Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17659
CASS
Sentenza 11 dicembre 2002

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Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto, o, ancora, inviato a partecipare ad un corso di formazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla promozione automatica, in quanto, dagli accertamenti di fatto compiuti nel giudizio di merito, non contestati, non era emerso che l'incarico di svolgimento delle mansioni superiori fosse da collegare, sia pure mediatamente, all'esigenza di sostituire lavoratori "assenti").

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  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17659
Data del deposito : 11 dicembre 2002

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