Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
È legittima la sentenza con la quale il giudice di appello, nel rivalutare i criteri di determinazione della sanzione e nel rideterminare la pena in pecuniaria al posto di quella detentiva, accolga la richiesta dell'imputato, unico appellante, di revocare la sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado, in quanto tale provvedimento non viola il "divieto di reformatio in peius".
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2016, n. 14739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14739 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
147 39/ 1 6 39 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 423 Composta da Sent. n. sez. Luca Ramacci - Presidente - PU 11/02/2016 - Angelo Matteo Socci R.G.N. 5671/2015 Giovanni Liberati Alessio Scarcella - Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: - IA SI, n. 15/05/1980 a Verona avverso la sentenza della Corte d'appello di VENEZIA in data 10/11/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Spinaci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. G. Colaiacomo, in sostituzione dell'Avv. Nicodemo Apollinare, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10/11/2014, depositata in data 13/11/2014, la Corte d'appello di VENEZIA, in parziale riforma della sentenza del tribunale VERONA in data 25/05/2011, rideterminava la pena inflitta a IA SI in € 400,00 di multa, revocando le statuizioni civili e confermava, nel resto, la sentenza impugnata che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 56, 515 cod. pen. in relazione a fatti contestati come commessi nell'agosto e nel settembre 2007, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione.
2. Ha proposto ricorso IA SI, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui ha dedotto due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 56 e 515 cod. pen. e correlati vizi motivazionali. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza, in quanto, sostiene il ricorrente, egli sarebbe stato attento nell'evidenziare tutte le differenze che manifestavano la natura di ciò che lo stesso provava a vendere su internet, ossia un prodotto del tutto artigianale;
egli aveva specificato tutti i dettagli sostanziali che differenziavano tale prodotto dall'originale della marca Pomellato;
egli aveva chiarito le caratteristiche del mollettone di chiusura che avrebbe applicato, la diversa lucentezza, la qualità delle pepite assemblate, l'assenza di marchi distintivi e proponeva inoltre un prodotto (la cavigliera) che la ditta Pomellato non produceva;
i beni giuridici tutelati dalla norma non sarebbero mai stati violati e le specificazioni fornite nell'annuncio non rendevano sleale il contrato, in quanto l'acquirente avrebbe ricevuto esattamente quanto proposto, senza quindi che si versasse nell'ipotesi dell'aliud pro alio;
le frasi valorizzate dal giudice di merito ("Pomellato su misura"; "braccialetti e collane Pomellato"), sarebbero solo formali e finalizzate ad attirare l'attenzione dell'acquirente, laddove tutte le altre spiegazioni erano sostanziali e spiegavano al compratore il prodotto che avrebbe acquistato;
solo queste ultime, se omesse, avrebbero reso possibile configurare il reato;
la Corte d'appello non avrebbe giustificato dunque la irrilevanza di quegli elementi indicati nell'atto di appello che concretamente andavano ad 2 fer informare il compratore su quello che era il prodotto.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza, in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte d'appello, nonostante apposita richiesta dell'appellante, non aveva inteso revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ciò avrebbe comportato la violazione del divieto di reformatio in peius;
diversamente, si sostiene, la Corte territoriale rideterminando la pena in pecuniaria al posto di quella detentiva, aveva rivalutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e, quindi, la personalità dell'imputato, donde non vi sarebbe stato alcun ostacolo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, revoca richiesta dall'imputato medesimo;
in ogni caso, la motivazione sarebbe viziata, in quanto la Corte d'appello non spiega il motivo per cui sarebbe stata violata la norma dell'art. 597 cod. proc. pen., nonostante la rivalutazione ex art. 133 cod. pen. della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato limitatamente a secondo motivo.
4. Ed invero, sul primo motivo, la Corte territoriale motiva puntualmente e con argomentazioni giuridicamente corrette, prendendosi cura di confutare le deduzioni difensive sostanzialmente replicate nel ricorso per cassazione;
il motivo è pertanto inammissibile per genericità, riproponendo il motivo le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Lo stesso si appalesa comunque manifestamente infondato, posto che in tema di frode nell'esercizio del commercio, il bene giuridico tutelato va individuato nel leale esercizio di tale attività e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata (Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014 - dep. 20/11/2014, P.C., Puccia, Rv. 261325).
5. Diverso esito deve invece rilevarsi quanto al secondo motivo. 3 Ed invero, sul punto, la Corte d'appello nega la revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. in base all'affermazione che si tratterebbe di reformatio in peius della sentenza appellata unicamente dall'imputato, in assenza delle condizioni er 1 la revoca di diritto del beneficio. L'affermazione è giuridicamente errata. Ed invero, è stato già affermato da questa Corte che è illegittima, in assenza di richiesta dell'imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell'erroneo convincimento del "favor rei", in quanto tale statuizione viola il divieto di "reformatio in peius" (Sez. 3, n. 6313 del 20/12/2007 - dep. 08/02/2008, Pagano, Rv. 238831). Ciò comporta, quindi, che, ove tale richiesta come nel caso di specie - - sia espressamente formalizzata, che nulla osta alla revoca del beneficio medesimo.
6. La sentenza dovrebbe, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena;
tuttavia, essendo maturata, medio tempore, la prescrizione alla data del 30/03/2015, l'impugnata sentenza dev'essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l'11 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Ramace Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 APR 2016 IL GANGELLIERE Luana Maziant