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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 21/08/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2022 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio degli Avv.ti DE PILATI ANDREA Parte_1 C.F._1 e DE PILATI GIORGIO ( via Giovanelli 2 38122 Trento, elettivamente C.F._2 domiciliata in via Giovanelli 2 38122 Trento, presso i difensori. ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), col patrocinio degli Avv.ti MARTINI FILIPPO e RODOLFI MARCO P.IVA_1 ( ) e HAZAN MAURIZIO ( ), elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5 in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO, presso il difensore avv. MARTINI FILIPPO
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attrice: “Voglia il Giudice, per i motivi di cui alla narrativa che precede, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che l'unico responsabile della causazione del sinistro del 11.7.2010 occorso in Andalo, via Paganella, tra il motociclo condotto dalla sig.ra e l'autovettura del sig. è Pt_1 CP_1 quest'ultimo e per l'effetto condannare il medesimo in solido con la compagnia assicuratrice
[...]
a risarcire alla ricorrente tutti i danni patrimoniali e non subiti, che si quantificano Controparte_2 in euro 1.438.571,47, o nella maggiore o minore somma che risulta di giustizia o equa, oltre al danno c.d. pensionistico (da liquidare sulla base degli importi liquidati a titolo di lucro cessante), il TFR non maturato, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica da liquidare in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi, questi ultimi al saggio di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; - in
pagina 1 di 39 ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre maggiorazione del 15%, CNPA e IVA. Insiste per tutte le richieste istruttorie non ammesse”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO: dato atto che ha versato il complessivo importo di Controparte_2 Euro 296.445,00= a favore della ricorrente Signora per le ragioni in atti, respingere Parte_1 qualsiasi ulteriore pretesa formulata nei confronti dei resistenti Signor e CP_1 [...]
poiché infondata in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, Controparte_2 diritti ed onorari di causa. In via istruttoria, la deducente difesa insiste affinché sia accertata l'entità di quanto percepito dalla Signora in conseguenza della lamentata invalidità dagli Enti Parte_1 Pubblici assistenziali / previdenziali, nonché Provinciali e Regionali a tal fine deputati e chiede disporsi: pronuncia di ordine di esibizione e/o acquisizione ex artt. 210 / 213 c.p.c. nei confronti di INPS dell'intero incartamento relativo alla posizione della Signora Pronuncia di ordine Parte_1 di esibizione e/o acquisizione ex artt. 210 / 213 c.p.c. nei confronti della PAT / Regione Trentino Alto Adige di copia dell'intero incartamento relativo alla posizione della Signora Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa: individuazione della domanda.
Pur non essendo più indispensabile esporre lo svolgimento del processo, appare comunque utile spendere talune osservazioni in merito, per meglio illustrare l'oggetto del processo ed il comportamento processuale delle parti.
Con ricorso per procedimento sommario, a norma dell'art. 702-bis c.p.c., depositato il 28.07.2022 avanzava domanda risarcitoria di tutti i danni, patrimoniali come non patrimoniali, subiti Parte_1 in conseguenza del sinistro stradale dd. 11.07.2010 quando, alla guida del proprio motoveicolo Honda in Andalo (TN), via Paganella, veniva urtata dalla vettura Opel Meriva, condotta ed in proprietà del convenuto ed assicurata con la che procedeva in opposta direzione di CP_1 Controparte_3 marcia e che non concedeva la dovuta precedenza nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra (cfr. doc. A1: rapporto dei Carabinieri di Andalo). La scelta del rito sommario veniva giustificata col rilievo che la responsabilità non era contestata, tanto che l'assicuratore aveva pagato, nella fase stragiudiziale numerosi acconti, per un totale complessivo di
€ 294.445,00, rimanendo controversa la mera quantificazione dei danni provati a mezzo dei documenti versati in causa ed essendo solo necessario svolgere una consulenza medico-legale. Peraltro, già nel ricorso introduttivo, l'attrice dava atto che l'iter clinico era risultato particolarmente travagliato tanto che la propria consulente medico-legale nella fase stragiudiziale, dott.ssa , Persona_1 aveva provveduto ad innalzare progressivamente ed in più occasioni l'invalidità permanente dal 20% sino al 50%, in relazione agli aggravamenti sopravvenuti nel corso della malattia.
Dopo essersi dilungata nell'illustrare le trattative stragiudiziali, altrettanto travagliate e durate circa 12 anni, l'attrice quantificava il danno complessivo in € 1.438.571,47, proponendo le seguenti “voci risarcitorie” dovute:
quanto al danno non patrimoniale, per un totale complessivo di € 721.682,00: pagina 2 di 39 a) € 410.764,00 per il danno biologico da invalidità permanente (al 50%); b) € 128.363,00 per appesantimento del punto percentuale globale per la c.d. cenestesi lavorativa, c) € 102.691,00 per personalizzazione per le gravi ripercussioni psicofisiche;
d) € 79.864,00 per il danno biologico temporaneo.
quanto al danno patrimoniale, per un totale complessivo di € 716.889,47: a) € 76.498,02 a titolo di spese mediche “passate”; b) € 21.903,08 per spese di trasporto per recarsi nei luoghi di cura, c) € 6.765,23 a titolo di interessi corrisposti per finanziamenti richiesti;
d) € 119.937,00 per danno emergente futuro (spese per cure mediche necessarie in futuro); e) € 272.590,76 per lucro cessante “passato” (per redditi persi durante la fase acuta della malattia); f) € 219.195,38 per lucro cessante futuro (per redditi persi in futuro a causa degli esiti invalidanti permanenti).
Nel costituirsi ritualmente in giudizio i convenuti chiedevano, in via preliminare, la conversione in rito ordinario, non essendo la causa decidibile alla stregua di un'istruzione sommaria e, nel merito, il rigetto delle avversarie domande dovendosi ritenere il danno subito dall'attrice già integralmente risarcito a mezzo degli acconti pagati nella fase stragiudiziale, confermando di non contestare l'esclusiva responsabilità del convenuto per il sinistro fonte del danno. CP_1
Alla prima udienza dd. 19.10.2022 veniva disposta la conversione in rito ordinario e, su accordo delle parti, anticipata la CT medico legale, anche nella prospettiva di un'auspicabile conciliazione.
La CT medico legale, previa autorizzazione di nomina di un ausiliario esperto in scienze psichiatriche, veniva depositata in data 16.05.2023, ma all'udienza del 14.06.2023 veniva contestata dalla difesa dell'attrice. Con ordinanza dd. 21.06.2023 venivano richiesti chiarimenti al CT, i quali erano depositati in data 10.08.2023, che pure venivano vivacemente contestati dalla difesa dell'attrice con richiesta di un ulteriore richiamo del CT. Con ordinanza dd. 15.12.2023 veniva rigettata questa ulteriore richiesta nonché tutte le prove orali capitolate e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Venendo al merito, la domanda attorea è solo parzialmente fondata e va, quindi, accolta nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente va sottolineata la peculiarità della presente causa, con una richiesta giudiziale di risarcimento dei danni che interviene a ben 12 anni dal sinistro stradale, solo in parte giustificata da un iter clinico particolarmente travagliato, che ha progressivamente differito nel corso del tempo la c.d. stabilizzazione della malattia. Come si avrà modo di vedere le lesioni subite dall'attrice in conseguenza del sinistro stradale, hanno determinato plurime lesioni fisiche, già di una qualche gravità ab origine ma che si sono ulteriormente aggravate nel corso del tempo per non aver sortito le cure effettuate, i risultati attesi. Alle lesioni fisiche si è, inoltre, associata un'importante reazione psichiatrica. In ragione delle peculiarità sopra indicate, la presente causa presenta un alto grado di complessità sia dal punto di vista strettamente medico legale, con riferimento alla valutazione dell'invalidità pagina 3 di 39 permanente e dell'inabilità temporanea, sia dal punto di vista giuridico, perché la pluralità delle voci risarcitorie richieste determina un grave rischio di duplicazioni risarcitorie, come non ha mancato di eccepire la difesa dei convenuti.
2. Oggetto del risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento alle categorie di danno.
Il grave rischio di duplicazioni risarcitoria insito nella pletora di voci risarcitorie proposte dall'attrice e di varie “personalizzazioni” in ragione della peculiarità del caso concreto, consiglia preliminarmente di individuare i criteri operativi applicabili alla luce della ricostruzione dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza di legittimità, per la verità per nulla lineare.
A tal fine è essenziale chiarire quale sia l'oggetto del risarcimento, con riferimento, da un lato, alle varie categorie astratte di danno che usualmente vengono menzionate negli scritti difensivi - danno non patrimoniale, danno biologico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno morale e così via
– e dall'altro alle prassi di liquidazione mediante le c.d. tabelle di Milano, le quali sono state individuate come criterio privilegiato nella liquidazione equitativa del danno alla salute da una fondamentale sentenza di legittimità del 2011 (cfr. Cass., 07.06.2011, n. 12408, rv. 618048), in considerazione della loro larga diffusione sul territorio nazionale, poi confermata da numerosissime altre, che hanno determinato una loro applicazione pressocché generalizzata. Questo passaggio argomentativo è irrinunciabile per scongiurare equivoci terminologici perché, come correttamente sottolineato da un'importante pronuncia di legittimità, “nella materia del danno non patrimoniale (…) accade (…) che lemmi identici vengano utilizzati dai litiganti per esprimere concetti diversi, ed all'opposto che espressioni diverse vengano utilizzate per esprimere il medesimo significato”, mentre “questo stato di cose ingenera somma confusione, ed impedisce altresì qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza di un lessico condiviso” (Cass., 27.03.2018, n. 7513, rv. 648303, § 5.6 della motivazione, nota come ordinanza- decalogo)
Conviene partire dai due contrapposti, fondamentali ed ancora in tutto attuali, principi generali individuati dalle 4 sentenze gemelle delle Sezioni Unite del novembre 2008 c.d. di San MA (dal nr. 26972 al 26975): il principio dell'integrale risarcimento, che impone la considerazione di tutte le conseguenze pregiudizievoli e, pertanto, sul versante non patrimoniale, non solo la sofferenza interna (danno morale), ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al “non poter più fare” (danno biologico/esistenziale); il principio secondo il quale occorre evitare con cura le duplicazioni risarcitorie, ossia il risarcimento doppio delle medesime conseguenze pregiudizievoli, mediante vari espedienti retorici, prima fra tutti quello di ricondurle a distinte categorie, chiamate diversamente ma, a ben vedere, aventi il medesimo significato.
Come è noto le indicate pronunzie delle Sezioni Unite hanno ricondotto il sistema della responsabilità civile nell'ambito della bipolarità prevista dal codice tra danno patrimoniale e non patrimoniale, escludendo l'ammissibilità di autonome sottocategorie quali, in particolare, il danno morale, il danno biologico ovvero il danno esistenziale, che finiscono con l'essere ridotte a mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, tutte riconducibili all'unitaria categoria di danno non patrimoniale. pagina 4 di 39 In particolare le Sezioni Unite hanno evidenziato che la diffusa prassi, all'epoca sussistente presso taluni Tribunali, di aggiungere al danno biologico da lesione dell'integrità fisica un ulteriore risarcimento a titolo di danno esistenziale, dà luogo ad un'inammissibile duplicazione risarcitoria perché coi diversi termini - danno biologico e danno esistenziale -, in realtà, si identifica il medesimo pregiudizio conseguente alla lesione all'integrità fisica, ossia l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionale della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, secondo la definizione legale del danno biologico contenuta negli artt. 138 e 139 cod. ass. e la terminologia cara alle scuole accademiche anti- esistenzialiste (in particolare quella pisana), ovvero l'incidenza negativa sul fare a-redittuale della persona, secondo la terminologia preferita dalle scuole accademiche esistenzialiste (in particolare quella triestina). Questo esito interpretativo è ancora del tutto attuale, una volta respinta la vecchia ed oramai superata idea, avvalorata dalla storica sentenza della Corte Costituzionale del n. 184 del 1986, secondo la quale oggetto del danno biologico fosse la lesione del diritto alla salute, in sé e per sé considerata (danno- evento). Da quel fallace precedente nacque una prima stagione del danno biologico nella quale si disquisiva tra momento “statico” del danno biologico, come tale uguale per tutti i danneggiati, identificato nella lesione del diritto alla salute in sé e per sé considerata, dalle conseguenze pregiudizievoli sul piano dinamico relazionale, diverse in relazione a ciascun danneggiato, che tuttavia deve ritenersi definitivamente tramontata. Infatti, oggi vi è generale condivisione che oggetto del risarcimento sia unicamente il c.d. danno-conseguenza, ossia l'insieme di tutte le conseguenze pregiudizievoli della lesione del diritto, mentre la lesione del diritto esprime la dimensione del danno ingiusto, che deve senz'altro esserci ma che non costituisce propriamente diretto oggetto del risarcimento. Vale la pena di ricordare che l'affermazione secondo la quale oggetto diretto del risarcimento sia il solo danno-conseguenza, che non può essere affermato solo sulla base della lesione dell'interesse giuridico protetto (danno-evento), ma necessita di apposita allegazione e prova (anche presuntiva), fosse stato già ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza nr. 372 del 1994 (in tema di danno psichico) e definitivamente acquisito dalle storiche sentenze gemelle nr. 8827 e 8828 del 31.05.2003 della Corte di Cassazione (subito avvallate da Corte Cost. nr. 233 del 2003). Ma se oggetto del risarcimento del danno biologico è costituito unicamente dalle conseguenze dinamico-relazionali, è gioco forza ritenere che in nulla si distingue dal danno esistenziale conseguente alla lesione del diritto alla salute, sicché riconoscere diverse somme a titolo di danno biologico e di danno esistenziale costituisce inammissibile duplicazione. Questa sistemazione concettuale della materia è stata accolta ancora dalla fondamentale c.d. ordinanza- decalogo (cfr. Cass., nr. 7513 del 2018), che nel corso della motivazione (cfr. pg. 18) cita, in senso adesivo questo risalente (al 2001) insegnamento della dottrina medico-legale: “non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura statica”, perché “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (…)”.
D'altra parte, le Sezioni Unite avevano pure cura di precisare che la categoria unitaria del danno non patrimoniale, come del resto quella del danno patrimoniale, può risultare in concreto composta da diversi pregiudizi o voci risarcitorie che devono essere tutte considerate ai fini del risarcimento, spettando al giudice di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provato, a prescindere pagina 5 di 39 dal nome attribuitogli. Infatti, la mancata considerazione anche di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio dell'integrale risarcimento del danno, così come la doppia considerazione della medesima conseguenza pregiudizievole, variamente denominata, implica violazione del divieto di duplicazioni risarcitorie. Con specifico riferimento al rapporto tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la decurtazione, puramente e semplicemente, del danno morale dalla liquidazione del risarcimento: “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (…), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”. A ben vedere, però, non è così, perché subito dopo aggiungono: “esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora, se si vuole adottare sino in fondo la sistematica concettuale delle Sezioni Unite, del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato e composto sia dai pregiudizi di tipo esistenziale sia dalle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche a mezzo di presunzioni. Sul piano operativo le Sezioni Unite, pertanto, non criticano affatto il possibile risarcimento per la sofferenza interna (id est danno morale) ma criticano, piuttosto, l'automatismo col quale nella prassi si liquidava il danno morale in una frazione del danno biologico, variabile da un quarto alla metà, precisando da un lato, che il danno morale deve essere allegato e provato e, dall'altro, che una volta ritenuto esistente va liquidato in considerazione esclusivamente della pregnanza delle sofferenze, fisiche e morali, patite dal danneggiato, senza alcun tetto massimo precostituito e non essendo impossibile persino individuare singoli casi in cui la sofferenza superi le conseguenze pregiudizievoli espresse dal danno biologico, come tipicamente accade nel caso di sopravvivenza per un periodo limitato di tempo, in lucida attesa della morte.
E', poi, ben noto che questa sistemazione concettuale della materia è stata sottoposta ad aspra critica sia a livello dottrinale che a livello giurisprudenziale, con particolare riferimento alla pretesa negazione dell'autonomia del danno morale, che si assume essere ontologicamente diverso dal danno biologico, anche alla luce di interventi normativi successivi che sembrano presuppore la configurazione sia del danno morale che del danno biologico, appunto come figure autonome di danno (cfr., tra le tante Cass., 17.01.2018, n. 901, rv. 647125; Cass., 28.09.2018, n. 23469, rv. 650858; Cass., 30.10.2018, n. 27482; Cass., 31.01.2019, n. 2788, rv. 65264; Cass., 07.12.2020, n. 27954, non massimata). In particolare, confermata l'impossibilità di concedere una somma ulteriore a titolo di danno esistenziale rispetto a quella riconosciuta a titolo di danno biologico, trattandosi del medesimo danno, questo indirizzo sottolinea che “la corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti”, impone di considerare “tanto l'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale)(…)”: “danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili” (cfr. pg. 21-22 pagina 6 di 39 della motivazione di Cass. n. 901 del 2018). Da ciò deriva la necessità che il danno morale debba essere risarcito in via autonoma, in stretta aderenza alle prove a disposizione “senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile”.
L'autonomia del danno morale è stata altresì argomentata, in modo più rigoroso, dall'ordinanza- decalogo della Cassazione, già sopra citata (cfr. Cass., 27.03.2018, n. 7513, rv. 648303), che ha, in particolare, confermato come oggetto del risarcimento del danno biologico è costituito proprio e solo dagli aspetti dinamico-relazionali, perché “quando un baréme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità – poniamo – del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà dell'ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere”. Afferma poi che “non costituisce (…) duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (cfr. massima rv. 648303). Insomma, l'autonomia tra danno biologico e danno morale viene argomentata non tanto sul pianto
“filosofico” ed astratto, ossia su pretese differenze “ontologiche” o “fenomenologiche”, ma sul rilievo che le sofferenze interne non possono essere liquidate col sistema dei punti di invalidità permanente, storicamente elaborato sulla base della funzionalità corporale per liquidare il danno biologico. Questo diverso e più pragmatico approccio appare pienamente condivisibile perché conforme alla storia del danno biologico che è stato riconosciuto non tanto come categoria astratta alla quale, poi, applicare un criterio di liquidazione, quello del punto di invalidità permanente, ma tutto al contrario è stata l'elaborazione del criterio di liquidazione mediante punti di invalidità permanente che ha, poi, consentito il riconoscimento, da parte di Corte Costituzionale (sentenza nr. 184 del 1986) e Corte di Cassazione, del danno biologico quale danno autonomamente risarcibile. Questa medesima pronunzia, nel tentativo di fare un poco di chiarezza terminologica e sulla base di una rigorosa ricostruzione storica dell'evoluzione normativa in materia (artt. 138 e 139 cod. ass. e, prima, art. 5 legge n. 57 del 2001) individua l'oggetto del risarcimento del danno biologico nella “ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico-relazionali) (…) per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado di percentuale di invalidità permanente” sulla base delle tabelle di uso comune, salva la possibilità di un aumento a titolo di personalizzazione, ma solo quando la menomazione comporti “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”, previa allegazione e dimostrazione rigorosa di questo maggior danno, mentre il danno “tabellare” viene risarcito in via presuntiva sulla base della mera dimostrazione dell'invalidità (cfr. motivazione, pg. 16 ss.).
Occorre comunque prendere atto che lo “statuto del danno alla persona” prefigurato dalle Sezioni Unite del 2008 è stato superato dalla successiva giurisprudenza della terza sezione, determinando sostanzialmente, sotto il profilo delle categorie astratte del danno risarcibile, un ritorno al passato e, precisamente al 2003, ossia a quell'autentico intervento razionalizzatore e di sistemazione delle categorie operato da Corte di Cassazione e Corte Costituzionale nel maggio - luglio 2003 (cfr. Cass. pagina 7 di 39 civ., 31 maggio 2003, n. 8827, rv. 563833-4-6- 7 e 8828, rv. 563839-40-1-2-34-5; Corte Cost. 30 giugno – 11 luglio 2003, n. 233), che mediante l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., era già giunto all'approdo dell'abbandono del sistema precedente “tripolare” (patrimoniale, biologico e morale) e l'adesione ad un sistema “bipolare” (patrimoniale e non patrimoniale) di risarcimento del danno nel suo complesso. Nel danno non patrimoniale si riteneva, allora, confluissero tre autonome figure di danno:
1) il danno biologico in senso stretto consistente nelle conseguenze pregiudizievoli dinamico- relazionali dalla lesione dell'integrità psico-fisica e, perciò, configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica clinicamente accertabile, secondo i canoni della scienza medico- legale;
2) il danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo);
3) il danno c.d. esistenziale relativo ai pregiudizi “esterni” o dinamico-relazionali, del tutto omogenei a quelli risarciti mediante il danno biologico, costituenti però conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto diverso dal diritto alla salute, primo fra tutti l'interesse alle relazioni familiari, protetto dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo merita di essere sottolineato, per la rilevanza che assume nella soluzione della presente causa, che la proposta interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. sia stata adottata anche al fine di contrastare ricorrenti interpretazioni, sia della dottrina che della giurisprudenza, di dilatare la nozione di danno biologico, non più inteso come assenza di patologia, ma come compromissione del benessere della persona, con ciò riducendolo ad un indistinto contenitore buono per qualsiasi contenuto. Questi tentativi, oggi certamente superati - è bene ricordarlo - furono compiuti proprio per consentire il risarcimento del danno alla persona, per violazione di diritti inviolabili altri rispetto al diritto alla salute (in senso stretto, ossia come assenza di patologia) che altrimenti rischiavano di rimanere privi di tutela, al di fuori dei casi in cui l'illecito costituisse reato (art. 185 c.p.). Così, per esemplificare, anche nel caso di morte di uno stretto congiunto, pur essendo evidente che l'interesse leso dei superstiti non è affatto il diritto alla salute (salva solo l'ipotesi limite in cui vi sia il c.d. lutto patologico e, dunque, l'insorgenza nei sopravvissuti di una patologia psichiatrica) si assumeva che il lutto pregiudica il benessere della persona e, dunque, che vi era un danno biologico risarcibile. Sennonché questi autentici artifici argomentativi mostrano il conto al momento della liquidazione, essendo evidente che non si può adottare il sistema di risarcimento per punti di invalidità permanente, che presuppone necessariamente una patologia clinicamente accertabile, per un danno “biologico” che vi prescinda. Ma l'opportunità di questi ampliamenti della nozione di salute e, correlativamente, di danno biologico, è venuta definitivamente meno a seguito della svolta del 2003 e dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. tanto che le sentenze gemelle dell'epoca hanno espressamente dichiarato come la svolta interpretativa fu adottata proprio al fine di fornire adeguata protezione a tutti i diritti inviolabili della persona, diversi del diritto alla salute, con ciò scongiurando il rischio di snaturare la categoria del danno biologico. Oggi, comunque, anche alla luce dell'espressa presa di posizione da parte del legislatore, negli artt. 138 e 139 cod. ass., deve ritenersi che il danno biologico presuppone sempre l'accertamento di una patologia suscettibile di accertamento medico legale.
pagina 8 di 39 In conclusione, quando si discute di una lesione al diritto alla salute, si possono legittimamente richiamare le categorie del danno biologico e del danno morale, ma non quelle del danno esistenziale o del danno alla vita di relazione, perché con questi termini si identificano le stesse conseguenze pregiudizievoli, già considerate dal danno biologico.
3. Oggetto del risarcimento con riferimento alle regole operative di liquidazione: valore
“tabellare” e c.d. personalizzazione.
Così sintetizzata l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità degli ultimi lustri, con riferimento alle categorie astratte di danno, al fine di tracciare la precisa linea di demarcazione tra vietata duplicazione risarcitoria e doveroso risarcimento integrale, occorre ora esporre alcune regole operative elaborate, nel corso del tempo, dalla prassi.
Va, in particolare, chiarito come oggetto del valore “tabellare” del danno non patrimoniale da lesione all'integrità fisica, mediante applicazione delle note tabelle del Tribunale di Milano le quali, a seguito di Cass., 07.06.2011, n. 12408, rv. 618048, hanno ricevuto applicazione pressocché generalizzata sul territorio nazionale, è mutato nel corso del tempo, perché prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2008 sopra citata si identificava unicamente nel danno biologico, con esclusione del danno morale, tanto è vero che era invalsa la prassi di aumentare il valore tabellare, con una quota variabile, da un quarto alla metà, per risarcire anche il danno morale. D'altra parte se si riflette sul fatto che il sistema di liquidazione del danno biologico per punto di invalidità permanente implica l'applicazione, prima ancora della tabella elaborata dalla giurisprudenza di merito che individua il valore per ogni punto di invalidità permanente, di una tabella medico-legale che individua una precisa percentuale di invalidità permanente (il c.d. baréme medico legale), partendo dalla piena funzionalità di una persona sana, per ciascuna tipologia di malattia e/o lesione, appare intuitivo che ciò che si risarcisce non è la sofferenza interna ma ciò che l'invalidità non consente più di fare (ad es. camminare per il caso di amputazione delle gambe). Infatti, la scienza medico-legale ha da sempre affermato che il pregiudizio rappresentato dalla sofferenza morale non può essere misurato in termini di punti invalidanti ma può essere solo descritto secondo vari stadi di intensità: lieve, medio, grave e gravissimo. Secondo la prassi liquidatoria dell'epoca l'aumento di risarcimento per il danno morale veniva compiuto solo per compensare le normali sofferenze morali che, secondo massime di comune esperienza, sono spesso legate ad invalidità, in particolare se gravi e, dunque, per garantire l'integralità del risarcimento.
La medesima tabella prevedeva, inoltre, la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori tabellari, in riferimento a particolari contingenze soggettive del danneggiato ed era allora pacifico che la c.d. personalizzazione era riferita unicamente agli aspetti biologici, ossia alle conseguenze pregiudizievoli “esterne” o dinamico-relazionali, in quanto la liquidazione del danno morale era esaurita nella fissazione della quota di riferimento, da un quarto alla metà, del danno biologico, essendo ovvio che era compito del Giudice modulare la relativa liquidazione in funzione dell'intensità della sofferenza interna patita dal danneggiato nel caso concreto. In questo sistema, pertanto, appariva incongruo anche solo ipotizzare una personalizzazione del danno morale, proprio perché mancava un suo valore tabellare o standard idoneo a costituire un punto di pagina 9 di 39 riferimento suscettibile di adeguamento personalizzato. Va, peraltro, evidenziato, da un lato che, essendo risarcito il danno morale, in una frazione del danno biologico all'esito dell'eventuale personalizzazione, questa finiva per condizionare anche la stima del danno morale, almeno in termini assoluti e, dall'altro, che il riconoscimento dei presupposti di una personalizzazione degli aspetti biologici, finiva spesso con l'orientare il Giudice a riconoscere il danno morale nella misura massima, piuttosto che minima, sulla base dell'indiscutibile massima di esperienza che non poter più fare una determinata attività per il singolo danneggiato particolarmente importante e qualificante, se modifica direttamente gli aspetti dinamico-relazionale, ossia biologici, implica anche, quasi necessariamente, una sofferenza morale particolarmente significativa.
Sennonché, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, le tabelle milanesi hanno subito una profonda modifica strutturale, a partire dalla versione del 2009, nel senso di inglobare nel valore del punto di invalidità permanente anche la quota a titolo di danno morale, in misura fissa ma differenziata a seconda della misura dell'invalidità permanente (precisamente al 25% per le invalidità dall'1 al 9% e poi crescenti di 1% sino a raggiungere la quota del 50%, in corrispondenza dell'invalidità del 34%, per poi tornare ad un aumento fisso, al 50%, sino all'invalidità del 100%), in modo da ottenere un risarcimento omnicomprensivo, riferito non più al danno biologico ma al danno non patrimoniale, complessivamente considerato (= danno biologico + danno morale). In tutta evidenza si trattava di un mero espediente formale, inidoneo a superare le critiche delle Sezioni Unite riguardo all'automatismo di liquidazione del danno morale perché, in tal modo, non si fa altro che sostituire un automatismo con un altro automatismo, con l'unica effettiva differenza sostanziale di mitigare la discrezionalità del giudice, nella stima del danno morale, dal momento che questa voce è indicata in tabella in una misura percentuale fissa, parametrata in relazione all'invalidità permanente riscontrata, e non con una mera forbice (da un quarto alla metà) da adattare al caso concreto. Ma la sostanziale continuità col passato è, comunque, evidenziata dal fatto che l'aumento previsto a titolo di danno morale è stato mantenuto tra un minimo del 25%, applicato alle invalidità minori, ad un massimo del 50%, applicato alle invalidità maggiori (superiori al 34%).
Su sollecitazione, poi, del nuovo corso giurisprudenziale, incline a riconoscere autonomia sia al danno biologico che al danno morale, la versione del 2021 delle tabelle milanesi ha subito “un mero ritocco della veste grafica” (così la relazione dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano) consistente nell'indicazione, sotto il valore complessivo, riferito al danno non patrimoniale complessivamente considerato, anche dei valori delle rispettive componenti, ossia del danno biologico e del danno morale.
Ma ciò che appare utile evidenziare che questa diversa struttura delle tabelle milanesi determina un diverso oggetto non solo del valore “tabellare” ma anche dell'aumento previsto a titolo di personalizzazione, in linea di principio entro una quota massima indicata nell'ultima colonna: 50% per l'invalidità dal 1 al 9%, poi con un decremento dell'1% ad ogni punto di invalidità, sino all'invalidità del 34% mentre per le invalidità superiori la quota massima di aumento è fissata per tutte al 25%. Infatti, questo aumento assume come base di calcolo il valore tabellare riferito al danno non patrimoniale complessivo, composto dalla componente biologica e di quella morale, con la conseguenza che, a partire da questo momento, la personalizzazione si riferisce sia agli aspetti dinamico-relazionali che a quelli di sofferenza soggettiva. Questa differenza trova razionale giustificazione nel rilievo secondo il quale la misura di aumento del danno morale rispetto al valore pagina 10 di 39 tabellare del danno biologico in una quota “fissa”, in luogo del sistema a forbice in precedenza adottato, consente di ravvisare una misura “standard” anche del danno morale, come tale suscettibile di ulteriore personalizzazione in presenza di peculiarità del caso concreto, allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, indicative di un livello di sofferenza interna superiore a quanto ordinariamente accade in casi simili. D'altra parte, come già sopra precisato, se si riconosce nel caso concreto la sussistenza di una personalizzazione del danno biologico, perché al soggetto sono precluse determinate attività per lui particolarmente gratificanti, risponde pure a massime di comune esperienza che quel soggetto subirà una maggiore sofferenza morale per dover rinunciare, a causa delle lesioni subite, a quelle attività. Pertanto, l'applicazione della tabella milanese post 2009, comporta che l'aumento a titolo di personalizzazione, entro i valori massimi precisati dalla medesima tabella può avvenire sulla base del riscontro di maggiori, rispetto a quelle “standard”, conseguenze pregiudizievoli sia “esterne” o dinamico-relazionali sia “interne”, ossia di sofferenza interna, legate a contingenze peculiari del caso concreto, ma prendendo come base di calcolo la misura del danno non patrimoniale nel suo complesso (comprensivo della quota biologica e di quella morale). Secondo l'impostazione “milanese”, inoltre “la prospettata autonomia tra le due componenti di danno non comporta una separata valutazione/liquidazione dell'aumento del valore monetario a titolo di personalizzazione”, che deve avvenire in via unitaria “tenendo congiuntamente conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia della correlata maggiore sofferenza che ne consegue”, non essendo possibile per il giudice “discernere effettivamente e quantificare congruamente il danno per il non poter più fare da quello per la sofferenza che ne consegue” (così testualmente Trib. Milano, 5 ottobre 2022, n. 7670, in Persona_2 Resp. civ. prev. 2022, 1982) Tuttavia, se non si allegano queste contingenze peculiari proprie del caso concreto, la richiesta di ottenere somme ulteriori, rispetto al valore tabellare previsto per il danno non patrimoniale complessivamente considerato, a titolo di danno morale per la sofferenza interna in via astratta, ossia normalmente connessa a quella invalidità, comporta inevitabilmente una duplicazione risarcitoria perché quel danno morale è già considerato nel valore tabellare.
Insomma, l'adozione della tabella milanese implica necessariamente che: a) il riconoscimento di una determinata invalidità permanente a livello biologico comporta tendenzialmente ed in via presuntiva anche il riconoscimento di un danno morale standard come componente del danno non patrimoniale complessivo;
b) l'aumento a titolo di personalizzazione è unitario e ha ad oggetto il danno non patrimoniale nel suo complesso, con le sue componenti di danno biologico (dinamico-relazionale) e morale.
Se, invece, si vuole trarre le estreme conseguenza del nuovo corso della giurisprudenza di legittimità fondata sulla pretesa autonomina “ontologica” tra danno biologico e danno morale, si dovrebbe giungere a queste conclusioni: a) il danno morale non può essere riconosciuto sulla sola base dell'invalidità permanente accertata dal CT medico legale ai fini della liquidazione del danno biologico, ma solo previa allegazione e prova (anche in via presuntiva) che il danneggiato ha anche sofferto internamente, senza alcuna possibilità di riconoscere valori “standard” di danno morale, neppure sotto forma di quota del danno biologico (si è visto che su questo punto avevano insistito persino le Sezioni Unite del 2008);
pagina 11 di 39 b) il danno morale deve essere liquidato in via autonoma senza alcuna correlazione necessaria col danno biologico con riferimento alla pregnanza del pregiudizio propria del caso concreto e, pertanto, senza alcuna possibilità di effettuare personalizzazioni di sorta, trattandosi di un danno che, per così dire, nasce già personalizzato, ossia parametrato al caso singolo;
c) la personalizzazione del danno biologico, rispetto al valore tabellare, dovrà assumere come base di calcolo la sola quota relativa al danno biologico, con esclusione di quella morale. Ma ciò che qui interessa sottolineare è che questa impostazione, ben possibile sul piano logico, salva la difficoltà pratica di individuare condivisi ed autonomi criteri di liquidazione del danno morale, implica necessariamente, per il rispetto dovuto al principio di non contraddizione, il definitivo abbandono della tabella milanese e dunque della sentenza Cass., 07.06.2011, n. 12408, rv. 618048 che a suo tempo aveva elevato le tabelle milanesi a parametro di riferimento (“para-normativo” secondo una diffusa quanto discutibile definizione) della valutazione equitativa del danno non patrimoniale.
Tutto il discorso che precede vale per le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'invalidità permanente, a seguito della c.d. stabilizzazione della malattia.
Come è noto, invece, la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla fase acuta della malattia, usualmente denominata inabilità temporanea, segue regole operative sue proprie. Precisamente, a partire dal 2009, le tabelle milanesi individuano un valore “standard” per ogni giorno di inabilità temporanea permanente (normalmente identificata nei giorni di ricovero ospedaliero), inclusiva sia della componente biologica che di quella morale (pari ad € 115,00 al giorno, nella tabella aggiornata al 2024). A seguito della rivisitazione grafica compiuta nel 2020, sotto questo valore complessivo sono indicati i valori corrispondenti per la componente biologica (€ 84,00) e per quella morale (€ 31,00). Questo valore standard, che può ritenersi provato in via presuntiva sulla base dei giorni di inabilità riconosciuti dal CT medico-legale, può essere poi aumento a titolo di personalizzazione sino al 50 %, in presenza di allegate comprovate peculiarità del caso concreto capace di aumentare il pregiudizio, rispetto a quanto ordinariamente accade, con rifermento ad entrambe le componenti citate. Nella prassi sono state elaborate situazioni tipiche che giustificano questo aumento, quali iter clinici particolarmente lunghi e travagliati, con plurimi interventi chirurgici, lunghe e faticose attività riabilitative ovvero lesioni particolarmente dolorose (ad es. lesioni da ustione) o comunque capaci di infliggere sofferenze di particolare pregnanza.
Costituisce, pertanto, evidente duplicazione risarcitoria le ricorrenti pretese difensive di ottenere la personalizzazione del danno, prevista per l'invalidità permanente, sulla somma determinata a titolo di danno non patrimoniale complessivamente considerato, sia per l'invalidità permanente sia per inabilità temporanea, addirittura chiedendo, altresì, che questa componente sia liquidata non in misura standard ma nella misura massima consentita dalla personalizzazione al 50% (in buona sostanza, € 172,50 al giorno). La corretta applicazione delle tabelle milanesi, impone, infatti una distinta liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo e permanente, comprensivo delle due solite componenti: per il primo la personalizzazione può avvenire solo aumentando il valore standard previsto per ogni giorno di malattia riconosciuto dal CT;
per il secondo invece la personalizzazione avviene, entro le percentuali massime indicate in tabella, sulla somma riconosciuta per l'invalidità permanente. pagina 12 di 39 La somma dei due risultati costituisce, poi, il danno non patrimoniale complessivo, temporaneo e permanente.
4. (segue): valore “tabellare” e c.d. personalizzazione negli artt. 138 e 139 cod. ass.
A complicare, però, il quadro, già di suo non chiarissimo, è poi intervenuto il legislatore con la novella del 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124) sugli artt. 138 e 139 cod. ass. (d.lvo nr. 209 del 2005), dedicati rispettivamente alle lesioni di non lieve entità (dal 10 al 100%) e a quelle di lieve entità (dal 1 al 9%).
Come è noto, sino a poco tempo fa, l'unica norma che aveva trovato concreta attuazione era l'art. 139 cit. perché per le lesioni di non lieve entità la tabella di fonte legale è stata approvata solo col d.P.R. 13.01.2025, n. 12, ma applicabile, a norma dell'art. 5, solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia il 5 marzo 2025. Inoltre, le tabelle legali per le lesioni di lieve entità, dal 1% al 9% sono, in realtà, entrate in vigore non nel 2005 ma nel 2001, grazie all'art. 5 legge n. 57 del 2001, che costituisce il precedente storico del cit. art. 139. Se si considerano le prassi liquidative dell'epoca (2001), come sopra ricostruite, non vi può essere alcun dubbio che il danno morale fosse totalmente estraneo alla norma. Lo stesso deve dirsi per gli artt. 138 e 139 cod. ass. nella loro versione originaria del 2005 che, infatti, erano rubricati con espresso riferimento al (solo) danno biologico e ne contenevano una espressa definizione, che compare invariata anche nella versione vigente: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità a produrre reddito”. Nel 2005 è pertanto testuale che per danno biologico si considerano le sole conseguenze “esterne”, dinamico-relazionale o, se si preferisce “esistenziali” e non anche la sofferenza interna, ossia il danno morale.
Sennonché un legislatore che anziché disciplinare la materia rincorre i necessariamente mutevoli orientamenti giurisprudenziali e che latita rispetto alle promesse che fa (il riferimento è, evidentemente, al grave ritardo nell'approvazione della tabella unica su tutto il territorio nazionale per il risarcimento del danno biologico da lesione di non lieve entità), è ancora intervenuto con la novella del 2017 degli artt. 138 e 139 cod. ass. (cfr. art. 1, commi 17 e 19, legge n. 124 del 2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza) che può essere così sintetizzata:
• è stata modificata la rubrica di entrambe le norme sostituendo il rifermento al danno biologico con quello al “danno non patrimoniale”;
• sono stati inseriti, nell'art. 138, i criteri ai quali deve uniformarsi la (futura) tabella unica su tutto il territorio nazionale, per le menomazioni da 10 a 100 punti “al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”;
pagina 13 di 39 • pur mantenendo la definizione del danno biologico come sopra riportata (cfr. art. 138, comma 2 lett. a), sono state previsti due distinti possibili aumenti, rispetto al danno biologico da invalidità permanente, del risarcimento dovuto: a) quella relativa alla “componente del danno morale da lesione all'integrità fisica”, “in via percentuale e progressiva per punto individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”, rispetto al valore tabellare del danno biologico” (cfr. art. 138, comma 2 lett. e); b) quella relativa ai casi in cui la “menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” (cfr. art. 138, comma 3 cod. ass.), fino ad un massimo del 30%, specificando che il valore base di riferimento è solo quello relativo al danno biologico da invalidità permanente (non cioè integrato con la componente morale). Infatti, il comma 3 della norma appena citata individua l'oggetto dell'aumento nel “ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lett. b)”, senza alcun riferimento alla componente relativa al danno morale prevista dalla successiva lett. e);
• ha previsto, per entrambe le tipologie di danno che “l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche” (cfr. art. 138, comma 4 e, per le lesioni di lieve entità, art. 139, comma 3 ultima parte);
• con riferimento alle lesioni di lieve entità (cfr. art. 139, comma 3 prima parte) ha previsto un solo possibile aumento del risarcimento per la personalizzazione, sino ad un tetto massimo del 20%, riconducibile ad un duplice presupposto: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”. In questo caso l'aumento a titolo di personalizzazione, pur configurato unitariamente dalla legge, può essere giustificato sia sul piano del danno biologico (gli aspetti dinamico e relazionali) sia su quello del danno morale (la sofferenza psico-fisica).
Vale la pena, anzitutto, di evidenziare come la personalizzazione rispetto ai valori tabellari del danno biologico da invalidità permanente sia diversamente disciplinata per le lesioni non lievi (art. 138) e quelle lievi, perché nel primo sono imposte due distinte personalizzazioni, una relativa alla
“componente del danno morale” e l'altra relativa al danno biologico propriamente inteso, ossia quando le conseguenze esterne siano diverse da quelle che ordinariamente si verificano per quel tipo di lesione e tutto ciò al fine di garantire un risarcimento del danno non patrimoniale “pieno” che deve, però, ritenersi anche “esaustivo”, ossia in linea di massima insuscettibile di ulteriori aumenti.
Insomma, il sistema delineato dall'art. 138 cod. ass. può essere così sintetizzato: a) liquidazione del danno biologico in base all'invalidità permanente riconosciuta e all'età del danneggiato;
b) il valore sub a) può essere aumentato in misura fissa per considerare la componente del danno morale;
c) sempre il valore sub a) può essere aumentato sino ad un massimo del 30% in presenza di conseguenze dinamico- relazionali peculiari proprie del caso concreto. pagina 14 di 39 Base di calcolo delle due personalizzazioni è sempre e comunque il solo danno biologico, perché la seconda personalizzazione non può essere eseguita sul valore del danno non patrimoniale globalmente inteso, ossia il danno biologico ed il danno morale (cfr., da ultimo Cass., 09.12.2024, n. 31684, rv. 672982).
Invece, per le lesioni di lieve entità la personalizzazione è unitaria, può essere giustificata per entrambi i titoli sopra evidenziati ma quella a titolo di danno morale deve integrare “una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”. Anche in questo caso il valore base da personalizzare è unicamente il danno biologico da invalidità permanente. Insomma, il legislatore sembra dire che in caso di lesioni di lieve entità la personalizzazione per la sola presenza di danno morale non può essere data in via automatica o presuntiva, come invece sembrerebbe previsto dall'art. 138 cod. ass. in misura fissa, ma impone sforzi motivazionali rigorosi ed essere limitata ai casi in cui vi sia prova, appunto, non di una qualsiasi sofferenza ma di una sofferenza di particolare intensità. Riguardo alla quantificazione si lascia un certo spazio alla discrezionalità del giudice ma con un tetto massimo ancora più stringente: il 20%. Per di più questo così limitato tetto vale anche per la personalizzazione giustificata dalle peculiari conseguenze dinamico-relazionali (ossia biologiche) proprie del caso concreto.
Come è noto, sul piano delle categorie concettuali astratte, la novella intervenuta nel 2017 degli artt. 138 e 139 cod. ass. è stata ritenuta dal nuovo corso della giurisprudenza della terza sezione della Cassazione, “il sopravvenuto intervento chiarificatore, da parte del legislatore, della fenomenologia del danno alla persona” (così, testualmente, cfr. Cass., 31.01.2019, n. 2788, rv. 65264 e Cass., 17.10.2019, n. 26304), ossia la consacrazione della pretesa autonomia “ontologica” o
“fenomenologica” del danno morale rispetto al danno biologico, con definitivo superamento dell'impostazione delle Sezioni Unite del 2008, senza alcun approfondimento argomentativo. In realtà, si può solo convenire che gli attuali artt. 138 e 139 disciplinino non solo il danno biologico, come accadeva in passato, ma anche il danno morale. Ma che il legislatore abbia davvero voluto superare l'impostazione delle Sezioni Unite per avvallare il nuovo corso, è assai dubbio, sussistendo plurimi indici testuali e di disciplina che ben potrebbero condurre ad una conclusione esattamente contraria. Anzitutto, la nuova rubrica - danno non patrimoniale anziché danno biologico - è pienamente in linea con l'impostazione delle Sezioni Unite. Poi, va rimarcato che quando il legislatore disciplina il danno morale, lo definisce testualmente
“componente della lesione all'integrità fisica”, non danno autonomo. Infine, soprattutto, il concreto criterio di liquidazione è costituito in un aumento fisso del valore tabellare del danno biologico (per le lesioni non lievi), con ciò sconfessando chiaramente la pretesa sua autonomia “ontologica”. Sul punto pienamente condivisibile è il commento della novella di autorevole dottrina, secondo il quale: “è bensì vero che al contrario del vecchio testo, il nuovo testo fa parola di danno morale, ma questo ha perso la sua autonomia risarcitoria, perché il calcolo che lo riguarda è mera proiezione o funzione dell'ammontare del danno biologico”. Non solo, ma vale la pena anche di sottolineare come il legislatore abbia adottato, perlomeno nell'art. 138 cod. ass., ossia per le invalidità permanenti non lievi, un sistema tendenzialmente automatico o, perlomeno a base presuntiva, di risarcimento del danno morale rispetto a quello biologico, da sempre applicato dalla giurisprudenza di merito, con buona pace delle vibranti critiche sollevate dalla giurisprudenza di legittimità, non solo quella del nuovo corso ma anche, come si è visto, dalle stesse pagina 15 di 39 Sezioni Unite del 2008, senza prevedere, a tale titolo, alcun ulteriore aumento in relazione alla peculiarità del caso concreto, perché questa possibilità è riferita al solo danno biologico propriamente inteso. Infatti, la lettera dell'art. 138, comma 1 lett. e), cod. ass. sembra imporre sempre e comunque un aumento del danno biologico “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica” ed in misura fissa, ossia “in via percentuale e progressiva rispetto al valore tabellare del danno biologico”, riproducendo, almeno per questo aspetto, la struttura delle Tabelle di Milano post 2009.
5. Le regole operative di liquidazione del danno non patrimoniale in applicazione delle tabelle milanesi post-2009.
All'esito di questa esposizione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia si possono ora esporre, con cognizione di causa, le regole operative ritenute, sino ad ora, punti fermi e generalmente condivisi da questo Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale mediate applicazione delle Tabelle milanesi.
Quanto all'invalidità permanente il valore tabellare complessivo esprime la misura del risarcimento dovuto per tutte le conseguenze pregiudizievoli, relative sia alla componente dinamico-relazionale (danno biologico) che a quella morale (sofferenza interna) che ordinariamente, secondo massime di comune esperienza, conseguono per tutti all'invalidità permanente riconosciuta dal CT medico legale. Ne segue che è del tutto inutile che la difesa enfatizzi, sul piano retorico, la gravità di dette conseguenze, al fine di ottenere un aumento a titolo di personalizzazione, pur in presenza di postumi invalidanti assai gravi, trattandosi di circostanza non in grado di giustificare alcuna personalizzazione. Poiché poi, come si è visto, detto valore tabellare comprende anche una quota per il danno morale, non è sufficiente, per ottenere una personalizzazione, semplicemente allegare e provare che il soggetto abbia subito, come conseguenza della lesione, quelle sofferenze che, ordinariamente, sono correlate a quel tipo di lesione, perché, ancora, anche dette conseguenze sono già coperte da quel valore. Occorre, invece, allegare e dimostrare (anche per presunzioni) specifiche peculiarità proprie del caso concreto, spesso definite come “eccezionali” nella giurisprudenza di legittimità che hanno comportato per il danneggiato conseguenze pregiudizievoli, sia sotto il profilo biologico che morale, significativamente superiori a quanto normalmente accade. A titolo esemplificativo se le conseguenze pregiudizievoli consistono nel rimanere paralizzati dalla vita in giù, è del tutto irrilevante descrivere ciò che non si può più fare in dette condizioni e la relativa sofferenza, per l'ovvia considerazione che questi effetti pregiudizievoli sono già interamente coperti dai valori tabellari, essendo subiti da tutti i danneggiati. Occorre, invece, allegare e dimostrare che per quello specifico soggetto quelle condizioni sono fonte di effetti pregiudizievoli significativamente superiori alla normalità dei casi, come accade, ad es., per chi avesse dedicato la propria vita alle escursioni in montagna o alle gare in bicicletta. Ed è bene precisare che non basta allegare e provare semplicemente che il soggetto facesse, in via occasionale sport o una vita attiva, perché la preclusione all'ordinario svolgimento di attività ludico-sportive è già coperta dal valore tabellare, occorrendo, invece, allegare e provare che quelle attività caratterizzassero la vita di quella concreta persona in modo affatto peculiare (o eccezionale), ossia in modo significativamente superiore a quanto accade nella normalità dei casi.
pagina 16 di 39 Queste conclusioni, da sempre applicate da questo Tribunale, appaiono ora avvalorate dalle stringenti motivazioni contenute nell'ordinanza-decalogo sopra citata che appare utile trascrivere testualmente (cfr. Cass. n. 7153 del 2018, pg. 20 ss. della motivazione).
“Una lesione alla salute può avere conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: - conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggiore) pregiudizio sofferto. Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico- relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su aspetti dinamico-relazionali: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria (sottolineatura originaria nel testo, n.d.r.), perché solo in tal caso essa non sarà compresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione”. La pronunzia prosegue precisando che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione devono essere “specifiche ed eccezionali” e, sul piano processuale, integrano un fatto costitutivo della pretesa relativa alla personalizzazione e, pertanto, devono essere “allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (…) senza potersi, peraltro risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”.
Insomma la personalizzazione è consentita solo sulla base di circostanze peculiari, proprie del caso concreto, che determinano conseguenze pregiudizievoli per il singolo danneggiato diverse ed ulteriori da quelle ordinariamente subite da tutti i danneggiati con quelle lesioni, non potendo invece essere giustificate sulla sola base della gravità dei postumi permanenti, perché deve ritenersi “giuridicamente erronea l'affermazione … secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere …. aumentata sempre e comunque, per il solo fatto che l'invalidità causata dalle lesione sia di grado elevato” (così testualmente, in motivazione, Cass., 13.10.2016, n. 20630, rv. 642918 che in un caso di invalidità permanente riconosciuta al 90% ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la personalizzazione).
pagina 17 di 39 Va, inoltre, precisato che la sussistenza di plurime conseguenze pregiudizievoli straordinarie, nel senso sopra precisato (ad es. praticare due distinte attività sportiva, con intensità straordinaria), non giustificano affatto plurime personalizzazioni del danno ma potranno solo condizionare la misura dell'unica personalizzazione possibile. Non solo, ma la circostanza che le attuali tabelle milanesi, come si è visto, configurano un danno morale standard, parametrato all'invalidità permanente riconosciuta, sulla base dell'indiscutibile massima di esperienza secondo la quale i dolori dell'animo sono tanto più gravi quanto più seria è la menomazione, impone anche di ritenere che questo tipo di danno possa essere adeguatamente personalizzato in relazione alle peculiarità del caso concreto. Anzi si deve pure osservare come la peculiarità del caso concreto, come non hanno mancato di giustamente sottolineare le Sezioni Unite del 2008, potranno pure condurre a liquidare il danno morale in modo del tutto sganciato dal danno biologico ed in misura anche ad esso superiore, come ad es. nei casi di limitata sopravvivenza in lucida attesa della morte, ovvero ne casi in cui l'illecito rechi pregiudizio anche a beni giuridici distinti rispetto alla salute (si pensi al caso della violenza sessuale con lesioni fisiche nulle o minime, in cui certamente il danno morale per la lesione alla libertà sessuale e alla dignità della vittima deve essere valutato prescindendo dalle lesioni all'integrità fisica).
Le argomentazioni che precedono consentono di ritenere, sin da ora, inammissibile la pretesa dell'attrice di ottenere una personalizzazione del danno per la c.d. cenestesi lavorativa ed una ulteriore personalizzazione per l'impossibilità di svolgere determinate attività ludico-sportive, come correttamente argomentato dalla difesa dei convenuti nelle memorie conclusive. Infatti, per comune giurisprudenza, integrando la c.d. cenestesi lavorativa una possibile causa di personalizzazione del danno non patrimoniale, non può che essere apprezzata unitamente agli altri consimili pregiudizi straordinari. Non solo, ma merita di essere ricordato che la c.d. cenestesi lavorativa presuppone che il lavoratore danneggiato continui a svolgere la medesima attività lavorativa svolta prima dell'illecito, ma con maggior sforzo fisico ed usura a causa dell'invalidità (cfr., per tutte, Cass. 09.10.2015, n. 20312, rv. 637454 che definisce il danno da cenestesi lavorativa “nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa”). In tal caso, infatti, il danneggiato non subisce alcun danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, continuando a percepire il medesimo reddito, ma subisce invece, uno straordinario pregiudizio non patrimoniale consistente nella maggior sforzo fisico ed usura necessaria per continuare a percepire il medesimo reddito. Insomma, la c.d. cenestesi lavorativa è stata configurata dalla giurisprudenza proprio al fine di rispettare il principio di integralità del risarcimento nei casi in cui non vi fosse propriamente un danno patrimoniale da lesione alla capacità reddituale da risarcire, ma il soggetto ha subito un peggioramento della “qualità di vita” perché, per garantirsi il medesimo reddito, è sottoposto a maggiore fatica ed usura. Ne deriva, ulteriormente, che non si può discorrere di cenestesi lavorativa, ma di danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa specifica se il danneggiato, a causa delle lesioni invalidanti, alleghi e dimostri che ha interrotto l'attività lavorativa in precedenza svolta ed ha subito una lesione alla capacità di produrre reddito ovvero che, pur non producendo ancora un reddito ovvero producendo un reddito ancora irrisorio e non definitivo, le lesioni hanno determinato comunque una riduzione del reddito che avrebbe prodotto in assenza di lesioni.
pagina 18 di 39 Insomma, per la condivisibile giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale da c.d. cenestesi lavorativa ed il danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa specifica non possono cumularsi, come invece richiesto nel presente processo dall'attrice, ma sono necessariamente alternativi. La massima ricorrente in materia è la seguente: “il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (così, da ultimo Cass., 12.06.2023, n. 16628, rv. 668169). Pertanto, anche la richiesta dell'attrice di ottenere una personalizzazione del danno non patrimoniale per cenestesi lavorativa e, insieme, un rilevante danno patrimoniale da lesione alla capacità di produrre reddito, costituisce palese violazione del divieto di duplicazione risarcitoria, perché, al tempo stesso, si assume che il danneggiato sia in grado di svolgere la medesima attività lavorativa svolta in precedenza e che, invece, non ne sia in grado, in evidente contrasto col principio di non contraddizione, perché le suddette circostanze fattuali sono in tutta evidenza tra loro alternative, escludendo la sussistenza dell'una l'altra.
Quanto all'inabilità temporanea il danno non patrimoniale, formato da entrambe le solite componenti (biologico e morale) potrà essere personalizzato aumentando sino al 50% il valore attributo ad ogni giorno di inabilità totale sempre in presenza di circostanze specifiche, straordinarie ed eccezionali che abbiano reso la fase acuta della malattia particolarmente penosa per la vittima, ossia significativamente più pregiudizievole rispetto a quanto accade per patologie simili. Tipicamente questo aumento viene riconosciuto, oltre che in presenza di patologie particolarmente dolorose (tipiche le lesioni da ustioni) anche in caso di iter clinici travagliati con plurimi ricoveri ospedalieri e/o interventi chirurgici e/o lunghe fasi riabilitative. Del resto, è un dato di comune esperienza che il ricovero ospedaliero che, sul piano medico-legale determina il riconoscimento di un periodo di inabilità totale, può determinare gradi di sofferenza e di limitazione alle ordinarie attività assai diversificati tra loro, perché in taluni casi il soggetto è obbligato solo a vivere un periodo in Ospedale potendo peraltro muoversi e svolgere anche attività intellettuale (ad es. lettura di libri), in altri è costretto a letto, subisce dolorose o faticose cure ovvero versa in stato di incoscienza (coma) che da un lato azzera totalmente il “fare” della persona ma, dall'altro, esclude anche la possibilità di riconoscere la componente del danno morale, perché la sofferenza presuppone la coscienza ed è pertanto giusto accordare risarcimenti diversificati in relazione alle peculiarità del caso concreto.
6. Le ultime pronunzie di legittimità sulla c.d. personalizzazione nelle tabelle milanesi e la conseguente impossibilità di ritenere le tabelle milanesi criterio di liquidazione privilegiato del danno non patrimoniale.
Sennonché queste conclusioni non possono più ritenersi generalmente condivise, con specifico riferimento ad aspetti particolarmente qualificanti nella soluzione del caso in esame, in tema di personalizzazione del danno.
pagina 19 di 39 In particolare, la Corte di Cassazione, a partire dal 2020, ha più volte affermato che: “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del dannomorale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, cod .ass.” (cfr. Cass., 10.11.2020, n.25164, in Resp. civ. prev., 2021, 117; Cass., 17.05.2022, n. 15733, rv. 665015; Cass., 22.03.2024, n. 7892, rv. 670461). Secondo la Corte di legittimità la necessità di scorporare il valore del danno morale per ottenere la base di calcolo sulla quale operare l'aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico, sarebbe imposto dall'art. 138, comma 3 cod. ass., quale norma immediatamente operante, pur in assenza dell'approvazione della Tabella Unica Nazionale, con ciò finendo con ritenere che le tabelle milanesi non possano essere applicate, almeno con riguardo all'ultima colonna, quella deputata alla personalizzazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
L'immediata operatività dell'art. 138 cod. ass. è stata affermata da una ulteriore pronunzia di legittimità, ancora in tema di personalizzazione del danno, secondo la quale: “in tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed é immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non é possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile” (cfr. Cass. 25.01.2024, n. 2433, rv. 670063, in Danno e resp. 2024, 465).
Sennonché queste affermazioni appaiono discutibili sia sul piano formale che su quello sostanziale, come non ha mancato di sottolineare una giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 5 ottobre 2022, n. 7670, in Resp civ. prev. 2022, 1982). Sotto il primo formale non può ritenersi norma operativa l'art. 138 cod. ass., prima dell'approvazione della Tabella Unica Nazionale, perché l'art. 1, comma 18 della legge nr. 124 del 2017 dispone che essa troverà applicazione ai sinistri verificatisi dopo detta approvazione. Sotto il profilo sostanziale ritenere applicabile l'art. 138 cod. ass. alle tabelle milanesi che sono state costruite prescindendo dalle sue disposizioni rischia di creare un ibrido, a formazione parzialmente legale e parzialmente giurisprudenziale, ingestibile perché rispondente a logiche diverse. D'altra parte risponde ad una massima di comune esperienza che la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli particolari sul piano dinamico relazione, perché le lesioni impediscono al danneggiato di svolgere pagina 20 di 39 determinate attività per lui particolarmente rilevanti e gratificanti, implicano anche maggiori sofferenze, sicché la pretesa di limitare la personalizzazione ai soli primi aspetti determina inevitabilmente vuoti di tutela e l'esclusione di pregiudizi sofferti.
In altra pronunzia di legittimità (cfr. Cass. 18.05.2022, n. 15924, non massimata) si sostiene che “un problema di personalizzazione del danno si pone solo ove si muova da un importo standard del danno (…). Solo in tal caso, in presenza (…) di situazioni particolari ed eccezionali (…) si pone il problema di un aumento personalizzante dell'importo risarcitorio che possa consentire una adeguata compensazione del danno nella sua effettiva consistenza fenomenologica (…). Non invece quando il danno non sia suscettibile di liquidazione standardizzata, come appunto accade per il danno morale considerata la sua natura eminentemente soggettiva e oggettivamente non misurabile” (cfr. pg. 16 della motivazione). Questa affermazione è pienamente condivisibile ma alla sola condizione che, effettivamente, il danno morale sia liquidato in stretta aderenza al caso in esame, nasca cioè già personalizzato. Solo in tal caso la limitazione della personalizzazione al solo valore tabellare del danno biologico risulta giustificato sul piano razionale. Ma il punto sta proprio qui, perché le tabelle milanesi, a partire dalla versione del 2009, nell'inglobare il danno morale nel valore tabellare in una quota fissa a seconda dell'invalidità permanente riconosciuta hanno inevitabilmente individuato un danno morale standard, suscettibile dunque di ulteriore personalizzazione in presenza di circostanze particolare proprie del caso concreto. D'altra parte è la stessa pronunzia di legittimità che afferma, in chiara contraddizione con l'affermazione sopra riportata secondo la quale il danno morale dovrebbe essere liquidato sempre in via autonoma dal danno biologico, l'attendibilità “del criterio logico-presuntivo della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgenza di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione alla salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale…. (cfr. pg. 14 della motivazione).
Insomma, per concludere, le attuali tabelle milanesi appaiono strutturalmente incompatibili con le regole dettate dall'art. 138, comma 3 cod. ass. in tema di personalizzazione del danno, proprio perché fondate su una previsione di un valore standard non solo del danno biologico ma anche del danno morale. D'altra parte il consolidamento dell'indirizzo di legittimità sopra riportato, impedisce di qualificare quelle pronunzie quali meri incidenti di percorso ed impone di prendere atto che non sussistono più le condizioni, individuate nella generalizzata condivisione, che hanno portato la Cassazione, nel 2011, a ritenere le tabelle milanesi quale criterio privilegiato nella valutazione equitativa del danno alla persona, appunto perché la medesima Corte di Cassazione ha dimostrato di non condividerle.
7. (segue): la Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. nr. 12 del 2025 quale punto di riferimento privilegiato nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Col d.P.R. nr. 12 del 2025 (pubblicato in G.U. 18.02.2025 e, pertanto, entrato in vigore il 5 marzo 2025, di seguito il regolamento) è stato approvato il regolamento recante la tabella unica per il risarcimento del danno non patrimoniale di non lieve entità di cui all'art. 138 cod. ass.
pagina 21 di 39 Più in dettaglio, a norma dell'art. 1, comma 1 lett. b) del regolamento sono state in realtà approvate due distinte tabelle: quella del solo danno biologico (allegato II, tabella 1) e quella del danno biologico incrementato del danno morale che prevede, in realtà, tre distinti aumenti “fissi” a seconda che il danno morale sia ritenuto minimo, medio e massimo (Allegato II, tabella 2, la quale si suddivide nelle tabelle 2.A, 2.B e 2.C, a seconda che l'aumento per il danno morale sia appunto minimo, medio o massimo). Quest'ultima tabella per certi aspetti si richiama in modo evidente alle ultime tabelle milanesi (post. 2009) ma per altri se ne discosta: si richiama ad essa perché nelle prime tre colonne sono riportati i valori del punto del danno biologico, dell'incremento del valore del punto per il danno morale e del valore del punto del danno non patrimoniale globalmente inteso (biologico + morale) e nella quarta colonna è riportato il valore del danno non patrimoniale globalmente inteso in relazione all'invalidità permanente riconosciuta e all'età del danneggiato, con indicazione tra parentesi del valore riferibile al danno biologico e di quello riferibile al danno morale;
se ne discosta perché non è riportata l'ultima colonna dedicata nelle tabelle milanesi alla c.d. personalizzazione e, soprattutto, perché l'aumento a titolo di danno morale è previsto non in misura fissa, ossia standard, ma secondo tre gradi differenti di intensità, richiamando chiaramente, per questo aspetto, le tabelle romane, principale antagonista delle tabelle milanesi. Ma ciò che più importa rilevare è che proprio la previsione di un aumento a titolo di danno morale secondo gradi crescenti di intensità consente diritenere pienamente giustificate, sul piano razionale, le regole di personalizzazione poste dall'art. 138, comma 3 cod. ass. Insomma, nella logica della Tabella Unica Nazionale l'esclusione della personalizzazione della componente morale è pienamente giustificata dalla circostanza che nella tabella di fonte legale non si può ravvisare un valore “standard” del danno morale, determinato in misura fissa in ragione dell'invalidità permanente riconosciuta, che costituisce il presupposto logico di qualsiasi personalizzazione, perché l'aumento varia, evidentemente in ragione di una prudente valutazione ad opera del giudice delle sofferenze soggettive subite dal danneggiato nel caso concreto, secondo tre scalini di gravità (minimo, medio o massimo) e, pertanto, il danno morale nasce, per così dire, già personalizzato ossia parametrato al caso concreto, un po' come avveniva nel passato nelle tabelle milanesi ante 2009, che liquidavano il danno morale con un sistema a forbici, da ¼ alla metà del biologico. Se il danno morale è già liquidato in funzione di una prudente valutazione del caso concreto è evidente che non può essere più ulteriormente personalizzato e deve trovare piena applicazione l'art. 138, comma 4 cod. ass., secondo il quale il risarcimento ottenuto mediante i criteri indicati dallo stesso art. 138 cod. ass. deve ritenersi “esaustivo”, cioè non suscettibile di ulteriori aumenti. La differenza nell'attuale sistema legale, rispetto alle tabelle milanesi ante 2009, è che la discrezionalità giudiziale è stata confinata nell'individuare, nel caso concreto uno, dei tre gradini di gravità (minimo, medio e massimo) e, una volta operata tale scelta, il danno morale è predeterminato in misura fissa in funzione dell'invalidità riconosciuta (secondo il coefficiente moltiplicatore di cui alla tavola 2 dell'allegato I al Regolamento). Ma l'analisi più approfondita di questa nuova tabella legale tradisce, ancora una volta, il profondo legame storico con le tabelle milanesi, anche di quelle ante 2009, perché gli aumenti minimi e massimo per il danno morale sono stati grosso modo parametrati a quella scelta e solo lievemente ritoccati, perché si passa dal coefficiente minimo di 0,210 (poco più di un quinto) per l'aumento minimo previsto nel caso di una invalidità al 10% ed un livello di danno morale minimo, al coefficiente di 0,600 (dunque poco più sopra la metà) per l'aumento massimo previsto per l'invalidità al 100% ed un livello di danno morale massimo (cfr. tavola 2 dell'allegato I al Regolamento).
pagina 22 di 39 Gli artt. 2 e 3 del Regolamento fissano il valore del primo punto di invalidità permanente ed il criterio per la liquidazione del danno biologico temporaneo facendo espresso riferimento all'art. 139 cod. ass. per il danno di lieve entità, con la precisazione quanto al danno biologico temporaneo che
“l'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 ed il 60 per cento (…).
Infine, l'art. 5 pone la norma transitoria secondo la quale le disposizioni del Regolamento si applicano
“ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, dovendosi dunque escludere una applicazione diretta al caso in esame. Sennonché il Regolamento deve trovare comunque applicazione al caso di specie, dovendosi ritenere che la sua approvazione ad opera del legislatore, sia pure per i sinistri verificatisi dopo oil 05.02.2025, lo pone quale criterio equitativo privilegiato di liquidazione del danno non patrimoniale anche per i sinistri precedenti, in ragione del venir meno delle condizioni per poter ritenere tale, per questa classe di sinistri, le tabelle milanesi e dell'impossibilità di configurare sistemi ibridi o misti, che condurrebbero inevitabilmente a conclusioni arbitrarie e poco ragionevoli.
Per queste ragioni il danno sarà liquidato secondo la Tabella Unica Nazionale di recente introduzione.
8. Merito: l'iter clinico.
Venendo finalmente al merito, dalla congiunta lettura della copiosa documentazione clinica (cfr. doc. A2- A96) e della CT medico-legale, le lesioni subite dall'attrice ed i relativi postumi invalidanti possono essere descritti nei termini che seguono.
Come conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale l'attrice riportava la frattura del bacino e del polso sinistro. In particolare, la TAC evidenziava al bacino “la frattura della branca ileo-ischiopubica di SN lievemente scomposta. Disassata anche la sinfisi pubica. Conservati i rapporti articolari coxo- femorali” e, al polso “lussazione della falange prossimale del I dito rispetto al I metacarpo. Frattura pluriframmentaria scomposta del radio con perdita dei rapporti articolari. Avulsione dello stiloide ulnare”.
Appare opportuno ripercorrere anche l'iter clinico, con riferimento alle tappe principali e richiamandosi per una descrizione più dettagliata alla CT medico-legale.
Ricoverata nel reparto di ortopedia del locale Ospedale, l'attrice subiva il primo intervento chirurgico di riduzione della frattura al polso in data 13.07.2010 e veniva dimessa in data 17.07.2010, con prescrizione di catetere vescicale e al controllo del 04.08.2010 si consentiva l'inizio della deambulazione, ma solo con l'assistenza di due persone. Subito un ulteriore ricovero riabilitativo ad Arco dal 23 al 27 agosto 2010, seguiva una lunga serie di accertamenti strumentali, riferiti sia alla frattura del bacino che a quella del polso che riscontravano problematicità in entrambi i distretti, perché la prima evidenziava un “modico disassamento e lieve diastasi della sinfisi pubica”, mentre il secondo un “aumento della sublussazione tra la falange prossimale e I metacarpo del I dito della mano di sn” ed anomalie “nei rapporti articolari tra I metacarpo e trapezio con significato analogo di lussazione”, tanto che durante il ricovero a Merano pagina 23 di 39 del 26.01.2011 veniva formulata diagnosi di “artrosi post-traumatica MF pollice sinistro”, mentre la TAC evidenziava “marcata irregolarità delle superfici articolari della MF del pollice della RC”. Alla visita ginecologica del 08.02.2011 si riscontrava, altresì, “una condizione di viziatura pelvica foriera di possibili implicazioni ostetriche e postumi algo-disfunzionali con conseguente dispareunia e turbamento della vita sessuale della paziente”. In data 21.04.2011 subiva il terzo intervento al polso (il secondo era stato eseguito nell'agosto 2010 per rimuovere i mezzi di sintesi) di “artrodesi, riallineamento del EPL, tramite release ulnare e creazione di una puleggi tendinea con EPB” e veniva poi dimessa in data 23.04, con prescrizione di gesso per 4 settimane. In data 27.04.2011 una TAC al bacino confermava il “disallineamento della sinfesi pubica” evidenziando tuttavia “nei settori più caudali, un frammento osseo lamellare dello spessore massimo di 6 mm., con diametro antero-posteriore di 17 mm. ed esteso cranio caudalmente per circa 10 mm.”. Il 07.10.2011 venivano rimossi i mezzi di sintesi al polso (quarto intervento nel distretto).
Lungo durante tutto questo iter clinico ricorrenti sono anche i riferimenti agli intensi dolori lamentati dalla paziente, anche in distretti non direttamente interessati dalle lesioni fisiche, quali i muscoli facciali e del rachide cervicale (cfr. visita odontostomatologica dd. 29.11.2011 sub doc. A 39), tanto che alla visita fisiatrica dd. 17.07.2012 veniva riscontrato “iperalgesia per cui la pressione (lieve) sulle spinose dorso lombari e cervicali, sul sacro, sulle articolazioni paravertebrali evocano dolore insopportabile (esagerato”) (cfr. doc. A44). In data 13.11.2012 e 08.01.2013 subiva il quinto ed il sesto intervento chirurgico al polso sinistro a Merano, rispettivamente per “prelievo di osso autogolo dalla cresta iliaca sinistra, artrodesi della articolazione RC, osteosintesi con placca Med Atrtis e stabilità angolare” e per “rimozione di una vite”. Tuttavia, al controllo del 08.03.2013 si annota che “il dolore è sempre presente per minimi movimenti”.
A partire dal marzo del 2013 l'attrice si rivolge anche ad uno psichiatra, il dott. il Persona_3 quale nella relazione del 10.10.2013 (cfr. doc. A61) da atto di aver tentato un trattamento farmacologico (venlafaxina 150 mg./die) interrotto dopo 4 settimane e, dopo aver ripercosso la sintomatologia “piuttosto ampia e polimorfa” (dolore pressoché ubiquitario, insonnia, astenia mattutina, abulia, deficit di concentrazione ed attenzione), confermava la diagnosi neurologica di
“algodistrofia (CRPS)”, ossia di “sindrome algica complessa regionale”, che “è una condizione neuro- infiammatoria caratterizzata da una combinazione di disfunzioni sensoriali, autonomiche, vasomotorie e motorie” in cui il principale sintomo è “un dolore sproporzionato rispetto alla lesione iniziale”. Nel medesimo atto lo psichiatra annotava come “tale quadro, in sé molto invalidante, si è tuttavia embricato molto negativamente con la complessione personalogica pre-morbosa (…), così da incidere in modo estremamente avverso sul piano personalogico e psicopatologico”, spiegando in particolare come la svolgesse prima dell'infortunio vita molto attiva, con intensa pratica di Pt_1 sport vari che non costituivano semplici hobby saltuari, tanto che la piena efficienza fisica ne caratterizzava l'identità profonda. Concludeva il professionista nel senso che, pur non avendo riscontrato “una marcata sintomatologia post-traumatica”, tuttavia la perduta efficienza fisica e l'impossibilità di svolgere le pratiche sportive, anche estreme ha determinato “per lunghi mesi, almeno 20-24, un disturbo dell'adattamento nella forma di una reazione depressiva prolungata (…) e in seguito, da almeno 12, riterrei consolidata una modificazione duratura della personalità, che si riflette pagina 24 di 39 profondamente sugli stili di vita, affettivi, personali della paziente, coartandoli sugli stili di vita (…) e costringendola ad un difficile ed ancora del tutto incompleto riorientamento il cui esito appare ancora del tutto incerto”.
Alla consulenza ginecologica del 12.10.2013 (cfr. doc. A 62) veniva rilevato come il frammento osseo riscontrato nella TAC “può comportarsi come un focus irritativo divenendo così un punto di trigger per l'innesco di crisi dolorose anche in riposta a stimoli di lieve entità quali il toccamento o lo sfioramento” determinando una negativa interferenza con la dinamica dell'atto sessuale e pregiudicandone la fruibilità. In data 25.08.2014 la CT medico legale dell'attrice, ripercorsa la travagliata storia clinica della paziente e considerando tutte le conseguenze pregiudizievoli sulla vita quotidiana, con riferimento alla vita sessuale, alle continue sensazioni dolorose e alle ripercussioni psichiche, quantificava i postumi invalidanti permanenti in un 34-35%, oltre ad un'inabilità temporanea assoluta in 80 gg., parziale al 75% in 180 gg., in 20 mesi al 50%, con specifico riferimento al disturbo psichico dell'adattamento
“nella forma di una reazione depressiva prolungata” ed in ulteriori 60 gg. al 35% (cfr. doc. A67). Sostanzialmente equivalenti le valutazioni del CT della Compagnia assicurativa dott.ssa Per_4 in data 10.04.2015 che riconosceva un'invalidità permanente del 30-33% con conferma delle
[...] altre valutazioni del fiduciario (cfr. doc. A68).
Tra il 2015 ed il 2016 si susseguono accertamenti e visite, soprattutto per cercare di dare una risposta ai sintomi dolorosi in vari distretti: in zona genitale durante il rapporto sessuale, al rachide cervicale, in zona lombare (cfr. doc. A71-A77) ed in data 22.11.2016 e 02.03.2027, (cfr. doc.ti A 78 e A 80), il
“medico del benessere” dott. certifica “sindrome da stress post-traumatico con Persona_5 presenza di MUS, alterazione della composizione corporea e scarsa modulazione dei sistemi di difesa dallo stress”, attestando che “necessita quindi di piano nutrizionale idoneo con integrazione nutrizionale, attività per riabilitazione fisico-motoria, ciclo di terapie di Biofeedback cellulare e risonanza respiratoria, visite ed esami di controllo nel tempo”. La danneggiata si sottopone quindi, su indicazione del dott. ad un programma di Persona_5 allenamento fisico con personal training e di benessere fisico, attento alla dieta e persino alla temperatura dell'acqua della doccia, al modo di trascorrere il tempo libero (ad es. lettura cartacea e no cyber stress), ai programmi TV da guardare (commedie e documentari), alla ginnastica da praticare (yoga) (cfr. doc. A81). Ad aprile-luglio 2017 si sottopone ad accertamenti strumentali per comparsa di amenorrea, che in buona sostanza non evidenziano patologie (cfr. doc. A82 e A83). In data 06.09.2017 il dott. attesta un netto miglioramento e pone in relazione l'amenorrea Persona_5 con lo stress causato dal sinistro “escluse altre cause organiche da parte del collega ginecologo” ed affermando che “molto probabilmente siamo nel campo della FHA (Amenorrea funzionale ipotalamica)”, ritenuta una forma “difesa dell'organismo in situazione in cui le funzioni vitali sono più importanti della riproduttiva”, non dovuta a cause organiche identificabili, ma spesso associata con lo stress: “è una diagnosi di esclusione. Il trattamento necessita di un approccio multidisciplinare, medico, dietetico, psicologico”. Il professionista consiglia, pertanto, “di proseguire con piano nutrizionale, riabilitazione fisico-motoria e terapie di biofeedback per sei mesi”. Seguono ulteriori accertamenti strumentali e certificazioni mediche.
pagina 25 di 39 Merita di essere richiamata la consulenza radiologica dd. 09.10.2018 del dott. che Persona_6 ha valutato tutte le immagini dei numerosi accertamenti strumentali dal 2011 al 2018, senza riscontrare modificazioni sostanziali, se non “un aumento delle calcificazioni ossee strutturate riconoscibili al di sotto della sinfisi pubica, sulla linea mediata, immediatamente sopra della porzione più estrema del canale vaginale”.
In data 18.12.2018 viene redatta una relazione peritale relativa al distretto ginecologico-ostetrico a firma del dott. (cfr. doc. A 92) che si limita a confermare le precedenti valutazioni Persona_7 del 2010-2011 della dott.ssa e solo a meglio argomentare il nesso di causalità tra le modifiche Per_8 morfologiche del bacino con implicazione ostetriche ed il dolore accusato dalla pazienta all'atto sessuale, precisando che trova “una precisa base organica (…) nel frammento osseo lamellare posizionato nella parte inferiore della sinfisi, quindi a ridotto della parete vaginale”. Degno di rilievo è osservare che nell'anamnesi, l'attrice riferiva di non essere sposata ma di avere un partner e che “a specifica domanda sulla vita sessuale, riferisce che la stessa è stata pienamente soddisfacente fino al 2010, subendo poi un drastico deterioramento in termini quantitativi ed ancor più qualitativi dopo l'indicente (…) attualmente i rapporti sono diradati nel tempo e si accompagnano a dolore sia a partenza dell'introito vaginale al momento della penetrazione, sia in generale come conseguenza di qualsiasi manipolazione, toccamento o sfregamento della regione pubica”. Il professionista poi si dilunga sui gravi rischi che un parto naturale comporterebbe, in relazione alle alterazioni morfologiche del bacino causate dall'incidente, osservando come unica opzione possibile sia il parto cesareo, comunque foriero di rischi maggiori rispetto alla normalità. Nulla si dice riguardo alla menopausa precoce e neppure sul possibile nesso di causalità con l'incidente ipotizzato invece dal dott. Persona_5
In data 02.09.2019 la CT medico legale dell'attrice (cfr. doc. A 95), dott.ssa , Persona_9 firma una “integrazione per aggravamento delle lesioni” subite dalla rispetto alla relazione del Pt_1 2014, giustificata dagli accertamenti e dai certificati medici successivi, proponendo di aggiungere un 15% alla precedente valutazione. Dalla lettura della relazione non si comprende tuttavia bene in cosa sia consistito questo aggravamento delle condizioni cliniche, dal momento che si ripercorrono tutte le solite problematiche, di natura algica, la compromissione alla vita sessuale della paziente, le implicazioni psichiche, in realtà già valutate in precedenza. Si descrivano però, più compiutamente, gli esiti invalidanti al polso, con la pressoché totale incapacità prensile del pollice opposto e al bacino con difficoltà di protrarre la stazione eretta ed anche seduta per tempi anche brevi. A ben vedere, l'unico dato di possibile aggravamento è l'amenorrea che si lega causalmente al sinistro e, in particolare, allo stress subito come da certificazione del dott. sebbene nessun tipo di Persona_5 valutazione simile sia mai stata effettuata dai numerosi specialisti ginecologi consultati. Si enfatizza, poi, il dolore per le difficoltà di un eventuale parto, alla luce delle valutazioni del dott. in Per_7 realtà totalmente precluso dalla meno pausa precoce. Infine, si rileva che l'unica cura che consente di avere una “quotidianità dignitosa” è il programma consigliato dal dott. che inizia alle ore Parte_2 05.30 del mattino, in armonia coi ritmi biologici, con risveglio cellulare, esercizi di respirazione, training aerobio, stretching e nutrienti dosati, che tuttavia finisce col costituire una sorta di “attività lavorativa”. In conclusione, sussiste un “quadro di disfunzioni fisiche e psichiche che si influenzano a vicenda, amplificando le une le conseguenze delle altre, in una alternanza di stati emotivi e fisici estenuanti senza tregua e senza grandi speranze di modificazioni”. La professionista poi annota che pagina 26 di 39 “la è consapevole del fatto, che, a ormai quasi un decennio dall'evento, la situazione è Pt_1 ampiamente stabilizzata”.
Infine, un aggravamento veniva anche riconosciuto dal CT dell'assicurazione, dott.ssa Per_4 nella consulenza del 14.02.2020 (cfr. A 95), col riconoscimento di un'invalidità permanente
[...] al 40% e di una inabilità totale di gg. 80, di gg. 180 al 75% e di gg. 65 al 50%. La professionista annotava, inoltre, “sofferenza soggettiva media-elevata sia nella temporanea sia come postumo;
perdita della capacità lavorativa specifica di barista, impossibilità alla pratica delle attività sportive di boxe, pallavolo, motociclismo e ciclismo;
(…) difficoltà nell'attività forense che comporta il permanere in posizione seduta alla scrivania o in posizione eretta in Tribunale”.
9. (segue): la CT medico legale
Il CT medico legale ha, anzitutto, raccolta le dichiarazioni dell'attrice in sede di visita, che possono essere così riportate: sul piano lavorativo ha riferito di aver svolto lavoro di “barista” anche se studiava in contemporanea all'Università di giurisprudenza e si era da poco laureata quando si è verificato il sinistro, pur non avendo ancora iniziato la pratica forense;
prima del sinistro era molto sportiva praticando in modo assiduo la pallavolo, la boxe, lo snowboard e le escursioni in montagna;
riferisce di avere grosse difficoltà al mantenimento a lungo di posizione sia da seduta sia in piedi;
se deve stare seduta a lungo utilizza un cuscino mentre in studio utilizza una sedia speciale;
accusa dolore a carico del polso che lenisce con una fascia di protezione;
durante la deambulazione riferisce “blocchi” periodici tanto che è costretta a riprendere l'uso delle stampelle;
accusa dolore alla schiena, al collo e alla spalla sinistra;
segue le prescrizioni del dott. che ritiene esserle di grande giovamento Persona_5 e pertanto i ritmi circadiani, si sveglia di primissimo mattino (ore 5) e svolge risveglio muscolare e stretching oltre a rispettare una dieta specifica;
riferisce dolore nel rapporto sessuale e di essere in menopausa precoce.
All'esito della visita medico-legale, il CT, ha condiviso coi CT sull'opportunità di una valutazione psichiatrica, con conseguente visita da parte della psichiatra dott.ssa che ha disposto Persona_10 specifici test (protocolli MMP1-2 e PAI) somministrati dallo psicologo dott. Per_11
Lo psicologo, con riferimento al profilo MMPI-2 ha, anzitutto, evidenziato come “la validità dei risultati sia in parte ridotta da un atteggiamento scarsamente collaborante da parte della perizianda”, come confermato da un certo numero di risposte contraddittorie, non tali comunque da precludere l'interpretazione dei test. Sul piano clinico lo psicologo ha riscontrato una configurazione nota (code type 23/32) caratterizzata da “umore disforico, episodi di pianto, preoccupazioni per la salute, affaticamento, stanchezza, ansia, insicurezza, eccessivo controllo emotivo e aumentata reattività allo stress”, oltre che da disturbo del sonno, frequente calo di interesse per la sessualità e frequente associazione con depressione reattiva o situazionale. In particolare, queste persone tendono a somatizzare. La perizianda riporta significativi bisogni di affetto e presenta una ridotta tolleranza alle frustrazioni, in riposta alle quali tende ad aumentare la sintomatologia ansioso-depressiva e le richieste dall'esterno. Conferma la prevalente flessione dell'umore, con la presenza di significativi tratti istrionici, associati a rigidità morale ed esigenze di controllo, anche se non presenta indici di ansia e di stress di natura reattiva, tanto che i relativi punteggi sono notevolmente bassi. Manifesta una pagina 27 di 39 significativa tendenza alla rimozione e negazione che comporta inibizione, iper-controllo, difficoltà ad entrare in contatto con la propria sfera emotiva, a identificare e a differenziare sentimenti ed emozioni, sia positivi che negativi, e a riflettere su essi. La capacità di affrontare difficoltà (c.d. coping) appaiono piuttosto base e vi sono punteggi indicativi di soggetti instabili, eccessivamente reattivi, che tendono a sviluppare confusione in risposta allo stress, turbati da questioni secondarie, poco tolleranti verso gli altri, sebbene tendenzialmente suggestionabili e dipendenti. Si tratta normalmente di soggetti inibiti, indecisi, che tendono a procrastinare, fondamentalmente rigidi nei loro punti di vista, nelle loro scelte e nel loro approccio ai problemi. Non si rilevano punteggi indicativi di personalità patologica, anche se emerge una vita impoverita di stimoli emotivi con insoddisfazione, bassa autostima, anedonia e scarsa persistenza Riguardo al profilo PAI il dott. ha rilevato un atteggiamento sincero e collaborante con assenza Per_11 di indici di simulazione e/o di eccessiva enfatizzazione della psicopatologia. Il test ha rilevato un quadro ansioso- depressivo con prevalenti manifestazioni somatoformi, indipendentemente dalla presenza di disturbi organici diagnosticati e dalla loro gravità, con sintomi drammatici, tipici dei disturbi di conversione e con notevole preoccupazione per lo stato di salute, per la funzionalità corporea. Lo psicologo esprime una valutazione di possibile origine reattiva, assenza di punteggi indicativi di alterazione dell'esame di realtà, ma con una possibile interferenza con l'attenzione, la memoria e l'attività decisionale. Lo psicologo conclude nel senso che: Sul piano diagnostico il profilo è compatibile con le seguenti ipotesi (DSM-5): Disturbo Depressivo (Disturbo Depressivo Maggiore [296.22 – F32.1]) o Episodio Depressivo Maggiore (Disturbo Bipolare tipo I [296.52 – F31.32]), grado lieve;
Disturbo da ansia di malattia [300.7 – F45.21] Disturbo da sintomi somatici (Disturbo di Conversione [300.11 – F44.X]) Disturbo correlato ad eventi traumatici o stressanti (Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti (se presenti stressor in anamnesi) [309.28 - F43.23]); Riguardo alla personalità di rilevano indici compatibili con tratti del Gruppo B, in particolare di natura istrionica. Infine, descrive in via di sintesi i risultati dei testi nel seguente modo: “dall'analisi congiunta dei dati si evidenzia un quadro ansioso-depressivo con espressività prevalentemente somatoforme, in assenza di segni di natura psicotica e di altre condizioni tali da inficiare l'esame di realtà. Alcuni indici non suffragati da altri riscontri intra-test depongono per una origine in parte reattiva del disturbo, nel contesto però di significativi tratti di personalità che predispongono alla somatizzazione e alla conversione somatica. Dai valori riportati, tali tratti non giungono a configurare un disturbo della personalità”.
La psichiatra, nella sua relazione, riferisce anzitutto alcune notizie di rilievo ottenute dal colloquio con la paziente: si è laureata il 10.03.2010 in giurisprudenza all'età di 29 anni, ma durante l'università ha sempre lavorato come barista/cameriera; dopo la laurea ha iniziato la pratica forense che ha poi interrotto per un periodo dopo il sinistro ma poi ha ripreso portandola a termine nel 2012/2013; ha sostenuto 6-7 volte l'esame di Stato per l'Avvocatura essendo sempre bocciata anche se alcune volte ha passato lo scritto;
imputa gli insuccessi allo scarso tempo a disposizione per studiare, a causa del rigido programma terapeutico;
è tuttavia rimasta presso lo studio legale, ove ha fatto la pratica, dove si reca due giorni alla settimana senza mai essere pagina 28 di 39 retribuita;
percepisce come frustrante impiegare 5 giorni per scrivere un atto che altri colleghi di studio concludono in due ore;
dal sinistro non ha neppure più ripreso il lavoro da cameriera o barista non essendo più in grado di svolgerlo fisicamente;
dopo aver ripercorso il suo tormentato iter clinico, riferisce di “aver raggiunto una quadra” finalmente nel corso del 2017 grazie alle prescrizioni del dott. che le consente di vivere discretamente, senza più dover ancora Persona_5 assumere psicofarmaci, ma al prezzo dello svolgimento di attività fisica (ginnastica) quasi come fosse un lavoro a tempo pieno;
attribuisce al sinistro tutti i disagi riportati (“… a questo sinistro si è attaccato tutto, il problema fisico, il problema emotivo, tutta sta storia della menopausa, una problematica dietro l'atra e sembra che lo sblocco non ci sia”); interrogata sulle relazioni sentimentali, ne riferisce di alcune successive all'incidente, tuttavia portate avanti con difficoltà, sia a causa della sua insofferenza per l'eccesiva vicinanza (“tendo a prendermi il mio spazio vitale
… un enorme spazio vitale…”), sia per i problemi riscontrati dal punto di vista sessuale per i dolori durante l'atto sessuale;
inoltre qualifica l'impossibilità ad avere figli come forte ostacolo ad instaurare una relazione alla sua età; al momento del colloquio ha una relazione ma non la definirebbe stabile. Interrogata sulla vita quotidiana precisa di svegliarsi molto presto per svolgere le attività prescrittile dal dr. che la impegnano per tutta la mattinata insieme alla preparazione Persona_5 dei pasti per la giornata, con dieta a base di frutta e verdura;
solo a pomeriggio si siederebbe per un paio di ore alla scrivania svolgendo qualche attività relativa alla pratica forense (“una noia mortale
… ho sempre odiato l'abitudinarietà”). All'esame psichico la psichiatra rileva un atteggiamento adeguato ma con una notevole quota di aggressività, tenuta a bada con un discreto dispendio di energie emotive ed assenza di franche alterazioni della forma o del contenuto del pensiero che “risulta tuttavia estremamente focalizzato sulle lesioni riportate nell'incidente, che compromettendo più funzioni, vengono percepite dalla perizianda come elemento di disorganizzazione della sua intera esistenza. Le capacità cognitive risultando sufficientemente conservate, così come la capacità di critica e di giudizio”. Pienamente conservata è anche l'esame di realtà. “il tono dell'umore appare marcatamente disforico (…). Emerge una discreta quota di ansia specie coartata. La capacità introspettiva ed empatica risultano limitate. Non risulta intenzionata a manipolare l'interlocutore ai fini della presente valutazione, quanto piuttosto desiderosa di vedere riconosciuta la gravità del torto patito, come da ella stessa autenticamente percepito”. Dopo aver ripercorso gli esiti dei test psicodiagnostici, la psichiatra conclude per un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, di notevole gravità, reattivo non tanto all'evento traumatico di per sé considerato, quanto alle conseguenze sul piano somatico e funzionale. Ha, tuttavia, anche confermato la valutazione psicodiagnostica dello psicologo di “tratti disfunzionali di personalità che appaiono preesistenti e spiegano in parte la reazione avuta dalla perizianda alle diverse terapie intraprese nel tempo, nonché la difficoltà a trovare modalità di adattamento più funzionali alle lesioni subite”.
Sotto il profilo fisico il CT medico legale (cfr. pg. 57 ss. CT), con indagine immune da vizi logici e di motivazione e che, pertanto, merita piena condivisione, ha precisato che a seguito del sinistro, la periziata riportava la frattura della branca ileo-ischiopubica di sinistra lievemente pagina 29 di 39 scomposta ed un disassamento della sinfisi pubica, oltre alla lussazione della falange prossimale del I dito rispetto al I metacarpo e la frattura pluriframmentaria scomposta del radio con perdita dei rapporti articolari e avulsione dello stiloide ulnare. Il CT ha poi considerato la comparsa di CPRS (Complex Regional Pai Syndrome) che ha determinato un significativo allungamento dei tempi di cura ed una evoluzione non favorevole delle lesioni ed anche una sofferenza sul piano psichico, come descritta anche dall'ausiliaria psichiatra, riconoscendo un'invalidità permanente, complessivamente considerata, considerando sia la menomazione all'attività sessuale conseguente alla lesione al bacino, sia il danno psichico, del 46%, una ITA di 80 gg., di 180 gg. al 75% e di 190 gg. al 50%. Quanto alla lesione alla capacità lavorativa specifica può essere stimata nel 50%, se parametrata all'attività di barista, soprattutto a causa della lesione alla mano sinistra (perdita della presa del pollice opposto) mentre per l'attività di giurista (praticante avvocato) è del 15% circa. Per le spese di cura, secondo i criteri di congruità, opportunità e pertinenza, si possono complessivamente valutare in € 34.833,19, con esclusone di tutte quelle sovrabbondanti cure ed attività varie, alle quali la periziata si è sottoposta a malattia ampiamente stabilizzata e che non hanno alcuna giustificazione clinica. A titolo esemplificativo il CT evidenzia che le sedute di tecarterapia, esposte in numero di 70, possono essere riconosciute nella sola misura di 40, perché tutte le altre sono sostanzialmente inutili.
Queste conclusioni sono state contestate da entrambi i CT.
In particolare, la CT dell'assicuratore (dott.ssa contesta solo il biologico temporaneo al Per_4
50% per gg. 190, non trovando giustificazione visto che poi si è, giustamente, riconosciuta una invalidità permanente al 46%; ossia tanto ravvicinata da non riuscire a distinguere la fase acuta della malattia (biologico temporaneo) da quella cronica (biologico permanente).
Più diffuse ed articolate le critiche dei CT della danneggiata, (dott.ssa , Persona_9 medico legale ed il dr. psichiatra). Persona_3
Sotto il profilo fisico la CT medico legale conta sino al marzo 2019 ben 693 accessi ad attività di cura o visite specialistiche, sottolineando come “il plausibile sottile meccanismo fisiopatologico è stato individuato solo nell'ottobre del 2016 dal dr. e, pur ammettendo che “molte di Persona_5 esse possono essere state effettuale oltre la plausibile stabilizzazione, utilizzando anche un criterio di buon senso, almeno un quarto di esse (173) possono essere considerate quali compromissione produttive di limitazione della metà”, proponendo quindi di aggiungere 173 gg. ai 190 gg. già riconosciuti dal CT come inabilità temporanea al 50%. Ad ulteriore spiegazione dei propri rilievi critici la CT precisa che l'effettiva stabilizzazione della patologia può essere collocata intorno a fine 2017 quando la paziente ha scrupolosamente seguito il cambiamento di stile di vita propostogli dal dott. che ha evidenziato una “alterazione dell'equilibrio tra sistema Persona_5 nervoso simpatico e parasimpatico, quale causa di tutto il corteo sintomatologico”. Riguardo all'invalidità permanente ritiene più congruo al caso in esame il riconoscimento di un valore pari a 48-50% sulla base del riconoscimento delle seguenti percentuali: un 10% per esiti anatomici del distretto pelvico, al quale va aggiunto un 8-10% per le conseguenze ostetriche, sia pagina 30 di 39 relative al dolore al coito, su base organica, sia per la menopausa precoce, plausibilmente innescata dallo stress, come argomentato dal dr. per il danno alla mano sx. vista l'evoluzione Persona_5 infausta e la perdita della presa del pollice si può riconoscere un 17%; per il danno psichico occorre riconoscere almeno un 13%. Contesta inoltre la lesione alla capacità lavorativa specifica da barista al 50%, dovendosi ritenere sostanzialmente integralmente abolita, per l'impossibilità dell'uso delle due mani, mentre le lesioni al bacino impediscono lunghi periodi in piedi. Quanto all'attività da giurista sottolinea come l'attività intellettuale è possibile solo con maggior dispendio di energia ed in via fortemente rallentata, tanto da poter essere adeguatamente valutata con “un appesantimento del punto percentuale di almeno tre quarti della IP”. Infine, contesta anche la valutazione delle spese di cura dovendosi ricomprendere anche i trattamenti fisioterapici, riabilitativi e di ginnastica posturale, eseguiti almeno sino a circa un anno dopo l'inizio del trattamento proposto dal dr. Persona_5
A conforto, il CT psichiatra oltre ad evidenziare la “forzata rielaborazione dell'identità personale sul piano personalogico”, ha condiviso la diagnosi della CT in “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”, che però andrebbe inquadrato in un F60 piuttosto che nel riconosciuto F43.22.
Pienamente condivisibili le risposte del CT.
In particolare, il CT ha preliminarmente evidenziato che tra tutti gli esperti intervenuti allo studio del caso, vi è pieno accordo sulla complessa storia clinica, ma ha dovuto precisare che la valutazione del danno alla persona ad opera medico legale “è cosa molto diversa dalla ragionieristica” o possa essere ridotta all'applicazione di una “formula matematica” in grado di fornire risultati univoci. Quanto alla valutazione del danno biologico temporaneo, in natura non esiste un decremento dal 100 % sino alla stabilizzazione per gradini (secondo gli usuali valori intermedi del 75%, del 50% e del 25%), ma si tratta di una forzatura utilizzata, su base convenzionale, a fini risarcitori. Con riferimento al caso specifico rileva poi che “diventa forse un esercizio di stile affermare che il danno temporaneo sia stato al 50% per più tempo di quanto espresso a fronte di un danno permanente del 46%, posto che il margine è così vicino da poter parlare, sempre utilizzando termini matematici, di un limite che tende al 50%. Tanto più se fosse vero, come sostiene il consulente di parte attrice, che il danno permanente deve essere tarato al 50%.” Infatti, in tal caso il danno temporaneo “dovrebbe consolidarsi nei periodi indicati al 100% e al 75%, mentre il danno temporaneo del 50% sarebbe di fatto assorbito dagli esiti” permanenti. Insomma, il CT ha evidenziato un vizio logico, certo ed indiscutibile, nel ragionamento della CT di parte attrice, indicativo nella volontà di duplicare le voci risarcitorie, persino all'interno del danno biologico, cercando di ottenere un danno biologico al 50%, sia come danno temporaneo che come danno permanente. Il CT non ha risposto, in modo esplicito, ai rilievi critici mossi dalla CT di parte convenuta sul punto, ma la sua scelta resta condivisibile in ragione di una comunque significativa differenza tra il 46% ed il 50% tra danno permanente e temporaneo e di un caso concreto da valutare assai pagina 31 di 39 peculiare, in cui il confine tra fase acuta e fase cronica della malattia è alquanto sfuggente e labile per l'interagire tra plurime lesioni coinvolgenti anche la dimensione psichica. In questo quadro può essere condivisibile, nella dimensione inevitabilmente convenzionale della stima, già a livello medico legale, riconoscere un lungo periodo di temporanea al 50%, pur a fronte di una permanente al 46%. E' infatti noto che anche i baréme medico legali che individuano un valore di invalidità permanente ad ogni singola patologia non rispondono propriamente a leggi scientifiche ma sono, appunto, criteri puramente convenzionali, di stima del danno alla persona. L'alternativa, a disposizione del CT, per una valutazione maggiormente conforme alle peculiarità del caso da esaminare, era di modificare le prassi di stima sostituendo l'ultimo gradino di temporanea al 50%, con uno con un valore maggiore (ad es. al 60%), magari riconoscendo una estensione temporale minore, ma con esiti sostanzialmente equivalenti. In buona sostanza CT e CT concordano nel ritenere che non tutti i giorni che l'attrice definisce di “cura” possano effettivamente essere riconosciuti come tali, tanto che la stessa CT propone di riconoscere solo ¼ dei 693 giorni che avrebbe “contato”, solo discordando sull'entità della decurtazione da effettuare, in entrambi i casi in assenza di una motivazione strettamente scientifica, ma alla luce di considerazione di semplice buon senso. A fronte di questa situazione appare preferibile accogliere la valutazione del CT che, come si vedrà ha dimostrato notevole terzietà, anche a vantaggio dell'attrice, piuttosto che quella del CT che, per come sopra argomentato, ha invece dimostrato evidente partigianeria (il riferimento è alla pretesa di riconoscere una inabilità temporanea al 50% di lunghezza abnorme e, al tempo stesso, un'invalidità permanente al 50%, che darebbe luogo certamente ad una duplicazione risarcitoria).
D'altra parte, non può rammaricarsi l'attrice se il CT ha limitato la valutazione di questa temporanea a “soli” 190 gg., pur a fronte di documentazione clinica di attività, di varia natura, per periodi ben maggiori, se da un lato, anche ad un profano gran parte di queste attività è difficilmente qualificabile come attività di “cura”. Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alla ginnastica con personal trainer, varie attività di psicoterapia o in acqua, l'abbonamento alla scuola di danza moderna di Trento “Altro movimento” o alla Polisportiva Life di Trento. In assenza di una specifica valutazione di congruità clinica da parte del medico-legale, è evidente che tutta questa attività non può essere qualificata di “cura”, come pretende l'attrice, magari in perfetta buona fede, ma più banalmente è la continuazione di quella vita attiva e di sport, già in precedenza praticata, nei limiti in cui le lesioni invalidanti consentono. Insomma, non si tratta affatto, di danno risarcibile sub specie di biologico temporaneo ovvero di danno patrimoniale per spese di cura, ma più banalmente di quella modificazione dello stile di vita già risarcita sub specie di danno biologico permanente. A ragionare diversamente si dovrebbe concedere all'attrice un danno patrimoniale per spese di cura “future” per tutta la vita, anche in relazione alle attività fisica, solo perché procurano un benessere soggettivo all'attrice (come, per altri, procura benessere la lettura di un libro), come in effetti la sua difesa ha provato a richiedere.
Le argomentazioni che precedono forniscono motivazione anche della piena congruità della valutazione del CT sul danno patrimoniale emergente da spese di cura, per complessivi € pagina 32 di 39 34.833,19 a fronte di una richiesta di € 76.498,02. Fornisce congrua motivazione anche dell'esclusione delle spese di cura future, richieste nella misura di € 119.937,00, perché tutta l'attività fisica alla quale si sottopone ancora oggi l'attrice non può considerarsi attività di cura per una patologia in atto, ma è semplicemente un suo adattamento dello stile di vita per le mutate condizioni in cui si trova.
Totalmente ingiustificata è anche la pretesa di fissare la stabilizzazione della malattia solo alla fine del 2017, ad oltre 7 anni dal sinistro, in concomitanza dei benefici delle prescrizioni del “medico del benessere”, dott. coinvolgenti il complessivo stile di vita, quali, anche, l'orario di Persona_5 risveglio, la temperatura dell'acqua della doccia, i programmi da vedere alla TV e le letture da praticare, le quali non hanno alcune base scientifica. Nulla vieta, è bene chiarirlo, all'attrice, se ne trae beneficio, di proseguire questi trattamenti ancor oggi, ma per ottenere il risarcimento quale danno non patrimoniale-biologico temporaneo ovvero come danno patrimoniale per spese di cure, occorre che si tratti di trattamenti che un medico legale certifichi come clinicamente necessari e pertinenti per curare la malattia in atto e questo perché per danno biologico, come sopra precisato, si deve intendere solamente assenza di patologia e non ricerca di un generico “benessere”. Il relativo mutamento dello stile di vita (ad es. praticare il noioso – per l'attrice - nuoto invece dell'amata boxe), essendo permanente, costituisce, a ben vedere, oggetto del risarcimento a titolo di danno biologico permanente ma non ha nulla a che fare delle cure durante la fase acuta della malattia.
Va, inoltre precisato che con ordinanza dd. 21.06.2023 questo Giudice disponeva un richiamo del CT, su richiesta di parte attrice, per alcune contraddizione con la bozza inviata in ordine alla temporanea al 50% e alle spese di cura, spiegate dal CT, nella relazione integrativa depositata il 10.08.2023, con un disguido informatico e confermando i valori sopra esposti (190 gg. ed € 34.838,45). Si chiedeva, inoltre, di meglio argomentare il riconoscimento dell'invalidità permanente al 46%, con indicazione di specificare il peso delle varie lesioni subite.
Riguardo all'invalidità permanente, pur a fronte di diversità di valutazioni davvero contenute (46% a fronte di un 48-50%), come già chiarito in un precedente di questo Tribunale (cfr. sentenza 17.01.2024 Cobbe c. Ridolfi e Itas RG 1115/2022), in caso di “menomazioni monocrone coesistenti”, la stima dell'invalidità permanente non può essere ottenuta mediante la sommatoria aritmetica tra le invalidità usualmente riconosciute per le singole lesioni subite in diversi distretti, contraddicendo non solo la più accreditata dottrina medico-legale, “ma anche la logica, essendo evidente, ad es., che ad un soggetto che subisce 120 microlesioni dell'1% ciascuna non può certo riconoscersi un'invalidità permanente al 120%”, dovendosi necessariamente procedere ad una valutazione di sintesi che conduca ad un risultato inferiore (a volte molto inferiore) parametrata sul singolo caso. Sulla base di questa premessa astratta, semmai, il riconoscimento di una invalidità permanente al 46% potrebbe essere criticata perché eccessiva, dal momento che la sommatoria delle varie invalidità permanenti proposte dalla stessa CT dell'attrice è di 48-50% (10+8-19+17+13), sicché la riduzione di soli 2-4 punti potrebbe apparire troppo ridotta. pagina 33 di 39 Sennonché la valutazione del CT merita di essere condivisa considerando che, come si è visto, esponendo l'iter clinico il caso in esame è caratterizzato non solo dalla mera coesistenza di plurime lesioni, sia fisiche che psichiche, ma che si sono progressivamente aggravate nel corso del tempo e reciprocamente condizionate. In particolare, vi è sostanziale concordia tra gli esperti che la reazione psichica ha aggravato le lesioni fisiche, producendo in particolare sintomi dolorosi ubiquitari, particolarmente significativi. A conferma di questa conclusione, del resto, emerge il dato che la CT dell'assicuratore già il 19.10.2020, nella fase stragiudiziale, aveva finito col riconoscere un dato corrispondente (il 45% cfr. doc. 96/A dell'attrice), mentre nella fase giudiziale non ha mosso rilievi di sorta alla valutazione del CT.
Infine, del tutto condivisibile sono anche le risposte del CT sulla lesione alla capacità lavorativa specifica, in particolare quella al 15% per l'attività di giurista e, per tutte le attività di natura intellettuale, mentre certamente maggiore è la lesione per le mansioni lavorative di natura fisica, come quella allegata di barista-cameriera, che tuttavia non può ritenersi l'attività lavorativa stabilmente svolta in precedenza al sinistro, come si avrà modo di meglio argomentare in seguito.
Si deve dunque concludere che le conclusioni del CT debbano essere prese integralmente a riferimento per la liquidazione del danno
10. (segue): interpretazione della CT.
Prima di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale è bene identificare con precisione cosa rientri nel valore “tabellare” alla luce della CT.
Si deve ritenere che l'invalidità permanente al 46% sia una valutazione di sintesi per le lesioni al bacino, ivi compresi gli aggravamenti alla sfera sessuale e la menopausa precoce, le lesioni al polso, la persistente sintomatologia dolorosa ed il danno psichico, perché l'esclusione anche di una sola di queste componenti determinerebbe la necessità di una valutazione in riduzione.
Questa conclusione è stata espressamente contestata dalla difesa dell'attrice in comparsa conclusionale, con specifico riferimento alla menopausa precoce, sulla base del rilievo secondo il quale nella parte finale della CT e dell'integrazione non si menziona espressamente questa menomazione, con ciò argomentando la necessità di adeguare la valutazione del CT. Questa circostanza è vera ma occorre considerare come la menopausa precoce sia stata più volte menzionata nella CT, quando si è ripercorso il travagliato iter- clinico, senza contestare, almeno in via esplicita, la correlazione causale col sinistro, invece affermata sia dal dr. che dalla CT dell'attrice. Persona_5 Al riguardo va osservato come manchi una prova piena, oltre ogni ragionevole dubbio, di detto nesso causale, posto che la diagnosi è stata posta solo dal “medico del benessere” dr. e non Persona_5 confermata (ma neppure esclusa) da nessun specialista in ginecologia-ostetricia, la menomazione è comparsa nel 2017, ad oltre 7 anni di distanza dal sinistro e anche per un profano della materia, come chi scrive, può essere certo che in medicina plurime sono le cause di menopausa precoce, tutti elementi che potrebbero legittimamente revocare in dubbio detto nesso. Si deve, tuttavia, notare come la diagnosi per esclusione effettuata dal dr. risulta Persona_5 corroborata dal riconoscimento di una importante reazione psichica, con mutamento della personalità pagina 34 di 39 complessiva della danneggiata, che, a sua volta, ha aggravato le lesioni fisiche, causando una imponente sintomatologia dolorosa, e, pertanto, si deve affermare il nesso di causalità col sinistro, perlomeno secondo il criterio del più probabile che no, che trova applicazione nel processo civile.
Ma che questo elemento rientri nella valutazione al 46% del CT emerge, con certezza, anche dal confronto con le valutazioni dei CT, con esclusione pertanto di un suo adeguamento in aumento. Infatti, la CT di parte convenuta ha espresso una valutazione sostanzialmente corrispondente del 45%, senza in alcun modo contestare il nesso di causa tra menopausa precoce e sinistro, mentre, come si è visto, la CT di parte attorea ha stimato un aggravamento dell'8-10% per la lesione del distretto pelvico per adeguatamente considerare sia l'incidenza sull'attività sessuale che la menopausa precoce e proprio questa valutazione porta alla valutazione complessiva del 48-50%, considerate anche le ulteriori lesioni (al polso ed il danno psichico). Ebbene, una volta assodato che l'invalidità complessiva non può essere la somma aritmetica delle varie lesioni, è gioco forza ritenere che la valutazione del CT al 46% non può non aver considerato anche la menopausa precoce perché, altrimenti, sarebbe errata in eccesso.
Si deve, dunque, concludere che le particolari gravità delle lesioni subite, come sopra descritte, non giustifichino in alcun modo un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico standard, perché sono già coperte dal valore “tabellare” del risarcimento del danno, avendo condotto al riconoscimento di quella invalidità permanente. Determina infatti duplicazione risarcitoria, non solo risarcire il medesimo danno più volte, mediante l'espediente di chiamarlo con nomi diversi, ma anche considerare la medesima circostanza, al fine di fissare l'invalidità permanente ad opera del medico legale in aumento rispetto di quanto andrebbe altrimenti riconosciuto e anche al fine di riconoscere l'aumento a titolo di personalizzazione. Per essere ancora più chiari, riguardo al caso in esame, con riferimento alle conseguenze in cui meno chiara è la distinzione tra patologia e non patologia, ossia il danno psichico, qualora il CT avesse escluso l'indiscutibile disagio psichico dalla valutazione dell'invalidità permanente, in quanto non riconoscibile come patologia psichica clinicamente accertabile, questo elemento, emerso chiaramente dalle indagini peritali, avrebbe certo consentito una personalizzazione perché il valore tabellare (riguardo però una ridotta invalidità permanente) non lo avrebbe ricompreso. Siccome però questo disagio psichico è stato riconosciuto come malattia ed apprezzato nella valutazione dell'invalidità permanente, la personalizzazione a tale titolo è, appunto, preclusa dal divieto di duplicazioni risarcitorie.
11. La liquidazione del danno non patrimoniale (biologico e morale).
Si può quindi finalmente procedere alla liquidazione del danno biologico e morale, mediante applicazione della Tabella Unica Nazionale, di recente introduzione, non in via diretta ma come migliore criterio equitativo a disposizione.
Considerando che la danneggiata è nata il [...] e, pertanto, alla data del sinistro del 11.07.2010, aveva 29 anni, a titolo di danno biologico per l'invalidità permanente spettano € 265.724,00, con una possibile personalizzazione massima del 30%, a norma dell'art. 138, comma 3 cod. ass., che nella specie occorre riconoscere nella sua massima estensione, per la rinunzia alle notevoli attività sportive, pagina 35 di 39 per la danneggiata particolarmente importanti, in precedenza praticate, anche a livello agonistico. Detta circostanza esula da quelle, sopra menzionate non in grado di giustificare la personalizzazione e risulta provata sia dalla documentazione dimessa (cfr. doc. C2 attestato di tesseramento a varie società sportive di pallavolo e doc. C10 attestato di partecipazione alla scuola di box cinese al momento del sinistro con partecipazione ad una gara internazionale a Perugia, con risultato di terza classificata) sia dalla documentazione clinica, in particolare dalle relazioni del dott. e dallo stesso parere Per_3 dell'ausiliaria, esperta in psichiatria, del CT medico legale (dalla quale emerge come la danneggiata praticasse non solo la pallavolo e la boxe, a livello agonistico, ma anche il motociclismo, lo snowoboard e la corsa anche in montagna a livello amatoriale). Da tali elementi emerge come lo svolgimento di queste attività, oggi precluse per effetto delle lesioni fisiche sia al bacino che al polso sinistro, fosse particolarmente importante tanto da connotare la personalità profonda della danneggiata. Si deve, dunque, ritenere che questo elemento integri quelle eccezionali circostanze che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di questo Tribunale, impongono una adeguata personalizzazione del danno biologico perché le particolari condizioni soggettive della danneggiata hanno comportato conseguenze per lei superiori a quelle subite normalmente per le medesime lesioni. L'aumento a titolo di personalizzazione è, pertanto, pari ad € 79.717,20, pari al 30% del danno biologico.
Quanto al danno morale, connesso all'invalidità permanente, occorre riconoscere il valore “massimo”, essendo indiscutibile come il livello di sofferenza del caso in esame sia stato, appunto, di livello massimo, in ragione sia della comune massima di esperienza secondo la quale un'invalidità tanto rilevante comporta inevitabilmente anche una rilevante sofferenza morale sia in relazione alle medesime eccezionali conseguenze di natura esistenziali che hanno giustificato un aumento a titolo di personalizzazione. Occorre pertanto applicare il coefficiente di moltiplicatore di 0,493 al valore standard del danno biologico (€ 265.724) ottenendo € 131.001,93 per il danno morale, con la conseguenza che il danno non patrimoniale da invalidità permanente è pari ad € 476.443,16 (= € 265.724,00 +79.717,20+131.001,93).
Quanto al danno biologico temporaneo al valore standard che, a norma del Regolamento, è quello previsto dall'art. 139, comma 1 lett. b) e 5 del cod. ass., pari attualmente ad € 55.24 si deve applicare l'aumento massimo per il danno morale, parti al 60% (cfr. art. 3 d.P.R. nr.12 del 2025) e si arriva pertanto ad € 88,38 per ogni giorno di inabilità assoluta e, pertanto, il danno va liquidato in complessivi € 27.399,04 (€ 7.070.72 per gli 80 gg. di assoluta, € 11.931,84 per il 180 gg. di parziale al 75% ed € 8.396.48 per i 190 gg. di parziale al 50%).
Il danno non patrimoniale complessivo è pertanto pari ad € 503.842,20 (= 476.443,16 + 27.399,04).
12. La liquidazione del danno patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, occorre anzitutto riconoscere un danno emergente, per spese di cura pari ad € 34.838,45, mentre va rigettata la domanda per complessivi € 119.937,00 per pretese spese di cure future e la stessa domanda per le spese passate in eccesso alla misura sopra indicata, secondo le condivisibili valutazioni espresse in merito dal CT, già sopra argomentate.
pagina 36 di 39 Va, inoltre, riconosciuto un analogo danno per spese di trasporto connesse alle cure che, all'esito di una valutazione necessariamente equitativa, può essere stimato in € 10.000,00, a fronte di una maggiore domanda per € 21.903,08, ma con riferimento ad attività di cura nettamente maggiori a quelle qualificate dal CT come congrue e pertinenti.
L'attrice ha, inoltre, richiesto un danno per pagamento di interessi su finanziamenti chiesti al fine di consentire il pagamento delle cure necessarie ed un dignitoso mantenimento, a fronte dell'impossibilità di produrre reddito nella fase acuta della malattia. Al riguardo ha dimostrato di aver contratto prestiti il 23.06.2011 per € 3.537,00, il 05.02.2013 per € 10.000,00 ed il 23.05.2013 per ulteriori € 10.000,00 oltre un'apertura di fido il 01.10.2023 (cfr. doci.ti C1, 6, 7 e 9; per un calcolo dei relativi interessi corrisposti cfr. tabella prodotta sub doc. C17). La convenuta di assicurazione ha, però, dimostrato il pagamento di acconti di € 10.000,00 CP_4 ciascuno il 13.12.2010 e 16.05.2011, di € 20.000,00 il 21.12.2011, di € 10.000,00 il 13.09.2012, di € 215.000,00 il 05.06.2015 e di € 31.445,00 il 04.05.2020 (cfr. doc.ti 1-6). Alla luce del pagamento di questi acconti e considerando che una somma di € 20 mila è stata corrisposta prima ancora del primo prestito, mentre una ulteriore somma di € 20 mila è stata corrisposta appena 6 mesi dopo il primo prestito ed una ulteriore di € 10 mila ancora prima del secondo, si deve ritenere che la domanda sia infondata perché la necessità di tali finanziamenti non appare correlata in alcun modo col sinistro per cui è causa.
Residua il danno da lucro cessante.
Al riguardo l'attrice ha allegato una stabile attività lavorativa come barista-cameriera, ma questa allegazione non solo non ha trovato il necessario supporto probatorio ma trova smentita dalle stesse prove documentale dimesse dall'attrice. Infatti, dalle busta paga prodotte emerge che la danneggiata ha lavorato dal dicembre 2007 all'aprile 2008, nell'agosto 2008, agosto 2009 e per pochi giorni a luglio 2010 (cfr. doc. C13), a volte non per tutti i giorni (dicembre 2007, aprile 2008, agosto 2009). Da alcune lettere di assunzione emerge, inoltre, che l'orario di lavoro era di circa 3 ore alla sera e se si confronta questo dato con le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata al CT e ai suoi ausiliari emerge come si tratti del classico lavoro saltuario svolto da studenti universitari al fine di coprire parzialmente i costi degli studi ovvero per avere una certa disponibilità economica. Se poi si aggiunge che, immediatamente prima del sinistro, la danneggiata si è laureata in giurisprudenza ed ha immediatamente avviato la pratica forense, che ha poi ultimato sia pure senza passare l'esame di Stato, si deve concludere che la mansione lavorativa da barista non può essere assunta quale parametro di riferimento nella valutazione del danno da lesione alla capacità lavorativa.
Ciò posto, può essere riconosciuto un danno da lucro cessante passato, per le presumibili attività saltuarie di barista-cameriera che la danneggiata avrebbe potuto compiere, sino alla stabilizzazione della malattia, intervenuta a circa 1 anno e 3 mesi di distanza dal sinistro, per € 3.000,00, all'esito di una valutazione equitativa, considerando che la somma delle buste paga del 2008 è di € 4.339,76, ma nel 2009 è di soli € 1.445,24 e nel 2010 di € 166,89.
pagina 37 di 39 Quanto al danno da lesione alla capacità lavorativa futura, dopo la stabilizzazione della malattia, va osservato come la danneggiata si è laureata nel 2010, a 29 anni, dunque con un certo ritardo rispetto al normale percorso di studi, come peraltro è del tutto comprensibile in ragione sia dell'attività lavorativa svolta, sia pure in modo saltuario, sia del tempo speso per la pratica di varie attività sportive, anche a livello agonistico. Si deve, comunque, ritenere che il sinistro sia intervenuto in un momento in cui, soprattutto per chi intraprende studi universitari, non si può pretendere che il soggetto abbia già raggiunto una stabile occupazione. A questo punto occorre necessariamente fare riferimento al reddito
“figurativo” a tal fine previsto della legge e, precisamente dall'art. 137 u.c. cod. ass., ossia il triplo della pensione sociale, attualmente di € 538,69. Il reddito annuo in questione è dunque di € 19.392,84 (=538,69x3x12). Quanto alla misura della lesione, in linea col percorso di studi effettuato e della laurea raggiunta si deve ritenere che il lavoro al quale la danneggiata possa ragionevolmente accedere sia di prevalente, anche se non esclusiva, natura intellettuale, e pertanto, più vicina alla stima del 15% compiuta dal CT per l'attività di giurista che a quella del 50% per l'attività di barista cameriere. Tenuto conto che vi sono anche attività lavorative fisiche, come quella di usciere, che sembrano precluse dalle lesioni subite solo in via molto limitata, ritiene questo Giudice congruo il riconoscimento di una lesione al 25%. A questo punto, considerato che il danno da perdita di rendita annua deve essere valutato dalla stabilizzazione della malattia e, pertanto, a partire da una età della danneggiata di anni 30 e considerata l'età pensionabile (67anni) il periodo perso di rendita è di anni 37. Applicando la tabella di attualizzazione del danno patrimoniale futuro perviste nelle tabelle di Milano versione 2024, che deve ritenersi la più congrua perché ottenuta con un serio lavoro interdisciplinare e sulla base di dati aggiornati, sia con riferimento alle aspettative di vita che alle rendite di capitali, il coefficiente di attualizzazione previsto per le femmine è di 31,75 e, pertanto, il danno è pari ad € 153.930,67 (=19.392,84 x 31,75 x 25%).
Il danno patrimoniale complessivo è, pertanto, pari ad € 201.769,12 (= € 34.838,45 + 10,000,00, + 3.000,00 + 153.930,67).
13. Conclusioni.
Il danno risarcibile è, pertanto, di € 705.611,32 (= € 503.842,20 + 201.769,12).
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 2% in ragione annua dal 21.12.2011, data del pagamento del terzo acconto da parte della Compagnia di assicurazione, convenzionalmente assunta al fine di agevolare i calcoli e non troppo lontana dalla stabilizzazione della malattia (11.10.2011) dalla quale decorrono i danni di maggiore entità (danno biologico da permanente e danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa). La previsione di un tasso così contenuto ed anche la fissazione di una decorrenza un poco più spostata in avanti si giustifica considerando che il ritardo nel risarcimento è solo parzialmente imputabile alla Compagnia, essendo in buona parte imputabile anche alle eccessive pretese della danneggiata, spesso fondate su evidenti duplicazioni risarcitorie. pagina 38 di 39 A norma dell'art. 1194 c.c. il pagamento degli acconti va imputato prima agli interessi maturati e poi al capitale. Pertanto, gli acconti per complessivi € 30.000,00 corrisposti entro il 21.12.2011 vanno detratti dal capitale. Sulla somma residua di € 675.611,32 (= 705.611,32 – 30.000,00) per i 9 mesi trascorsi sino al pagamento dell'ulteriore acconto di € 10.000,00, sono maturati interessi per € 10.134,17 e, pertanto, il danno residuo al 13.09.2012 è di € 675.745,49 ed ha prodotto interessi per gli anni 2 e mesi 8, trascorsi sino al 04.06.2015, data di pagamento dell'ulteriore acconto per € 215.000,00, per € 36.039,76. Il danno residuo alla data del 04.06.2015 è pertanto di € 496.785,25 (= 675.745,49 + 36.039,76 – 215.000,00). Detta somma ha prodotto interessi nei 4 anni e 11 mesi trascorsi sino al 04.05.2020, data di pagamento dell'ultimo acconto di € 31.445,00, per € 48.850,55 e, pertanto, a questa data il danno residuo è di € 514.190,80 ( € 496.785,25 + 48.850,55 – 31.445,00)
I convenuti vanno pertanto condannati a pagare, in solido tra loro, all'attrice la somma sopra indicata oltre al 2% annuo dal 04.05.2020 al saldo effettivo.
Sussistono giustificati motivi, connessi all'accoglimento della domanda per una somma inferiore alla metà della richiesta e alla pretesa dell'attrice di ottenere evidenti duplicazioni risarcitoria, per la compensazione parziale, in ragione della metà, delle spese processuali e, pertanto, i convenuti vanno condannati alla rifusione, in favore dell'attrice, della restante metà delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori tariffari medi sullo scaglione di riferimento del danno liquidato. Con riferimento alle spese vive va solo precisato come esse comprendono anche le spese per CT e CT e che le somme liquidate per i CT sono inferiori a quelle esposte, perché non può ammettersi che i CT ricevano compensi superiori al CT.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• In parziale accoglimento della domanda condanna i convenuti e CP_1 CP_3 a pagare, in favore dell'attrice al pagamento della somma di € 514.190,80
[...] Parte_1 oltre al 2% annuo dal 04.05.2020 al saldo effettivo;
• Condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione della metà delle spese processuali in favore dell'attrice, metà che liquida nella complessiva somma di € 15.940,50, di cui € 4.712,00 per spese vive ed € 11.228,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Rovereto, 21 agosto 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 39 di 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2022 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio degli Avv.ti DE PILATI ANDREA Parte_1 C.F._1 e DE PILATI GIORGIO ( via Giovanelli 2 38122 Trento, elettivamente C.F._2 domiciliata in via Giovanelli 2 38122 Trento, presso i difensori. ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), col patrocinio degli Avv.ti MARTINI FILIPPO e RODOLFI MARCO P.IVA_1 ( ) e HAZAN MAURIZIO ( ), elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5 in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO, presso il difensore avv. MARTINI FILIPPO
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attrice: “Voglia il Giudice, per i motivi di cui alla narrativa che precede, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che l'unico responsabile della causazione del sinistro del 11.7.2010 occorso in Andalo, via Paganella, tra il motociclo condotto dalla sig.ra e l'autovettura del sig. è Pt_1 CP_1 quest'ultimo e per l'effetto condannare il medesimo in solido con la compagnia assicuratrice
[...]
a risarcire alla ricorrente tutti i danni patrimoniali e non subiti, che si quantificano Controparte_2 in euro 1.438.571,47, o nella maggiore o minore somma che risulta di giustizia o equa, oltre al danno c.d. pensionistico (da liquidare sulla base degli importi liquidati a titolo di lucro cessante), il TFR non maturato, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica da liquidare in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi, questi ultimi al saggio di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; - in
pagina 1 di 39 ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre maggiorazione del 15%, CNPA e IVA. Insiste per tutte le richieste istruttorie non ammesse”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO: dato atto che ha versato il complessivo importo di Controparte_2 Euro 296.445,00= a favore della ricorrente Signora per le ragioni in atti, respingere Parte_1 qualsiasi ulteriore pretesa formulata nei confronti dei resistenti Signor e CP_1 [...]
poiché infondata in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, Controparte_2 diritti ed onorari di causa. In via istruttoria, la deducente difesa insiste affinché sia accertata l'entità di quanto percepito dalla Signora in conseguenza della lamentata invalidità dagli Enti Parte_1 Pubblici assistenziali / previdenziali, nonché Provinciali e Regionali a tal fine deputati e chiede disporsi: pronuncia di ordine di esibizione e/o acquisizione ex artt. 210 / 213 c.p.c. nei confronti di INPS dell'intero incartamento relativo alla posizione della Signora Pronuncia di ordine Parte_1 di esibizione e/o acquisizione ex artt. 210 / 213 c.p.c. nei confronti della PAT / Regione Trentino Alto Adige di copia dell'intero incartamento relativo alla posizione della Signora Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa: individuazione della domanda.
Pur non essendo più indispensabile esporre lo svolgimento del processo, appare comunque utile spendere talune osservazioni in merito, per meglio illustrare l'oggetto del processo ed il comportamento processuale delle parti.
Con ricorso per procedimento sommario, a norma dell'art. 702-bis c.p.c., depositato il 28.07.2022 avanzava domanda risarcitoria di tutti i danni, patrimoniali come non patrimoniali, subiti Parte_1 in conseguenza del sinistro stradale dd. 11.07.2010 quando, alla guida del proprio motoveicolo Honda in Andalo (TN), via Paganella, veniva urtata dalla vettura Opel Meriva, condotta ed in proprietà del convenuto ed assicurata con la che procedeva in opposta direzione di CP_1 Controparte_3 marcia e che non concedeva la dovuta precedenza nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra (cfr. doc. A1: rapporto dei Carabinieri di Andalo). La scelta del rito sommario veniva giustificata col rilievo che la responsabilità non era contestata, tanto che l'assicuratore aveva pagato, nella fase stragiudiziale numerosi acconti, per un totale complessivo di
€ 294.445,00, rimanendo controversa la mera quantificazione dei danni provati a mezzo dei documenti versati in causa ed essendo solo necessario svolgere una consulenza medico-legale. Peraltro, già nel ricorso introduttivo, l'attrice dava atto che l'iter clinico era risultato particolarmente travagliato tanto che la propria consulente medico-legale nella fase stragiudiziale, dott.ssa , Persona_1 aveva provveduto ad innalzare progressivamente ed in più occasioni l'invalidità permanente dal 20% sino al 50%, in relazione agli aggravamenti sopravvenuti nel corso della malattia.
Dopo essersi dilungata nell'illustrare le trattative stragiudiziali, altrettanto travagliate e durate circa 12 anni, l'attrice quantificava il danno complessivo in € 1.438.571,47, proponendo le seguenti “voci risarcitorie” dovute:
quanto al danno non patrimoniale, per un totale complessivo di € 721.682,00: pagina 2 di 39 a) € 410.764,00 per il danno biologico da invalidità permanente (al 50%); b) € 128.363,00 per appesantimento del punto percentuale globale per la c.d. cenestesi lavorativa, c) € 102.691,00 per personalizzazione per le gravi ripercussioni psicofisiche;
d) € 79.864,00 per il danno biologico temporaneo.
quanto al danno patrimoniale, per un totale complessivo di € 716.889,47: a) € 76.498,02 a titolo di spese mediche “passate”; b) € 21.903,08 per spese di trasporto per recarsi nei luoghi di cura, c) € 6.765,23 a titolo di interessi corrisposti per finanziamenti richiesti;
d) € 119.937,00 per danno emergente futuro (spese per cure mediche necessarie in futuro); e) € 272.590,76 per lucro cessante “passato” (per redditi persi durante la fase acuta della malattia); f) € 219.195,38 per lucro cessante futuro (per redditi persi in futuro a causa degli esiti invalidanti permanenti).
Nel costituirsi ritualmente in giudizio i convenuti chiedevano, in via preliminare, la conversione in rito ordinario, non essendo la causa decidibile alla stregua di un'istruzione sommaria e, nel merito, il rigetto delle avversarie domande dovendosi ritenere il danno subito dall'attrice già integralmente risarcito a mezzo degli acconti pagati nella fase stragiudiziale, confermando di non contestare l'esclusiva responsabilità del convenuto per il sinistro fonte del danno. CP_1
Alla prima udienza dd. 19.10.2022 veniva disposta la conversione in rito ordinario e, su accordo delle parti, anticipata la CT medico legale, anche nella prospettiva di un'auspicabile conciliazione.
La CT medico legale, previa autorizzazione di nomina di un ausiliario esperto in scienze psichiatriche, veniva depositata in data 16.05.2023, ma all'udienza del 14.06.2023 veniva contestata dalla difesa dell'attrice. Con ordinanza dd. 21.06.2023 venivano richiesti chiarimenti al CT, i quali erano depositati in data 10.08.2023, che pure venivano vivacemente contestati dalla difesa dell'attrice con richiesta di un ulteriore richiamo del CT. Con ordinanza dd. 15.12.2023 veniva rigettata questa ulteriore richiesta nonché tutte le prove orali capitolate e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Venendo al merito, la domanda attorea è solo parzialmente fondata e va, quindi, accolta nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente va sottolineata la peculiarità della presente causa, con una richiesta giudiziale di risarcimento dei danni che interviene a ben 12 anni dal sinistro stradale, solo in parte giustificata da un iter clinico particolarmente travagliato, che ha progressivamente differito nel corso del tempo la c.d. stabilizzazione della malattia. Come si avrà modo di vedere le lesioni subite dall'attrice in conseguenza del sinistro stradale, hanno determinato plurime lesioni fisiche, già di una qualche gravità ab origine ma che si sono ulteriormente aggravate nel corso del tempo per non aver sortito le cure effettuate, i risultati attesi. Alle lesioni fisiche si è, inoltre, associata un'importante reazione psichiatrica. In ragione delle peculiarità sopra indicate, la presente causa presenta un alto grado di complessità sia dal punto di vista strettamente medico legale, con riferimento alla valutazione dell'invalidità pagina 3 di 39 permanente e dell'inabilità temporanea, sia dal punto di vista giuridico, perché la pluralità delle voci risarcitorie richieste determina un grave rischio di duplicazioni risarcitorie, come non ha mancato di eccepire la difesa dei convenuti.
2. Oggetto del risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento alle categorie di danno.
Il grave rischio di duplicazioni risarcitoria insito nella pletora di voci risarcitorie proposte dall'attrice e di varie “personalizzazioni” in ragione della peculiarità del caso concreto, consiglia preliminarmente di individuare i criteri operativi applicabili alla luce della ricostruzione dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza di legittimità, per la verità per nulla lineare.
A tal fine è essenziale chiarire quale sia l'oggetto del risarcimento, con riferimento, da un lato, alle varie categorie astratte di danno che usualmente vengono menzionate negli scritti difensivi - danno non patrimoniale, danno biologico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno morale e così via
– e dall'altro alle prassi di liquidazione mediante le c.d. tabelle di Milano, le quali sono state individuate come criterio privilegiato nella liquidazione equitativa del danno alla salute da una fondamentale sentenza di legittimità del 2011 (cfr. Cass., 07.06.2011, n. 12408, rv. 618048), in considerazione della loro larga diffusione sul territorio nazionale, poi confermata da numerosissime altre, che hanno determinato una loro applicazione pressocché generalizzata. Questo passaggio argomentativo è irrinunciabile per scongiurare equivoci terminologici perché, come correttamente sottolineato da un'importante pronuncia di legittimità, “nella materia del danno non patrimoniale (…) accade (…) che lemmi identici vengano utilizzati dai litiganti per esprimere concetti diversi, ed all'opposto che espressioni diverse vengano utilizzate per esprimere il medesimo significato”, mentre “questo stato di cose ingenera somma confusione, ed impedisce altresì qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza di un lessico condiviso” (Cass., 27.03.2018, n. 7513, rv. 648303, § 5.6 della motivazione, nota come ordinanza- decalogo)
Conviene partire dai due contrapposti, fondamentali ed ancora in tutto attuali, principi generali individuati dalle 4 sentenze gemelle delle Sezioni Unite del novembre 2008 c.d. di San MA (dal nr. 26972 al 26975): il principio dell'integrale risarcimento, che impone la considerazione di tutte le conseguenze pregiudizievoli e, pertanto, sul versante non patrimoniale, non solo la sofferenza interna (danno morale), ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al “non poter più fare” (danno biologico/esistenziale); il principio secondo il quale occorre evitare con cura le duplicazioni risarcitorie, ossia il risarcimento doppio delle medesime conseguenze pregiudizievoli, mediante vari espedienti retorici, prima fra tutti quello di ricondurle a distinte categorie, chiamate diversamente ma, a ben vedere, aventi il medesimo significato.
Come è noto le indicate pronunzie delle Sezioni Unite hanno ricondotto il sistema della responsabilità civile nell'ambito della bipolarità prevista dal codice tra danno patrimoniale e non patrimoniale, escludendo l'ammissibilità di autonome sottocategorie quali, in particolare, il danno morale, il danno biologico ovvero il danno esistenziale, che finiscono con l'essere ridotte a mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, tutte riconducibili all'unitaria categoria di danno non patrimoniale. pagina 4 di 39 In particolare le Sezioni Unite hanno evidenziato che la diffusa prassi, all'epoca sussistente presso taluni Tribunali, di aggiungere al danno biologico da lesione dell'integrità fisica un ulteriore risarcimento a titolo di danno esistenziale, dà luogo ad un'inammissibile duplicazione risarcitoria perché coi diversi termini - danno biologico e danno esistenziale -, in realtà, si identifica il medesimo pregiudizio conseguente alla lesione all'integrità fisica, ossia l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionale della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, secondo la definizione legale del danno biologico contenuta negli artt. 138 e 139 cod. ass. e la terminologia cara alle scuole accademiche anti- esistenzialiste (in particolare quella pisana), ovvero l'incidenza negativa sul fare a-redittuale della persona, secondo la terminologia preferita dalle scuole accademiche esistenzialiste (in particolare quella triestina). Questo esito interpretativo è ancora del tutto attuale, una volta respinta la vecchia ed oramai superata idea, avvalorata dalla storica sentenza della Corte Costituzionale del n. 184 del 1986, secondo la quale oggetto del danno biologico fosse la lesione del diritto alla salute, in sé e per sé considerata (danno- evento). Da quel fallace precedente nacque una prima stagione del danno biologico nella quale si disquisiva tra momento “statico” del danno biologico, come tale uguale per tutti i danneggiati, identificato nella lesione del diritto alla salute in sé e per sé considerata, dalle conseguenze pregiudizievoli sul piano dinamico relazionale, diverse in relazione a ciascun danneggiato, che tuttavia deve ritenersi definitivamente tramontata. Infatti, oggi vi è generale condivisione che oggetto del risarcimento sia unicamente il c.d. danno-conseguenza, ossia l'insieme di tutte le conseguenze pregiudizievoli della lesione del diritto, mentre la lesione del diritto esprime la dimensione del danno ingiusto, che deve senz'altro esserci ma che non costituisce propriamente diretto oggetto del risarcimento. Vale la pena di ricordare che l'affermazione secondo la quale oggetto diretto del risarcimento sia il solo danno-conseguenza, che non può essere affermato solo sulla base della lesione dell'interesse giuridico protetto (danno-evento), ma necessita di apposita allegazione e prova (anche presuntiva), fosse stato già ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza nr. 372 del 1994 (in tema di danno psichico) e definitivamente acquisito dalle storiche sentenze gemelle nr. 8827 e 8828 del 31.05.2003 della Corte di Cassazione (subito avvallate da Corte Cost. nr. 233 del 2003). Ma se oggetto del risarcimento del danno biologico è costituito unicamente dalle conseguenze dinamico-relazionali, è gioco forza ritenere che in nulla si distingue dal danno esistenziale conseguente alla lesione del diritto alla salute, sicché riconoscere diverse somme a titolo di danno biologico e di danno esistenziale costituisce inammissibile duplicazione. Questa sistemazione concettuale della materia è stata accolta ancora dalla fondamentale c.d. ordinanza- decalogo (cfr. Cass., nr. 7513 del 2018), che nel corso della motivazione (cfr. pg. 18) cita, in senso adesivo questo risalente (al 2001) insegnamento della dottrina medico-legale: “non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura statica”, perché “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (…)”.
D'altra parte, le Sezioni Unite avevano pure cura di precisare che la categoria unitaria del danno non patrimoniale, come del resto quella del danno patrimoniale, può risultare in concreto composta da diversi pregiudizi o voci risarcitorie che devono essere tutte considerate ai fini del risarcimento, spettando al giudice di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provato, a prescindere pagina 5 di 39 dal nome attribuitogli. Infatti, la mancata considerazione anche di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio dell'integrale risarcimento del danno, così come la doppia considerazione della medesima conseguenza pregiudizievole, variamente denominata, implica violazione del divieto di duplicazioni risarcitorie. Con specifico riferimento al rapporto tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la decurtazione, puramente e semplicemente, del danno morale dalla liquidazione del risarcimento: “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (…), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”. A ben vedere, però, non è così, perché subito dopo aggiungono: “esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora, se si vuole adottare sino in fondo la sistematica concettuale delle Sezioni Unite, del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato e composto sia dai pregiudizi di tipo esistenziale sia dalle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche a mezzo di presunzioni. Sul piano operativo le Sezioni Unite, pertanto, non criticano affatto il possibile risarcimento per la sofferenza interna (id est danno morale) ma criticano, piuttosto, l'automatismo col quale nella prassi si liquidava il danno morale in una frazione del danno biologico, variabile da un quarto alla metà, precisando da un lato, che il danno morale deve essere allegato e provato e, dall'altro, che una volta ritenuto esistente va liquidato in considerazione esclusivamente della pregnanza delle sofferenze, fisiche e morali, patite dal danneggiato, senza alcun tetto massimo precostituito e non essendo impossibile persino individuare singoli casi in cui la sofferenza superi le conseguenze pregiudizievoli espresse dal danno biologico, come tipicamente accade nel caso di sopravvivenza per un periodo limitato di tempo, in lucida attesa della morte.
E', poi, ben noto che questa sistemazione concettuale della materia è stata sottoposta ad aspra critica sia a livello dottrinale che a livello giurisprudenziale, con particolare riferimento alla pretesa negazione dell'autonomia del danno morale, che si assume essere ontologicamente diverso dal danno biologico, anche alla luce di interventi normativi successivi che sembrano presuppore la configurazione sia del danno morale che del danno biologico, appunto come figure autonome di danno (cfr., tra le tante Cass., 17.01.2018, n. 901, rv. 647125; Cass., 28.09.2018, n. 23469, rv. 650858; Cass., 30.10.2018, n. 27482; Cass., 31.01.2019, n. 2788, rv. 65264; Cass., 07.12.2020, n. 27954, non massimata). In particolare, confermata l'impossibilità di concedere una somma ulteriore a titolo di danno esistenziale rispetto a quella riconosciuta a titolo di danno biologico, trattandosi del medesimo danno, questo indirizzo sottolinea che “la corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti”, impone di considerare “tanto l'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale)(…)”: “danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili” (cfr. pg. 21-22 pagina 6 di 39 della motivazione di Cass. n. 901 del 2018). Da ciò deriva la necessità che il danno morale debba essere risarcito in via autonoma, in stretta aderenza alle prove a disposizione “senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile”.
L'autonomia del danno morale è stata altresì argomentata, in modo più rigoroso, dall'ordinanza- decalogo della Cassazione, già sopra citata (cfr. Cass., 27.03.2018, n. 7513, rv. 648303), che ha, in particolare, confermato come oggetto del risarcimento del danno biologico è costituito proprio e solo dagli aspetti dinamico-relazionali, perché “quando un baréme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità – poniamo – del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà dell'ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere”. Afferma poi che “non costituisce (…) duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (cfr. massima rv. 648303). Insomma, l'autonomia tra danno biologico e danno morale viene argomentata non tanto sul pianto
“filosofico” ed astratto, ossia su pretese differenze “ontologiche” o “fenomenologiche”, ma sul rilievo che le sofferenze interne non possono essere liquidate col sistema dei punti di invalidità permanente, storicamente elaborato sulla base della funzionalità corporale per liquidare il danno biologico. Questo diverso e più pragmatico approccio appare pienamente condivisibile perché conforme alla storia del danno biologico che è stato riconosciuto non tanto come categoria astratta alla quale, poi, applicare un criterio di liquidazione, quello del punto di invalidità permanente, ma tutto al contrario è stata l'elaborazione del criterio di liquidazione mediante punti di invalidità permanente che ha, poi, consentito il riconoscimento, da parte di Corte Costituzionale (sentenza nr. 184 del 1986) e Corte di Cassazione, del danno biologico quale danno autonomamente risarcibile. Questa medesima pronunzia, nel tentativo di fare un poco di chiarezza terminologica e sulla base di una rigorosa ricostruzione storica dell'evoluzione normativa in materia (artt. 138 e 139 cod. ass. e, prima, art. 5 legge n. 57 del 2001) individua l'oggetto del risarcimento del danno biologico nella “ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico-relazionali) (…) per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado di percentuale di invalidità permanente” sulla base delle tabelle di uso comune, salva la possibilità di un aumento a titolo di personalizzazione, ma solo quando la menomazione comporti “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”, previa allegazione e dimostrazione rigorosa di questo maggior danno, mentre il danno “tabellare” viene risarcito in via presuntiva sulla base della mera dimostrazione dell'invalidità (cfr. motivazione, pg. 16 ss.).
Occorre comunque prendere atto che lo “statuto del danno alla persona” prefigurato dalle Sezioni Unite del 2008 è stato superato dalla successiva giurisprudenza della terza sezione, determinando sostanzialmente, sotto il profilo delle categorie astratte del danno risarcibile, un ritorno al passato e, precisamente al 2003, ossia a quell'autentico intervento razionalizzatore e di sistemazione delle categorie operato da Corte di Cassazione e Corte Costituzionale nel maggio - luglio 2003 (cfr. Cass. pagina 7 di 39 civ., 31 maggio 2003, n. 8827, rv. 563833-4-6- 7 e 8828, rv. 563839-40-1-2-34-5; Corte Cost. 30 giugno – 11 luglio 2003, n. 233), che mediante l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., era già giunto all'approdo dell'abbandono del sistema precedente “tripolare” (patrimoniale, biologico e morale) e l'adesione ad un sistema “bipolare” (patrimoniale e non patrimoniale) di risarcimento del danno nel suo complesso. Nel danno non patrimoniale si riteneva, allora, confluissero tre autonome figure di danno:
1) il danno biologico in senso stretto consistente nelle conseguenze pregiudizievoli dinamico- relazionali dalla lesione dell'integrità psico-fisica e, perciò, configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica clinicamente accertabile, secondo i canoni della scienza medico- legale;
2) il danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo);
3) il danno c.d. esistenziale relativo ai pregiudizi “esterni” o dinamico-relazionali, del tutto omogenei a quelli risarciti mediante il danno biologico, costituenti però conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto diverso dal diritto alla salute, primo fra tutti l'interesse alle relazioni familiari, protetto dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo merita di essere sottolineato, per la rilevanza che assume nella soluzione della presente causa, che la proposta interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. sia stata adottata anche al fine di contrastare ricorrenti interpretazioni, sia della dottrina che della giurisprudenza, di dilatare la nozione di danno biologico, non più inteso come assenza di patologia, ma come compromissione del benessere della persona, con ciò riducendolo ad un indistinto contenitore buono per qualsiasi contenuto. Questi tentativi, oggi certamente superati - è bene ricordarlo - furono compiuti proprio per consentire il risarcimento del danno alla persona, per violazione di diritti inviolabili altri rispetto al diritto alla salute (in senso stretto, ossia come assenza di patologia) che altrimenti rischiavano di rimanere privi di tutela, al di fuori dei casi in cui l'illecito costituisse reato (art. 185 c.p.). Così, per esemplificare, anche nel caso di morte di uno stretto congiunto, pur essendo evidente che l'interesse leso dei superstiti non è affatto il diritto alla salute (salva solo l'ipotesi limite in cui vi sia il c.d. lutto patologico e, dunque, l'insorgenza nei sopravvissuti di una patologia psichiatrica) si assumeva che il lutto pregiudica il benessere della persona e, dunque, che vi era un danno biologico risarcibile. Sennonché questi autentici artifici argomentativi mostrano il conto al momento della liquidazione, essendo evidente che non si può adottare il sistema di risarcimento per punti di invalidità permanente, che presuppone necessariamente una patologia clinicamente accertabile, per un danno “biologico” che vi prescinda. Ma l'opportunità di questi ampliamenti della nozione di salute e, correlativamente, di danno biologico, è venuta definitivamente meno a seguito della svolta del 2003 e dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. tanto che le sentenze gemelle dell'epoca hanno espressamente dichiarato come la svolta interpretativa fu adottata proprio al fine di fornire adeguata protezione a tutti i diritti inviolabili della persona, diversi del diritto alla salute, con ciò scongiurando il rischio di snaturare la categoria del danno biologico. Oggi, comunque, anche alla luce dell'espressa presa di posizione da parte del legislatore, negli artt. 138 e 139 cod. ass., deve ritenersi che il danno biologico presuppone sempre l'accertamento di una patologia suscettibile di accertamento medico legale.
pagina 8 di 39 In conclusione, quando si discute di una lesione al diritto alla salute, si possono legittimamente richiamare le categorie del danno biologico e del danno morale, ma non quelle del danno esistenziale o del danno alla vita di relazione, perché con questi termini si identificano le stesse conseguenze pregiudizievoli, già considerate dal danno biologico.
3. Oggetto del risarcimento con riferimento alle regole operative di liquidazione: valore
“tabellare” e c.d. personalizzazione.
Così sintetizzata l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità degli ultimi lustri, con riferimento alle categorie astratte di danno, al fine di tracciare la precisa linea di demarcazione tra vietata duplicazione risarcitoria e doveroso risarcimento integrale, occorre ora esporre alcune regole operative elaborate, nel corso del tempo, dalla prassi.
Va, in particolare, chiarito come oggetto del valore “tabellare” del danno non patrimoniale da lesione all'integrità fisica, mediante applicazione delle note tabelle del Tribunale di Milano le quali, a seguito di Cass., 07.06.2011, n. 12408, rv. 618048, hanno ricevuto applicazione pressocché generalizzata sul territorio nazionale, è mutato nel corso del tempo, perché prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2008 sopra citata si identificava unicamente nel danno biologico, con esclusione del danno morale, tanto è vero che era invalsa la prassi di aumentare il valore tabellare, con una quota variabile, da un quarto alla metà, per risarcire anche il danno morale. D'altra parte se si riflette sul fatto che il sistema di liquidazione del danno biologico per punto di invalidità permanente implica l'applicazione, prima ancora della tabella elaborata dalla giurisprudenza di merito che individua il valore per ogni punto di invalidità permanente, di una tabella medico-legale che individua una precisa percentuale di invalidità permanente (il c.d. baréme medico legale), partendo dalla piena funzionalità di una persona sana, per ciascuna tipologia di malattia e/o lesione, appare intuitivo che ciò che si risarcisce non è la sofferenza interna ma ciò che l'invalidità non consente più di fare (ad es. camminare per il caso di amputazione delle gambe). Infatti, la scienza medico-legale ha da sempre affermato che il pregiudizio rappresentato dalla sofferenza morale non può essere misurato in termini di punti invalidanti ma può essere solo descritto secondo vari stadi di intensità: lieve, medio, grave e gravissimo. Secondo la prassi liquidatoria dell'epoca l'aumento di risarcimento per il danno morale veniva compiuto solo per compensare le normali sofferenze morali che, secondo massime di comune esperienza, sono spesso legate ad invalidità, in particolare se gravi e, dunque, per garantire l'integralità del risarcimento.
La medesima tabella prevedeva, inoltre, la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori tabellari, in riferimento a particolari contingenze soggettive del danneggiato ed era allora pacifico che la c.d. personalizzazione era riferita unicamente agli aspetti biologici, ossia alle conseguenze pregiudizievoli “esterne” o dinamico-relazionali, in quanto la liquidazione del danno morale era esaurita nella fissazione della quota di riferimento, da un quarto alla metà, del danno biologico, essendo ovvio che era compito del Giudice modulare la relativa liquidazione in funzione dell'intensità della sofferenza interna patita dal danneggiato nel caso concreto. In questo sistema, pertanto, appariva incongruo anche solo ipotizzare una personalizzazione del danno morale, proprio perché mancava un suo valore tabellare o standard idoneo a costituire un punto di pagina 9 di 39 riferimento suscettibile di adeguamento personalizzato. Va, peraltro, evidenziato, da un lato che, essendo risarcito il danno morale, in una frazione del danno biologico all'esito dell'eventuale personalizzazione, questa finiva per condizionare anche la stima del danno morale, almeno in termini assoluti e, dall'altro, che il riconoscimento dei presupposti di una personalizzazione degli aspetti biologici, finiva spesso con l'orientare il Giudice a riconoscere il danno morale nella misura massima, piuttosto che minima, sulla base dell'indiscutibile massima di esperienza che non poter più fare una determinata attività per il singolo danneggiato particolarmente importante e qualificante, se modifica direttamente gli aspetti dinamico-relazionale, ossia biologici, implica anche, quasi necessariamente, una sofferenza morale particolarmente significativa.
Sennonché, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, le tabelle milanesi hanno subito una profonda modifica strutturale, a partire dalla versione del 2009, nel senso di inglobare nel valore del punto di invalidità permanente anche la quota a titolo di danno morale, in misura fissa ma differenziata a seconda della misura dell'invalidità permanente (precisamente al 25% per le invalidità dall'1 al 9% e poi crescenti di 1% sino a raggiungere la quota del 50%, in corrispondenza dell'invalidità del 34%, per poi tornare ad un aumento fisso, al 50%, sino all'invalidità del 100%), in modo da ottenere un risarcimento omnicomprensivo, riferito non più al danno biologico ma al danno non patrimoniale, complessivamente considerato (= danno biologico + danno morale). In tutta evidenza si trattava di un mero espediente formale, inidoneo a superare le critiche delle Sezioni Unite riguardo all'automatismo di liquidazione del danno morale perché, in tal modo, non si fa altro che sostituire un automatismo con un altro automatismo, con l'unica effettiva differenza sostanziale di mitigare la discrezionalità del giudice, nella stima del danno morale, dal momento che questa voce è indicata in tabella in una misura percentuale fissa, parametrata in relazione all'invalidità permanente riscontrata, e non con una mera forbice (da un quarto alla metà) da adattare al caso concreto. Ma la sostanziale continuità col passato è, comunque, evidenziata dal fatto che l'aumento previsto a titolo di danno morale è stato mantenuto tra un minimo del 25%, applicato alle invalidità minori, ad un massimo del 50%, applicato alle invalidità maggiori (superiori al 34%).
Su sollecitazione, poi, del nuovo corso giurisprudenziale, incline a riconoscere autonomia sia al danno biologico che al danno morale, la versione del 2021 delle tabelle milanesi ha subito “un mero ritocco della veste grafica” (così la relazione dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano) consistente nell'indicazione, sotto il valore complessivo, riferito al danno non patrimoniale complessivamente considerato, anche dei valori delle rispettive componenti, ossia del danno biologico e del danno morale.
Ma ciò che appare utile evidenziare che questa diversa struttura delle tabelle milanesi determina un diverso oggetto non solo del valore “tabellare” ma anche dell'aumento previsto a titolo di personalizzazione, in linea di principio entro una quota massima indicata nell'ultima colonna: 50% per l'invalidità dal 1 al 9%, poi con un decremento dell'1% ad ogni punto di invalidità, sino all'invalidità del 34% mentre per le invalidità superiori la quota massima di aumento è fissata per tutte al 25%. Infatti, questo aumento assume come base di calcolo il valore tabellare riferito al danno non patrimoniale complessivo, composto dalla componente biologica e di quella morale, con la conseguenza che, a partire da questo momento, la personalizzazione si riferisce sia agli aspetti dinamico-relazionali che a quelli di sofferenza soggettiva. Questa differenza trova razionale giustificazione nel rilievo secondo il quale la misura di aumento del danno morale rispetto al valore pagina 10 di 39 tabellare del danno biologico in una quota “fissa”, in luogo del sistema a forbice in precedenza adottato, consente di ravvisare una misura “standard” anche del danno morale, come tale suscettibile di ulteriore personalizzazione in presenza di peculiarità del caso concreto, allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, indicative di un livello di sofferenza interna superiore a quanto ordinariamente accade in casi simili. D'altra parte, come già sopra precisato, se si riconosce nel caso concreto la sussistenza di una personalizzazione del danno biologico, perché al soggetto sono precluse determinate attività per lui particolarmente gratificanti, risponde pure a massime di comune esperienza che quel soggetto subirà una maggiore sofferenza morale per dover rinunciare, a causa delle lesioni subite, a quelle attività. Pertanto, l'applicazione della tabella milanese post 2009, comporta che l'aumento a titolo di personalizzazione, entro i valori massimi precisati dalla medesima tabella può avvenire sulla base del riscontro di maggiori, rispetto a quelle “standard”, conseguenze pregiudizievoli sia “esterne” o dinamico-relazionali sia “interne”, ossia di sofferenza interna, legate a contingenze peculiari del caso concreto, ma prendendo come base di calcolo la misura del danno non patrimoniale nel suo complesso (comprensivo della quota biologica e di quella morale). Secondo l'impostazione “milanese”, inoltre “la prospettata autonomia tra le due componenti di danno non comporta una separata valutazione/liquidazione dell'aumento del valore monetario a titolo di personalizzazione”, che deve avvenire in via unitaria “tenendo congiuntamente conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia della correlata maggiore sofferenza che ne consegue”, non essendo possibile per il giudice “discernere effettivamente e quantificare congruamente il danno per il non poter più fare da quello per la sofferenza che ne consegue” (così testualmente Trib. Milano, 5 ottobre 2022, n. 7670, in Persona_2 Resp. civ. prev. 2022, 1982) Tuttavia, se non si allegano queste contingenze peculiari proprie del caso concreto, la richiesta di ottenere somme ulteriori, rispetto al valore tabellare previsto per il danno non patrimoniale complessivamente considerato, a titolo di danno morale per la sofferenza interna in via astratta, ossia normalmente connessa a quella invalidità, comporta inevitabilmente una duplicazione risarcitoria perché quel danno morale è già considerato nel valore tabellare.
Insomma, l'adozione della tabella milanese implica necessariamente che: a) il riconoscimento di una determinata invalidità permanente a livello biologico comporta tendenzialmente ed in via presuntiva anche il riconoscimento di un danno morale standard come componente del danno non patrimoniale complessivo;
b) l'aumento a titolo di personalizzazione è unitario e ha ad oggetto il danno non patrimoniale nel suo complesso, con le sue componenti di danno biologico (dinamico-relazionale) e morale.
Se, invece, si vuole trarre le estreme conseguenza del nuovo corso della giurisprudenza di legittimità fondata sulla pretesa autonomina “ontologica” tra danno biologico e danno morale, si dovrebbe giungere a queste conclusioni: a) il danno morale non può essere riconosciuto sulla sola base dell'invalidità permanente accertata dal CT medico legale ai fini della liquidazione del danno biologico, ma solo previa allegazione e prova (anche in via presuntiva) che il danneggiato ha anche sofferto internamente, senza alcuna possibilità di riconoscere valori “standard” di danno morale, neppure sotto forma di quota del danno biologico (si è visto che su questo punto avevano insistito persino le Sezioni Unite del 2008);
pagina 11 di 39 b) il danno morale deve essere liquidato in via autonoma senza alcuna correlazione necessaria col danno biologico con riferimento alla pregnanza del pregiudizio propria del caso concreto e, pertanto, senza alcuna possibilità di effettuare personalizzazioni di sorta, trattandosi di un danno che, per così dire, nasce già personalizzato, ossia parametrato al caso singolo;
c) la personalizzazione del danno biologico, rispetto al valore tabellare, dovrà assumere come base di calcolo la sola quota relativa al danno biologico, con esclusione di quella morale. Ma ciò che qui interessa sottolineare è che questa impostazione, ben possibile sul piano logico, salva la difficoltà pratica di individuare condivisi ed autonomi criteri di liquidazione del danno morale, implica necessariamente, per il rispetto dovuto al principio di non contraddizione, il definitivo abbandono della tabella milanese e dunque della sentenza Cass., 07.06.2011, n. 12408, rv. 618048 che a suo tempo aveva elevato le tabelle milanesi a parametro di riferimento (“para-normativo” secondo una diffusa quanto discutibile definizione) della valutazione equitativa del danno non patrimoniale.
Tutto il discorso che precede vale per le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'invalidità permanente, a seguito della c.d. stabilizzazione della malattia.
Come è noto, invece, la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla fase acuta della malattia, usualmente denominata inabilità temporanea, segue regole operative sue proprie. Precisamente, a partire dal 2009, le tabelle milanesi individuano un valore “standard” per ogni giorno di inabilità temporanea permanente (normalmente identificata nei giorni di ricovero ospedaliero), inclusiva sia della componente biologica che di quella morale (pari ad € 115,00 al giorno, nella tabella aggiornata al 2024). A seguito della rivisitazione grafica compiuta nel 2020, sotto questo valore complessivo sono indicati i valori corrispondenti per la componente biologica (€ 84,00) e per quella morale (€ 31,00). Questo valore standard, che può ritenersi provato in via presuntiva sulla base dei giorni di inabilità riconosciuti dal CT medico-legale, può essere poi aumento a titolo di personalizzazione sino al 50 %, in presenza di allegate comprovate peculiarità del caso concreto capace di aumentare il pregiudizio, rispetto a quanto ordinariamente accade, con rifermento ad entrambe le componenti citate. Nella prassi sono state elaborate situazioni tipiche che giustificano questo aumento, quali iter clinici particolarmente lunghi e travagliati, con plurimi interventi chirurgici, lunghe e faticose attività riabilitative ovvero lesioni particolarmente dolorose (ad es. lesioni da ustione) o comunque capaci di infliggere sofferenze di particolare pregnanza.
Costituisce, pertanto, evidente duplicazione risarcitoria le ricorrenti pretese difensive di ottenere la personalizzazione del danno, prevista per l'invalidità permanente, sulla somma determinata a titolo di danno non patrimoniale complessivamente considerato, sia per l'invalidità permanente sia per inabilità temporanea, addirittura chiedendo, altresì, che questa componente sia liquidata non in misura standard ma nella misura massima consentita dalla personalizzazione al 50% (in buona sostanza, € 172,50 al giorno). La corretta applicazione delle tabelle milanesi, impone, infatti una distinta liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo e permanente, comprensivo delle due solite componenti: per il primo la personalizzazione può avvenire solo aumentando il valore standard previsto per ogni giorno di malattia riconosciuto dal CT;
per il secondo invece la personalizzazione avviene, entro le percentuali massime indicate in tabella, sulla somma riconosciuta per l'invalidità permanente. pagina 12 di 39 La somma dei due risultati costituisce, poi, il danno non patrimoniale complessivo, temporaneo e permanente.
4. (segue): valore “tabellare” e c.d. personalizzazione negli artt. 138 e 139 cod. ass.
A complicare, però, il quadro, già di suo non chiarissimo, è poi intervenuto il legislatore con la novella del 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124) sugli artt. 138 e 139 cod. ass. (d.lvo nr. 209 del 2005), dedicati rispettivamente alle lesioni di non lieve entità (dal 10 al 100%) e a quelle di lieve entità (dal 1 al 9%).
Come è noto, sino a poco tempo fa, l'unica norma che aveva trovato concreta attuazione era l'art. 139 cit. perché per le lesioni di non lieve entità la tabella di fonte legale è stata approvata solo col d.P.R. 13.01.2025, n. 12, ma applicabile, a norma dell'art. 5, solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia il 5 marzo 2025. Inoltre, le tabelle legali per le lesioni di lieve entità, dal 1% al 9% sono, in realtà, entrate in vigore non nel 2005 ma nel 2001, grazie all'art. 5 legge n. 57 del 2001, che costituisce il precedente storico del cit. art. 139. Se si considerano le prassi liquidative dell'epoca (2001), come sopra ricostruite, non vi può essere alcun dubbio che il danno morale fosse totalmente estraneo alla norma. Lo stesso deve dirsi per gli artt. 138 e 139 cod. ass. nella loro versione originaria del 2005 che, infatti, erano rubricati con espresso riferimento al (solo) danno biologico e ne contenevano una espressa definizione, che compare invariata anche nella versione vigente: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità a produrre reddito”. Nel 2005 è pertanto testuale che per danno biologico si considerano le sole conseguenze “esterne”, dinamico-relazionale o, se si preferisce “esistenziali” e non anche la sofferenza interna, ossia il danno morale.
Sennonché un legislatore che anziché disciplinare la materia rincorre i necessariamente mutevoli orientamenti giurisprudenziali e che latita rispetto alle promesse che fa (il riferimento è, evidentemente, al grave ritardo nell'approvazione della tabella unica su tutto il territorio nazionale per il risarcimento del danno biologico da lesione di non lieve entità), è ancora intervenuto con la novella del 2017 degli artt. 138 e 139 cod. ass. (cfr. art. 1, commi 17 e 19, legge n. 124 del 2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza) che può essere così sintetizzata:
• è stata modificata la rubrica di entrambe le norme sostituendo il rifermento al danno biologico con quello al “danno non patrimoniale”;
• sono stati inseriti, nell'art. 138, i criteri ai quali deve uniformarsi la (futura) tabella unica su tutto il territorio nazionale, per le menomazioni da 10 a 100 punti “al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”;
pagina 13 di 39 • pur mantenendo la definizione del danno biologico come sopra riportata (cfr. art. 138, comma 2 lett. a), sono state previsti due distinti possibili aumenti, rispetto al danno biologico da invalidità permanente, del risarcimento dovuto: a) quella relativa alla “componente del danno morale da lesione all'integrità fisica”, “in via percentuale e progressiva per punto individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”, rispetto al valore tabellare del danno biologico” (cfr. art. 138, comma 2 lett. e); b) quella relativa ai casi in cui la “menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” (cfr. art. 138, comma 3 cod. ass.), fino ad un massimo del 30%, specificando che il valore base di riferimento è solo quello relativo al danno biologico da invalidità permanente (non cioè integrato con la componente morale). Infatti, il comma 3 della norma appena citata individua l'oggetto dell'aumento nel “ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lett. b)”, senza alcun riferimento alla componente relativa al danno morale prevista dalla successiva lett. e);
• ha previsto, per entrambe le tipologie di danno che “l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche” (cfr. art. 138, comma 4 e, per le lesioni di lieve entità, art. 139, comma 3 ultima parte);
• con riferimento alle lesioni di lieve entità (cfr. art. 139, comma 3 prima parte) ha previsto un solo possibile aumento del risarcimento per la personalizzazione, sino ad un tetto massimo del 20%, riconducibile ad un duplice presupposto: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”. In questo caso l'aumento a titolo di personalizzazione, pur configurato unitariamente dalla legge, può essere giustificato sia sul piano del danno biologico (gli aspetti dinamico e relazionali) sia su quello del danno morale (la sofferenza psico-fisica).
Vale la pena, anzitutto, di evidenziare come la personalizzazione rispetto ai valori tabellari del danno biologico da invalidità permanente sia diversamente disciplinata per le lesioni non lievi (art. 138) e quelle lievi, perché nel primo sono imposte due distinte personalizzazioni, una relativa alla
“componente del danno morale” e l'altra relativa al danno biologico propriamente inteso, ossia quando le conseguenze esterne siano diverse da quelle che ordinariamente si verificano per quel tipo di lesione e tutto ciò al fine di garantire un risarcimento del danno non patrimoniale “pieno” che deve, però, ritenersi anche “esaustivo”, ossia in linea di massima insuscettibile di ulteriori aumenti.
Insomma, il sistema delineato dall'art. 138 cod. ass. può essere così sintetizzato: a) liquidazione del danno biologico in base all'invalidità permanente riconosciuta e all'età del danneggiato;
b) il valore sub a) può essere aumentato in misura fissa per considerare la componente del danno morale;
c) sempre il valore sub a) può essere aumentato sino ad un massimo del 30% in presenza di conseguenze dinamico- relazionali peculiari proprie del caso concreto. pagina 14 di 39 Base di calcolo delle due personalizzazioni è sempre e comunque il solo danno biologico, perché la seconda personalizzazione non può essere eseguita sul valore del danno non patrimoniale globalmente inteso, ossia il danno biologico ed il danno morale (cfr., da ultimo Cass., 09.12.2024, n. 31684, rv. 672982).
Invece, per le lesioni di lieve entità la personalizzazione è unitaria, può essere giustificata per entrambi i titoli sopra evidenziati ma quella a titolo di danno morale deve integrare “una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”. Anche in questo caso il valore base da personalizzare è unicamente il danno biologico da invalidità permanente. Insomma, il legislatore sembra dire che in caso di lesioni di lieve entità la personalizzazione per la sola presenza di danno morale non può essere data in via automatica o presuntiva, come invece sembrerebbe previsto dall'art. 138 cod. ass. in misura fissa, ma impone sforzi motivazionali rigorosi ed essere limitata ai casi in cui vi sia prova, appunto, non di una qualsiasi sofferenza ma di una sofferenza di particolare intensità. Riguardo alla quantificazione si lascia un certo spazio alla discrezionalità del giudice ma con un tetto massimo ancora più stringente: il 20%. Per di più questo così limitato tetto vale anche per la personalizzazione giustificata dalle peculiari conseguenze dinamico-relazionali (ossia biologiche) proprie del caso concreto.
Come è noto, sul piano delle categorie concettuali astratte, la novella intervenuta nel 2017 degli artt. 138 e 139 cod. ass. è stata ritenuta dal nuovo corso della giurisprudenza della terza sezione della Cassazione, “il sopravvenuto intervento chiarificatore, da parte del legislatore, della fenomenologia del danno alla persona” (così, testualmente, cfr. Cass., 31.01.2019, n. 2788, rv. 65264 e Cass., 17.10.2019, n. 26304), ossia la consacrazione della pretesa autonomia “ontologica” o
“fenomenologica” del danno morale rispetto al danno biologico, con definitivo superamento dell'impostazione delle Sezioni Unite del 2008, senza alcun approfondimento argomentativo. In realtà, si può solo convenire che gli attuali artt. 138 e 139 disciplinino non solo il danno biologico, come accadeva in passato, ma anche il danno morale. Ma che il legislatore abbia davvero voluto superare l'impostazione delle Sezioni Unite per avvallare il nuovo corso, è assai dubbio, sussistendo plurimi indici testuali e di disciplina che ben potrebbero condurre ad una conclusione esattamente contraria. Anzitutto, la nuova rubrica - danno non patrimoniale anziché danno biologico - è pienamente in linea con l'impostazione delle Sezioni Unite. Poi, va rimarcato che quando il legislatore disciplina il danno morale, lo definisce testualmente
“componente della lesione all'integrità fisica”, non danno autonomo. Infine, soprattutto, il concreto criterio di liquidazione è costituito in un aumento fisso del valore tabellare del danno biologico (per le lesioni non lievi), con ciò sconfessando chiaramente la pretesa sua autonomia “ontologica”. Sul punto pienamente condivisibile è il commento della novella di autorevole dottrina, secondo il quale: “è bensì vero che al contrario del vecchio testo, il nuovo testo fa parola di danno morale, ma questo ha perso la sua autonomia risarcitoria, perché il calcolo che lo riguarda è mera proiezione o funzione dell'ammontare del danno biologico”. Non solo, ma vale la pena anche di sottolineare come il legislatore abbia adottato, perlomeno nell'art. 138 cod. ass., ossia per le invalidità permanenti non lievi, un sistema tendenzialmente automatico o, perlomeno a base presuntiva, di risarcimento del danno morale rispetto a quello biologico, da sempre applicato dalla giurisprudenza di merito, con buona pace delle vibranti critiche sollevate dalla giurisprudenza di legittimità, non solo quella del nuovo corso ma anche, come si è visto, dalle stesse pagina 15 di 39 Sezioni Unite del 2008, senza prevedere, a tale titolo, alcun ulteriore aumento in relazione alla peculiarità del caso concreto, perché questa possibilità è riferita al solo danno biologico propriamente inteso. Infatti, la lettera dell'art. 138, comma 1 lett. e), cod. ass. sembra imporre sempre e comunque un aumento del danno biologico “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica” ed in misura fissa, ossia “in via percentuale e progressiva rispetto al valore tabellare del danno biologico”, riproducendo, almeno per questo aspetto, la struttura delle Tabelle di Milano post 2009.
5. Le regole operative di liquidazione del danno non patrimoniale in applicazione delle tabelle milanesi post-2009.
All'esito di questa esposizione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia si possono ora esporre, con cognizione di causa, le regole operative ritenute, sino ad ora, punti fermi e generalmente condivisi da questo Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale mediate applicazione delle Tabelle milanesi.
Quanto all'invalidità permanente il valore tabellare complessivo esprime la misura del risarcimento dovuto per tutte le conseguenze pregiudizievoli, relative sia alla componente dinamico-relazionale (danno biologico) che a quella morale (sofferenza interna) che ordinariamente, secondo massime di comune esperienza, conseguono per tutti all'invalidità permanente riconosciuta dal CT medico legale. Ne segue che è del tutto inutile che la difesa enfatizzi, sul piano retorico, la gravità di dette conseguenze, al fine di ottenere un aumento a titolo di personalizzazione, pur in presenza di postumi invalidanti assai gravi, trattandosi di circostanza non in grado di giustificare alcuna personalizzazione. Poiché poi, come si è visto, detto valore tabellare comprende anche una quota per il danno morale, non è sufficiente, per ottenere una personalizzazione, semplicemente allegare e provare che il soggetto abbia subito, come conseguenza della lesione, quelle sofferenze che, ordinariamente, sono correlate a quel tipo di lesione, perché, ancora, anche dette conseguenze sono già coperte da quel valore. Occorre, invece, allegare e dimostrare (anche per presunzioni) specifiche peculiarità proprie del caso concreto, spesso definite come “eccezionali” nella giurisprudenza di legittimità che hanno comportato per il danneggiato conseguenze pregiudizievoli, sia sotto il profilo biologico che morale, significativamente superiori a quanto normalmente accade. A titolo esemplificativo se le conseguenze pregiudizievoli consistono nel rimanere paralizzati dalla vita in giù, è del tutto irrilevante descrivere ciò che non si può più fare in dette condizioni e la relativa sofferenza, per l'ovvia considerazione che questi effetti pregiudizievoli sono già interamente coperti dai valori tabellari, essendo subiti da tutti i danneggiati. Occorre, invece, allegare e dimostrare che per quello specifico soggetto quelle condizioni sono fonte di effetti pregiudizievoli significativamente superiori alla normalità dei casi, come accade, ad es., per chi avesse dedicato la propria vita alle escursioni in montagna o alle gare in bicicletta. Ed è bene precisare che non basta allegare e provare semplicemente che il soggetto facesse, in via occasionale sport o una vita attiva, perché la preclusione all'ordinario svolgimento di attività ludico-sportive è già coperta dal valore tabellare, occorrendo, invece, allegare e provare che quelle attività caratterizzassero la vita di quella concreta persona in modo affatto peculiare (o eccezionale), ossia in modo significativamente superiore a quanto accade nella normalità dei casi.
pagina 16 di 39 Queste conclusioni, da sempre applicate da questo Tribunale, appaiono ora avvalorate dalle stringenti motivazioni contenute nell'ordinanza-decalogo sopra citata che appare utile trascrivere testualmente (cfr. Cass. n. 7153 del 2018, pg. 20 ss. della motivazione).
“Una lesione alla salute può avere conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: - conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggiore) pregiudizio sofferto. Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico- relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su aspetti dinamico-relazionali: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria (sottolineatura originaria nel testo, n.d.r.), perché solo in tal caso essa non sarà compresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione”. La pronunzia prosegue precisando che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione devono essere “specifiche ed eccezionali” e, sul piano processuale, integrano un fatto costitutivo della pretesa relativa alla personalizzazione e, pertanto, devono essere “allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (…) senza potersi, peraltro risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”.
Insomma la personalizzazione è consentita solo sulla base di circostanze peculiari, proprie del caso concreto, che determinano conseguenze pregiudizievoli per il singolo danneggiato diverse ed ulteriori da quelle ordinariamente subite da tutti i danneggiati con quelle lesioni, non potendo invece essere giustificate sulla sola base della gravità dei postumi permanenti, perché deve ritenersi “giuridicamente erronea l'affermazione … secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere …. aumentata sempre e comunque, per il solo fatto che l'invalidità causata dalle lesione sia di grado elevato” (così testualmente, in motivazione, Cass., 13.10.2016, n. 20630, rv. 642918 che in un caso di invalidità permanente riconosciuta al 90% ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la personalizzazione).
pagina 17 di 39 Va, inoltre, precisato che la sussistenza di plurime conseguenze pregiudizievoli straordinarie, nel senso sopra precisato (ad es. praticare due distinte attività sportiva, con intensità straordinaria), non giustificano affatto plurime personalizzazioni del danno ma potranno solo condizionare la misura dell'unica personalizzazione possibile. Non solo, ma la circostanza che le attuali tabelle milanesi, come si è visto, configurano un danno morale standard, parametrato all'invalidità permanente riconosciuta, sulla base dell'indiscutibile massima di esperienza secondo la quale i dolori dell'animo sono tanto più gravi quanto più seria è la menomazione, impone anche di ritenere che questo tipo di danno possa essere adeguatamente personalizzato in relazione alle peculiarità del caso concreto. Anzi si deve pure osservare come la peculiarità del caso concreto, come non hanno mancato di giustamente sottolineare le Sezioni Unite del 2008, potranno pure condurre a liquidare il danno morale in modo del tutto sganciato dal danno biologico ed in misura anche ad esso superiore, come ad es. nei casi di limitata sopravvivenza in lucida attesa della morte, ovvero ne casi in cui l'illecito rechi pregiudizio anche a beni giuridici distinti rispetto alla salute (si pensi al caso della violenza sessuale con lesioni fisiche nulle o minime, in cui certamente il danno morale per la lesione alla libertà sessuale e alla dignità della vittima deve essere valutato prescindendo dalle lesioni all'integrità fisica).
Le argomentazioni che precedono consentono di ritenere, sin da ora, inammissibile la pretesa dell'attrice di ottenere una personalizzazione del danno per la c.d. cenestesi lavorativa ed una ulteriore personalizzazione per l'impossibilità di svolgere determinate attività ludico-sportive, come correttamente argomentato dalla difesa dei convenuti nelle memorie conclusive. Infatti, per comune giurisprudenza, integrando la c.d. cenestesi lavorativa una possibile causa di personalizzazione del danno non patrimoniale, non può che essere apprezzata unitamente agli altri consimili pregiudizi straordinari. Non solo, ma merita di essere ricordato che la c.d. cenestesi lavorativa presuppone che il lavoratore danneggiato continui a svolgere la medesima attività lavorativa svolta prima dell'illecito, ma con maggior sforzo fisico ed usura a causa dell'invalidità (cfr., per tutte, Cass. 09.10.2015, n. 20312, rv. 637454 che definisce il danno da cenestesi lavorativa “nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa”). In tal caso, infatti, il danneggiato non subisce alcun danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, continuando a percepire il medesimo reddito, ma subisce invece, uno straordinario pregiudizio non patrimoniale consistente nella maggior sforzo fisico ed usura necessaria per continuare a percepire il medesimo reddito. Insomma, la c.d. cenestesi lavorativa è stata configurata dalla giurisprudenza proprio al fine di rispettare il principio di integralità del risarcimento nei casi in cui non vi fosse propriamente un danno patrimoniale da lesione alla capacità reddituale da risarcire, ma il soggetto ha subito un peggioramento della “qualità di vita” perché, per garantirsi il medesimo reddito, è sottoposto a maggiore fatica ed usura. Ne deriva, ulteriormente, che non si può discorrere di cenestesi lavorativa, ma di danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa specifica se il danneggiato, a causa delle lesioni invalidanti, alleghi e dimostri che ha interrotto l'attività lavorativa in precedenza svolta ed ha subito una lesione alla capacità di produrre reddito ovvero che, pur non producendo ancora un reddito ovvero producendo un reddito ancora irrisorio e non definitivo, le lesioni hanno determinato comunque una riduzione del reddito che avrebbe prodotto in assenza di lesioni.
pagina 18 di 39 Insomma, per la condivisibile giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale da c.d. cenestesi lavorativa ed il danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa specifica non possono cumularsi, come invece richiesto nel presente processo dall'attrice, ma sono necessariamente alternativi. La massima ricorrente in materia è la seguente: “il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (così, da ultimo Cass., 12.06.2023, n. 16628, rv. 668169). Pertanto, anche la richiesta dell'attrice di ottenere una personalizzazione del danno non patrimoniale per cenestesi lavorativa e, insieme, un rilevante danno patrimoniale da lesione alla capacità di produrre reddito, costituisce palese violazione del divieto di duplicazione risarcitoria, perché, al tempo stesso, si assume che il danneggiato sia in grado di svolgere la medesima attività lavorativa svolta in precedenza e che, invece, non ne sia in grado, in evidente contrasto col principio di non contraddizione, perché le suddette circostanze fattuali sono in tutta evidenza tra loro alternative, escludendo la sussistenza dell'una l'altra.
Quanto all'inabilità temporanea il danno non patrimoniale, formato da entrambe le solite componenti (biologico e morale) potrà essere personalizzato aumentando sino al 50% il valore attributo ad ogni giorno di inabilità totale sempre in presenza di circostanze specifiche, straordinarie ed eccezionali che abbiano reso la fase acuta della malattia particolarmente penosa per la vittima, ossia significativamente più pregiudizievole rispetto a quanto accade per patologie simili. Tipicamente questo aumento viene riconosciuto, oltre che in presenza di patologie particolarmente dolorose (tipiche le lesioni da ustioni) anche in caso di iter clinici travagliati con plurimi ricoveri ospedalieri e/o interventi chirurgici e/o lunghe fasi riabilitative. Del resto, è un dato di comune esperienza che il ricovero ospedaliero che, sul piano medico-legale determina il riconoscimento di un periodo di inabilità totale, può determinare gradi di sofferenza e di limitazione alle ordinarie attività assai diversificati tra loro, perché in taluni casi il soggetto è obbligato solo a vivere un periodo in Ospedale potendo peraltro muoversi e svolgere anche attività intellettuale (ad es. lettura di libri), in altri è costretto a letto, subisce dolorose o faticose cure ovvero versa in stato di incoscienza (coma) che da un lato azzera totalmente il “fare” della persona ma, dall'altro, esclude anche la possibilità di riconoscere la componente del danno morale, perché la sofferenza presuppone la coscienza ed è pertanto giusto accordare risarcimenti diversificati in relazione alle peculiarità del caso concreto.
6. Le ultime pronunzie di legittimità sulla c.d. personalizzazione nelle tabelle milanesi e la conseguente impossibilità di ritenere le tabelle milanesi criterio di liquidazione privilegiato del danno non patrimoniale.
Sennonché queste conclusioni non possono più ritenersi generalmente condivise, con specifico riferimento ad aspetti particolarmente qualificanti nella soluzione del caso in esame, in tema di personalizzazione del danno.
pagina 19 di 39 In particolare, la Corte di Cassazione, a partire dal 2020, ha più volte affermato che: “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del dannomorale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, cod .ass.” (cfr. Cass., 10.11.2020, n.25164, in Resp. civ. prev., 2021, 117; Cass., 17.05.2022, n. 15733, rv. 665015; Cass., 22.03.2024, n. 7892, rv. 670461). Secondo la Corte di legittimità la necessità di scorporare il valore del danno morale per ottenere la base di calcolo sulla quale operare l'aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico, sarebbe imposto dall'art. 138, comma 3 cod. ass., quale norma immediatamente operante, pur in assenza dell'approvazione della Tabella Unica Nazionale, con ciò finendo con ritenere che le tabelle milanesi non possano essere applicate, almeno con riguardo all'ultima colonna, quella deputata alla personalizzazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
L'immediata operatività dell'art. 138 cod. ass. è stata affermata da una ulteriore pronunzia di legittimità, ancora in tema di personalizzazione del danno, secondo la quale: “in tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed é immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non é possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile” (cfr. Cass. 25.01.2024, n. 2433, rv. 670063, in Danno e resp. 2024, 465).
Sennonché queste affermazioni appaiono discutibili sia sul piano formale che su quello sostanziale, come non ha mancato di sottolineare una giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 5 ottobre 2022, n. 7670, in Resp civ. prev. 2022, 1982). Sotto il primo formale non può ritenersi norma operativa l'art. 138 cod. ass., prima dell'approvazione della Tabella Unica Nazionale, perché l'art. 1, comma 18 della legge nr. 124 del 2017 dispone che essa troverà applicazione ai sinistri verificatisi dopo detta approvazione. Sotto il profilo sostanziale ritenere applicabile l'art. 138 cod. ass. alle tabelle milanesi che sono state costruite prescindendo dalle sue disposizioni rischia di creare un ibrido, a formazione parzialmente legale e parzialmente giurisprudenziale, ingestibile perché rispondente a logiche diverse. D'altra parte risponde ad una massima di comune esperienza che la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli particolari sul piano dinamico relazione, perché le lesioni impediscono al danneggiato di svolgere pagina 20 di 39 determinate attività per lui particolarmente rilevanti e gratificanti, implicano anche maggiori sofferenze, sicché la pretesa di limitare la personalizzazione ai soli primi aspetti determina inevitabilmente vuoti di tutela e l'esclusione di pregiudizi sofferti.
In altra pronunzia di legittimità (cfr. Cass. 18.05.2022, n. 15924, non massimata) si sostiene che “un problema di personalizzazione del danno si pone solo ove si muova da un importo standard del danno (…). Solo in tal caso, in presenza (…) di situazioni particolari ed eccezionali (…) si pone il problema di un aumento personalizzante dell'importo risarcitorio che possa consentire una adeguata compensazione del danno nella sua effettiva consistenza fenomenologica (…). Non invece quando il danno non sia suscettibile di liquidazione standardizzata, come appunto accade per il danno morale considerata la sua natura eminentemente soggettiva e oggettivamente non misurabile” (cfr. pg. 16 della motivazione). Questa affermazione è pienamente condivisibile ma alla sola condizione che, effettivamente, il danno morale sia liquidato in stretta aderenza al caso in esame, nasca cioè già personalizzato. Solo in tal caso la limitazione della personalizzazione al solo valore tabellare del danno biologico risulta giustificato sul piano razionale. Ma il punto sta proprio qui, perché le tabelle milanesi, a partire dalla versione del 2009, nell'inglobare il danno morale nel valore tabellare in una quota fissa a seconda dell'invalidità permanente riconosciuta hanno inevitabilmente individuato un danno morale standard, suscettibile dunque di ulteriore personalizzazione in presenza di circostanze particolare proprie del caso concreto. D'altra parte è la stessa pronunzia di legittimità che afferma, in chiara contraddizione con l'affermazione sopra riportata secondo la quale il danno morale dovrebbe essere liquidato sempre in via autonoma dal danno biologico, l'attendibilità “del criterio logico-presuntivo della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgenza di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione alla salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale…. (cfr. pg. 14 della motivazione).
Insomma, per concludere, le attuali tabelle milanesi appaiono strutturalmente incompatibili con le regole dettate dall'art. 138, comma 3 cod. ass. in tema di personalizzazione del danno, proprio perché fondate su una previsione di un valore standard non solo del danno biologico ma anche del danno morale. D'altra parte il consolidamento dell'indirizzo di legittimità sopra riportato, impedisce di qualificare quelle pronunzie quali meri incidenti di percorso ed impone di prendere atto che non sussistono più le condizioni, individuate nella generalizzata condivisione, che hanno portato la Cassazione, nel 2011, a ritenere le tabelle milanesi quale criterio privilegiato nella valutazione equitativa del danno alla persona, appunto perché la medesima Corte di Cassazione ha dimostrato di non condividerle.
7. (segue): la Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. nr. 12 del 2025 quale punto di riferimento privilegiato nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Col d.P.R. nr. 12 del 2025 (pubblicato in G.U. 18.02.2025 e, pertanto, entrato in vigore il 5 marzo 2025, di seguito il regolamento) è stato approvato il regolamento recante la tabella unica per il risarcimento del danno non patrimoniale di non lieve entità di cui all'art. 138 cod. ass.
pagina 21 di 39 Più in dettaglio, a norma dell'art. 1, comma 1 lett. b) del regolamento sono state in realtà approvate due distinte tabelle: quella del solo danno biologico (allegato II, tabella 1) e quella del danno biologico incrementato del danno morale che prevede, in realtà, tre distinti aumenti “fissi” a seconda che il danno morale sia ritenuto minimo, medio e massimo (Allegato II, tabella 2, la quale si suddivide nelle tabelle 2.A, 2.B e 2.C, a seconda che l'aumento per il danno morale sia appunto minimo, medio o massimo). Quest'ultima tabella per certi aspetti si richiama in modo evidente alle ultime tabelle milanesi (post. 2009) ma per altri se ne discosta: si richiama ad essa perché nelle prime tre colonne sono riportati i valori del punto del danno biologico, dell'incremento del valore del punto per il danno morale e del valore del punto del danno non patrimoniale globalmente inteso (biologico + morale) e nella quarta colonna è riportato il valore del danno non patrimoniale globalmente inteso in relazione all'invalidità permanente riconosciuta e all'età del danneggiato, con indicazione tra parentesi del valore riferibile al danno biologico e di quello riferibile al danno morale;
se ne discosta perché non è riportata l'ultima colonna dedicata nelle tabelle milanesi alla c.d. personalizzazione e, soprattutto, perché l'aumento a titolo di danno morale è previsto non in misura fissa, ossia standard, ma secondo tre gradi differenti di intensità, richiamando chiaramente, per questo aspetto, le tabelle romane, principale antagonista delle tabelle milanesi. Ma ciò che più importa rilevare è che proprio la previsione di un aumento a titolo di danno morale secondo gradi crescenti di intensità consente diritenere pienamente giustificate, sul piano razionale, le regole di personalizzazione poste dall'art. 138, comma 3 cod. ass. Insomma, nella logica della Tabella Unica Nazionale l'esclusione della personalizzazione della componente morale è pienamente giustificata dalla circostanza che nella tabella di fonte legale non si può ravvisare un valore “standard” del danno morale, determinato in misura fissa in ragione dell'invalidità permanente riconosciuta, che costituisce il presupposto logico di qualsiasi personalizzazione, perché l'aumento varia, evidentemente in ragione di una prudente valutazione ad opera del giudice delle sofferenze soggettive subite dal danneggiato nel caso concreto, secondo tre scalini di gravità (minimo, medio o massimo) e, pertanto, il danno morale nasce, per così dire, già personalizzato ossia parametrato al caso concreto, un po' come avveniva nel passato nelle tabelle milanesi ante 2009, che liquidavano il danno morale con un sistema a forbici, da ¼ alla metà del biologico. Se il danno morale è già liquidato in funzione di una prudente valutazione del caso concreto è evidente che non può essere più ulteriormente personalizzato e deve trovare piena applicazione l'art. 138, comma 4 cod. ass., secondo il quale il risarcimento ottenuto mediante i criteri indicati dallo stesso art. 138 cod. ass. deve ritenersi “esaustivo”, cioè non suscettibile di ulteriori aumenti. La differenza nell'attuale sistema legale, rispetto alle tabelle milanesi ante 2009, è che la discrezionalità giudiziale è stata confinata nell'individuare, nel caso concreto uno, dei tre gradini di gravità (minimo, medio e massimo) e, una volta operata tale scelta, il danno morale è predeterminato in misura fissa in funzione dell'invalidità riconosciuta (secondo il coefficiente moltiplicatore di cui alla tavola 2 dell'allegato I al Regolamento). Ma l'analisi più approfondita di questa nuova tabella legale tradisce, ancora una volta, il profondo legame storico con le tabelle milanesi, anche di quelle ante 2009, perché gli aumenti minimi e massimo per il danno morale sono stati grosso modo parametrati a quella scelta e solo lievemente ritoccati, perché si passa dal coefficiente minimo di 0,210 (poco più di un quinto) per l'aumento minimo previsto nel caso di una invalidità al 10% ed un livello di danno morale minimo, al coefficiente di 0,600 (dunque poco più sopra la metà) per l'aumento massimo previsto per l'invalidità al 100% ed un livello di danno morale massimo (cfr. tavola 2 dell'allegato I al Regolamento).
pagina 22 di 39 Gli artt. 2 e 3 del Regolamento fissano il valore del primo punto di invalidità permanente ed il criterio per la liquidazione del danno biologico temporaneo facendo espresso riferimento all'art. 139 cod. ass. per il danno di lieve entità, con la precisazione quanto al danno biologico temporaneo che
“l'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 ed il 60 per cento (…).
Infine, l'art. 5 pone la norma transitoria secondo la quale le disposizioni del Regolamento si applicano
“ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, dovendosi dunque escludere una applicazione diretta al caso in esame. Sennonché il Regolamento deve trovare comunque applicazione al caso di specie, dovendosi ritenere che la sua approvazione ad opera del legislatore, sia pure per i sinistri verificatisi dopo oil 05.02.2025, lo pone quale criterio equitativo privilegiato di liquidazione del danno non patrimoniale anche per i sinistri precedenti, in ragione del venir meno delle condizioni per poter ritenere tale, per questa classe di sinistri, le tabelle milanesi e dell'impossibilità di configurare sistemi ibridi o misti, che condurrebbero inevitabilmente a conclusioni arbitrarie e poco ragionevoli.
Per queste ragioni il danno sarà liquidato secondo la Tabella Unica Nazionale di recente introduzione.
8. Merito: l'iter clinico.
Venendo finalmente al merito, dalla congiunta lettura della copiosa documentazione clinica (cfr. doc. A2- A96) e della CT medico-legale, le lesioni subite dall'attrice ed i relativi postumi invalidanti possono essere descritti nei termini che seguono.
Come conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale l'attrice riportava la frattura del bacino e del polso sinistro. In particolare, la TAC evidenziava al bacino “la frattura della branca ileo-ischiopubica di SN lievemente scomposta. Disassata anche la sinfisi pubica. Conservati i rapporti articolari coxo- femorali” e, al polso “lussazione della falange prossimale del I dito rispetto al I metacarpo. Frattura pluriframmentaria scomposta del radio con perdita dei rapporti articolari. Avulsione dello stiloide ulnare”.
Appare opportuno ripercorrere anche l'iter clinico, con riferimento alle tappe principali e richiamandosi per una descrizione più dettagliata alla CT medico-legale.
Ricoverata nel reparto di ortopedia del locale Ospedale, l'attrice subiva il primo intervento chirurgico di riduzione della frattura al polso in data 13.07.2010 e veniva dimessa in data 17.07.2010, con prescrizione di catetere vescicale e al controllo del 04.08.2010 si consentiva l'inizio della deambulazione, ma solo con l'assistenza di due persone. Subito un ulteriore ricovero riabilitativo ad Arco dal 23 al 27 agosto 2010, seguiva una lunga serie di accertamenti strumentali, riferiti sia alla frattura del bacino che a quella del polso che riscontravano problematicità in entrambi i distretti, perché la prima evidenziava un “modico disassamento e lieve diastasi della sinfisi pubica”, mentre il secondo un “aumento della sublussazione tra la falange prossimale e I metacarpo del I dito della mano di sn” ed anomalie “nei rapporti articolari tra I metacarpo e trapezio con significato analogo di lussazione”, tanto che durante il ricovero a Merano pagina 23 di 39 del 26.01.2011 veniva formulata diagnosi di “artrosi post-traumatica MF pollice sinistro”, mentre la TAC evidenziava “marcata irregolarità delle superfici articolari della MF del pollice della RC”. Alla visita ginecologica del 08.02.2011 si riscontrava, altresì, “una condizione di viziatura pelvica foriera di possibili implicazioni ostetriche e postumi algo-disfunzionali con conseguente dispareunia e turbamento della vita sessuale della paziente”. In data 21.04.2011 subiva il terzo intervento al polso (il secondo era stato eseguito nell'agosto 2010 per rimuovere i mezzi di sintesi) di “artrodesi, riallineamento del EPL, tramite release ulnare e creazione di una puleggi tendinea con EPB” e veniva poi dimessa in data 23.04, con prescrizione di gesso per 4 settimane. In data 27.04.2011 una TAC al bacino confermava il “disallineamento della sinfesi pubica” evidenziando tuttavia “nei settori più caudali, un frammento osseo lamellare dello spessore massimo di 6 mm., con diametro antero-posteriore di 17 mm. ed esteso cranio caudalmente per circa 10 mm.”. Il 07.10.2011 venivano rimossi i mezzi di sintesi al polso (quarto intervento nel distretto).
Lungo durante tutto questo iter clinico ricorrenti sono anche i riferimenti agli intensi dolori lamentati dalla paziente, anche in distretti non direttamente interessati dalle lesioni fisiche, quali i muscoli facciali e del rachide cervicale (cfr. visita odontostomatologica dd. 29.11.2011 sub doc. A 39), tanto che alla visita fisiatrica dd. 17.07.2012 veniva riscontrato “iperalgesia per cui la pressione (lieve) sulle spinose dorso lombari e cervicali, sul sacro, sulle articolazioni paravertebrali evocano dolore insopportabile (esagerato”) (cfr. doc. A44). In data 13.11.2012 e 08.01.2013 subiva il quinto ed il sesto intervento chirurgico al polso sinistro a Merano, rispettivamente per “prelievo di osso autogolo dalla cresta iliaca sinistra, artrodesi della articolazione RC, osteosintesi con placca Med Atrtis e stabilità angolare” e per “rimozione di una vite”. Tuttavia, al controllo del 08.03.2013 si annota che “il dolore è sempre presente per minimi movimenti”.
A partire dal marzo del 2013 l'attrice si rivolge anche ad uno psichiatra, il dott. il Persona_3 quale nella relazione del 10.10.2013 (cfr. doc. A61) da atto di aver tentato un trattamento farmacologico (venlafaxina 150 mg./die) interrotto dopo 4 settimane e, dopo aver ripercosso la sintomatologia “piuttosto ampia e polimorfa” (dolore pressoché ubiquitario, insonnia, astenia mattutina, abulia, deficit di concentrazione ed attenzione), confermava la diagnosi neurologica di
“algodistrofia (CRPS)”, ossia di “sindrome algica complessa regionale”, che “è una condizione neuro- infiammatoria caratterizzata da una combinazione di disfunzioni sensoriali, autonomiche, vasomotorie e motorie” in cui il principale sintomo è “un dolore sproporzionato rispetto alla lesione iniziale”. Nel medesimo atto lo psichiatra annotava come “tale quadro, in sé molto invalidante, si è tuttavia embricato molto negativamente con la complessione personalogica pre-morbosa (…), così da incidere in modo estremamente avverso sul piano personalogico e psicopatologico”, spiegando in particolare come la svolgesse prima dell'infortunio vita molto attiva, con intensa pratica di Pt_1 sport vari che non costituivano semplici hobby saltuari, tanto che la piena efficienza fisica ne caratterizzava l'identità profonda. Concludeva il professionista nel senso che, pur non avendo riscontrato “una marcata sintomatologia post-traumatica”, tuttavia la perduta efficienza fisica e l'impossibilità di svolgere le pratiche sportive, anche estreme ha determinato “per lunghi mesi, almeno 20-24, un disturbo dell'adattamento nella forma di una reazione depressiva prolungata (…) e in seguito, da almeno 12, riterrei consolidata una modificazione duratura della personalità, che si riflette pagina 24 di 39 profondamente sugli stili di vita, affettivi, personali della paziente, coartandoli sugli stili di vita (…) e costringendola ad un difficile ed ancora del tutto incompleto riorientamento il cui esito appare ancora del tutto incerto”.
Alla consulenza ginecologica del 12.10.2013 (cfr. doc. A 62) veniva rilevato come il frammento osseo riscontrato nella TAC “può comportarsi come un focus irritativo divenendo così un punto di trigger per l'innesco di crisi dolorose anche in riposta a stimoli di lieve entità quali il toccamento o lo sfioramento” determinando una negativa interferenza con la dinamica dell'atto sessuale e pregiudicandone la fruibilità. In data 25.08.2014 la CT medico legale dell'attrice, ripercorsa la travagliata storia clinica della paziente e considerando tutte le conseguenze pregiudizievoli sulla vita quotidiana, con riferimento alla vita sessuale, alle continue sensazioni dolorose e alle ripercussioni psichiche, quantificava i postumi invalidanti permanenti in un 34-35%, oltre ad un'inabilità temporanea assoluta in 80 gg., parziale al 75% in 180 gg., in 20 mesi al 50%, con specifico riferimento al disturbo psichico dell'adattamento
“nella forma di una reazione depressiva prolungata” ed in ulteriori 60 gg. al 35% (cfr. doc. A67). Sostanzialmente equivalenti le valutazioni del CT della Compagnia assicurativa dott.ssa Per_4 in data 10.04.2015 che riconosceva un'invalidità permanente del 30-33% con conferma delle
[...] altre valutazioni del fiduciario (cfr. doc. A68).
Tra il 2015 ed il 2016 si susseguono accertamenti e visite, soprattutto per cercare di dare una risposta ai sintomi dolorosi in vari distretti: in zona genitale durante il rapporto sessuale, al rachide cervicale, in zona lombare (cfr. doc. A71-A77) ed in data 22.11.2016 e 02.03.2027, (cfr. doc.ti A 78 e A 80), il
“medico del benessere” dott. certifica “sindrome da stress post-traumatico con Persona_5 presenza di MUS, alterazione della composizione corporea e scarsa modulazione dei sistemi di difesa dallo stress”, attestando che “necessita quindi di piano nutrizionale idoneo con integrazione nutrizionale, attività per riabilitazione fisico-motoria, ciclo di terapie di Biofeedback cellulare e risonanza respiratoria, visite ed esami di controllo nel tempo”. La danneggiata si sottopone quindi, su indicazione del dott. ad un programma di Persona_5 allenamento fisico con personal training e di benessere fisico, attento alla dieta e persino alla temperatura dell'acqua della doccia, al modo di trascorrere il tempo libero (ad es. lettura cartacea e no cyber stress), ai programmi TV da guardare (commedie e documentari), alla ginnastica da praticare (yoga) (cfr. doc. A81). Ad aprile-luglio 2017 si sottopone ad accertamenti strumentali per comparsa di amenorrea, che in buona sostanza non evidenziano patologie (cfr. doc. A82 e A83). In data 06.09.2017 il dott. attesta un netto miglioramento e pone in relazione l'amenorrea Persona_5 con lo stress causato dal sinistro “escluse altre cause organiche da parte del collega ginecologo” ed affermando che “molto probabilmente siamo nel campo della FHA (Amenorrea funzionale ipotalamica)”, ritenuta una forma “difesa dell'organismo in situazione in cui le funzioni vitali sono più importanti della riproduttiva”, non dovuta a cause organiche identificabili, ma spesso associata con lo stress: “è una diagnosi di esclusione. Il trattamento necessita di un approccio multidisciplinare, medico, dietetico, psicologico”. Il professionista consiglia, pertanto, “di proseguire con piano nutrizionale, riabilitazione fisico-motoria e terapie di biofeedback per sei mesi”. Seguono ulteriori accertamenti strumentali e certificazioni mediche.
pagina 25 di 39 Merita di essere richiamata la consulenza radiologica dd. 09.10.2018 del dott. che Persona_6 ha valutato tutte le immagini dei numerosi accertamenti strumentali dal 2011 al 2018, senza riscontrare modificazioni sostanziali, se non “un aumento delle calcificazioni ossee strutturate riconoscibili al di sotto della sinfisi pubica, sulla linea mediata, immediatamente sopra della porzione più estrema del canale vaginale”.
In data 18.12.2018 viene redatta una relazione peritale relativa al distretto ginecologico-ostetrico a firma del dott. (cfr. doc. A 92) che si limita a confermare le precedenti valutazioni Persona_7 del 2010-2011 della dott.ssa e solo a meglio argomentare il nesso di causalità tra le modifiche Per_8 morfologiche del bacino con implicazione ostetriche ed il dolore accusato dalla pazienta all'atto sessuale, precisando che trova “una precisa base organica (…) nel frammento osseo lamellare posizionato nella parte inferiore della sinfisi, quindi a ridotto della parete vaginale”. Degno di rilievo è osservare che nell'anamnesi, l'attrice riferiva di non essere sposata ma di avere un partner e che “a specifica domanda sulla vita sessuale, riferisce che la stessa è stata pienamente soddisfacente fino al 2010, subendo poi un drastico deterioramento in termini quantitativi ed ancor più qualitativi dopo l'indicente (…) attualmente i rapporti sono diradati nel tempo e si accompagnano a dolore sia a partenza dell'introito vaginale al momento della penetrazione, sia in generale come conseguenza di qualsiasi manipolazione, toccamento o sfregamento della regione pubica”. Il professionista poi si dilunga sui gravi rischi che un parto naturale comporterebbe, in relazione alle alterazioni morfologiche del bacino causate dall'incidente, osservando come unica opzione possibile sia il parto cesareo, comunque foriero di rischi maggiori rispetto alla normalità. Nulla si dice riguardo alla menopausa precoce e neppure sul possibile nesso di causalità con l'incidente ipotizzato invece dal dott. Persona_5
In data 02.09.2019 la CT medico legale dell'attrice (cfr. doc. A 95), dott.ssa , Persona_9 firma una “integrazione per aggravamento delle lesioni” subite dalla rispetto alla relazione del Pt_1 2014, giustificata dagli accertamenti e dai certificati medici successivi, proponendo di aggiungere un 15% alla precedente valutazione. Dalla lettura della relazione non si comprende tuttavia bene in cosa sia consistito questo aggravamento delle condizioni cliniche, dal momento che si ripercorrono tutte le solite problematiche, di natura algica, la compromissione alla vita sessuale della paziente, le implicazioni psichiche, in realtà già valutate in precedenza. Si descrivano però, più compiutamente, gli esiti invalidanti al polso, con la pressoché totale incapacità prensile del pollice opposto e al bacino con difficoltà di protrarre la stazione eretta ed anche seduta per tempi anche brevi. A ben vedere, l'unico dato di possibile aggravamento è l'amenorrea che si lega causalmente al sinistro e, in particolare, allo stress subito come da certificazione del dott. sebbene nessun tipo di Persona_5 valutazione simile sia mai stata effettuata dai numerosi specialisti ginecologi consultati. Si enfatizza, poi, il dolore per le difficoltà di un eventuale parto, alla luce delle valutazioni del dott. in Per_7 realtà totalmente precluso dalla meno pausa precoce. Infine, si rileva che l'unica cura che consente di avere una “quotidianità dignitosa” è il programma consigliato dal dott. che inizia alle ore Parte_2 05.30 del mattino, in armonia coi ritmi biologici, con risveglio cellulare, esercizi di respirazione, training aerobio, stretching e nutrienti dosati, che tuttavia finisce col costituire una sorta di “attività lavorativa”. In conclusione, sussiste un “quadro di disfunzioni fisiche e psichiche che si influenzano a vicenda, amplificando le une le conseguenze delle altre, in una alternanza di stati emotivi e fisici estenuanti senza tregua e senza grandi speranze di modificazioni”. La professionista poi annota che pagina 26 di 39 “la è consapevole del fatto, che, a ormai quasi un decennio dall'evento, la situazione è Pt_1 ampiamente stabilizzata”.
Infine, un aggravamento veniva anche riconosciuto dal CT dell'assicurazione, dott.ssa Per_4 nella consulenza del 14.02.2020 (cfr. A 95), col riconoscimento di un'invalidità permanente
[...] al 40% e di una inabilità totale di gg. 80, di gg. 180 al 75% e di gg. 65 al 50%. La professionista annotava, inoltre, “sofferenza soggettiva media-elevata sia nella temporanea sia come postumo;
perdita della capacità lavorativa specifica di barista, impossibilità alla pratica delle attività sportive di boxe, pallavolo, motociclismo e ciclismo;
(…) difficoltà nell'attività forense che comporta il permanere in posizione seduta alla scrivania o in posizione eretta in Tribunale”.
9. (segue): la CT medico legale
Il CT medico legale ha, anzitutto, raccolta le dichiarazioni dell'attrice in sede di visita, che possono essere così riportate: sul piano lavorativo ha riferito di aver svolto lavoro di “barista” anche se studiava in contemporanea all'Università di giurisprudenza e si era da poco laureata quando si è verificato il sinistro, pur non avendo ancora iniziato la pratica forense;
prima del sinistro era molto sportiva praticando in modo assiduo la pallavolo, la boxe, lo snowboard e le escursioni in montagna;
riferisce di avere grosse difficoltà al mantenimento a lungo di posizione sia da seduta sia in piedi;
se deve stare seduta a lungo utilizza un cuscino mentre in studio utilizza una sedia speciale;
accusa dolore a carico del polso che lenisce con una fascia di protezione;
durante la deambulazione riferisce “blocchi” periodici tanto che è costretta a riprendere l'uso delle stampelle;
accusa dolore alla schiena, al collo e alla spalla sinistra;
segue le prescrizioni del dott. che ritiene esserle di grande giovamento Persona_5 e pertanto i ritmi circadiani, si sveglia di primissimo mattino (ore 5) e svolge risveglio muscolare e stretching oltre a rispettare una dieta specifica;
riferisce dolore nel rapporto sessuale e di essere in menopausa precoce.
All'esito della visita medico-legale, il CT, ha condiviso coi CT sull'opportunità di una valutazione psichiatrica, con conseguente visita da parte della psichiatra dott.ssa che ha disposto Persona_10 specifici test (protocolli MMP1-2 e PAI) somministrati dallo psicologo dott. Per_11
Lo psicologo, con riferimento al profilo MMPI-2 ha, anzitutto, evidenziato come “la validità dei risultati sia in parte ridotta da un atteggiamento scarsamente collaborante da parte della perizianda”, come confermato da un certo numero di risposte contraddittorie, non tali comunque da precludere l'interpretazione dei test. Sul piano clinico lo psicologo ha riscontrato una configurazione nota (code type 23/32) caratterizzata da “umore disforico, episodi di pianto, preoccupazioni per la salute, affaticamento, stanchezza, ansia, insicurezza, eccessivo controllo emotivo e aumentata reattività allo stress”, oltre che da disturbo del sonno, frequente calo di interesse per la sessualità e frequente associazione con depressione reattiva o situazionale. In particolare, queste persone tendono a somatizzare. La perizianda riporta significativi bisogni di affetto e presenta una ridotta tolleranza alle frustrazioni, in riposta alle quali tende ad aumentare la sintomatologia ansioso-depressiva e le richieste dall'esterno. Conferma la prevalente flessione dell'umore, con la presenza di significativi tratti istrionici, associati a rigidità morale ed esigenze di controllo, anche se non presenta indici di ansia e di stress di natura reattiva, tanto che i relativi punteggi sono notevolmente bassi. Manifesta una pagina 27 di 39 significativa tendenza alla rimozione e negazione che comporta inibizione, iper-controllo, difficoltà ad entrare in contatto con la propria sfera emotiva, a identificare e a differenziare sentimenti ed emozioni, sia positivi che negativi, e a riflettere su essi. La capacità di affrontare difficoltà (c.d. coping) appaiono piuttosto base e vi sono punteggi indicativi di soggetti instabili, eccessivamente reattivi, che tendono a sviluppare confusione in risposta allo stress, turbati da questioni secondarie, poco tolleranti verso gli altri, sebbene tendenzialmente suggestionabili e dipendenti. Si tratta normalmente di soggetti inibiti, indecisi, che tendono a procrastinare, fondamentalmente rigidi nei loro punti di vista, nelle loro scelte e nel loro approccio ai problemi. Non si rilevano punteggi indicativi di personalità patologica, anche se emerge una vita impoverita di stimoli emotivi con insoddisfazione, bassa autostima, anedonia e scarsa persistenza Riguardo al profilo PAI il dott. ha rilevato un atteggiamento sincero e collaborante con assenza Per_11 di indici di simulazione e/o di eccessiva enfatizzazione della psicopatologia. Il test ha rilevato un quadro ansioso- depressivo con prevalenti manifestazioni somatoformi, indipendentemente dalla presenza di disturbi organici diagnosticati e dalla loro gravità, con sintomi drammatici, tipici dei disturbi di conversione e con notevole preoccupazione per lo stato di salute, per la funzionalità corporea. Lo psicologo esprime una valutazione di possibile origine reattiva, assenza di punteggi indicativi di alterazione dell'esame di realtà, ma con una possibile interferenza con l'attenzione, la memoria e l'attività decisionale. Lo psicologo conclude nel senso che: Sul piano diagnostico il profilo è compatibile con le seguenti ipotesi (DSM-5): Disturbo Depressivo (Disturbo Depressivo Maggiore [296.22 – F32.1]) o Episodio Depressivo Maggiore (Disturbo Bipolare tipo I [296.52 – F31.32]), grado lieve;
Disturbo da ansia di malattia [300.7 – F45.21] Disturbo da sintomi somatici (Disturbo di Conversione [300.11 – F44.X]) Disturbo correlato ad eventi traumatici o stressanti (Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti (se presenti stressor in anamnesi) [309.28 - F43.23]); Riguardo alla personalità di rilevano indici compatibili con tratti del Gruppo B, in particolare di natura istrionica. Infine, descrive in via di sintesi i risultati dei testi nel seguente modo: “dall'analisi congiunta dei dati si evidenzia un quadro ansioso-depressivo con espressività prevalentemente somatoforme, in assenza di segni di natura psicotica e di altre condizioni tali da inficiare l'esame di realtà. Alcuni indici non suffragati da altri riscontri intra-test depongono per una origine in parte reattiva del disturbo, nel contesto però di significativi tratti di personalità che predispongono alla somatizzazione e alla conversione somatica. Dai valori riportati, tali tratti non giungono a configurare un disturbo della personalità”.
La psichiatra, nella sua relazione, riferisce anzitutto alcune notizie di rilievo ottenute dal colloquio con la paziente: si è laureata il 10.03.2010 in giurisprudenza all'età di 29 anni, ma durante l'università ha sempre lavorato come barista/cameriera; dopo la laurea ha iniziato la pratica forense che ha poi interrotto per un periodo dopo il sinistro ma poi ha ripreso portandola a termine nel 2012/2013; ha sostenuto 6-7 volte l'esame di Stato per l'Avvocatura essendo sempre bocciata anche se alcune volte ha passato lo scritto;
imputa gli insuccessi allo scarso tempo a disposizione per studiare, a causa del rigido programma terapeutico;
è tuttavia rimasta presso lo studio legale, ove ha fatto la pratica, dove si reca due giorni alla settimana senza mai essere pagina 28 di 39 retribuita;
percepisce come frustrante impiegare 5 giorni per scrivere un atto che altri colleghi di studio concludono in due ore;
dal sinistro non ha neppure più ripreso il lavoro da cameriera o barista non essendo più in grado di svolgerlo fisicamente;
dopo aver ripercorso il suo tormentato iter clinico, riferisce di “aver raggiunto una quadra” finalmente nel corso del 2017 grazie alle prescrizioni del dott. che le consente di vivere discretamente, senza più dover ancora Persona_5 assumere psicofarmaci, ma al prezzo dello svolgimento di attività fisica (ginnastica) quasi come fosse un lavoro a tempo pieno;
attribuisce al sinistro tutti i disagi riportati (“… a questo sinistro si è attaccato tutto, il problema fisico, il problema emotivo, tutta sta storia della menopausa, una problematica dietro l'atra e sembra che lo sblocco non ci sia”); interrogata sulle relazioni sentimentali, ne riferisce di alcune successive all'incidente, tuttavia portate avanti con difficoltà, sia a causa della sua insofferenza per l'eccesiva vicinanza (“tendo a prendermi il mio spazio vitale
… un enorme spazio vitale…”), sia per i problemi riscontrati dal punto di vista sessuale per i dolori durante l'atto sessuale;
inoltre qualifica l'impossibilità ad avere figli come forte ostacolo ad instaurare una relazione alla sua età; al momento del colloquio ha una relazione ma non la definirebbe stabile. Interrogata sulla vita quotidiana precisa di svegliarsi molto presto per svolgere le attività prescrittile dal dr. che la impegnano per tutta la mattinata insieme alla preparazione Persona_5 dei pasti per la giornata, con dieta a base di frutta e verdura;
solo a pomeriggio si siederebbe per un paio di ore alla scrivania svolgendo qualche attività relativa alla pratica forense (“una noia mortale
… ho sempre odiato l'abitudinarietà”). All'esame psichico la psichiatra rileva un atteggiamento adeguato ma con una notevole quota di aggressività, tenuta a bada con un discreto dispendio di energie emotive ed assenza di franche alterazioni della forma o del contenuto del pensiero che “risulta tuttavia estremamente focalizzato sulle lesioni riportate nell'incidente, che compromettendo più funzioni, vengono percepite dalla perizianda come elemento di disorganizzazione della sua intera esistenza. Le capacità cognitive risultando sufficientemente conservate, così come la capacità di critica e di giudizio”. Pienamente conservata è anche l'esame di realtà. “il tono dell'umore appare marcatamente disforico (…). Emerge una discreta quota di ansia specie coartata. La capacità introspettiva ed empatica risultano limitate. Non risulta intenzionata a manipolare l'interlocutore ai fini della presente valutazione, quanto piuttosto desiderosa di vedere riconosciuta la gravità del torto patito, come da ella stessa autenticamente percepito”. Dopo aver ripercorso gli esiti dei test psicodiagnostici, la psichiatra conclude per un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, di notevole gravità, reattivo non tanto all'evento traumatico di per sé considerato, quanto alle conseguenze sul piano somatico e funzionale. Ha, tuttavia, anche confermato la valutazione psicodiagnostica dello psicologo di “tratti disfunzionali di personalità che appaiono preesistenti e spiegano in parte la reazione avuta dalla perizianda alle diverse terapie intraprese nel tempo, nonché la difficoltà a trovare modalità di adattamento più funzionali alle lesioni subite”.
Sotto il profilo fisico il CT medico legale (cfr. pg. 57 ss. CT), con indagine immune da vizi logici e di motivazione e che, pertanto, merita piena condivisione, ha precisato che a seguito del sinistro, la periziata riportava la frattura della branca ileo-ischiopubica di sinistra lievemente pagina 29 di 39 scomposta ed un disassamento della sinfisi pubica, oltre alla lussazione della falange prossimale del I dito rispetto al I metacarpo e la frattura pluriframmentaria scomposta del radio con perdita dei rapporti articolari e avulsione dello stiloide ulnare. Il CT ha poi considerato la comparsa di CPRS (Complex Regional Pai Syndrome) che ha determinato un significativo allungamento dei tempi di cura ed una evoluzione non favorevole delle lesioni ed anche una sofferenza sul piano psichico, come descritta anche dall'ausiliaria psichiatra, riconoscendo un'invalidità permanente, complessivamente considerata, considerando sia la menomazione all'attività sessuale conseguente alla lesione al bacino, sia il danno psichico, del 46%, una ITA di 80 gg., di 180 gg. al 75% e di 190 gg. al 50%. Quanto alla lesione alla capacità lavorativa specifica può essere stimata nel 50%, se parametrata all'attività di barista, soprattutto a causa della lesione alla mano sinistra (perdita della presa del pollice opposto) mentre per l'attività di giurista (praticante avvocato) è del 15% circa. Per le spese di cura, secondo i criteri di congruità, opportunità e pertinenza, si possono complessivamente valutare in € 34.833,19, con esclusone di tutte quelle sovrabbondanti cure ed attività varie, alle quali la periziata si è sottoposta a malattia ampiamente stabilizzata e che non hanno alcuna giustificazione clinica. A titolo esemplificativo il CT evidenzia che le sedute di tecarterapia, esposte in numero di 70, possono essere riconosciute nella sola misura di 40, perché tutte le altre sono sostanzialmente inutili.
Queste conclusioni sono state contestate da entrambi i CT.
In particolare, la CT dell'assicuratore (dott.ssa contesta solo il biologico temporaneo al Per_4
50% per gg. 190, non trovando giustificazione visto che poi si è, giustamente, riconosciuta una invalidità permanente al 46%; ossia tanto ravvicinata da non riuscire a distinguere la fase acuta della malattia (biologico temporaneo) da quella cronica (biologico permanente).
Più diffuse ed articolate le critiche dei CT della danneggiata, (dott.ssa , Persona_9 medico legale ed il dr. psichiatra). Persona_3
Sotto il profilo fisico la CT medico legale conta sino al marzo 2019 ben 693 accessi ad attività di cura o visite specialistiche, sottolineando come “il plausibile sottile meccanismo fisiopatologico è stato individuato solo nell'ottobre del 2016 dal dr. e, pur ammettendo che “molte di Persona_5 esse possono essere state effettuale oltre la plausibile stabilizzazione, utilizzando anche un criterio di buon senso, almeno un quarto di esse (173) possono essere considerate quali compromissione produttive di limitazione della metà”, proponendo quindi di aggiungere 173 gg. ai 190 gg. già riconosciuti dal CT come inabilità temporanea al 50%. Ad ulteriore spiegazione dei propri rilievi critici la CT precisa che l'effettiva stabilizzazione della patologia può essere collocata intorno a fine 2017 quando la paziente ha scrupolosamente seguito il cambiamento di stile di vita propostogli dal dott. che ha evidenziato una “alterazione dell'equilibrio tra sistema Persona_5 nervoso simpatico e parasimpatico, quale causa di tutto il corteo sintomatologico”. Riguardo all'invalidità permanente ritiene più congruo al caso in esame il riconoscimento di un valore pari a 48-50% sulla base del riconoscimento delle seguenti percentuali: un 10% per esiti anatomici del distretto pelvico, al quale va aggiunto un 8-10% per le conseguenze ostetriche, sia pagina 30 di 39 relative al dolore al coito, su base organica, sia per la menopausa precoce, plausibilmente innescata dallo stress, come argomentato dal dr. per il danno alla mano sx. vista l'evoluzione Persona_5 infausta e la perdita della presa del pollice si può riconoscere un 17%; per il danno psichico occorre riconoscere almeno un 13%. Contesta inoltre la lesione alla capacità lavorativa specifica da barista al 50%, dovendosi ritenere sostanzialmente integralmente abolita, per l'impossibilità dell'uso delle due mani, mentre le lesioni al bacino impediscono lunghi periodi in piedi. Quanto all'attività da giurista sottolinea come l'attività intellettuale è possibile solo con maggior dispendio di energia ed in via fortemente rallentata, tanto da poter essere adeguatamente valutata con “un appesantimento del punto percentuale di almeno tre quarti della IP”. Infine, contesta anche la valutazione delle spese di cura dovendosi ricomprendere anche i trattamenti fisioterapici, riabilitativi e di ginnastica posturale, eseguiti almeno sino a circa un anno dopo l'inizio del trattamento proposto dal dr. Persona_5
A conforto, il CT psichiatra oltre ad evidenziare la “forzata rielaborazione dell'identità personale sul piano personalogico”, ha condiviso la diagnosi della CT in “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”, che però andrebbe inquadrato in un F60 piuttosto che nel riconosciuto F43.22.
Pienamente condivisibili le risposte del CT.
In particolare, il CT ha preliminarmente evidenziato che tra tutti gli esperti intervenuti allo studio del caso, vi è pieno accordo sulla complessa storia clinica, ma ha dovuto precisare che la valutazione del danno alla persona ad opera medico legale “è cosa molto diversa dalla ragionieristica” o possa essere ridotta all'applicazione di una “formula matematica” in grado di fornire risultati univoci. Quanto alla valutazione del danno biologico temporaneo, in natura non esiste un decremento dal 100 % sino alla stabilizzazione per gradini (secondo gli usuali valori intermedi del 75%, del 50% e del 25%), ma si tratta di una forzatura utilizzata, su base convenzionale, a fini risarcitori. Con riferimento al caso specifico rileva poi che “diventa forse un esercizio di stile affermare che il danno temporaneo sia stato al 50% per più tempo di quanto espresso a fronte di un danno permanente del 46%, posto che il margine è così vicino da poter parlare, sempre utilizzando termini matematici, di un limite che tende al 50%. Tanto più se fosse vero, come sostiene il consulente di parte attrice, che il danno permanente deve essere tarato al 50%.” Infatti, in tal caso il danno temporaneo “dovrebbe consolidarsi nei periodi indicati al 100% e al 75%, mentre il danno temporaneo del 50% sarebbe di fatto assorbito dagli esiti” permanenti. Insomma, il CT ha evidenziato un vizio logico, certo ed indiscutibile, nel ragionamento della CT di parte attrice, indicativo nella volontà di duplicare le voci risarcitorie, persino all'interno del danno biologico, cercando di ottenere un danno biologico al 50%, sia come danno temporaneo che come danno permanente. Il CT non ha risposto, in modo esplicito, ai rilievi critici mossi dalla CT di parte convenuta sul punto, ma la sua scelta resta condivisibile in ragione di una comunque significativa differenza tra il 46% ed il 50% tra danno permanente e temporaneo e di un caso concreto da valutare assai pagina 31 di 39 peculiare, in cui il confine tra fase acuta e fase cronica della malattia è alquanto sfuggente e labile per l'interagire tra plurime lesioni coinvolgenti anche la dimensione psichica. In questo quadro può essere condivisibile, nella dimensione inevitabilmente convenzionale della stima, già a livello medico legale, riconoscere un lungo periodo di temporanea al 50%, pur a fronte di una permanente al 46%. E' infatti noto che anche i baréme medico legali che individuano un valore di invalidità permanente ad ogni singola patologia non rispondono propriamente a leggi scientifiche ma sono, appunto, criteri puramente convenzionali, di stima del danno alla persona. L'alternativa, a disposizione del CT, per una valutazione maggiormente conforme alle peculiarità del caso da esaminare, era di modificare le prassi di stima sostituendo l'ultimo gradino di temporanea al 50%, con uno con un valore maggiore (ad es. al 60%), magari riconoscendo una estensione temporale minore, ma con esiti sostanzialmente equivalenti. In buona sostanza CT e CT concordano nel ritenere che non tutti i giorni che l'attrice definisce di “cura” possano effettivamente essere riconosciuti come tali, tanto che la stessa CT propone di riconoscere solo ¼ dei 693 giorni che avrebbe “contato”, solo discordando sull'entità della decurtazione da effettuare, in entrambi i casi in assenza di una motivazione strettamente scientifica, ma alla luce di considerazione di semplice buon senso. A fronte di questa situazione appare preferibile accogliere la valutazione del CT che, come si vedrà ha dimostrato notevole terzietà, anche a vantaggio dell'attrice, piuttosto che quella del CT che, per come sopra argomentato, ha invece dimostrato evidente partigianeria (il riferimento è alla pretesa di riconoscere una inabilità temporanea al 50% di lunghezza abnorme e, al tempo stesso, un'invalidità permanente al 50%, che darebbe luogo certamente ad una duplicazione risarcitoria).
D'altra parte, non può rammaricarsi l'attrice se il CT ha limitato la valutazione di questa temporanea a “soli” 190 gg., pur a fronte di documentazione clinica di attività, di varia natura, per periodi ben maggiori, se da un lato, anche ad un profano gran parte di queste attività è difficilmente qualificabile come attività di “cura”. Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alla ginnastica con personal trainer, varie attività di psicoterapia o in acqua, l'abbonamento alla scuola di danza moderna di Trento “Altro movimento” o alla Polisportiva Life di Trento. In assenza di una specifica valutazione di congruità clinica da parte del medico-legale, è evidente che tutta questa attività non può essere qualificata di “cura”, come pretende l'attrice, magari in perfetta buona fede, ma più banalmente è la continuazione di quella vita attiva e di sport, già in precedenza praticata, nei limiti in cui le lesioni invalidanti consentono. Insomma, non si tratta affatto, di danno risarcibile sub specie di biologico temporaneo ovvero di danno patrimoniale per spese di cura, ma più banalmente di quella modificazione dello stile di vita già risarcita sub specie di danno biologico permanente. A ragionare diversamente si dovrebbe concedere all'attrice un danno patrimoniale per spese di cura “future” per tutta la vita, anche in relazione alle attività fisica, solo perché procurano un benessere soggettivo all'attrice (come, per altri, procura benessere la lettura di un libro), come in effetti la sua difesa ha provato a richiedere.
Le argomentazioni che precedono forniscono motivazione anche della piena congruità della valutazione del CT sul danno patrimoniale emergente da spese di cura, per complessivi € pagina 32 di 39 34.833,19 a fronte di una richiesta di € 76.498,02. Fornisce congrua motivazione anche dell'esclusione delle spese di cura future, richieste nella misura di € 119.937,00, perché tutta l'attività fisica alla quale si sottopone ancora oggi l'attrice non può considerarsi attività di cura per una patologia in atto, ma è semplicemente un suo adattamento dello stile di vita per le mutate condizioni in cui si trova.
Totalmente ingiustificata è anche la pretesa di fissare la stabilizzazione della malattia solo alla fine del 2017, ad oltre 7 anni dal sinistro, in concomitanza dei benefici delle prescrizioni del “medico del benessere”, dott. coinvolgenti il complessivo stile di vita, quali, anche, l'orario di Persona_5 risveglio, la temperatura dell'acqua della doccia, i programmi da vedere alla TV e le letture da praticare, le quali non hanno alcune base scientifica. Nulla vieta, è bene chiarirlo, all'attrice, se ne trae beneficio, di proseguire questi trattamenti ancor oggi, ma per ottenere il risarcimento quale danno non patrimoniale-biologico temporaneo ovvero come danno patrimoniale per spese di cure, occorre che si tratti di trattamenti che un medico legale certifichi come clinicamente necessari e pertinenti per curare la malattia in atto e questo perché per danno biologico, come sopra precisato, si deve intendere solamente assenza di patologia e non ricerca di un generico “benessere”. Il relativo mutamento dello stile di vita (ad es. praticare il noioso – per l'attrice - nuoto invece dell'amata boxe), essendo permanente, costituisce, a ben vedere, oggetto del risarcimento a titolo di danno biologico permanente ma non ha nulla a che fare delle cure durante la fase acuta della malattia.
Va, inoltre precisato che con ordinanza dd. 21.06.2023 questo Giudice disponeva un richiamo del CT, su richiesta di parte attrice, per alcune contraddizione con la bozza inviata in ordine alla temporanea al 50% e alle spese di cura, spiegate dal CT, nella relazione integrativa depositata il 10.08.2023, con un disguido informatico e confermando i valori sopra esposti (190 gg. ed € 34.838,45). Si chiedeva, inoltre, di meglio argomentare il riconoscimento dell'invalidità permanente al 46%, con indicazione di specificare il peso delle varie lesioni subite.
Riguardo all'invalidità permanente, pur a fronte di diversità di valutazioni davvero contenute (46% a fronte di un 48-50%), come già chiarito in un precedente di questo Tribunale (cfr. sentenza 17.01.2024 Cobbe c. Ridolfi e Itas RG 1115/2022), in caso di “menomazioni monocrone coesistenti”, la stima dell'invalidità permanente non può essere ottenuta mediante la sommatoria aritmetica tra le invalidità usualmente riconosciute per le singole lesioni subite in diversi distretti, contraddicendo non solo la più accreditata dottrina medico-legale, “ma anche la logica, essendo evidente, ad es., che ad un soggetto che subisce 120 microlesioni dell'1% ciascuna non può certo riconoscersi un'invalidità permanente al 120%”, dovendosi necessariamente procedere ad una valutazione di sintesi che conduca ad un risultato inferiore (a volte molto inferiore) parametrata sul singolo caso. Sulla base di questa premessa astratta, semmai, il riconoscimento di una invalidità permanente al 46% potrebbe essere criticata perché eccessiva, dal momento che la sommatoria delle varie invalidità permanenti proposte dalla stessa CT dell'attrice è di 48-50% (10+8-19+17+13), sicché la riduzione di soli 2-4 punti potrebbe apparire troppo ridotta. pagina 33 di 39 Sennonché la valutazione del CT merita di essere condivisa considerando che, come si è visto, esponendo l'iter clinico il caso in esame è caratterizzato non solo dalla mera coesistenza di plurime lesioni, sia fisiche che psichiche, ma che si sono progressivamente aggravate nel corso del tempo e reciprocamente condizionate. In particolare, vi è sostanziale concordia tra gli esperti che la reazione psichica ha aggravato le lesioni fisiche, producendo in particolare sintomi dolorosi ubiquitari, particolarmente significativi. A conferma di questa conclusione, del resto, emerge il dato che la CT dell'assicuratore già il 19.10.2020, nella fase stragiudiziale, aveva finito col riconoscere un dato corrispondente (il 45% cfr. doc. 96/A dell'attrice), mentre nella fase giudiziale non ha mosso rilievi di sorta alla valutazione del CT.
Infine, del tutto condivisibile sono anche le risposte del CT sulla lesione alla capacità lavorativa specifica, in particolare quella al 15% per l'attività di giurista e, per tutte le attività di natura intellettuale, mentre certamente maggiore è la lesione per le mansioni lavorative di natura fisica, come quella allegata di barista-cameriera, che tuttavia non può ritenersi l'attività lavorativa stabilmente svolta in precedenza al sinistro, come si avrà modo di meglio argomentare in seguito.
Si deve dunque concludere che le conclusioni del CT debbano essere prese integralmente a riferimento per la liquidazione del danno
10. (segue): interpretazione della CT.
Prima di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale è bene identificare con precisione cosa rientri nel valore “tabellare” alla luce della CT.
Si deve ritenere che l'invalidità permanente al 46% sia una valutazione di sintesi per le lesioni al bacino, ivi compresi gli aggravamenti alla sfera sessuale e la menopausa precoce, le lesioni al polso, la persistente sintomatologia dolorosa ed il danno psichico, perché l'esclusione anche di una sola di queste componenti determinerebbe la necessità di una valutazione in riduzione.
Questa conclusione è stata espressamente contestata dalla difesa dell'attrice in comparsa conclusionale, con specifico riferimento alla menopausa precoce, sulla base del rilievo secondo il quale nella parte finale della CT e dell'integrazione non si menziona espressamente questa menomazione, con ciò argomentando la necessità di adeguare la valutazione del CT. Questa circostanza è vera ma occorre considerare come la menopausa precoce sia stata più volte menzionata nella CT, quando si è ripercorso il travagliato iter- clinico, senza contestare, almeno in via esplicita, la correlazione causale col sinistro, invece affermata sia dal dr. che dalla CT dell'attrice. Persona_5 Al riguardo va osservato come manchi una prova piena, oltre ogni ragionevole dubbio, di detto nesso causale, posto che la diagnosi è stata posta solo dal “medico del benessere” dr. e non Persona_5 confermata (ma neppure esclusa) da nessun specialista in ginecologia-ostetricia, la menomazione è comparsa nel 2017, ad oltre 7 anni di distanza dal sinistro e anche per un profano della materia, come chi scrive, può essere certo che in medicina plurime sono le cause di menopausa precoce, tutti elementi che potrebbero legittimamente revocare in dubbio detto nesso. Si deve, tuttavia, notare come la diagnosi per esclusione effettuata dal dr. risulta Persona_5 corroborata dal riconoscimento di una importante reazione psichica, con mutamento della personalità pagina 34 di 39 complessiva della danneggiata, che, a sua volta, ha aggravato le lesioni fisiche, causando una imponente sintomatologia dolorosa, e, pertanto, si deve affermare il nesso di causalità col sinistro, perlomeno secondo il criterio del più probabile che no, che trova applicazione nel processo civile.
Ma che questo elemento rientri nella valutazione al 46% del CT emerge, con certezza, anche dal confronto con le valutazioni dei CT, con esclusione pertanto di un suo adeguamento in aumento. Infatti, la CT di parte convenuta ha espresso una valutazione sostanzialmente corrispondente del 45%, senza in alcun modo contestare il nesso di causa tra menopausa precoce e sinistro, mentre, come si è visto, la CT di parte attorea ha stimato un aggravamento dell'8-10% per la lesione del distretto pelvico per adeguatamente considerare sia l'incidenza sull'attività sessuale che la menopausa precoce e proprio questa valutazione porta alla valutazione complessiva del 48-50%, considerate anche le ulteriori lesioni (al polso ed il danno psichico). Ebbene, una volta assodato che l'invalidità complessiva non può essere la somma aritmetica delle varie lesioni, è gioco forza ritenere che la valutazione del CT al 46% non può non aver considerato anche la menopausa precoce perché, altrimenti, sarebbe errata in eccesso.
Si deve, dunque, concludere che le particolari gravità delle lesioni subite, come sopra descritte, non giustifichino in alcun modo un aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico standard, perché sono già coperte dal valore “tabellare” del risarcimento del danno, avendo condotto al riconoscimento di quella invalidità permanente. Determina infatti duplicazione risarcitoria, non solo risarcire il medesimo danno più volte, mediante l'espediente di chiamarlo con nomi diversi, ma anche considerare la medesima circostanza, al fine di fissare l'invalidità permanente ad opera del medico legale in aumento rispetto di quanto andrebbe altrimenti riconosciuto e anche al fine di riconoscere l'aumento a titolo di personalizzazione. Per essere ancora più chiari, riguardo al caso in esame, con riferimento alle conseguenze in cui meno chiara è la distinzione tra patologia e non patologia, ossia il danno psichico, qualora il CT avesse escluso l'indiscutibile disagio psichico dalla valutazione dell'invalidità permanente, in quanto non riconoscibile come patologia psichica clinicamente accertabile, questo elemento, emerso chiaramente dalle indagini peritali, avrebbe certo consentito una personalizzazione perché il valore tabellare (riguardo però una ridotta invalidità permanente) non lo avrebbe ricompreso. Siccome però questo disagio psichico è stato riconosciuto come malattia ed apprezzato nella valutazione dell'invalidità permanente, la personalizzazione a tale titolo è, appunto, preclusa dal divieto di duplicazioni risarcitorie.
11. La liquidazione del danno non patrimoniale (biologico e morale).
Si può quindi finalmente procedere alla liquidazione del danno biologico e morale, mediante applicazione della Tabella Unica Nazionale, di recente introduzione, non in via diretta ma come migliore criterio equitativo a disposizione.
Considerando che la danneggiata è nata il [...] e, pertanto, alla data del sinistro del 11.07.2010, aveva 29 anni, a titolo di danno biologico per l'invalidità permanente spettano € 265.724,00, con una possibile personalizzazione massima del 30%, a norma dell'art. 138, comma 3 cod. ass., che nella specie occorre riconoscere nella sua massima estensione, per la rinunzia alle notevoli attività sportive, pagina 35 di 39 per la danneggiata particolarmente importanti, in precedenza praticate, anche a livello agonistico. Detta circostanza esula da quelle, sopra menzionate non in grado di giustificare la personalizzazione e risulta provata sia dalla documentazione dimessa (cfr. doc. C2 attestato di tesseramento a varie società sportive di pallavolo e doc. C10 attestato di partecipazione alla scuola di box cinese al momento del sinistro con partecipazione ad una gara internazionale a Perugia, con risultato di terza classificata) sia dalla documentazione clinica, in particolare dalle relazioni del dott. e dallo stesso parere Per_3 dell'ausiliaria, esperta in psichiatria, del CT medico legale (dalla quale emerge come la danneggiata praticasse non solo la pallavolo e la boxe, a livello agonistico, ma anche il motociclismo, lo snowoboard e la corsa anche in montagna a livello amatoriale). Da tali elementi emerge come lo svolgimento di queste attività, oggi precluse per effetto delle lesioni fisiche sia al bacino che al polso sinistro, fosse particolarmente importante tanto da connotare la personalità profonda della danneggiata. Si deve, dunque, ritenere che questo elemento integri quelle eccezionali circostanze che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di questo Tribunale, impongono una adeguata personalizzazione del danno biologico perché le particolari condizioni soggettive della danneggiata hanno comportato conseguenze per lei superiori a quelle subite normalmente per le medesime lesioni. L'aumento a titolo di personalizzazione è, pertanto, pari ad € 79.717,20, pari al 30% del danno biologico.
Quanto al danno morale, connesso all'invalidità permanente, occorre riconoscere il valore “massimo”, essendo indiscutibile come il livello di sofferenza del caso in esame sia stato, appunto, di livello massimo, in ragione sia della comune massima di esperienza secondo la quale un'invalidità tanto rilevante comporta inevitabilmente anche una rilevante sofferenza morale sia in relazione alle medesime eccezionali conseguenze di natura esistenziali che hanno giustificato un aumento a titolo di personalizzazione. Occorre pertanto applicare il coefficiente di moltiplicatore di 0,493 al valore standard del danno biologico (€ 265.724) ottenendo € 131.001,93 per il danno morale, con la conseguenza che il danno non patrimoniale da invalidità permanente è pari ad € 476.443,16 (= € 265.724,00 +79.717,20+131.001,93).
Quanto al danno biologico temporaneo al valore standard che, a norma del Regolamento, è quello previsto dall'art. 139, comma 1 lett. b) e 5 del cod. ass., pari attualmente ad € 55.24 si deve applicare l'aumento massimo per il danno morale, parti al 60% (cfr. art. 3 d.P.R. nr.12 del 2025) e si arriva pertanto ad € 88,38 per ogni giorno di inabilità assoluta e, pertanto, il danno va liquidato in complessivi € 27.399,04 (€ 7.070.72 per gli 80 gg. di assoluta, € 11.931,84 per il 180 gg. di parziale al 75% ed € 8.396.48 per i 190 gg. di parziale al 50%).
Il danno non patrimoniale complessivo è pertanto pari ad € 503.842,20 (= 476.443,16 + 27.399,04).
12. La liquidazione del danno patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, occorre anzitutto riconoscere un danno emergente, per spese di cura pari ad € 34.838,45, mentre va rigettata la domanda per complessivi € 119.937,00 per pretese spese di cure future e la stessa domanda per le spese passate in eccesso alla misura sopra indicata, secondo le condivisibili valutazioni espresse in merito dal CT, già sopra argomentate.
pagina 36 di 39 Va, inoltre, riconosciuto un analogo danno per spese di trasporto connesse alle cure che, all'esito di una valutazione necessariamente equitativa, può essere stimato in € 10.000,00, a fronte di una maggiore domanda per € 21.903,08, ma con riferimento ad attività di cura nettamente maggiori a quelle qualificate dal CT come congrue e pertinenti.
L'attrice ha, inoltre, richiesto un danno per pagamento di interessi su finanziamenti chiesti al fine di consentire il pagamento delle cure necessarie ed un dignitoso mantenimento, a fronte dell'impossibilità di produrre reddito nella fase acuta della malattia. Al riguardo ha dimostrato di aver contratto prestiti il 23.06.2011 per € 3.537,00, il 05.02.2013 per € 10.000,00 ed il 23.05.2013 per ulteriori € 10.000,00 oltre un'apertura di fido il 01.10.2023 (cfr. doci.ti C1, 6, 7 e 9; per un calcolo dei relativi interessi corrisposti cfr. tabella prodotta sub doc. C17). La convenuta di assicurazione ha, però, dimostrato il pagamento di acconti di € 10.000,00 CP_4 ciascuno il 13.12.2010 e 16.05.2011, di € 20.000,00 il 21.12.2011, di € 10.000,00 il 13.09.2012, di € 215.000,00 il 05.06.2015 e di € 31.445,00 il 04.05.2020 (cfr. doc.ti 1-6). Alla luce del pagamento di questi acconti e considerando che una somma di € 20 mila è stata corrisposta prima ancora del primo prestito, mentre una ulteriore somma di € 20 mila è stata corrisposta appena 6 mesi dopo il primo prestito ed una ulteriore di € 10 mila ancora prima del secondo, si deve ritenere che la domanda sia infondata perché la necessità di tali finanziamenti non appare correlata in alcun modo col sinistro per cui è causa.
Residua il danno da lucro cessante.
Al riguardo l'attrice ha allegato una stabile attività lavorativa come barista-cameriera, ma questa allegazione non solo non ha trovato il necessario supporto probatorio ma trova smentita dalle stesse prove documentale dimesse dall'attrice. Infatti, dalle busta paga prodotte emerge che la danneggiata ha lavorato dal dicembre 2007 all'aprile 2008, nell'agosto 2008, agosto 2009 e per pochi giorni a luglio 2010 (cfr. doc. C13), a volte non per tutti i giorni (dicembre 2007, aprile 2008, agosto 2009). Da alcune lettere di assunzione emerge, inoltre, che l'orario di lavoro era di circa 3 ore alla sera e se si confronta questo dato con le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata al CT e ai suoi ausiliari emerge come si tratti del classico lavoro saltuario svolto da studenti universitari al fine di coprire parzialmente i costi degli studi ovvero per avere una certa disponibilità economica. Se poi si aggiunge che, immediatamente prima del sinistro, la danneggiata si è laureata in giurisprudenza ed ha immediatamente avviato la pratica forense, che ha poi ultimato sia pure senza passare l'esame di Stato, si deve concludere che la mansione lavorativa da barista non può essere assunta quale parametro di riferimento nella valutazione del danno da lesione alla capacità lavorativa.
Ciò posto, può essere riconosciuto un danno da lucro cessante passato, per le presumibili attività saltuarie di barista-cameriera che la danneggiata avrebbe potuto compiere, sino alla stabilizzazione della malattia, intervenuta a circa 1 anno e 3 mesi di distanza dal sinistro, per € 3.000,00, all'esito di una valutazione equitativa, considerando che la somma delle buste paga del 2008 è di € 4.339,76, ma nel 2009 è di soli € 1.445,24 e nel 2010 di € 166,89.
pagina 37 di 39 Quanto al danno da lesione alla capacità lavorativa futura, dopo la stabilizzazione della malattia, va osservato come la danneggiata si è laureata nel 2010, a 29 anni, dunque con un certo ritardo rispetto al normale percorso di studi, come peraltro è del tutto comprensibile in ragione sia dell'attività lavorativa svolta, sia pure in modo saltuario, sia del tempo speso per la pratica di varie attività sportive, anche a livello agonistico. Si deve, comunque, ritenere che il sinistro sia intervenuto in un momento in cui, soprattutto per chi intraprende studi universitari, non si può pretendere che il soggetto abbia già raggiunto una stabile occupazione. A questo punto occorre necessariamente fare riferimento al reddito
“figurativo” a tal fine previsto della legge e, precisamente dall'art. 137 u.c. cod. ass., ossia il triplo della pensione sociale, attualmente di € 538,69. Il reddito annuo in questione è dunque di € 19.392,84 (=538,69x3x12). Quanto alla misura della lesione, in linea col percorso di studi effettuato e della laurea raggiunta si deve ritenere che il lavoro al quale la danneggiata possa ragionevolmente accedere sia di prevalente, anche se non esclusiva, natura intellettuale, e pertanto, più vicina alla stima del 15% compiuta dal CT per l'attività di giurista che a quella del 50% per l'attività di barista cameriere. Tenuto conto che vi sono anche attività lavorative fisiche, come quella di usciere, che sembrano precluse dalle lesioni subite solo in via molto limitata, ritiene questo Giudice congruo il riconoscimento di una lesione al 25%. A questo punto, considerato che il danno da perdita di rendita annua deve essere valutato dalla stabilizzazione della malattia e, pertanto, a partire da una età della danneggiata di anni 30 e considerata l'età pensionabile (67anni) il periodo perso di rendita è di anni 37. Applicando la tabella di attualizzazione del danno patrimoniale futuro perviste nelle tabelle di Milano versione 2024, che deve ritenersi la più congrua perché ottenuta con un serio lavoro interdisciplinare e sulla base di dati aggiornati, sia con riferimento alle aspettative di vita che alle rendite di capitali, il coefficiente di attualizzazione previsto per le femmine è di 31,75 e, pertanto, il danno è pari ad € 153.930,67 (=19.392,84 x 31,75 x 25%).
Il danno patrimoniale complessivo è, pertanto, pari ad € 201.769,12 (= € 34.838,45 + 10,000,00, + 3.000,00 + 153.930,67).
13. Conclusioni.
Il danno risarcibile è, pertanto, di € 705.611,32 (= € 503.842,20 + 201.769,12).
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 2% in ragione annua dal 21.12.2011, data del pagamento del terzo acconto da parte della Compagnia di assicurazione, convenzionalmente assunta al fine di agevolare i calcoli e non troppo lontana dalla stabilizzazione della malattia (11.10.2011) dalla quale decorrono i danni di maggiore entità (danno biologico da permanente e danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa). La previsione di un tasso così contenuto ed anche la fissazione di una decorrenza un poco più spostata in avanti si giustifica considerando che il ritardo nel risarcimento è solo parzialmente imputabile alla Compagnia, essendo in buona parte imputabile anche alle eccessive pretese della danneggiata, spesso fondate su evidenti duplicazioni risarcitorie. pagina 38 di 39 A norma dell'art. 1194 c.c. il pagamento degli acconti va imputato prima agli interessi maturati e poi al capitale. Pertanto, gli acconti per complessivi € 30.000,00 corrisposti entro il 21.12.2011 vanno detratti dal capitale. Sulla somma residua di € 675.611,32 (= 705.611,32 – 30.000,00) per i 9 mesi trascorsi sino al pagamento dell'ulteriore acconto di € 10.000,00, sono maturati interessi per € 10.134,17 e, pertanto, il danno residuo al 13.09.2012 è di € 675.745,49 ed ha prodotto interessi per gli anni 2 e mesi 8, trascorsi sino al 04.06.2015, data di pagamento dell'ulteriore acconto per € 215.000,00, per € 36.039,76. Il danno residuo alla data del 04.06.2015 è pertanto di € 496.785,25 (= 675.745,49 + 36.039,76 – 215.000,00). Detta somma ha prodotto interessi nei 4 anni e 11 mesi trascorsi sino al 04.05.2020, data di pagamento dell'ultimo acconto di € 31.445,00, per € 48.850,55 e, pertanto, a questa data il danno residuo è di € 514.190,80 ( € 496.785,25 + 48.850,55 – 31.445,00)
I convenuti vanno pertanto condannati a pagare, in solido tra loro, all'attrice la somma sopra indicata oltre al 2% annuo dal 04.05.2020 al saldo effettivo.
Sussistono giustificati motivi, connessi all'accoglimento della domanda per una somma inferiore alla metà della richiesta e alla pretesa dell'attrice di ottenere evidenti duplicazioni risarcitoria, per la compensazione parziale, in ragione della metà, delle spese processuali e, pertanto, i convenuti vanno condannati alla rifusione, in favore dell'attrice, della restante metà delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori tariffari medi sullo scaglione di riferimento del danno liquidato. Con riferimento alle spese vive va solo precisato come esse comprendono anche le spese per CT e CT e che le somme liquidate per i CT sono inferiori a quelle esposte, perché non può ammettersi che i CT ricevano compensi superiori al CT.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• In parziale accoglimento della domanda condanna i convenuti e CP_1 CP_3 a pagare, in favore dell'attrice al pagamento della somma di € 514.190,80
[...] Parte_1 oltre al 2% annuo dal 04.05.2020 al saldo effettivo;
• Condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione della metà delle spese processuali in favore dell'attrice, metà che liquida nella complessiva somma di € 15.940,50, di cui € 4.712,00 per spese vive ed € 11.228,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Rovereto, 21 agosto 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
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