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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 638 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to RUOCCO ILARIA. Parte_1
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENI LAURA.
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111
Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N.
26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di addebito n.35720220004645625, notificato in data 01.02.2023, a titolo di crediti contributivi relativi al periodo dal 01/2016 al 12/2021 dovuti alla Gestione Commercianti – è fondata e deve essere accolta.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
4. Secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019; da ultimo Cass.
n.3829 del 14/02/2020).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha
2 sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del
2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa.
5. Nella fattispecie in esame l'iscrizione alla gestione commercianti è stata effettuata CP_ d'Ufficio dall' sul presupposto che la parte ricorrente è risultata essere socio accomandatario della società G.e B sas di NT AN MA (P.IVA per P.IVA_1
l'anno 2016 e, nella dichiarazione di redditi modello Unico 2017 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente (provvedimento
30.07.2021).
Nella memoria di costituzione l' ha dichiarato che: CP_1
1) la società G.e B sas di NT AN MA per gli anni dal 2016 al 2021 non ha mai assunto dipendenti;
2) nelle dichiarazioni UNICO della società relative agli anni dal 2016 al Parte_2
2021, la sig.ra NT ha sempre barrato i riquadri RO di attività prevalente, senza mai disporre alcuna rettifica;
3) per tutti gli anni dal 2016 al 2021 la sig.ra NT ha regolarmente presentato dichiarazioni IVA.
Da tali elementi ha ribadito la fondatezza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito.
6. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione.
L' ha infatti provato di aver inoltrato raccomanda a/r in data 18.08.21 con cui è stata CP_1 comunicata l'iscrizione della NT alla Gestione Commercianti con decorrenza CP_1
3 dal 01.01.2016 (per contributi relativi ad anno 2016, il dies a quo coincide con il termine di pagamento del saldo IRPEF per quell'anno, vale a dire il 16 ottobre 2017).
7. Nel merito il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti l'impresa risulta cessata in data 31.03.2015 (cfr. comunicazione unica con enti destinatari Registro Imprese ed con indicazione della CP_1
“cessazione” al 16.12.2015).
Dalla visura allegata estratta in data 17.12.2025 (nonché da quella prodotta dall' CP_1 estratta in data 12.10.2023), lo stato dell'attività risulta come “Impresa INATTIVA”.
Inoltre, circostanza pacifica e documentalmente acclarata, la società risulta in liquidazione dal 22.05.2018.
La difesa attorea ha evidenziato che la società, non essendo ancora sciolta, è tenuta a dover presentare le dichiarazioni fiscali (dichiarazioni Iva e Modello SP).
8. Non risulta pertanto provato il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti.
D'altronde non risultano sufficienti le sole dichiarazioni rese dal contribuente all'interno del modello unico, il quale, a parere del Tribunale, non assume valore confessorio, col conseguente valore di prova legale, costituendo essa, per contro, mero adempimento di un obbligo di legge.
Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti le dichiarazioni dei redditi, stante il loro carattere non negoziale o dispositivo, non hanno efficacia di confessione stragiudiziale e non comportano alcuna inversione dell'onere della prova circa la partecipazione personale del socio al lavoro CP_ aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, che continua ad incombere sull'
(Cass. 31.08.2018, n. 21511).
La parte ricorrente, in ogni caso, ha dichiarato di aver depositato le dichiarazioni integrative per tutti gli anni oggetto di contestazione, rettificando la dichiarazione nel quadro RO.
9. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_3
(R.G. 638/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa
[...] respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso, annulla l'avviso di addebito n.35720220004645625 impugnato e dichiara non dovute le somme in esso indicate;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 oltre CP_1 iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi;
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 638 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to RUOCCO ILARIA. Parte_1
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENI LAURA.
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111
Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N.
26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di addebito n.35720220004645625, notificato in data 01.02.2023, a titolo di crediti contributivi relativi al periodo dal 01/2016 al 12/2021 dovuti alla Gestione Commercianti – è fondata e deve essere accolta.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
4. Secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019; da ultimo Cass.
n.3829 del 14/02/2020).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha
2 sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del
2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa.
5. Nella fattispecie in esame l'iscrizione alla gestione commercianti è stata effettuata CP_ d'Ufficio dall' sul presupposto che la parte ricorrente è risultata essere socio accomandatario della società G.e B sas di NT AN MA (P.IVA per P.IVA_1
l'anno 2016 e, nella dichiarazione di redditi modello Unico 2017 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente (provvedimento
30.07.2021).
Nella memoria di costituzione l' ha dichiarato che: CP_1
1) la società G.e B sas di NT AN MA per gli anni dal 2016 al 2021 non ha mai assunto dipendenti;
2) nelle dichiarazioni UNICO della società relative agli anni dal 2016 al Parte_2
2021, la sig.ra NT ha sempre barrato i riquadri RO di attività prevalente, senza mai disporre alcuna rettifica;
3) per tutti gli anni dal 2016 al 2021 la sig.ra NT ha regolarmente presentato dichiarazioni IVA.
Da tali elementi ha ribadito la fondatezza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito.
6. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione.
L' ha infatti provato di aver inoltrato raccomanda a/r in data 18.08.21 con cui è stata CP_1 comunicata l'iscrizione della NT alla Gestione Commercianti con decorrenza CP_1
3 dal 01.01.2016 (per contributi relativi ad anno 2016, il dies a quo coincide con il termine di pagamento del saldo IRPEF per quell'anno, vale a dire il 16 ottobre 2017).
7. Nel merito il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti l'impresa risulta cessata in data 31.03.2015 (cfr. comunicazione unica con enti destinatari Registro Imprese ed con indicazione della CP_1
“cessazione” al 16.12.2015).
Dalla visura allegata estratta in data 17.12.2025 (nonché da quella prodotta dall' CP_1 estratta in data 12.10.2023), lo stato dell'attività risulta come “Impresa INATTIVA”.
Inoltre, circostanza pacifica e documentalmente acclarata, la società risulta in liquidazione dal 22.05.2018.
La difesa attorea ha evidenziato che la società, non essendo ancora sciolta, è tenuta a dover presentare le dichiarazioni fiscali (dichiarazioni Iva e Modello SP).
8. Non risulta pertanto provato il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti.
D'altronde non risultano sufficienti le sole dichiarazioni rese dal contribuente all'interno del modello unico, il quale, a parere del Tribunale, non assume valore confessorio, col conseguente valore di prova legale, costituendo essa, per contro, mero adempimento di un obbligo di legge.
Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti le dichiarazioni dei redditi, stante il loro carattere non negoziale o dispositivo, non hanno efficacia di confessione stragiudiziale e non comportano alcuna inversione dell'onere della prova circa la partecipazione personale del socio al lavoro CP_ aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, che continua ad incombere sull'
(Cass. 31.08.2018, n. 21511).
La parte ricorrente, in ogni caso, ha dichiarato di aver depositato le dichiarazioni integrative per tutti gli anni oggetto di contestazione, rettificando la dichiarazione nel quadro RO.
9. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_3
(R.G. 638/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa
[...] respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso, annulla l'avviso di addebito n.35720220004645625 impugnato e dichiara non dovute le somme in esso indicate;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 oltre CP_1 iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi;
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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