Articolo 7 della Legge 18 aprile 1962, n. 167
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 maggio 1962
Art. 7.
Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonche' il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.
Entrata in vigore il 15 maggio 1962
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