Sentenza 9 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod.civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti di un dipendente di una impresa appaltatrice deceduto dopo la caduta in una botola che si trovava nella sala pompe di uno stabilimento della committente Ilva s.p.a., rilevando che dalla lettura degli atti della indagine penale a carico dell'Ilva, conclusasi con decreto di archiviazione, era emerso che la botola in questione era coperta da un solido coperchio di lamiera dotato di maniglia e le condizioni del pavimento erano soddisfacenti, e che del resto nessuno dei presenti all'incidente aveva riferito all'ispettore del lavoro la circostanza, dedotta dagli attori, che il pavimento fosse umido o bagnato, sicché l'evento era da attribuire in via esclusiva ad un comportamento imprudente del danneggiato.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2004, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO RI, PO SE, PO GI, OR IA in PO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che li difende unitamente all'avvocato SETTIMIO DI SALVO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TE PA IN LIQ, TORO ASSIC PA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 20538/00 proposto da:
FINTECNA FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI PA, quale incorporante la Iritecna S.p.A. in liquidazione - con sede in Roma, in persona del Presidente del C.d.A., Dott. Maurizio Prato, elettivamente domiciliata in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CLAUDIO CIANCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO RI, PO SE, PO GI, OR IA in OP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che li difende unitamente all'avvocato SETTIMNIO DI SALVO, con studio in 80138 NAPOLI VIA DUOMO 296, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
TORO ASSICURAZIONI PA;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^ 20860/00 proposto da:
TORO ASSICURAZIONI PA, con sede in TORINO, in persona dell'Amministratore Delegato Rag. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BERCHICCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
PO RI, PO SE, PO GI, OR IA in OP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che li difende unitamente all'avvocato SETTIMIO DI SALVO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
TE PA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 518/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Quarta Civile emessa l'1/3/2000, depositata il 09/03/00; RG. 3218/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato DI SALVO SETTIMO;
udito l'Avvocato CIANCIO CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per rigetto del ricorso principale, assorbiti gli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 febbraio 1995, IC, RI, IG e SE OP, quali eredi di MA OP, deceduto in data 26 giugno 1987, socio e dipendente dell'Italsub s.a.s., impresa familiare, convennero in giudizio, davanti al tribunale di Napoli, l'IL (già Italsider) s.p.a., nel cui stabilimento di Bagnoli era avvenuto l'incidente mortale del loro congiunto, caduto in una botola della sala pompe dove da diverso tempo l'Italsub s.a.s. lavorava in forza di contratti di appalto. Gli attori, deducendo che l'IL era responsabile dell'evento (in quanto non si era peritata di tenere i reparti in condizioni tali da scongiurare danni a terzi o dipendenti, venendo meno alle norme di sicurezza in relazione alle botole esistenti nella sala pompe, che non erano chiuse da sportelli fissi ma da semplici lamiere, soggette ad essere rimosse anche incidentalmente, come avvenuto nel caso in esame), chiesero la condanna della convenuta al risarcimento dei danni morali e patrimoniali.
Si costituì l'IL s.p.a., eccependo la prescrizione delle pretese attrici, nonché l'infondatezza delle stesse;
chiese ed ottenne di essere autorizzata a chiamare in causa la s.p.a. Toro Assicurazioni, con cui aveva un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, per essere dalla medesima garantita. Si costituì anche la s.p.a. Toro Assicurazioni, contestando, a sua volta, la domanda ed associandosi ai rilievi della propria assicurata.
Con sentenza depositata in data 27 giugno 1998, il tribunale di Napoli rigettò la domanda, ritenendo non provata la legittimazione attiva degli attori.
Con sentenza depositata in data 9 marzo 2000, la Corte di appello di Napoli rigettò l'appello proposto dai soccombenti, osservando in parte motiva che gli appellanti non avevano provato la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso ne' avevano fornito prove adeguate per dimostrare la responsabilità dell'Iritecna.
Per la cassazione della menzionata sentenza IC, RI, IG e SE OP hanno proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria, cui hanno resistito con controricorso la società IC - NZ (quale incorporante della società Irictena in liquidazione), nonché la società Toro Assicurazioni, le quali hanno proposto entrambe ricorsi incidentali condizionati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, va disposta la riunione ex art. 335 c p.c. dei tre ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2) Con l'unico motivo del proposto gravame, i ricorrenti principali, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 205, 2697 c.c., in relazione agli artt. 99, 112, 116 c.p.c., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, deducono, in primo luogo, che, erroneamente la corte di appello era andata alla ricerca di elementi di colpa o di responsabilità dell'Italsider, quale custode del stabilimento, senza considerare che la tale responsabilità era presunta iuris tantum ai sensi dell'art. 2051 c.c., finendo, in tal modo con l'assolvere d'imperio la società
custode dall'onere della prova liberatoria, alla medesima incombente, prova consistente nella precisa indicazione e dimostrazione della sussistenza del caso fortuito. In secondo luogo, la Corte territoriale, fondandosi sulle risultanze del giudizio penale - aventi, peraltro, valore meramente indiziario nel giudizio civile - conclusosi con il decreto di archiviazione, non aveva ammesso, ritenendola erroneamente generica e non attendibile, la prova per testi articolata dagli appellanti sulle modalità dell'incidente che costò la vita al loro congiunto.
Il motivo non può essere accolto.
Sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata si è, sostanzialmente, uniformata ai principi ormai consolidati nell'ambito della giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera dal danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.
Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.
Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasiona dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, deve essere commisurato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) si inserisce nel dinamismo causale del danno, tanto da interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, escludendo la responsabilità del custode.
L'accertamento della sussistenza del rapporto causale, che può dirsi sussistente solo quando il nocumento sia stato causato o dal dinamismo connaturato alla cosa o dall'insorgenza, in essa, di un agente dannoso, è affidato al giudice di merito, le cui valutazioni in proposito sono incensurabili in Cassazione, se sorrette da idonea e logica motivazione.
Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale ha posto in luce: - che, anche ai fini dell'invocata responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., è necessario che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa, nonché dell'effettivo potere fisico su di essa del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare, ai fini di evitare la produzione di danni a terzi: in altri termini il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso;
- che dalla lettura degli atti relativi all'indagine penale (conclusasi con decreto, archiviazione), emergeva una versione dei fatti antitetica a quella prospettata dagli appellanti;
in particolare, la botola nella quale cadde la vittima era coperta da un solido coperchio di lamiera dotato di maniglia e le condizioni del pavimento erano in condizioni soddisfacenti, laddove nessuno dei presenti, tutti stretti congiunti dell'infortunato, riferirono, siccome dedotto dagli attori - appellanti, all'ispettore del lavoro la circostanza che lo stesso pavimento fosse umido o bagnato. La Corte territoriale ha, quindi, sostanzialmente ritenuto che l'evento era da attribuirsi in via esclusiva ad un comportamento imprudente del danneggiato. Trattasi di una ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno - che si risolve nell'esclusione del rapporto di causalità tra cosa in possesso del custode ed evento - che, essendo congruamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.
Viceversa, la valutazione dell'evento dannoso, proposta dai ricorrenti, si sostanzia in uno apprezzamento del fatto diverso da quello operato dal giudice di merito ed è, come tale, inammissibile in questa sede.
Del pari inammissibile è la seconda parte del motivo, concernente la mancata ammissione della prova per testi articolata dai ricorrenti in sede di appello. È pacifico, infatti, il principio secondo cui, nel ricorso per Cassazione, allorquando viene denunciata l'omessa o erronea valutazione di un elemento di prova (nella specie di alcune deposizioni testimoniali), è necessario, a pena d'inammissibilità del ricorso, che il motivo di impugnazione specifichi i nomi dei testi e le relative deposizioni pretermesse ed indichi le ragioni del carattere decisivo di esse, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Ora, nel caso di specie, nel ricorso si fa riferimento alla mancata ammissione della prova per testi dedotta nuovamente in sede di appello ed all'erronea valutazione della stessa da parte della Corte territoriale, ma non vengono in alcun modo indicati i relativi capitoli ne' indicati i nomi dei testi, con le relative posizioni, con conseguente inammissibilità della doglianza.
3) In conclusione il ricorso principale va rigettato. 4) In ordine ai ricorsi incidentali, quello della società IC va dichiarato inammissibile, in quanto la procura speciale risulta rilasciata in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte. Appare evidente che, in tal modo, manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso, mentre tale incertezza non è superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece necessaria la specifica indicazione di tale procura (cfr., in termini, S.U. 405/2000). Il ricorso incidentale della società Toro Assicurazioni, invece, essendo condizionato, va dichiarato assorbito.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, limitatamente alle parti ritualmente costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il controricorso ed il ricorso incidentale della società IC - NZ e dichiara assorbito quello incidentale della Toro Assicurazioni;
compensa le spese del giudizio di Cassazione tra i ricorrenti e la società di assicurazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004