Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2016, n. 14739
CASS
Sentenza 11 febbraio 2016

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Massime1

È legittima la sentenza con la quale il giudice di appello, nel rivalutare i criteri di determinazione della sanzione e nel rideterminare la pena in pecuniaria al posto di quella detentiva, accolga la richiesta dell'imputato, unico appellante, di revocare la sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado, in quanto tale provvedimento non viola il "divieto di reformatio in peius".

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2016, n. 14739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14739
Data del deposito : 11 febbraio 2016

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