Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 4 1 92 03 REPUBBLICA ITALIAN NO DEL POPOLO IT. EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 15308/00 - Consigliere Cron. 9671 Dott. Bruno D'ANGELO - ConsigliereDott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.13/11/02 Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NE RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 20, presso 10 studio dell'avvocato LUISELLA VALENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IAMM S.P.A., CAVA ANNA, PETRICCIUOLO CIRO;
intimati avverso la sentenza n. 906/99 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 14/07/99 R.G.N. 1253/96;2002 4543 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CANCELLIERE C Giovanni Cantelmo -2- 15308/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 30.12.1993 al Pretore di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, MA AR, premesso di aver lavorato alle dipendenze della IAMM s.p.a. con mansioni direttive dal 2.1.1990 al 16.12.1993, data delle sue dimissioni, conveniva in giudizio detta società e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 72.452.025, oltre accessori, per differenze retributive, indennità di preavviso e TFR. La SOC. IAMM si costituiva e si opponeva alla domanda deducendo la natura autonoma del rapporto intercorso con il AR. In via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della cancellazione dalla memoria del computer dei dati in esso inseriti, di cui riteneva responsabile il AR. Il Pretore, con sentenza del 13.3.1996, ritenuta la natura autonoma del rapporto di lavoro, accoglieva la domanda del AR limitatamente alla somma di lire 16.500.000 per compensi non percepiti nel periodo luglio-dicembre 1993; accoglieva altresì la domanda riconvenzionale della società liquidando in via equitativa il danno in lire 16.500.000. L'appello proposto dal AR veniva respinto dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza depositata il 14.7.1999. il rapporto di In motivazione il Tribunale osservava che società dovevaintercorso tra il AR e la lavoro ritenersi di natura autonoma, come affermato dal Pretore, in quanto le risultanze istruttorie avevano evidenziato che l'appellante svolgeva la propria prestazione, consistente nella 2 elaborazione di dati statistici relativi all'attività di produzione e vendita della società appellata, in piena autonomia, senza alcuna soggezione alla potestà direttiva del datore di lavoro, e con assenza di altri indici presuntivi della subordinazione, quali il rispetto dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze. Per la cassazione di questa sentenza il AR ha con due motivi. La società proposto ricorso intimata non si è costituita. Motivi della decisione denunciando omessa insufficiente eCon il primo motivo, contraddittoria motivazione, il ricorrente Osserva che il Tribunale non ha considerato che la prestazione del ricorrente consisteva nella informatizzazione di tutti i dati aziendali, e Oheň quindi anche dei dati amministrativi, contabili e fiscali, e non soltanto dei dati statistici relativi alla produzione ed alla vendita;
parimenti il Tribunale non avrebbe considerato che è lo stesso CCNL di settore a stabilire che le funzioni dei dipendenti di Prima categoria super sono svolte con ampia autonomia;
non avrebbe motivato l'affermazione secondo cui il ricorrente non era eterodeterminato;
non avrebbe considerato che la flessibilità dell'orario di lavoro è una pratica comune per il personale con mansioni apicali;
avrebbe frainteso le deposizioni testimoniali dalle quali risultava che il AR, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non si era mai assentato dal lavoro;
avrebbe ritenuto decisive, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo, ritenute non rilevanti dalla circostanze per contro giurisprudenza. 3 Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2627 e 2692 c.c. nonché omessa pronuncia, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha desunto la responsabilità del AR dei dati inseriti in computer, senzaper la cancellazione considerare che il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità del lavoratore sulla scorta di presunzioni prive dei caratteri della univocità e della concordanza. Sostiene altresì il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le censure espresse sul punto dall'appellante. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura per difetto di motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, è infondato. di questa Corte laSecondo la costante giurisprudenza Oferi qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata о autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 14414 del 2000, Cass. n. 13925 del 2000, Cass. n. 13925 del 1999). Il Tribunale, che ha ravvisato nell'assenza di eterodeterminazione accompagnata dall'assenza di altri indici presuntivi della subordinazione parametri di individuazione del lavoro autonomo, ha dato compiuta ragione della propria decisione rilevando che le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado avevano evidenziato che l'appellante svolgeva la propria prestazione lavorativa in piena autonomia, senza alcuna soggezione alla potestà direttiva del datore di lavoro, senza dell'osservanza dell'orario di lavoro, senza la il vincolo necessità di giustificare la propria assenza e senza obbligo di marcare il cartellino. A fronte di questo nucleo essenziale e decisivo, il copioso richiamo (mediante integrale trascrizione delle sentenze) a giurisprudenza di merito contenuto nella sentenza, si dimostra del tutto ultroneo ed irrilevante ai fini della decisione. Le valutazioni che il Tribunale ha dato delle risultanze istruttorie, benchè sinteticamente motivate, non presentano contraddizioni e vizi logici e consentono di ricostruire agevolmente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Va ricordato, infatti, che la deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (Cass. n. 9716 del 2000). Nella specie le censure che il ricorrente ha mosso alla motivo si risolvono insentenza impugnata con il primo definitiva nella prospettazione di una interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella data dal giudice di merito e più favorevole al lavoratore e si sostanziano nella richiesta di riesame del materiale probatorio, non consentita al giudice di legittimità (Cass. n. 5945 del 2000), per cui non 5 sono isono meritevoli di accoglimento. Non decisivi, invece, rilievi che il ricorrente esprime con riferimento alla giurisprudenza di merito riportata in sentenza, atteso che detti richiami giurisprudenziali, come già detto, non rivestono alcuna rilevanza ai fini della ricostruzione dell'iter logico che sorregge la decisione. Il secondo motivo di ricorso anch'essSO infondato sotto tutti i profili prospettati. Il Tribunale, che ha preso in esame le censure espresse dall'appellante in ordine all'accoglimento da parte del Pretore della domanda riconvenzionale della società, le ha respinte con argomentazioni che non comportano violazione delle norme sulla prova presuntiva. La responsabilità del AR per la cancellazione dei dati relativi all'attività di produzione e Doñ vendita della società, sia dalla memoria fissa del computer che dai dischetti sui quali dati medesimi erano stati trascritti, è stata ritenuta dal giudice del gravame sulla base delle deposizioni dei testi Somma e Vanacore, i quali avevano riferito che nessun altro dipendente della società era intervenuto sul computer aziendale dopo l'allontanamento del AR. Le contrarie affermazioni del AR, secondo cui il teste EC avrebbe riferito di tentativi operati sul computer da persone inesperte, peccano di genericità e non valgono ad infirmare le deposizioni dei due testi precedenti, in quanto il ricorrente non precisa il tempo ed il luogo della deposizione, nè la riporta per esteso, sicchè la Corte non messa in grado di accertarne la veridicità e di valutarne la portata. Correttamente quindi il Tribunale ha dedotto da un fatto accertato (cancellazione dei dati inseriti nel computer e mancato uso del computer da parte di altri dipendenti della 6 società dopo l'allontanamento del AR) la responsabilità per tale cancellazione dell'attuale ricorrente, unico soggetto che di fatto aveva usato l'apparecchio. Anche a questo proposito giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla prova presuntiva e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata e priva di vizi logici e giuridici (Cass. n. 12422 del 2000, Cass. n. 9015 del 1999). Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. La mancata costituzione in giudizio della società intimata esime la Corte dal provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 novembre 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Vircevreinceurs tiles Grouch Odpise 9 N 84-8-11 11. IV.TIZO 180 TV OLINICO IL CANCELLIERE 1 10 OTION NO VISONI VA HINEIST Depositata xx Cancelioria 21 MAR. 2003 IL CANCELLIERE CANCELLIERE CT Glovanni Cantelmo