TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 623
TAR
Decreto cautelare 30 gennaio 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2024
>
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165/2001, carenza di motivazione e violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.

    Il ricorrente non poteva aspirare alla mobilità tra enti essendo già dipendente del Comune e non rientrava nel personale in disponibilità. Le prime due censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale, in quanto il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi dell'accoglimento del ricorso. Inoltre, l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 determinerebbe la nullità dell'assunzione e non della procedura concorsuale. Le censure sarebbero anche irricevibili perché tardive, dovendo il ricorso essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando. Infine, l'art. 1 comma 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 consentiva fino al 31/12/2024 di effettuare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001

    Il ricorrente non poteva aspirare alla mobilità tra enti essendo già dipendente del Comune e non rientrava nel personale in disponibilità. Le prime due censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale, in quanto il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi dell'accoglimento del ricorso. Inoltre, l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 determinerebbe la nullità dell'assunzione e non della procedura concorsuale. Le censure sarebbero anche irricevibili perché tardive, dovendo il ricorso essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando. Infine, l'art. 1 comma 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 consentiva fino al 31/12/2024 di effettuare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 6251/2013, dell’art. 52 c.p.c. e violazione dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità

    Il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi a comprova dell'asserita "frequentazione abituale" del Presidente della Commissione con uno dei vincitori. La valutazione delle prove concorsuali è avvenuta in forma anonima. Non è stata dimostrata alcuna situazione di conflitto di interessi. Inoltre, anche rispetto a tale doglianza difetta l'interesse concreto ed attuale del ricorrente, poiché egli è stato giudicato non idoneo e non ha censurato tale giudizio. Non si contesta la posizione dell'altro candidato idoneo.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 6251/2013, dell’art. 52 c.p.c. e violazione dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità

    Il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi a comprova dell'asserita "frequentazione abituale" del Presidente della Commissione con uno dei vincitori. La valutazione delle prove concorsuali è avvenuta in forma anonima. Non è stata dimostrata alcuna situazione di conflitto di interessi. Inoltre, anche rispetto a tale doglianza difetta l'interesse concreto ed attuale del ricorrente, poiché egli è stato giudicato non idoneo e non ha censurato tale giudizio. Non si contesta la posizione dell'altro candidato idoneo.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 6251/2013, dell’art. 52 c.p.c. e violazione dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità

    Il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi a comprova dell'asserita "frequentazione abituale" del Presidente della Commissione con uno dei vincitori. La valutazione delle prove concorsuali è avvenuta in forma anonima. Non è stata dimostrata alcuna situazione di conflitto di interessi. Inoltre, anche rispetto a tale doglianza difetta l'interesse concreto ed attuale del ricorrente, poiché egli è stato giudicato non idoneo e non ha censurato tale giudizio. Non si contesta la posizione dell'altro candidato idoneo.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 6251/2013, dell’art. 52 c.p.c. e violazione dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità

    Il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi a comprova dell'asserita "frequentazione abituale" del Presidente della Commissione con uno dei vincitori. La valutazione delle prove concorsuali è avvenuta in forma anonima. Non è stata dimostrata alcuna situazione di conflitto di interessi. Inoltre, anche rispetto a tale doglianza difetta l'interesse concreto ed attuale del ricorrente, poiché egli è stato giudicato non idoneo e non ha censurato tale giudizio. Non si contesta la posizione dell'altro candidato idoneo.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165/2001, carenza di motivazione e violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.

    Il ricorrente non poteva aspirare alla mobilità tra enti essendo già dipendente del Comune e non rientrava nel personale in disponibilità. Le prime due censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale, in quanto il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi dell'accoglimento del ricorso. Inoltre, l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 determinerebbe la nullità dell'assunzione e non della procedura concorsuale. Le censure sarebbero anche irricevibili perché tardive, dovendo il ricorso essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando. Infine, l'art. 1 comma 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 consentiva fino al 31/12/2024 di effettuare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165/2001, carenza di motivazione e violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.

    Il ricorrente non poteva aspirare alla mobilità tra enti essendo già dipendente del Comune e non rientrava nel personale in disponibilità. Le prime due censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale, in quanto il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi dell'accoglimento del ricorso. Inoltre, l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 determinerebbe la nullità dell'assunzione e non della procedura concorsuale. Le censure sarebbero anche irricevibili perché tardive, dovendo il ricorso essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando. Infine, l'art. 1 comma 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 consentiva fino al 31/12/2024 di effettuare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165/2001, carenza di motivazione e violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.

    Il ricorrente non poteva aspirare alla mobilità tra enti essendo già dipendente del Comune e non rientrava nel personale in disponibilità. Le prime due censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale, in quanto il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi dell'accoglimento del ricorso. Inoltre, l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 determinerebbe la nullità dell'assunzione e non della procedura concorsuale. Le censure sarebbero anche irricevibili perché tardive, dovendo il ricorso essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando. Infine, l'art. 1 comma 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 consentiva fino al 31/12/2024 di effettuare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165/2001, carenza di motivazione e violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.

    Il ricorrente non poteva aspirare alla mobilità tra enti essendo già dipendente del Comune e non rientrava nel personale in disponibilità. Le prime due censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale, in quanto il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi dell'accoglimento del ricorso. Inoltre, l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 determinerebbe la nullità dell'assunzione e non della procedura concorsuale. Le censure sarebbero anche irricevibili perché tardive, dovendo il ricorso essere proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando. Infine, l'art. 1 comma 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 consentiva fino al 31/12/2024 di effettuare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 6251/2013, dell’art. 52 c.p.c. e violazione dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità

    Il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi a comprova dell'asserita "frequentazione abituale" del Presidente della Commissione con uno dei vincitori. La valutazione delle prove concorsuali è avvenuta in forma anonima. Non è stata dimostrata alcuna situazione di conflitto di interessi. Inoltre, anche rispetto a tale doglianza difetta l'interesse concreto ed attuale del ricorrente, poiché egli è stato giudicato non idoneo e non ha censurato tale giudizio. Non si contesta la posizione dell'altro candidato idoneo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 623
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 623
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo