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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'ON ON, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3072/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204340 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5089/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 , con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 21/05/20253 e depositato in data 11/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF901M204340 notificato in data 22/03/2025 relativo al periodo d'imposta 2018 con il quale l'Agenzia delle Entrate DP di
Salerno aveva accertato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR 600/73, un contributo Regionale non dichiarato pari ad euro 23.786,00 e quote di ammortamento non deducibili per euro 17.556,00. La ricorrente presentava le seguenti eccezioni : 1) le quote di ammortamento non si riferivano a fabbricati commerciali ma alla manutenzione straordinaria degli stessi per cui la spesa era stata ammortizzata tenendo conto dell'utilità futura del bene. Nel costo della manutenzione del fabbricato, riportato nel registro dei beni ammortizzabili per l'importo complessivo di euro 250.800,00, era compreso il costo per l'installazione di un impianto fotovoltaico, documentato dalla fattura n.2 del 02/12/2012, dell'importo di euro 46.000,00; 2) il contributo regionale ricevuto dell'importo di euro 118.927,78 era stato suddiviso in cinque quote costanti a partire dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014 all'anno 2018. La dichiarazione dei redditi, relativa all'anno di imposta 2017, risultava errata in quanto nel quadro RS4 invece di riportare l'importo di euro
47.752,00 (finanziamento complessivo meno le quote già riportate a tassazione) era stato riportato l'importo del finanziamento originario. Il ricorrente concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva che: 1) al fabbricato commerciale era stata applicata l'aliquota del 10% ritenendo, erroneamente, che la capitalizzazione delle spese per l'impianto fotovoltaico potesse comportare l'applicazione dell'aliquota del 10% in luogo del 3%. 2) per il contributo
Regionale ricevuto nel 2014 la quota che cadeva nell'esercizio era di 23.786,00 pari ad 1/5 del contributo stesso. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Riguardo alla prima questione del recupero a tassazione di parte del costo di ammortamento del fabbricato commerciale per l'importo di euro 17.556,00 si rileva che quanto iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, pari ad euro 250.800,00, comprende non solo il valore del fabbricato commerciale (euro 204.800,00) ma anche le spese sostenute per installazione di un impianto fotovoltaico (euro 46.000,00) ed è stata applicata erroneamente l'aliquota di ammortamento del 10% al posto di quella fiscalmente consentita del 3%. Infatti, la capitalizzazione delle spese non comporta l'applicazione di una aliquota differente, ma permane quella prevista dalla normativa applicabile al bene il cui valore è aumentato per effetto della capitalizzazione delle spese incrementative. Ne consegue che la quota deducibile per l'anno in questione è pari ad euro 250.800,00
x 3% = euro 7.524,00 e non a euro 25.080,00. Con il recupero a tassazione della differenza di euro 17.556,00.
Quanto alla seconda questione relativa al contributo regionale il contribuente non risulta cha abbia dichiarato per l'anno d'imposta 2018 l'importo di euro 23.786,00 pari a 1/5 del contributo ricevuto nel 2014 in misura di euro 118.930,00. Tale importo era stato regolarmente dichiarato nella dichiarazione dell'anno imposta precedente (2017) ma non è stato dichiarato nè ai fini Irpef né ai fini Irap nel periodo d'imposta 2018. Pertanto
è corretto l'attrazione a tassazione della plusvalenza. Non rileva la doglianza del ricorrente in ordine alla circostanza che il finanziamento ricevuto sarebbe stato unico e suddiviso in cinque quote costanti dall'anno di incasso (2014) e che per mero errore nella dichiarazione del 2017 sarebbe stato indicato al rigo RS4
l'importo complessivo del contributo pari ad euro 118.930,00 in luogo di € 47.752,00 (importo complessivo diminuito delle quote già assoggettate a tassazione): infatti l'importo da dichiarare nel periodo d'imposta
2018 ammonta, in ogni caso, ad euro 23.786,00 così come non dichiarato dal contribuente ed accertato dall'Ufficio. A tale proposito si richiama quanto disposto dall'art.88 comma 3 del Tuir che stabilisce : "Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:….. b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato….”. Tali proventi, qualificabili come sopravvenienze attive, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio di percepimento e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Alla luce di tutto quanto eccepito dal ricorrente e controdedotto dal resistente la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Dispone, altresì, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'ON ON, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3072/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204340 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5089/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 , con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 21/05/20253 e depositato in data 11/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF901M204340 notificato in data 22/03/2025 relativo al periodo d'imposta 2018 con il quale l'Agenzia delle Entrate DP di
Salerno aveva accertato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR 600/73, un contributo Regionale non dichiarato pari ad euro 23.786,00 e quote di ammortamento non deducibili per euro 17.556,00. La ricorrente presentava le seguenti eccezioni : 1) le quote di ammortamento non si riferivano a fabbricati commerciali ma alla manutenzione straordinaria degli stessi per cui la spesa era stata ammortizzata tenendo conto dell'utilità futura del bene. Nel costo della manutenzione del fabbricato, riportato nel registro dei beni ammortizzabili per l'importo complessivo di euro 250.800,00, era compreso il costo per l'installazione di un impianto fotovoltaico, documentato dalla fattura n.2 del 02/12/2012, dell'importo di euro 46.000,00; 2) il contributo regionale ricevuto dell'importo di euro 118.927,78 era stato suddiviso in cinque quote costanti a partire dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014 all'anno 2018. La dichiarazione dei redditi, relativa all'anno di imposta 2017, risultava errata in quanto nel quadro RS4 invece di riportare l'importo di euro
47.752,00 (finanziamento complessivo meno le quote già riportate a tassazione) era stato riportato l'importo del finanziamento originario. Il ricorrente concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva che: 1) al fabbricato commerciale era stata applicata l'aliquota del 10% ritenendo, erroneamente, che la capitalizzazione delle spese per l'impianto fotovoltaico potesse comportare l'applicazione dell'aliquota del 10% in luogo del 3%. 2) per il contributo
Regionale ricevuto nel 2014 la quota che cadeva nell'esercizio era di 23.786,00 pari ad 1/5 del contributo stesso. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Riguardo alla prima questione del recupero a tassazione di parte del costo di ammortamento del fabbricato commerciale per l'importo di euro 17.556,00 si rileva che quanto iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, pari ad euro 250.800,00, comprende non solo il valore del fabbricato commerciale (euro 204.800,00) ma anche le spese sostenute per installazione di un impianto fotovoltaico (euro 46.000,00) ed è stata applicata erroneamente l'aliquota di ammortamento del 10% al posto di quella fiscalmente consentita del 3%. Infatti, la capitalizzazione delle spese non comporta l'applicazione di una aliquota differente, ma permane quella prevista dalla normativa applicabile al bene il cui valore è aumentato per effetto della capitalizzazione delle spese incrementative. Ne consegue che la quota deducibile per l'anno in questione è pari ad euro 250.800,00
x 3% = euro 7.524,00 e non a euro 25.080,00. Con il recupero a tassazione della differenza di euro 17.556,00.
Quanto alla seconda questione relativa al contributo regionale il contribuente non risulta cha abbia dichiarato per l'anno d'imposta 2018 l'importo di euro 23.786,00 pari a 1/5 del contributo ricevuto nel 2014 in misura di euro 118.930,00. Tale importo era stato regolarmente dichiarato nella dichiarazione dell'anno imposta precedente (2017) ma non è stato dichiarato nè ai fini Irpef né ai fini Irap nel periodo d'imposta 2018. Pertanto
è corretto l'attrazione a tassazione della plusvalenza. Non rileva la doglianza del ricorrente in ordine alla circostanza che il finanziamento ricevuto sarebbe stato unico e suddiviso in cinque quote costanti dall'anno di incasso (2014) e che per mero errore nella dichiarazione del 2017 sarebbe stato indicato al rigo RS4
l'importo complessivo del contributo pari ad euro 118.930,00 in luogo di € 47.752,00 (importo complessivo diminuito delle quote già assoggettate a tassazione): infatti l'importo da dichiarare nel periodo d'imposta
2018 ammonta, in ogni caso, ad euro 23.786,00 così come non dichiarato dal contribuente ed accertato dall'Ufficio. A tale proposito si richiama quanto disposto dall'art.88 comma 3 del Tuir che stabilisce : "Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:….. b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato….”. Tali proventi, qualificabili come sopravvenienze attive, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio di percepimento e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Alla luce di tutto quanto eccepito dal ricorrente e controdedotto dal resistente la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Dispone, altresì, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.