CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 26990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26990 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2022 del TRIBUNALE di VITERBO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sent-i.te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26990 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/03/2023 Il Procuratore generale, Luigi Giordano, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. SP AT ricorre avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2022 del Tribunale di Viterbo che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex 168 e 164, quarto comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, precedentemente concesso dal G.i.p. del Tribunale di Viterbo con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 29 aprile 2015, definitiva il 2 luglio 2015. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che SP aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa con sentenza del Tribunale di Viterbo del 21 gennaio 2009, definitiva il 5 aprile 2016. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato per il quale era stato concesso il primo beneficio della sospensione condizionale si era estinto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (periodo nel quale SP non aveva commesso ulteriori reati). L'ordinanza di revoca, per converso, è stata adottata a distanza di oltre sette anni dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201). La dichiarazione di estinzione del reato, infatti, rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio della irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tale caso non è ammessa alcuna possibilità 2 non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottosi. In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che il giudice dell'esecuzione non abbia correttamente applicato al caso di specie il citato principio di diritto, in considerazione del fatto che non si è espresso in merito all'istanza con la quale la difesa aveva chiesto la dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. del reato oggetto della sentenza del Tribunale di Viterbo del 29 aprile 2015. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Viterbo. Così deciso il 29/03/2023
lette/sent-i.te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26990 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/03/2023 Il Procuratore generale, Luigi Giordano, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. SP AT ricorre avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2022 del Tribunale di Viterbo che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex 168 e 164, quarto comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, precedentemente concesso dal G.i.p. del Tribunale di Viterbo con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 29 aprile 2015, definitiva il 2 luglio 2015. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che SP aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa con sentenza del Tribunale di Viterbo del 21 gennaio 2009, definitiva il 5 aprile 2016. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato per il quale era stato concesso il primo beneficio della sospensione condizionale si era estinto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (periodo nel quale SP non aveva commesso ulteriori reati). L'ordinanza di revoca, per converso, è stata adottata a distanza di oltre sette anni dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201). La dichiarazione di estinzione del reato, infatti, rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio della irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tale caso non è ammessa alcuna possibilità 2 non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottosi. In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che il giudice dell'esecuzione non abbia correttamente applicato al caso di specie il citato principio di diritto, in considerazione del fatto che non si è espresso in merito all'istanza con la quale la difesa aveva chiesto la dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. del reato oggetto della sentenza del Tribunale di Viterbo del 29 aprile 2015. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Viterbo. Così deciso il 29/03/2023