Sentenza 23 giugno 2017
Massime • 1
È configurabile l'attenuante di cui all'art.62 n. 6 cod.pen., qualora all'integrale risarcimento del danno provveda il fideiussore il quale, prima del giudizio, sia rimborsato dall'autore del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2017, n. 39433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39433 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2017 |
Testo completo
39433-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 23/06/2017 GIOVANNI CONTI - Presidente - Sent. n. sez. 974/2017 Rel. Consigliere - ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE STEFANO MOGINI N. 124/2017 ERSILIA CALVANESE GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI LI nato il [...] a [...] ( SVIZZERA) avverso la sentenza del 06/05/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'annullamento, limitatamente al mancato riconoscimento del risarcimento del danno. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 06/05/2016, ha confermato l'affermazione di responsabilità di FI CA pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 23/01/2013, in relazione all'imputazione di cui all'art. 314 cod. pen.
2. Con il ricorso proposto dalla difesa di CA si deduce violazione di legge, derivante dalla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Si osserva che prima del giudizio, ed in particolare il 16/06/2011, l'interessato ha provveduto a risarcire la società che, quale fideiussore, aveva in precedenza risarcito l'agenzia delle entrate. La Corte ha negato l'attenuante in ragione dell'intervento del terzo nell'adempimento nei confronti della parte lesa, elemento di fatto che parte della giurisprudenza non ritiene preclusiva del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È indiscusso in fatto che il risarcimento sia intervenuto, a cura del CA, prima del giudizio di primo grado ed in via integrale, e risulta corrisposto non direttamente al creditore, ma al fideiussore escusso da quest'ultimo, circostanza sulla base della quale è stata escluso dal giudice di merito il riconoscimento dell'attenuante, per la mancanza del versamento nelle mani del titolare del diritto. L'osservazione in fatto non appare idonea ad imporre le conclusioni raggiunte. Si deve ricordare che la ratio della prevista attenuante, di natura soggettiva quanto agli effetti, è volta a riconoscere valenza alla manifestazione di resipiscenza che deve ravvisarsi, nel pieno e tempestivo riconoscimento del diritto del danneggiato, comportamento a cui la norma riconosce valenza ai fini del ridimensionamento della gravità dei fatti. La natura oggettiva dell'attenuante invece è data dalla presenza delle condizioni di fatto inerenti all'integralità e tempestività del danno risarcito, che nel caso concreto sussistono. Non si dubita che il CA abbia integralmente versato la somma dovuta prima del giudizio, ancorché nelle mani del fideiussore, essendo impossibilitato a farlo nei confronti del creditore, che risulta già completamente soddisfatto. Del resto la mancanza della necessaria correlazione tra debitore e creditore è confermata dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità che riconosce l'applicazione della diminuente nei casi in cui al risarcimento provveda l'assicurazione (per tutte da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 23663 del 24/01/2013 imp. Segatto, Rv.256194), richiedendosi solo la condivisione, a cura del debitore, di tale scelta. Nella fattispecie, a ben vedere, c'è qualcosa di più: da un canto l'esposizione economica tempestiva ed integrale a favore del fideiussore, dall'altra l'impossibilità, per la già intervenuta escussione di quest'ultimo, di provvedere in modo diverso e maggiormente satisfattivo. Ne consegue che, dovendo nel concreto ravvisarsi tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi della diminuente, la stessa possa essere riconosciuta.
3. Alla luce dei richiami di fatto contenuti nella pronuncia, che danno conto dell'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, per la presenza di circostanza favorevoli che giustificavano il ridimensionamento della sanzione, risulta possibile disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione dell'attenuante negata, calcolandone l'incidenza nella massima estensione di un terzo della pena determinata nel merito, proprio per effetto degli indicatori positivi riferiti. La sanzione quindi va rideterminata in mesi dieci e giorni venti di reclusione, pari al terzo di quella computata in primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in punto di circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. che riconosce, e ridetermina la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione. Così deciso il 23/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Giovanni Conti f o ll IN CANCELLERIA] DEPOSITATO 2017 AGO H 25 IL FUNZA 3