Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/11/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2249/2022, avente a oggetto
“compravendita” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
r.p.t., elettivamente domiciliata in Priverno, via della Stazione n. 232, presso lo studio dell'avv. Antonio D'Arcangeli, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Scansano, via IV Novembre n. 12/14, presso lo studio dell'avv. Marlene Rossi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da Parte_1
Contr (d'ora innanzi “ ) avverso il decreto ingiuntivo n. 688/22 (RG: 1930/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 29.9.2022, in favore di , per la somma Controparte_1
pagina 1 di 5 di € 5.760,45, quale credito nascente da prestazioni di fornitura di materiale edile e idraulico rese nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2022. Contr Impugnato il titolo giudiziale, ne chiedeva la revoca, eccependo per un verso il proprio difetto di legittimazione per inesistenza del rapporto giuridico richiamato nelle fatture e nei documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio, rispetto ai quali ne disconosceva le firme, e per altro verso contestando l'idoneità delle fatture commerciali a dimostrare l'esistenza del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la , per chiedere il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, e la condanna dell'attrice alla responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 14.3.2023, il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente concedeva i termini di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c..
La causa veniva istruita con la prova testimoniale ammessa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 25.11.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, deve ritenersi in diritto che l'opposizione è fondata nei limiti di cui appresso. Contr
ha agito in monitorio per sentire ingiungere a il pagamento della Controparte_1 somma di € 5.760,45, quale credito maturato nei suoi confronti per averle fornito, tra febbraio e aprile 2022, il materiale edile e idraulico elencato nelle fatture nn. 21, 23 e 38 del 2022 (all.ti 7-9 del ricorso per decreto ingiuntivo), la cui consegna sarebbe attestata dai DDT nn. 74 e 79 (all. 3 e 5 del ricorso), ad eccezione di alcuni prodotti asseritamente ritirati presso la propria sede, con documento di vendita al banco n. 147/2022 (all. 6 del ricorso).
L'odierna attrice ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto di non aver mai avuto rapporti con la , tanto da disconoscere tutti i documenti CP_1 avversari nonché le sottoscrizioni ivi apposte, ritenendo che le stesse non siano riferibili al legale rappresentante della società né ad altra persona da questi delegata (è appena il caso di rilevare che nessuna fattura né DDT siano in realtà firmati); ad ogni modo, ha contestato l'idoneità della fatture a comprovare l'an e il quantum della pretesa dell'ingiungente. pagina 2 di 5 Ebbene, occorre ricordare che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio. Contr Dai richiamati principi si ricava che l'eccezione preliminare sollevata da essendo stata citata dalla convenuta quale effettiva titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, attiene non alla sua legittimazione passiva, bensì al merito, avendo l'attrice contestato, con tale eccezione, di essere titolare di tale rapporto, sostenendo (e come si vedrà infondatamente) di non aver avuto alcun rapporto commerciale con la . CP_1
Detto questo, ed esaminando il merito della vicenda, si premette che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (cfr. ex pluribus Cass. n. 128/2022).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere pagina 3 di 5 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Ciò chiarito in termini generali, si rileva che nella specie l'esistenza di un rapporto fra le parti è comprovato dal preventivo, timbrato e controfirmato per accettazione, trasmesso all'odierna opposta il 24.2.2022 dalla mail societaria (all. 13 della comparsa di risposta).
Preventivo dall'oggetto equivalente a quello della fattura n. 21/2022, che difatti espressamente lo richiama. Contr Appare sterile il tentativo del legale rappresentate di d'infirmare la valenza probatoria di tale documento attraverso il disconoscimento della firma apposta in calce.
Benvero, nel processo civile le mail hanno piena efficacia di prova;
per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà; in altri termini, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. ex ceteris Cass. n.
19155/2019).
L'attrice, sul punto, non ha effettuato un formale disconoscimento della citata mail né ha allegato circostanze ulteriori e diverse in merito alle ragioni della sua trasmissione, sicché tale comunicazione, stante il suo univoco contenuto nonché, sul piano soggettivo, la qualifica del soggetto emittente, assume un chiaro valore confessorio stragiudiziale circa l'esistenza di un rapporto commerciale tra le odierne parti per la fornitura del materiale indicato nel preventivo ivi accluso.
L'effettiva consegna di quella merce, peraltro, è stata confermata all'udienza del
18.6.2024 dal teste occupatosi personalmente del trasporto. Testimone_1
Conseguentemente, in ordine alla fattura n. 21/2022, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di ella gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c., e le va quindi riconosciuto il credito di € 4.579,58 riportato in quel documento contabile.
Viceversa, non può attribuirsi alla l'ulteriore somma di € 1.349,82 CP_1 complessivamente quantificata nelle fatture nn. 23 e 38 del 2022, stante l'assenza di prova sull'accordo fra le parti circa la merce da fornire e la reale consegna della pagina 4 di 5 medesima;
al riguardo, difatti, il teste s'è limitato ad affermare d'essere stato Tes_1 presente alla consegna del materiale di cui alla fattura n. 23, dichiarando però che il traportatore fosse il sig. che tuttavia è stato chiamato a depositare sul Persona_1 doc. 38/2022, rispetto al quale, peraltro, all'udienza del 26.11.2024, non ha saputo rendere utili informazioni circa le proprie consegne alla società attrice.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il decreto ingiuntivo va revocato e l'attrice dev'essere condannata a pagare alla convenuta la somma di € 4.579,58, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, e senza alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Il parziale accoglimento dell'opposizione, preclude naturalmente la possibilità di rinvenire i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96, co. 1 c.p.c..
Le spese del procedimento monitorio rimangono in capo a chi le ha anticipate, mentre quelle della presente fase seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, considerando il credito riconosciuto
(criterio del “decisum”) e applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 688/22 (RG: 1930/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
29.9.2022;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 4.579,58, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c.;
4) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
2.127,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 25.11.2025
Il Giudice
RI TT
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