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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
DI US, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1395/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062655627000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12349/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione ad adempiere n. 09720249062655627000, notificata in data 18 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con la quale gli veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 76.470,36, a titolo di sorte capitale, interessi e sanzioni.
L'intimazione traeva origine da una pluralità di cartelle di pagamento riferite a tributi erariali (IRPEF e IVA, anni d'imposta 2013, di competenza dell'Agenzia delle Entrate – DP III Roma) e a tributi regionali (tassa automobilistica, di competenza della Regione Lazio).
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
l'irregolarità e nullità delle notifiche delle cartelle presupposte;
l'intervenuta prescrizione dei crediti, in particolare per i tributi regionali;
la conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata;
proponeva altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – DP III Roma, depositando controdeduzioni con le quali chiedevano il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, eccependo, tra l'altro, la regolarità delle notifiche, l'inammissibilità delle censure relative agli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione, oltre alla carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Limiti dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento
Giova premettere che l'intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992, essa è sindacabile solo per vizi propri, e non anche per vizi relativi agli atti presupposti (cartelle di pagamento), salvo che il contribuente dimostri di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria solo con la notificazione dell'intimazione.
Tale principio è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, dalle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione emerge la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, non tempestivamente impugnate dal ricorrente nei termini di legge. Ne consegue che le pretese creditorie sottese si sono cristallizzate e sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità delle censure dirette a contestare vizi degli atti presupposti (quali prescrizione e decadenza), sollevate solo in sede di impugnazione dell'intimazione.
2. Sulla dedotta nullità delle notifiche delle cartelle
Le eccezioni di irregolarità e nullità delle notifiche sono infondate.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha puntualmente dedotto e dimostrato la regolare esecuzione dei procedimenti notificatori, sicché non risulta dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente.
In ogni caso, in presenza di notifiche valide e non impugnate nei termini, le contestazioni risultano tardive.
3. Sulla prescrizione dei crediti
Anche l'eccezione di prescrizione non è fondata.
Per i crediti erariali (IRPEF e IVA), trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.
c., decorrente dalla notifica delle cartelle;
termine che, nel caso di specie, non risulta decorso.
Quanto ai tributi regionali, le relative eccezioni di prescrizione attengono comunque a vizi degli atti presupposti, non deducibili in questa sede, stante la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle e la regolare notifica delle stesse, come dedotto dall'Agente della riscossione.
4. Sull'istanza di sospensione
L'istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 è inammissibile e comunque infondata.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto, limitandosi a deduzioni generiche sull'entità delle somme richieste. Difetta, inoltre, il fumus boni iuris, alla luce dell'infondatezza delle censure di merito.
Come correttamente osservato dall'Agente della riscossione, fumus e periculum devono sussistere congiuntamente, e la mancanza dell'uno preclude l'accoglimento della misura cautelare. La soccombenza, giustifica le spese a carico del ricorrente quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma ed € 2.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
DI US, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1395/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062655627000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12349/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione ad adempiere n. 09720249062655627000, notificata in data 18 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con la quale gli veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 76.470,36, a titolo di sorte capitale, interessi e sanzioni.
L'intimazione traeva origine da una pluralità di cartelle di pagamento riferite a tributi erariali (IRPEF e IVA, anni d'imposta 2013, di competenza dell'Agenzia delle Entrate – DP III Roma) e a tributi regionali (tassa automobilistica, di competenza della Regione Lazio).
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
l'irregolarità e nullità delle notifiche delle cartelle presupposte;
l'intervenuta prescrizione dei crediti, in particolare per i tributi regionali;
la conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata;
proponeva altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – DP III Roma, depositando controdeduzioni con le quali chiedevano il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, eccependo, tra l'altro, la regolarità delle notifiche, l'inammissibilità delle censure relative agli atti presupposti e l'insussistenza della prescrizione, oltre alla carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Limiti dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento
Giova premettere che l'intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992, essa è sindacabile solo per vizi propri, e non anche per vizi relativi agli atti presupposti (cartelle di pagamento), salvo che il contribuente dimostri di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria solo con la notificazione dell'intimazione.
Tale principio è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, dalle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione emerge la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, non tempestivamente impugnate dal ricorrente nei termini di legge. Ne consegue che le pretese creditorie sottese si sono cristallizzate e sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità delle censure dirette a contestare vizi degli atti presupposti (quali prescrizione e decadenza), sollevate solo in sede di impugnazione dell'intimazione.
2. Sulla dedotta nullità delle notifiche delle cartelle
Le eccezioni di irregolarità e nullità delle notifiche sono infondate.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha puntualmente dedotto e dimostrato la regolare esecuzione dei procedimenti notificatori, sicché non risulta dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente.
In ogni caso, in presenza di notifiche valide e non impugnate nei termini, le contestazioni risultano tardive.
3. Sulla prescrizione dei crediti
Anche l'eccezione di prescrizione non è fondata.
Per i crediti erariali (IRPEF e IVA), trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.
c., decorrente dalla notifica delle cartelle;
termine che, nel caso di specie, non risulta decorso.
Quanto ai tributi regionali, le relative eccezioni di prescrizione attengono comunque a vizi degli atti presupposti, non deducibili in questa sede, stante la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle e la regolare notifica delle stesse, come dedotto dall'Agente della riscossione.
4. Sull'istanza di sospensione
L'istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 è inammissibile e comunque infondata.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto, limitandosi a deduzioni generiche sull'entità delle somme richieste. Difetta, inoltre, il fumus boni iuris, alla luce dell'infondatezza delle censure di merito.
Come correttamente osservato dall'Agente della riscossione, fumus e periculum devono sussistere congiuntamente, e la mancanza dell'uno preclude l'accoglimento della misura cautelare. La soccombenza, giustifica le spese a carico del ricorrente quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma ed € 2.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.