Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2004, n. 2430
CASS
Sentenza 9 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod.civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti di un dipendente di una impresa appaltatrice deceduto dopo la caduta in una botola che si trovava nella sala pompe di uno stabilimento della committente Ilva s.p.a., rilevando che dalla lettura degli atti della indagine penale a carico dell'Ilva, conclusasi con decreto di archiviazione, era emerso che la botola in questione era coperta da un solido coperchio di lamiera dotato di maniglia e le condizioni del pavimento erano soddisfacenti, e che del resto nessuno dei presenti all'incidente aveva riferito all'ispettore del lavoro la circostanza, dedotta dagli attori, che il pavimento fosse umido o bagnato, sicché l'evento era da attribuire in via esclusiva ad un comportamento imprudente del danneggiato.)

Commentari2

  • 1Buca stradale: il pedone distratto ha diritto ad un risarcimento parzialeAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2011

  • 2App. Roma, sez. III, 20-10-2009 , in tema di danni sofferti in manifestazione sportiva, e responsabilità del gestore dell’impianto
    Mariangela Claudia Calciano · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2004, n. 2430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2430
Data del deposito : 9 febbraio 2004

Testo completo