Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
ee 58153 3 Oggetto: IRPEF R.G. 153 /1997 Udienza del 20.12.2000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 3 8 5 8 0 A I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 5 A . T 8 N E 9 U 1 - N B / I O 4 B I / R . 6 Z L T 2 A L dai s i su . R A Cron 8169 R . T . P S . A B I I D A Dott. Vincenzo Carbone G Presidente T R L E E E 1 R D 3 T I A A S D N Dott. Giovanni Paolini Consigliere M N E E S I T A N Consigliere rel. E Dott. Eugenio Amari S E Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 58153 sul ricorso proposto da BO ES, elettivamente dom.to in Roma, viale Angelico 39, presso lo studio dell'avv. Sergio Smedile, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione 16, n. 3198, dell'8.11.1996/12.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per il contribuente l'avv. Smedile;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 9 1 1 2 Svolgimento del processo 1. Con ricorso presentato in data 10.9.1984 ES BO ricorreva alla Commissione tributaria di 1° grado di Parma avverso la cartella esattoriale, notificata il 16.8.1984, per il pagamento della somma di lire 34.834.800 per imposte e penalità liquidate a seguito di avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi del 1975. La Commissione tributaria adita, dopo avere rilevato che l'Ufficio aveva provveduto alla notificazione dell'avviso di accertamento in data 18.10.1982, e cioè oltre il termine di scadenza del 31.12.1981, con decisione del 20.11/5.12.1984 accoglieva il ricorso riconoscendo illegittima l'iscrizione a ruolo basata su un accertamento non valido. L'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria di 2° grado, che riconosceva radicalmente nullo l'accertamento posto in essere dopo il prescritto termine di decadenza. La Commissione tributaria centrale, con la decisione in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso dell'Ufficio deducendo che l'art. 16, 3° comma, d.p.r. 636/1972 ammetteva il ricorso contro il ruolo soltanto se quest'ultimo non era stato preceduto dalla notificazione dell'avviso di accertamento;
e poiché nel caso di specie tale notifica vi era stata, l'atto impugnabile era soltanto l'avviso di accertamento, sia pure per contestarne l'intempestività, e non già l'iscrizione a ruolo o la notifica della esattoriale, che rappresentavanocartella consequenziali atti meramente all'accertamento. Ricorre per cassazione il contribuente. RE Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 2. Con un unico motivo cassazione il contribuente denuncia la violazione degli artt. 111 della Costituzione e 360 n 3 c.p.c. "in relazione alle norme sui termini di decadenza per lo svolgimento di attività di accertamento delle imposte sui redditi". Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., per l'omessa indicazione dei motivi sui quali si fonda e delle norme di diritto che si assumono violate;
nel merito, che l'avviso di accertamento era divenuto definitivo perché non impugnato nel termine di legge.
3. Il ricorso del BO é ammissibile in quanto in esso sono indicati i motivi sui quali fonda (mancata notifica dell'avviso di accertamento nei termini di legge) e le norme che si ritengono violate (artt. 111 dell Costituzione 360 e. 360 n. 3 c.p.c., nonché, implicitamente, art. 43 d.p.r. 600/1973. Il ricorso é peraltro infondato. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'osservanza del termine per la notifica dell'avviso di accertamento é prescritto, a norma dell'art. 43 d.p.r. 600/1973, a pena di decadenza e non di nullità dell'atto. Conseguentemente, dalla data della notificazione decorre il termine di 60 giorni previsto per proporre ricorso alla Commissione tributaria (art. 16, comma 5, d.p.r. 636/1972). Il ricorso contro il ruolo é ammesso, a norma del comma 3 dell'art. 16 citato, soltanto se esso non sia stato preceduto dalla notificazione dell'avviso di accertamento;
con la conseguenza che nel caso in cui tale adempimento vi sia stato sussiste, sia pure per fare valere l'intempestività della notifica, l'onere di impugnare l'atto nel termine di legge. Il che non si é verificato nel caso di specie ove il contribuente non ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento ma solo contro il ruolo. E 6 Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le 8 N 9 1 O / I 4 Z / spese 5 6 A 2 . R A . T I N
P.Q.M.
R S . - R I P . B G A D . E rigetta il ricorso e compensa le spese. T L L R E U L D B A A Roma, 20.12.2000 I I . S D R B N A T E o A t T T Il Consigliere est. I Pres 1 R Il 3 E T . DEPOSITATO IN CANCELLERIA A F N L E Oggi 16 MAR. 2001. E IL CANCELLIERE C1 C IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 Osvaldo Ascanio