Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 555
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di recupero e delle sanzioni per omesso contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del d.l. n. 39/2024, il contraddittorio preventivo obbligatorio non si applica agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Inoltre, la società contribuente non ha fornito elementi in ordine all'esistenza del credito né argomentazioni di merito in giudizio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di collaborazione e buona fede dell'Amministrazione Finanziaria

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per vizio di sottoscrizione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7, 8 e 10 Statuto del contribuente

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Violazione del principio di colpevolezza ex art. 27 Costituzione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Errata applicazione del cumulo giuridico

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 555
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 555
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo