Sentenza 1 aprile 2025
Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Ordinanza collegiale 5 marzo 2026
Sentenza 11 marzo 2026
Sentenza 27 aprile 2026
Decreto collegiale 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02127/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2023, proposto da Gest S.r.l., Gesenu S.p.A., Trasimeno Servizi Ambientali (Tsa) S.p.A., Società Igiene Ambientale (Sia) S.p.A. ed Ece S.r.l. Unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati ON Bartolini e Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Auri, Assoambiente, non costituiti in giudizio;
Synextra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Nicola Ceraolo, Jacopo Nardelli e Chiara Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione ARERA n.465/2023/R/rif del 10.10.2023 pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità l'11.10.2023, recante “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della Deliberazione dell'Autorità 389/2023/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi, occorrendo: la Deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif del 03.08.2023 pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità il 04.08.2023, recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”; la Deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03.08.2021 pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità il 04.08.2021, recante “Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, nonché il relativo l'Allegato A, recante “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR-2”, così come integrati, modificati e/o comunque interpretati - dalle su citate Deliberazioni ARERA n.389/2023/R/rif del 03.08.2023 e n.465/2023/R/rif del 10.10.2023 - nel senso di non prevedere più tra i costi integralmente coperti in tariffa anche quelli sopportati dal gestore per le attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento del c.d. “monomateriale plastico”;
oppure, in subordine, per il risarcimento del danno cagionato dai provvedimenti e dagli atti sopra specificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Synextra S.p.A. e di Arera;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1939 del 2025;
Vista la memoria del 22 gennaio 2026, notificata il medesimo giorno, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. DE GI US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 ottobre 2023, la società GEST, in qualità gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel sub Ambito n.2 della Regione Umbria, nonché le sue società costituenti, chiedevano l’annullamento delle Deliberazioni dell’Arera nn. 389/2023 e 465/2023, nella parte in cui l’Autorità, nel prevedere le misure applicative di cui all’art. 2.1 della Deliberazione n. 389/2023, avrebbe, in verità, messo in discussione la possibilità per i Gestori Integrati di veder integralmente riconosciuta in tariffa la copertura dei costi per l’attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento del monomateriale plastico;
- si costituivano in giudizio l’Autorità intimata, nonché la controinteressata Synextra S.p.A., deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 1939 del 2025 disponeva apposita verificazione in ragione della complessità delle questioni di ordine tecnico poste dall’impugnativa e delle difese delle parti; riuniva, inoltre, il ricorso con quello allibrato al R.G. n. 533/2024, ai limitati fini dell’incombente istruttorio;
Rilevato che:
- in prossimità del merito con atto notificato il 22.01.2026 la parte ricorrente rappresentava al Collegio la propria rinunzia alla prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; depositava, a tal fine, copia delle notifiche, effettuate il medesimo giorno, alle parti resistenti nonché ai controinteressati non costituiti in giudizio;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, le parti resistenti, preso atto della rinuncia, hanno insistito sul riconoscimento delle spese di lite; la causa è, quindi, passata in decisione;
Ritenuto, alla luce della suddetta esplicita rinuncia e sussistendone i presupposti, di dover dichiarare conseguentemente estinto il presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del cod.proc.amm.;
l’intrinseca complessità delle questioni tecniche e giuridiche esposte nell’impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
restano escluse dalla compensazione le spese discendenti dall’incombente istruttorio di cui alla citata ordinanza collegiale n. 1939/2025, che saranno liquidate in separata sede in favore del verificatore a seguito di apposita istanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti, con esclusione di quelle derivanti dall’incombente istruttorio di cui all’ordinanza n. 1939/2025, da liquidarsi a seguito di apposita istanza da parte del verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON IN, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
DE GI US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE GI US | ON IN |
IL SEGRETARIO