Decreto cautelare 30 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2024
Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2024, proposto da
AR SU, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fregni e Marianna Caretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelfranco Emilia, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Grasso e Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA TT e AN CI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 776 del 7 settembre 2023, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “Addetto al coordinamento e controllo” (area Fun zionari ed E.Q.) da assegnare al Settore Polizia Locale del Comune di Castelfranco Emilia e dell’allegato bando;
- della determinazione dirigenziale n. 920 del 3 novembre 2023, con la quale è stata costituita la commissione giudicatrice, nella parte in cui ha stabilito che le funzioni di Presidente della commissione fossero svolte dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale di Castelfranco Emilia, Comandante Dinapoli Cesare Augusto;
- dei verbali (da 1 a 5) prodotti dalla Commissione Giudicatrice relativi alle sedute del 13, 14, 16, 30 novembre 2023 e 1 dicembre 2023, contenenti anche la graduatoria provvisoria;
- della determinazione n. 1032 del 6 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del suddetto concorso pubblico;
- della determinazione n. 46 del 19 gennaio 2024 avente ad oggetto l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno della prima classificata;
- della determinazione n. 49 del 19 gennaio 2024 avente ad oggetto l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno del secondo classificato;
- della comunicazione del Comune di Castelfranco Emilia, ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165 del 2021 prot. 55369/2023 del 18 dicembre 2023 e, per quanto possa occorrere, della risposta dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna prot. 55912/2023 del 21 dicembre 2023;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 1 agosto 2023 avente ad oggetto: “Modifica al Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025 – Sezione piano dei fabbisogni di personale” nel cui ambito sono state previste, per l’anno 2023, n. 3 assunzioni nel profilo professionale di Addetto al coordinamento e controllo (area Funzionari ed E.Q.) presso il Settore di Polizia Locale di cui n. 2 ancora da effettuare;
- se ed in quanto lesiva, della deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 5 dicembre 2023 di modifica al piano dei fabbisogni di personale attualmente sconosciuta al ricorrente;
- se ed in quanto lesivo del PIAO del Comune di Castelfranco Emilia;
- dell’atto del Comune di Castelfranco Emilia del 17 gennaio 2024 di risposta all’istanza di accesso agli atti del ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, preparatorio e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RA OL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già dipendente di ruolo presso il Comune di Castelfranco Emilia, con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Agente di polizia locale (Cat. C) (a far data dall’1 agosto 2021), ha partecipato al concorso in epigrafe indicato, classificandosi in posizione non utile all’assegnazione del posto messo a bando.
Avendo appreso, a seguito di accesso agli atti, che il Comune ha effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (che disciplina la mobilità) solo in data 18 dicembre 2023 e, dunque, dopo la pubblicazione della graduatoria finale del concorso già espletato per la copertura degli stessi posti (due posti nel profilo professionale di Addetto al coordinamento e controllo - area Funzionari ed E.Q.) e che l’ente locale ha omesso di dare corso alla procedura di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2021 senza alcuna motivazione, il concorrente, asseritamente pretermesso, ha notificato il ricorso in esame, deducendo i seguenti vizi di legittimità:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, carenza di motivazione e violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.. In base alle disposizioni citate l’Amministrazione sarebbe stata obbligata ad esperire, previamente, la procedura di mobilità che consente l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo. L’indizione di un nuovo concorso avrebbe, dunque, richiesto una puntuale e circostanziata motivazione;
2. violazione degli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto le procedure di mobilità obbligatoria previste da tali norme sarebbero state poste in essere solo dopo la conclusione del concorso. L’omissione degli adempimenti previsti da tali norme determinerebbe la nullità di diritto delle assunzioni;
3. violazione degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 6251 del 16 aprile 2013 (ultimo comma), dell’art. 52 c.p.c. e conseguente violazione dei principi di par condicio , trasparenza e imparzialità a causa di errori nei presupposti di fatto e di diritto. Secondo il ricorrente l’esito del procedimento sarebbe stato inficiato dal particolare rapporto esistente tra il Comandante, presidente della commissione di concorso e la vincitrice del concorso, già sottoposta del Comandante stesso, con cui si sarebbe instaurata un’intensa collaborazione, al di là dell’usuale.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle prime due censure, in quanto il mancato espletamento delle procedure di mobilità avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto a seguito della pubblicazione del bando. In ogni caso il ricorrente avrebbe tratto un vantaggio dal mancato espletamento stesso, in quanto, non potendo aspirare a coprire il posto attraverso la mobilità, avrebbe, di fatto, potuto avvantaggiarsi di maggiori chance di ottenerlo mediante la procedura concorsuale. Nel merito è altresì eccepita l’infondatezza di quanto dedotto.
In esito all’istanza cautelare, questo Tribunale ha ritenuto «di non potere apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa sia la sussistenza di seri profili di inammissibilità (per difetto di interesse) dei dedotti motivi di gravame inerenti il mancato esperimento da parte del Comune resistente della procedura di mobilità obbligatoria - come eccepito dalla difesa comunale - sia l’insussistenza di una situazione di conflitto di interessi (terzo motivo) non avendo l’odierno ricorrente fornito - come suo onere - sufficienti elementi a comprova dell’asserita “frequentazione abituale” del Presidente della Commissione con uno dei vincitori della selezione concorsuale».
In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha sostenuto l’infondatezza delle eccezioni in rito, attesa la tempestività dell’impugnazione del bando (essendo non immediatamente lesivo il mancato ricorso alla procedura di mobilità). Quanto alla sussistenza dell’interesse a ricorrere, esso sarebbe comunque strumentale alla riedizione della procedura e, in ogni caso, sarebbe oggi ancora più attuale in ragione del fatto che, essendo stato assunto come Ispettore di Polizia locale presso l’Unione Terre d’Acqua, egli potrebbe oggi, in caso di riedizione, richiedere la mobilità. Insiste, altresì, nei vizi dedotti, anche se le prove che indica non dimostrano il particolare rapporto.
Il Comune, invece, ribadite le proprie difese nella memoria ex art. 73 c.p.a., ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse a causa dell’assunzione del ricorrente presso altro ente nella medesima posizione cui aspirava.
A ciò replica parte ricorrente, insistendo per la sussistenza di un interesse strumentale alla decisione, anche alla fine della richiesta di risarcimento del danno.
Entrambe le parti hanno chiesto la decisione sulla scorta degli scritti.
DIRITTO
Debbono essere preliminarmente esaminate le eccezioni in rito formulate dal Comune resistente.
In primo luogo non può essere ravvisata una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione derivante dall’intervenuta assunzione del ricorrente presso un altro ente, circostanza che, anzi, al contrario, ingenera un maggiore interesse alla caducazione della procedura di selezione, potendo egli oggi aspirare a ciò che non avrebbe potuto ottenere nel 2023, ovvero la possibilità di coprire il posto messo a concorso mediante il ricorso alla mobilità tra enti.
Cionondimeno all’atteso risultato della rinnovazione dell’intera procedura di selezione non può condurre la richiesta di annullamento fondata, come nel caso di specie, sulla pretesa violazione della normativa in materia di mobilità tra enti. Il ricorrente, infatti, non può ottenere l’annullamento dei provvedimenti censurati sulla scorta di un motivo che non avrebbe avuto interesse a proporre nel momento della notificazione del ricorso, non essendo allora in possesso dei requisiti per aspirare alla mobilità che oggi, invece, potrebbe richiedere.
Dunque, le prime due censure debbono essere dichiarate inammissibili, in quanto al momento della proposizione del ricorso il ricorrente non poteva aspirare né alla mobilità tra enti di cui agli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, essendo già dipendente del Comune di Castelfranco Emilia, né a quella disciplinata dagli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, non rientrando egli nell’elenco del “personale in disponibilità” che ne avrebbe potuto fruire.
Le prime due censure debbono, quindi, essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale alla loro proposizione, dal momento che il ricorrente non avrebbe comunque potuto giovarsi dell’accoglimento del ricorso per le motivazioni ivi addotte, non potendo aspirare all’assunzione sulla scorta della corretta applicazione di tali disposizioni.
Tanto più che, per espressa previsione di legge, l’omissione degli adempimenti di cui all’art. 34 già citato determinerebbe la nullità dell’assunzione e non anche della procedura concorsuale, così come previsto dal comma 5, dell’art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001. Nullità che, nella fattispecie, sarebbe comunque esclusa dall’intervenuto avvio, nel dicembre 2023, della procedura di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 prima dell’assunzione dei candidati risultati idonei.
Peraltro, il ricorso fondato sui primi due motivi di illegittimità avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando che non prevedeva né la mobilità, né la riserva per il “personale in disponibilità”: ne deriva che le due censure sarebbero anche irricevibili perché tardive.
Infine, ad abundantiam , appare opportuno dare atto anche che il mancato espletamento della procedura di cui all’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 era comunque legittimato dalla previsione di cui all’art. 1 comma 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 che recita “…. al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31/12/2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.lgs 30/03/2021, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste all’art. 30 del medesimo d.lgs n. 165 del 2001 ”. Ciò esclude che, nel caso di specie, fosse necessaria una particolare motivazione per dare corso al concorso prima di verificare la disponibilità alla mobilità.
Quanto all’asserito conflitto di interessi di cui alla terza doglianza, il Comune richiama il parere di ANAC n. 5796/2023, secondo cui il “concetto di “amicizia” non coincide con la mera “colleganza” d’ufficio, ma deve tradursi in una durevole e intensa frequentazione abituale in contesti anche extralavorativi affinché esso possa determinare una situazione di conflitto di interessi. Situazione non configurabile nel caso di specie, atteso che non è stato dimostrato alcun legame di frequentazione abituale ovvero la comunione di interessi economici o di vita tra il Presidente della Commissione/Comandante della Polizia Locale e la candidata TT, subordinata dello stesso Comandante al pari del ricorrente. Irrilevante è il fatto che la vincitrice fosse preposta al sistema di gestione delle presenze del personale, sul quale agiva come mero operatore, portando ad esecuzione le decisioni del Comandante. Né vi è alcuna prova del fatto che la controinteressata avesse in uso le password del Comandante. Non risulta rilevante nemmeno la presenza nei locali degli uffici comunali di una foto che ritrae i due insieme, dal momento che non è contestato che, come sostenuto dal Comune, ve ne siano molte altre che immortalano il Comandante con altri sottoposti. In ogni caso la valutazione delle prove concorsuali è avvenuta in forma anonima, mediante l’uso di tablet che hanno inviato le prove direttamente alla ditta incaricata dell’espletamento della procedura. Né può essere determinante la durata della prova orale (10 minuti per la vincitrice, 25/30 minuti per gli altri candidati), dal momento che la stessa si è svolta chiedendo la risposta a gruppi di tre domande scelti dai candidati. Il tempo di esposizione, in linea generale, può dipendere da moltissime variabili, quali la capacità di esposizione, lo stato e l’emotività del candidato, la tipologia di domanda, che può richiedere maggiore o minore articolazione della risposta, nonché la preparazione del candidato stesso.
Peraltro anche rispetto alla proposizione di tale doglianza difetta, in capo al ricorrente, l’interesse concreto ed attuale, dal momento che egli è stato giudicato, in esito alla procedura di selezione, non idoneo. Nel ricorso non si censura tale giudizio, rispetto a cui il ricorrente risulta aver, quindi, prestato acquiescenza, con la conseguenza che egli non ha titolo per contestare il punteggio attribuito ad una sola degli altri due candidati ritenuti idonei. Nulla è dedotto, infatti, con riferimento alla posizione dell’altro candidato risultato idoneo e, dunque, positivamente collocatosi in una graduatoria che non potrebbe, conseguentemente, essere integralmente caducata solo in ragione del sospetto di parzialità di giudizio di cui si è ora detto.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto con conseguente imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL IE, Presidente
RA OL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA OL | OL IE |
IL SEGRETARIO