Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Lilia Maria Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 21/1/2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 6024/2021 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ANNALISA SASSANO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del in carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dal Dirigente dott.
[...] CP_2
Vito Alfonso
RESISTENTE
oggetto: progressione stipendiale – clausola di salvaguardia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2/09/2021, - premesso di aver prestato attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze del convenuto in qualità di docente non di ruolo con reiterati incarichi di insegnamento a CP_1 tempo determinato, secondo l'elencazione contenuta in ricorso a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 (v. elenco pagg. 1-2-3 del ricorso e tabella contenuta a pagg. 20 e 21 del ricorso), di essere stata assunto a tempo indeterminato dallo stesso con decorrenza dall'1.9.2015 – ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, CP_1 esponendo: di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per i docenti al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;
di essere stato sempre retribuito con lo stipendio di prima fascia, corrispondente a quello previsto per il personale scolastico con anzianità inferiore ai due anni;
di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato a far data dal primo contratto stipulato con applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'accordo del 4 agosto
2011; di aver costituito in mora il convenuto con la lettera prodotta nel proprio fascicolo. CP_1
pagina 1 di 6
“previa disapplicazione delle norme di settore e/o declaratoria di nullità/inefficacia delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente ovvero previo annullamento/disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera del ricorrente, prot.
11766 del 04.04.2018 emesso dal Dirigente scolastico dell di San Marco in Lamis, se e nella parte in cui risultino Controparte_3 in contrasto col principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 C. U. E;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ex art. 2113 C.C.; accertare e dichiarare
- il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini economici di tutti i servizi svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del C.C.N.L. applicabile ratione temporis, tra il servizio
d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato;
- e, riconosciuta l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine e nella misura in cui detta anzianità rileva ai fini della progressione economica, il conseguente diritto della parte ricorrente a percepire i connessi incrementi stipendiali maturati incluso
l'applicazione, in favore della parte ricorrente, della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto della parte ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; condannare
- per l'effetto, l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto della parte ricorrente a percepire (anche successivamente all'intervenuta immissione in ruolo) i connessi incrementi stipendiali maturati incluso il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
- l'Amministrazione resistente, pertanto, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive quantificabili, come supra rappresentato, in € 10.000,00 (diecimila/00) ovvero in quella diversa somma determinata in giudizio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 c.p.c. ovvero ex art. 1224 c.c., corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati a partire dal periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato”. Vinte le spese di lite.
Parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito retributivo azionato, riconoscendo la fondatezza delle domande attoree limitatamente al periodo di precariato, chiedendo per il resto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale. Quindi, all'esito dell'udienza del 21.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
2. Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
Cpc precedenti analoghi intervenuti in questo Ufficio in controversie di contenuto similare alla presente controversia pagina 2 di 6 (v. sentenza n. 424/22 est. Dott.ssa B. Notarnicola;
sentenza n. 3526/21, est. Dott.ssa A. De Salvia e, da ultimo, sentenza n. 2978/2022 del 15/09/2022, est. Dott.ssa Sgarro).
Devono, innanzitutto, ritenersi pacifici e documentali i contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti
(v. stato matricolare, decreto di ricostruzione della carriera, contratti e cedolini).
2.1 La domanda finalizzata al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti a termine ai fini della progressione economica prevista dai contratti collettivi è meritevole di accoglimento in quanto conforme all'orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, secondo cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti
a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
All'affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573,
n. 20918, n. 19270 del 2019 e Cass. n. 28635, n. 26356, n. 26353, 6323 del 2018), la giurisprudenza di legittimità è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere Persona_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia Persona_2
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
pagina 3 di 6 Alla luce di quanto precede, deve escludersi la conformità al diritto dell'Unione Europea delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
La conseguenza dell'impostazione sin qui seguita dal Tribunale (e dalla Corte di Appello di Bari: cfr. sentenza n. 2847 del 25.11.2016) impone, pertanto, di riconoscere alla parte ricorrente l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine (antecedente alla data del 10 luglio 2001, in applicazione per analogia dei principi affermati da
Cassaz. Sez. Lav. N. 31149/19, punto n. 10 della motivazione, nonché Cass. 28.11.2019, n. 31150) e nella misura in cui detta anzianità rileva, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato.
Ne deriva, pertanto, la condanna del collocare parte ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente, come CP_4 se la predetta parte fosse stata una docente a tempo indeterminato sin dal primo contratto di lavoro a termine.
In specie, non è condivisibile l'impostazione del , in base alla quale dalla data di immissione in ruolo al CP_1 ricorrente va attribuita la fascia iniziale di livello e, successivamente al superamento del periodo di prova,
l'attribuzione della fascia stipendiale 0/8 prevista dal contratto collettivo in quanto tale “azzeramento” della carriera del docente (dal punto di vista economico) non appare conforme alla giurisprudenza comunitaria e di legittimità in materia (v. per tutti Cass. sentenza n. 22558/2016).
Sicché la clausola di salvaguardia ovvero la fascia 3/8 deve necessariamente essere conservata anche per il servizio in ruolo.
In ciò confortati dal divieto (richiamato condivisibilmente da parte ricorrente) della reformatio in pejus della retribuzione del dipendente a seguito del suo passaggio in ruolo, ciò che costituisce un principio eurounitario applicabile in tutti gli Stati UE.
La Cassazione con sentenza n. 2924/2020 alla cui ampia motivazione si rimanda ha avuto modo di affermare che ove, in sede di inserimento in ruolo, l'Amministrazione non collocasse più il dipendente nella fascia stipendiale già riconosciuta con sentenza definitiva, ma lo “retrocedesse” di anzianità, si perverrebbe, paradossalmente, ad una riduzione della retribuzione del dipendente in seguito e a causa della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato: “Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede
l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 12.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).”.
L'Amministrazione datrice di lavoro – nell'adottare un provvedimento di carattere non certamente sanzionatorio quale l'assunzione con contratto a tempo indeterminato– non può quindi ridurre la retribuzione di quello stesso dipendente, che continua a svolgere le medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro.
2.2 Pertanto, va accolta la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia. pagina 4 di 6 Ed invero, l'accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia clausola di salvaguardia in favore del personale già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre - esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Come sancito in numerosi precedenti giurisprudenziali, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico 2011, come "tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze di in forza di successione di contratti a tempo determinato, iniziati CP_5 prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale, avessero già svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni"(Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020, n.139; Tribunale Palermo,
17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013).
In tal senso, peraltro, la sopra citata Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 della Corte di Cassazione “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti
a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.”
Nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dal citato accordo, avendo il ricorrente iniziato a lavorare prima del 1° settembre 2011 e avendo a quella data più di un anno di servizio.
3. In ordine all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal va poi evidenziato che il relativo CP_4 termine – pacificamente quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., essendosi azionato il diritto al pagamento di differenze retributive – decorre sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 575, secondo cui: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”). pagina 5 di 6 Va, inoltre, tenuto conto del fatto che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass., 24 settembre 1996, n. 8430; Cass., del 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 16 gennaio 1993, n.
546).
Nel caso concreto, il termine di prescrizione può considerarsi utilmente interrotto con la missiva a mezzo p.e.c. ricevuta dal in data 5.1.2019, atteso che la precedente nota del 24.12.2009, invece, riguarda specificamente la CP_4 richiesta di pagamento degli scatti biennali del 2,50%.
Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente al 5.1.2019 (quindi dal 5.1.2014) quantificate secondo i nuovi conteggi prodotti dalla parte ricorrente nelle note di trattazione del 24.8.2022 in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge. Su detti conteggi parte resistente non ha poi avanzato specifiche contestazioni. Con
4. Le spese di lite – liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 - devono essere poste a carico del in ossequio al criterio della soccombenza, sulla base del decisum (cause di lavoro, scaglione “infra” € 5.200,00, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , con ricorso depositato il 2/09/2021, nella Controparte_1 causa iscritta al n. 6024/2021 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della progressione stipendiale per tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 19 luglio 2011;
- condanna il al pagamento della rivendicata fascia 3/8, conservata anche Controparte_1 successivamente alla immissione in ruolo, fino al raggiungimento della successiva fascia 9/14, nonché al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di € 3.000,00, a titolo di differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L. 1994/724 e 16 co. 6 L. 1991/412;
- condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in €. 1.314,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge ed € 118,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Annalisa Sassano, dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 21.1.2025
IL GL
Lilia M. Ricucci
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