Sentenza 19 settembre 2000
Massime • 1
È illegittimo il sequestro preventivo di somme di danaro - eccedenti l'equo canone di locazione - già percepite dal locatore e frutto di ipotetica truffa, in quanto il pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato può configurarsi solo in rapporto a quelle che siano in relazione immediata con il reato stesso, del quale sono il profitto illecito, non già con riferimento a quelle ormai confuse nel patrimonio del soggetto agente, la cui eventuale apprensione non rileverebbe in ordine a possibili aggravamenti o protrazioni delle conseguenze del reato derivanti dalla loro disponibilità, essendosi il danno già avverato e dovendo, se del caso, essere risarcito mediante gli strumenti ordinari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2000, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 19/09/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 5801
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 015109/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da :
1) D'TI EN N. IL 01/07/1963
2) ET NA N. IL 13/08/1938
3) D'TI TO N. IL 24/07/1929
avverso ORDINANZA del 29/12/1999 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. Pietro Nocita, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 29/12/1999 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. in sede in data 3/12/1999, con il quale - nel corso del procedimento a carico di D'ST OM e ON IA, rappresentanti "pro tempore" delle società "Il Portico s.r.l." e "Data Engineering services s.p.a." - era stato disposto il sequestro preventivo delle somme corrispondenti all'ammontare della differenza fra i canoni di locazione versati dal Ministero dell'Interno dall'inizio del rapporto contrattuale ad oggi alle predette società in relazione agli immobili adibiti al centro operativo DIA ed alla stazione dei Carabinieri ) e la somma ritenuta congrua dalla consulenza espletata nel corso delle indagini. In particolare il Tribunale escludeva che nel caso di specie ricorresse l'inosservanza del termine di durata delle indagini, tanto più che l'art. 405 c.p.p., ancorando lo sviluppo delle indagini al momento della effettiva iscrizione degli indagati nell'apposito registro, esclude che l'eventuale tardiva effettuazione dell'adempimento relativo alla iscrizione possa spostare ad un momento diverso il termine di chiusura oltre il quale gli atti di indagine non possono effettuarsi. Nel merito il Tribunale osservava che il provvedimento di sequestro dei canoni di locazione trovava ampia giustificazione nei dati emersi dalla consulenza del P.M., idonei ad integrare il reato di falso, nonché il reato di truffa, la cui consumazione doveva ritenersi proseguita fino ad oggi con la percezione costante di canoni non dovuti. Inoltre il Tribunale riteneva sussistente il rapporto di pertinenzialità dei canoni percepiti illegittimamente con i reati contestati, costituendo gli stessi il prodotto del reato.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori, i quali, anche con motivi aggiunti, ne hanno chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 321 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione, deducendo da un lato che nel caso di specie non era stato osservato il termine di durata delle indagini, tenuto conto che l'iscrizione nel registro degli indagati era avvenuta nel 1995, e rilevando dall'altro che l'eventuale tardiva effettuazione dell'adempimento relativo alla iscrizione esclude di poter spostare ad un momento diverso il termine di chiusura delle indagini. Inoltre il Tribunale non aveva tenuto conto che il reato di abuso di ufficio, su cui si fondava la motivazione del G.I.P., era ormai prescritto e che il valore locativo di altri cespiti analoghi (uffici giudiziari) era superiore a quello riportato nei contratti di locazione relativi alla caserma dei Carabinieri ed alla caserma della DIA. Infine il sequestro dei canoni doveva ritenersi illegittimo, in quanto, trattandosi di profitto di reato, non era diretto a bloccare la condotta di reato, tanto più che il reato di truffa era già stato consumato nel momento in cui erano stati posti in essere gli artifizi ed i raggiri.
Il primo motivo deve ritenersi inammissibile per la sua genericità, tenuto conto in particolare che, pur evidenziando la data di iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento certo, dal quale si potesse desumere in quale data avvenne l'effettiva iscrizione degli attuali indagati nel relativo registro. Fondato deve ritenersi, invece, il secondo motivo.
Invero - pur convenendo che in sede di riesame di una misura cautelare reale il Tribunale deve limitarsi a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato - va rilevato che al fine del sequestro preventivo di un bene è comunque necessario che sussista da un lato un rapporto di pertinenza tra il bene da sequestrare ed il reato ipotizzato e dall'altro il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
Orbene nel caso di specie si deve escludere che ricorrano gli estremi per poter disporre il sequestro preventivo dei canoni di locazione già maturati. Infatti - a parte la considerazione che nella fattispecie non ricorre l'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 321 c.p.p., in quanto, in caso di condanna, la differenza dei canoni illecitamente percepita non può essere oggetto di confisca, ma deve essere restituita alla persona offesa del reato - va rilevato che nel caso di specie non ricorre neppure il pericolo che la disponibilità del bene "possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato" di truffa, ovvero "agevolare la commissione di altri reati" (art. 321 c.p.p.). Premesso infatti che le somme di danaro, ormai percepite dagli indagati, non possono di certo essere individuate come "strumento" per la commissione di reati futuri, occorre rilevare come esse non si pongano neppure come strumento di protrazione o di aggravamento delle conseguenze della truffa.
Dal testo medesimo dell'art. 321 c.p.p. si ricava che il presupposto del sequestro è un rapporto causale tra un comportamento umano, e cioè tra la libera disponibilità della "cosa" (in questo caso somme di danaro) e le conseguenze (che potrebbero risultarne protratte o aggravate) del reato.
Orbene questo rapporto, rispetto alle somme percepite, si verifica soltanto quando le stesse siano ancora in relazione immediata con il reato del quale sono il profitto illecito;
in sostanza, quando le stesse siano immediatamente individuate ed "apprese" in modo da impedire, in concreto, che il reato di truffa, pur già perfezionato, determini la più immediata delle sue conseguenze.
Che se, invece, le somme siano già percepite e "confuse" nel patrimonio dei soggetti agenti, una loro eventuale "apprensione", a parte la non individuabilità delle stesse, per avvenuta "confusione", non rileverebbe in ordine all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato, riferibili alla loro "disponibilità", dal momento che il danno si è già verificato e dovrà, se del caso, essere risarcito tramite gli opportuni strumenti.
Quanto, infine, alle somme non ancora percepite (ma che, stando alle clausole del contratto truffaldino, dovrebbero essere corrisposte) il loro pagamento futuro dipende da un contratto illecito ed invalido;
e quindi non può disporsi sequestro preventivo di tali somme, perché, a parte l'impossibilità di individuare la specifica "res" da "apprendere", non sarebbe configurabile, rispetto ad una disponibilità che ancora non esiste, ne' un effetto di protrazione delle conseguenze di una condotta criminosa già compiutamente attuata, ne' un effetto di aggravamento di conseguenze meramente eventuali ed evitabili comunque con gli opportuni strumenti civilistici.
Pertanto - poiché il sequestro dei canoni già percepiti non è diretto a prevenire il protrarsi della condotta criminosa, ne' ad elidere le conseguenze di eventuale reato di truffa, peraltro già consumato - non vi è spazio per l'adozione di un tale provvedimento. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente cessazione degli effetti della misura cautelare reale disposta dal G.I.P..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il provvedimento del G.I.P. dei Tribunale di Reggio Calabria in data 3/12/1999, con il quale fu disposto il sequestro preventivo nei confronti delle società "Il Portico s.r.l." e "Data Engineering Services s.p.a.", in persona di D'ST OM, ON IA e D'ST AN. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2000