata insieme al padre AN si compone di vari tasselli, esplicitati nella contestazione: il ruolo di amministratore unico, per un determinato periodo di tempo, sebbene limitato;
la strategia distrattiva organizzata ai danni del patrimonio della fallita, cui sono stati lasciati i debiti rappresentati dal costo della merce e dal pagamento dei creditori della "IDEA CASALINGHI" s.r.I., società beneficiaria, riferibile a SC LL, coinvolto, dunque, sintomaticamente, nella gestione delle due società al centro della condotta distrattiva. Neppure vi è spazio per la richiesta di riqualificazione giuridica dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale nella più favorevole fattispecie prevista dall'art. 217 I. fall. Sotto tale secondo aspetto, ancora una volta il motivo proposto sconta una evidente genericità di formulazione, flettendosi alle ragioni della Corte d'Appello, sul punto chiarissime e indicate a pagina 15 del provvedimento impugnato, già richiamate. 2.1. Il tentativo difensivo, poi, di ridiscutere il ruolo di amministratore di fatto (che occupa il primo ed il secondo motivo, sotto il profilo anche della manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello, ed in relazione al capo B dell'imputazione, per quel che riguardo tale seconda eccezione), mediante una censura che sostanzialmente è sovrapponibile all'analogo motivo d'appello, si rivela aspecifico, non confrontandosi se non apoditticamente con la sentenza impugnata, le cui motivazioni al riguardo sono ampiamente soddisfacenti (cfr. pag. 14 del provvedimento d'appello), e inammissibile in sé, alla luce del consolidato orientamento secondo cui sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha chiarito puntualmente che il ricorrente è stato riconosciuto come amministratore di fatto da dipendenti e fornitori, che ne hanno ricordato i numerosi incarichi svolti per la società, quale "gestore" della fallita insieme al padre, al di là del periodo in cui ha rivestito la carica formale. Ed è noto che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o 5 commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (così, Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540). Come detto, plurimi indicatori di tale ruolo sono stati individuati, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente. 3. Il primo motivo del ricorso di AN LL è inammissibile perché generico e reiterativo di argomenti difensivi già eccepiti con l'atto di appello e logicamente superati dalla sentenza impugnata. Il ricorrente lamenta il difetto della prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al capo A, certamente integrato dal dolo specifico, essendo stata ritenuta una condotta di sottrazione od occultamento delle scritture contabili della fallita (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nel caso di specie, appare evidente la sussistenza del coefficiente doloso richiesto: la finalità fraudolenta della sottrazione della contabilità è stata del tutto logicamente desunta dalla circostanza che essa era tenuta in server che sono stati asportati dalla sede sociale, impedendo al curatore di ottenere i dati contabili necessari a ricostruire il patrimonio ed i conti economici della fallita (cfr. pag. 15 della sentenza d'appello). Quanto all'obiezione relativa all'affidamento riposto dal ricorrente nella diligenza di un professionista esterno cui sarebbe stata affidata la tenuta della contabilità - anch'essa, peraltro, inammissibilmente reiterativa di ragioni già analizzate e superate dal provvedimento impugnato - il Collegio rammenta che l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato (Sez. 5, n. 20603 del 15/02/2021; Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, Rv. 231707; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268). Anche l'obiezione relativa al medesimo reato contestato in relazione alla società IMMOBILIARE DE.A.M (capo C) è aspecifica e reiterativa, oltre che manifestamente infondata, puntando ad inserire nel fuoco del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale la consapevolezza dell'intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento, in contrasto con quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805; nonché la 6 recente giurisprudenza che ha collocato la sentenza di fallimento nell'alveo delle condizioni obiettive di punibilità e, dunque, avente natura di evento estraneo all'offesa tipica ed alla sfera di volizione dell'agente: per tutte, si richiama Sez. 5, n. 13910 del 8/2/2017, Santoro, Rv. 269388). 2.1. Egualmente privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, inammissibile anche perché formulato in fatto, nel tentativo di rivalutare le prove in senso più favorevole al ricorrente. Ed invece, la Corte d'Appello, in risposta all'analogo motivo già formulato in sede di giudizio di secondo grado, ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto sussistenti le distrazioni dei beni indicate nell'imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A: l'insussistenza del credito vantato, nei confronti della fallita, dalla IDEA CASALINGHI s.r.1, riconducibile a SC LL, figlio del ricorrente e concorrente nel reato, nonché la mera apparenza del rapporto contrattuale di procacciatore di affari intercorrente tra i soggetti citati dalla difesa (IN, UR, VA) e la fallita (cfr. le pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, nelle quali si è chiarita l'assoluta mancanza di elementi di fatto dai quali desumere traccia della veridicità della ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente). 2.2. Il terzo motivo di ricorso è reiterativo, rivalutativo e manifestamente infondato anch'esso, poiché la Corte d'Appello ha già chiarito, quanto alla dedotta insussistenza dei reati di insolvenza fraudolenta e truffa contestati al capo B, come sia stato accertato un preciso schema fraudolento in tutto i rapporti contrattuali rimasti ineseguiti, secondo cui ITALIA CASH AND ACRRY dilatava i termini per il pagamento della merce acquistata ovvero per la consegna di quella venduta in ragione di circostanze del tutto false, ovvero consegnando assegni relativi a conti bancari già estinti, distraendo di conseguenza la merce fraudolentemente ottenuta in punti vendita a loro riferibili e tacendo dello stato d'insolvenza già manifestatosi, con il preordinato proposito di non adempiere alle operazioni commerciali già contratte. La prospettazione del ricorrente, dunque, si rivela inammissibile dinanzi all'attenta e logica ricostruzione fattuale compiuta dal provvedimento impugnato. 2.3. Infine, la censura attinente alla dosimetria sanzionatoria, con specifico riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, appare inammissibile, avendo la sentenza d'appello motivato il proprio diniego alla luce dell'assenza di elementi di segni positivi, valorizzabili ex art.62-bis cod. pen. in favore del ricorrente, ed inconsiderazione dei precedenti penali, piuttosto numerosi, a suo carico. In linea con la giurisprudenza di legittimità: cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590. 7 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 3345 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Milano in data 14.1.2020, ha rideterminato la pena nei confronti di AN LL in anni 3 e mesi 4 di reclusione e di SC LL in anni 2 e mesi 6 di reclusione, in relazione a plurime condotte di reato in continuazione tra loro, mentre ha assolto la coimputata LU Di EO ed ha rideterminato la pena anche nei confronti di un coimputato coinvolto marginalmente nei fatti, Giuseppe Lettera. AN e SC LL sono stati condannati, in concorso tra loro, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
nonché per: bancarotta impropria da operazioni dolose (capo A, relativo al fallimento della Italia Cash & Carry s.p.a.); truffa aggravata per aver fatto apparire solvibile la società fallita di cui al capo A ed averla fatta interagire contrattualmente con operatori economici vari, previa riqualificazione di alcune delle condotte contestate nella fattispecie di insolvenza fraudolenta, ed assoluzione di AN LL da una delle condotte contestate di truffa aggravata (capo B); il solo AN LL è stato condannato anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società fallita Immobiliare DE.A.M. s.r.l. (capo C), mentre già in primo grado egli era stato assolto dal delitto di cui all'art. 389 cod. pen. (contestatogli per aver trasgredito al divieto di esercitare impresa e uffici direttivi in impresa, derivante dalle condanne alle pene accessorie fallimentari riportate con due sentenze della Corte d'Appello di Milano irrevocabili, in relazione alla carica di amministratore unico della Immobiliare DE.A.M. s.r.I.: capo D). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza d'appello AN e SC LL, con separati atti di impugnazione presentati dai rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di SC LL ha formulato due motivi distinti. 3.1. La prima censura denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo A dell'imputazione. Il ricorrente, condannato perché amministratore di fatto della società fallita "Italia Cash & Carry", nella ricostruzione dei giudici di merito, si è limitato, in seno alla società, a ricoprire il ruolo formale di amministratore unico per il tempo assai ridotto di circa quattro mesi, senza gestire di fatto alcunchè, nonostante l'incarico di responsabile dell'ufficio acquisti. La tesi difensiva è, da un lato, che non vi sarebbe prova del suo coinvolgimento nella gestione societaria, concentrata sul padre AN, e che, al più, per il ruolo legale rivestito dal ricorrente, sebbene per poco tempo, si potrebbe immaginare una 2 eits riqualificazione dell'accusa contro di lui nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice, prevista dall'art. 217 I. fall. 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B: la prova del reato è concentrata nel ruolo di amministratore di fatto del ricorrente che è frutto di una conclusione congetturale dei giudici di merito, priva di conforto nei dati processuali e nettamente respinta dalla difesa. 4. Il ricorso di AN LL propone quattro diversi motivi. 4.1. Il primo argomento eccepito dalla difesa denuncia erronea applicazione di legge e illogicità e carenza della motivazione del provvedimento impugnato, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale contestatigli ai capi A e C: il ricorrente lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale per omessa tenuta ovvero sottrazione od occultamento delle scritture contabili della società fallita, costituito dal dolo specifico, poiché, quanto al capo A, non sono state fatte "sparire" tutte le scritture contabili, ma - per negligenza, al più - esse non sono state tenute come si sarebbe dovuto;
per la bancarotta di cui al capo B, la difesa, invece, sottolinea come non vi sia prova del dolo specifico da parte dell'imputato, il quale non era conoscenza neppure della dichiarazione di fallimento, una volta intervenuta. 4.2. La seconda eccezione del ricorrente attiene al travisamento della prova ed alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritta al capo A. La sentenza impugnata ha ritenuto provato il reato sulla base della rappresentazione delle modalità di calcolo del valore dei beni costituite dalle giacenze di magazzino della fallita, vale a dire grandi quantità di merce, acquistate da Italia Cash & Carry prima del fallimento, senza corrispondere il prezzo ai fornitori. La difesa, invece, rappresenta che, da un lato, si trattava di merci deperibili (cibo) dal valore commerciale ridotto, via via che il tempo trascorreva, dall'altro evidenzia come non sia stato tenuto in conto debitamente il pagamento fatto dal ricorrente ad alcuni tra i creditori dei debiti per forniture della società Idea Casalinghi s.r.I., a sua volta creditrice dell'azienda Italia Cash & Carry: in relazione a tali pagamenti, la difesa sostiene trattarsi di versamenti effettuati solo in un circuito amicale e parentale (le due aziende erano amministrate da familiari) e non in frode ai creditori della fallita. Quanto ai prelievi dai conti correnti ed all'utilizzo della carta di credito aziendale, pure contestati, il ricorso evidenzia che si tratterebbe di prelievi spesi in emolumenti spettanti ai soci;
invece, con riguardo alla quota di contestazione afferente al trasferimento di danaro in favore di taluni soggetti - IN, UR, VA, ST e TI UI -, il ricorrente segnala che immotivatamente la Corte d'Appello non ha creduto alla circostanza che i primi tre avessero contratti di collaborazione con la fallita, quali 3 049 procacciatori d'affari; mentre, le elargizioni decise a vantaggio degli ultimi due soggetti erano state effettuate in virtù della stipula da parte del coimputato Lettera, legale rappresentante della società, e dunque senza alcun coinvolgimento da parte del ricorrente poiché si trattava di operazioni di nessuna attinenza con l'impresa fallita. Infine, si contesta la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, priva di motivazione e che non ha tenuto conto della sussistenza di rapporti commerciali tra la società fallita e la Idea Casalinghi s.r.I., entrambe gestite da soci tra loro parenti e, pertanto, caratterizzate da una commistione di interessi ed una gestione delle attività sociali superficiale ma non fraudolenta. 4.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai reati contestati al capo B dell'imputazione (truffa e insolvenza fraudolenta, a seguito di riqualificazione di alcune condotte dalla prima alla seconda fattispecie). 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato soltanto sulla constatazione dei molti precedenti penali del ricorrente, senza curarsi delle circostanze concrete della condotta e del fatto che l'imputato abbia soltanto tentato in ogni modo di salvare l'azienda dal fallimento. 5. Il PG Perla Lori ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi con requisitoria scritta. 5.1. Il difensore di SC LL ha depositato note conclusive con le quali chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di SC LL, con cui si denuncia l'inesatta qualifica di amministratore di fatto della fallita, che i giudici di merito avrebbero ritenuto, a dispetto di un ruolo assai ridotto per durata temporale e qualità gestoria, ed in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., eccepisce ragioni manifestamente infondate, oltre che in parte formulate secondo direttrici di censura inammissibili perché meramente rivalutative degli elementi di fatto considerati all'esito dei giudizi di primo e secondo grado. Anzitutto, non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, poiché questa Corte ha più volte avuto modo di sottolineare come non integri violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore 4 unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2019, dep. 2020, Prosperi, Rv. 246100). In ogni caso, vi è da sottolineare che la stessa struttura del capo d'imputazione si richiama ad una fattispecie concorsuale, in cui l'apporto del ricorrente alla condotta realizzata insieme al padre AN si compone di vari tasselli, esplicitati nella contestazione: il ruolo di amministratore unico, per un determinato periodo di tempo, sebbene limitato;
la strategia distrattiva organizzata ai danni del patrimonio della fallita, cui sono stati lasciati i debiti rappresentati dal costo della merce e dal pagamento dei creditori della "IDEA CASALINGHI" s.r.I., società beneficiaria, riferibile a SC LL, coinvolto, dunque, sintomaticamente, nella gestione delle due società al centro della condotta distrattiva. Neppure vi è spazio per la richiesta di riqualificazione giuridica dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale nella più favorevole fattispecie prevista dall'art. 217 I. fall. Sotto tale secondo aspetto, ancora una volta il motivo proposto sconta una evidente genericità di formulazione, flettendosi alle ragioni della Corte d'Appello, sul punto chiarissime e indicate a pagina 15 del provvedimento impugnato, già richiamate. 2.1. Il tentativo difensivo, poi, di ridiscutere il ruolo di amministratore di fatto (che occupa il primo ed il secondo motivo, sotto il profilo anche della manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello, ed in relazione al capo B dell'imputazione, per quel che riguardo tale seconda eccezione), mediante una censura che sostanzialmente è sovrapponibile all'analogo motivo d'appello, si rivela aspecifico, non confrontandosi se non apoditticamente con la sentenza impugnata, le cui motivazioni al riguardo sono ampiamente soddisfacenti (cfr. pag. 14 del provvedimento d'appello), e inammissibile in sé, alla luce del consolidato orientamento secondo cui sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha chiarito puntualmente che il ricorrente è stato riconosciuto come amministratore di fatto da dipendenti e fornitori, che ne hanno ricordato i numerosi incarichi svolti per la società, quale "gestore" della fallita insieme al padre, al di là del periodo in cui ha rivestito la carica formale. Ed è noto che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o 5 commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (così, Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540). Come detto, plurimi indicatori di tale ruolo sono stati individuati, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente. 3. Il primo motivo del ricorso di AN LL è inammissibile perché generico e reiterativo di argomenti difensivi già eccepiti con l'atto di appello e logicamente superati dalla sentenza impugnata. Il ricorrente lamenta il difetto della prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al capo A, certamente integrato dal dolo specifico, essendo stata ritenuta una condotta di sottrazione od occultamento delle scritture contabili della fallita (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nel caso di specie, appare evidente la sussistenza del coefficiente doloso richiesto: la finalità fraudolenta della sottrazione della contabilità è stata del tutto logicamente desunta dalla circostanza che essa era tenuta in server che sono stati asportati dalla sede sociale, impedendo al curatore di ottenere i dati contabili necessari a ricostruire il patrimonio ed i conti economici della fallita (cfr. pag. 15 della sentenza d'appello). Quanto all'obiezione relativa all'affidamento riposto dal ricorrente nella diligenza di un professionista esterno cui sarebbe stata affidata la tenuta della contabilità - anch'essa, peraltro, inammissibilmente reiterativa di ragioni già analizzate e superate dal provvedimento impugnato - il Collegio rammenta che l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato (Sez. 5, n. 20603 del 15/02/2021; Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, Rv. 231707; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268). Anche l'obiezione relativa al medesimo reato contestato in relazione alla società IMMOBILIARE DE.A.M (capo C) è aspecifica e reiterativa, oltre che manifestamente infondata, puntando ad inserire nel fuoco del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale la consapevolezza dell'intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento, in contrasto con quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805; nonché la 6 recente giurisprudenza che ha collocato la sentenza di fallimento nell'alveo delle condizioni obiettive di punibilità e, dunque, avente natura di evento estraneo all'offesa tipica ed alla sfera di volizione dell'agente: per tutte, si richiama Sez. 5, n. 13910 del 8/2/2017, Santoro, Rv. 269388). 2.1. Egualmente privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, inammissibile anche perché formulato in fatto, nel tentativo di rivalutare le prove in senso più favorevole al ricorrente. Ed invece, la Corte d'Appello, in risposta all'analogo motivo già formulato in sede di giudizio di secondo grado, ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto sussistenti le distrazioni dei beni indicate nell'imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A: l'insussistenza del credito vantato, nei confronti della fallita, dalla IDEA CASALINGHI s.r.1, riconducibile a SC LL, figlio del ricorrente e concorrente nel reato, nonché la mera apparenza del rapporto contrattuale di procacciatore di affari intercorrente tra i soggetti citati dalla difesa (IN, UR, VA) e la fallita (cfr. le pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, nelle quali si è chiarita l'assoluta mancanza di elementi di fatto dai quali desumere traccia della veridicità della ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente). 2.2. Il terzo motivo di ricorso è reiterativo, rivalutativo e manifestamente infondato anch'esso, poiché la Corte d'Appello ha già chiarito, quanto alla dedotta insussistenza dei reati di insolvenza fraudolenta e truffa contestati al capo B, come sia stato accertato un preciso schema fraudolento in tutto i rapporti contrattuali rimasti ineseguiti, secondo cui ITALIA CASH AND ACRRY dilatava i termini per il pagamento della merce acquistata ovvero per la consegna di quella venduta in ragione di circostanze del tutto false, ovvero consegnando assegni relativi a conti bancari già estinti, distraendo di conseguenza la merce fraudolentemente ottenuta in punti vendita a loro riferibili e tacendo dello stato d'insolvenza già manifestatosi, con il preordinato proposito di non adempiere alle operazioni commerciali già contratte. La prospettazione del ricorrente, dunque, si rivela inammissibile dinanzi all'attenta e logica ricostruzione fattuale compiuta dal provvedimento impugnato. 2.3. Infine, la censura attinente alla dosimetria sanzionatoria, con specifico riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, appare inammissibile, avendo la sentenza d'appello motivato il proprio diniego alla luce dell'assenza di elementi di segni positivi, valorizzabili ex art.62-bis cod. pen. in favore del ricorrente, ed inconsiderazione dei precedenti penali, piuttosto numerosi, a suo carico. In linea con la giurisprudenza di legittimità: cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590. 7 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022.