Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irregolarità e nullità delle notifiche delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle presupposte fossero regolari e non tempestivamente impugnate dal ricorrente, rendendo inammissibili le censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Per i crediti erariali, il termine decennale non risulta decorso. Per i tributi regionali, la questione attiene a vizi degli atti presupposti, non deducibili in questa sede per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle.

  • Inammissibile
    Mancanza dei presupposti per la sospensione

    L'istanza è inammissibile e comunque infondata per la mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, non essendo stato fornito alcun pregiudizio concreto e irreparabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 15
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo