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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO NC MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2447/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 489/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TKQCR6H00018 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 489/1/2022 del 19/9/22 (dep. il 17/10/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone rigettava il ricorso della Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'atto di recupero per indebita compensazione n. TKQCR6H00018, ricevuto via Pec in data 24/02/2022, per asserito credito IVA 2018 e 2019 per le compensazioni utilizzate nel 2020, 2021 e 2022, per complessivi Euro 257.199,58.
La ricorrente aveva eccepito illegittimità dell'atto di recupero e delle sanzioni;
violazione del principio di cui all'art. 10 della L. n. 212/00 di collaborazione e buona fede da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
nullità dell'atto impugnato per vizio di sottoscrizione.
In primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, nel respingere il ricorso, evidenziava che dalle emergenze istruttorie il credito di imposta controverso, acquisito a seguito di cessione di un ramo di azienda, “risultava totalmente inesistente”, non risultando dal bilancio della società cedente, oltre ad essere stata accertata “per gli esercizi 2018 e 2019 … l'insussistenza di operazioni passive tali da poter giustificare l'entità rilevante del credito IVA dichiarato”.
Ha proposto appello la società contribuente eccependo difetto di motivazione della sentenza stante l'eccepita illegittimità dell'atto di recupero per omesso contraddittorio preventivo obbligatorio;
violazione degli artt. 7,8
e 10 Statuto del contribuente;
violazione del principio di colpevolezza ex art. 27 Costituzione;
violazione del principio del ne bis in idem, non potendo la società contribuente essere sanzionata sia con la responsabilità penale che con quella amministrativa;
errata applicazione del cumulo giuridico.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone depositando controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello della società contribuente non può trovare accoglimento, dovendo confermarsi la decisione della Corte di primo grado.
Con l'atto originariamente impugnato, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone comunicava alla Ricorrente_1 RL Trasporti e Logistica - esercente l'attività prevalente di “altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA” (522190) - di aver controllato la sua posizione fiscale relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022, conducendo, in particolare “un'ampia attività di analisi sul fenomeno della creazione di crediti Iva presumibilmente inesistenti”, spesso utilizzati in compensazione “orizzontale” o “esterna” ex art. 17 d. lgs. n. 241/97, essendo nello specifico emersa la posizione della Ricorrente_1 RL, che, a seguito della stipula di un atto di cessione di ramo d'azienda (stipulato il 29/12/2020 e registrato il 20/1/2021) acquisiva e dichiarava un credito d'imposta IVA dalla società Società_2 s.r.l. , pari ad Euro 840.152,00, ritenuto dall'Ufficio “credito IVA inesistente” . A base di tale valutazione, l'Agenzia delle Entrate mette in luce una serie di elementi fattuali, tra cui, la circostanza per cui il bilancio depositato e redatto al 31/12/2018 (privo di nota integrativa) non riporta tra i crediti tributari il credito IVA dichiarato;
che, inoltre, dalle comunicazioni eseguite ai sensi dell'art. 21 d.l. n.
78/2010, è stato possibile verificare – dagli operatori IVA per gli esercizi 2018 e 2019 – l'insussistenza di operazioni passive tali da poter giustificare l'entità rilevante del credito IVA dichiarato;
infine l'Ufficio evidenziava che i modelli dichiarativi presentati erano privi del visto di conformità.
Veniva pertanto acclarato che la società Società_2 s.r.l. aveva creato un credito IVA fittizio utilizzato a beneficio di terzi soggetti, mediante la stipulazione di cessioni di rami d'azienda, tra le altre società, alla Ricorrente_1.
Veniva infatti accertata la stipula di distinti ma identici atti di cessione di crediti di imposta – aventi anche identica data di registrazione – oltrechè tra la Società_2 e la Ricorrente_1 anche tra la Società_2 e la Società_3 RL e tra la Società_2 e la Società_4, a loro volta oggetto di analoghe segnalazioni;
ulteriore cessione di credito IVA del valore di euro 300.000,00 veniva poi stipulato tra la Società_2 e la US RL (il cui socio unico, sig.ra Nominativo_1, risulta essere rappresentante della Ricorrente_1 RL Trasporti e Logistica).
Gli elementi probatori forniti dall'Ufficio evidenziano pertanto che la Società_2 attestava falsamente l'esistenza di un credito IVA, poi ceduto a più società tra cui l'odierna appellante che, quindi, nell'anno 2020, compensava un credito IVA inesistente, creato fittiziamente e dichiarato nel Mod. IVA/2021, di Euro 8.607,25; nell'anno 2021 compensava un credito IVA inesistente di Euro 95.692,00; nell'anno 2022 compensava un credito inesistente di Euro 24.300,32.
A fronte di tale quadro deve respingersi in primo luogo l'eccezione della società appellante in relazione alla ritenuta illegittimità dell'atto di recupero e delle sanzioni, per mancato previo contraddittorio preventivo;
sul punto va infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 212/00 - come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 219/23 – “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo …”; il d.l. n. 39/2024 – conv. in L. n. 67/24 – ha poi fornito un'interpretazione autentica di tale ultimo disposto stabilendo, all'art. 7 bis comma 1, che “Il comma 1 dell'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”.
Le SSUU della Corte di Cassazione, inoltre – con sentenza n. 24823/2015 – hanno affermato il principio per cui “Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".
Non può sul punto, trascurarsi, che la società contribuente non ha fornito alla Amministrazione procedente alcun elemento in ordine alla addotta esistenza del credito utilizzato in compensazione né, in sede di giudizio, ha svolto alcuna argomentazione di merito.
Deve pertanto respingersi l'appello, dovendo ritenersi la piena legittimità dell'atto di recupero impugnato.
Con riguardo alle spese di giudizio del presente grado, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, insussistenti dette ragioni, dovendosi fare applicazione del disposto del principio generale di cui al medesimo art. 15, I comma, secondo cui le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal d.m. n. 147/22,
e con applicazione della riduzione di cui al comma 2 sexies del medesimo art. 15.
P.Q.M.
rigetta l'appello della società contribuente e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in Euro 6.000,00 oltre rimborso spese del 15%.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO NC MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2447/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 489/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TKQCR6H00018 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 489/1/2022 del 19/9/22 (dep. il 17/10/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone rigettava il ricorso della Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'atto di recupero per indebita compensazione n. TKQCR6H00018, ricevuto via Pec in data 24/02/2022, per asserito credito IVA 2018 e 2019 per le compensazioni utilizzate nel 2020, 2021 e 2022, per complessivi Euro 257.199,58.
La ricorrente aveva eccepito illegittimità dell'atto di recupero e delle sanzioni;
violazione del principio di cui all'art. 10 della L. n. 212/00 di collaborazione e buona fede da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
nullità dell'atto impugnato per vizio di sottoscrizione.
In primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, nel respingere il ricorso, evidenziava che dalle emergenze istruttorie il credito di imposta controverso, acquisito a seguito di cessione di un ramo di azienda, “risultava totalmente inesistente”, non risultando dal bilancio della società cedente, oltre ad essere stata accertata “per gli esercizi 2018 e 2019 … l'insussistenza di operazioni passive tali da poter giustificare l'entità rilevante del credito IVA dichiarato”.
Ha proposto appello la società contribuente eccependo difetto di motivazione della sentenza stante l'eccepita illegittimità dell'atto di recupero per omesso contraddittorio preventivo obbligatorio;
violazione degli artt. 7,8
e 10 Statuto del contribuente;
violazione del principio di colpevolezza ex art. 27 Costituzione;
violazione del principio del ne bis in idem, non potendo la società contribuente essere sanzionata sia con la responsabilità penale che con quella amministrativa;
errata applicazione del cumulo giuridico.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone depositando controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello della società contribuente non può trovare accoglimento, dovendo confermarsi la decisione della Corte di primo grado.
Con l'atto originariamente impugnato, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone comunicava alla Ricorrente_1 RL Trasporti e Logistica - esercente l'attività prevalente di “altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA” (522190) - di aver controllato la sua posizione fiscale relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022, conducendo, in particolare “un'ampia attività di analisi sul fenomeno della creazione di crediti Iva presumibilmente inesistenti”, spesso utilizzati in compensazione “orizzontale” o “esterna” ex art. 17 d. lgs. n. 241/97, essendo nello specifico emersa la posizione della Ricorrente_1 RL, che, a seguito della stipula di un atto di cessione di ramo d'azienda (stipulato il 29/12/2020 e registrato il 20/1/2021) acquisiva e dichiarava un credito d'imposta IVA dalla società Società_2 s.r.l. , pari ad Euro 840.152,00, ritenuto dall'Ufficio “credito IVA inesistente” . A base di tale valutazione, l'Agenzia delle Entrate mette in luce una serie di elementi fattuali, tra cui, la circostanza per cui il bilancio depositato e redatto al 31/12/2018 (privo di nota integrativa) non riporta tra i crediti tributari il credito IVA dichiarato;
che, inoltre, dalle comunicazioni eseguite ai sensi dell'art. 21 d.l. n.
78/2010, è stato possibile verificare – dagli operatori IVA per gli esercizi 2018 e 2019 – l'insussistenza di operazioni passive tali da poter giustificare l'entità rilevante del credito IVA dichiarato;
infine l'Ufficio evidenziava che i modelli dichiarativi presentati erano privi del visto di conformità.
Veniva pertanto acclarato che la società Società_2 s.r.l. aveva creato un credito IVA fittizio utilizzato a beneficio di terzi soggetti, mediante la stipulazione di cessioni di rami d'azienda, tra le altre società, alla Ricorrente_1.
Veniva infatti accertata la stipula di distinti ma identici atti di cessione di crediti di imposta – aventi anche identica data di registrazione – oltrechè tra la Società_2 e la Ricorrente_1 anche tra la Società_2 e la Società_3 RL e tra la Società_2 e la Società_4, a loro volta oggetto di analoghe segnalazioni;
ulteriore cessione di credito IVA del valore di euro 300.000,00 veniva poi stipulato tra la Società_2 e la US RL (il cui socio unico, sig.ra Nominativo_1, risulta essere rappresentante della Ricorrente_1 RL Trasporti e Logistica).
Gli elementi probatori forniti dall'Ufficio evidenziano pertanto che la Società_2 attestava falsamente l'esistenza di un credito IVA, poi ceduto a più società tra cui l'odierna appellante che, quindi, nell'anno 2020, compensava un credito IVA inesistente, creato fittiziamente e dichiarato nel Mod. IVA/2021, di Euro 8.607,25; nell'anno 2021 compensava un credito IVA inesistente di Euro 95.692,00; nell'anno 2022 compensava un credito inesistente di Euro 24.300,32.
A fronte di tale quadro deve respingersi in primo luogo l'eccezione della società appellante in relazione alla ritenuta illegittimità dell'atto di recupero e delle sanzioni, per mancato previo contraddittorio preventivo;
sul punto va infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 212/00 - come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 219/23 – “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo …”; il d.l. n. 39/2024 – conv. in L. n. 67/24 – ha poi fornito un'interpretazione autentica di tale ultimo disposto stabilendo, all'art. 7 bis comma 1, che “Il comma 1 dell'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”.
Le SSUU della Corte di Cassazione, inoltre – con sentenza n. 24823/2015 – hanno affermato il principio per cui “Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".
Non può sul punto, trascurarsi, che la società contribuente non ha fornito alla Amministrazione procedente alcun elemento in ordine alla addotta esistenza del credito utilizzato in compensazione né, in sede di giudizio, ha svolto alcuna argomentazione di merito.
Deve pertanto respingersi l'appello, dovendo ritenersi la piena legittimità dell'atto di recupero impugnato.
Con riguardo alle spese di giudizio del presente grado, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, insussistenti dette ragioni, dovendosi fare applicazione del disposto del principio generale di cui al medesimo art. 15, I comma, secondo cui le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal d.m. n. 147/22,
e con applicazione della riduzione di cui al comma 2 sexies del medesimo art. 15.
P.Q.M.
rigetta l'appello della società contribuente e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in Euro 6.000,00 oltre rimborso spese del 15%.