Articolo 4 della Legge 26 novembre 1993, n. 482
Articolo 3
Versione
15 dicembre 1993
Art. 4. 1. Tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del gruppo richiedente.
2. Il comando e il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1993