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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa IA OL ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3621/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 14/10/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUGLIANO FELICE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
con Sede Legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 Controparte_1
(Codice Fiscale ), Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e P.IVA_1 coordinamento di Ferrovie dello Stato in persona dell'Avv. Nicola Nero in Controparte_2 qualità di rappresentata e difesa nel presente Controparte_3 giudizio dall'Avvocato Giovanni Ronconi
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva questo giudice del lavoro e premetteva: di essere dipendente della Controparte_1
e di svolgere mansioni di Operatore Specializzato Manutenzione livello D1, venendo costantemente a contatto con grassi e olii per l'utilizzo di lubrificanti a composizione minerale e di polveri ed altri materiali maleodoranti presenti sulla strada ferrata o rifiuti oltre che materiale di natura biologica quali pollini, muffe, virus e batteri;
di essere, pertanto, tenuto a indossare, nello svolgimento delle proprie mansioni, particolari
1 dispositivi di protezione individuale, necessari ex artt. 74 e ss. d.lgs. n. 81/2008, al fine di prevenire pericoli o danni alla propria incolumità. Lamentava, tuttavia, che la datrice di lavoro, in violazione dell'obbligo sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 77, comma 4, del suddetto decreto, non si era mai fatta carico dell'attività di pulizia dei D.P.I. di cui si era dovuto occupare lui stesso. Essendo rimasta senza esito la separata diffida stragiudiziale,
l'istante chiedeva, pertanto, di accertare che egli presta attività lavorativa alle dipendenze della resistente con le mansioni sopra meglio specificate ed è obbligato a indossare i previsti dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro;
che, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, la resistente è tenuta all'efficienza e alla pulizia dei dispositivi di protezione individuali;
che il lavoratore ha provveduto autonomamente alla pulizia e al mantenimento delle condizioni di efficienza degli stessi, con una frequenza media di un lavaggio a settimana, e per l'effetto chiedeva di condannare la società convenuta a corrispondergli la somma di € 4.044,32 o, in subordine, al pagamento secondo equità di euro 950,00, oltre accessori di legge.
Nella resistenza della convenuta, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sostituita l'udienza del 14.10.2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
Non è fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto introduttivo per difetto dei requisiti previsti dal n. 4 dell'art. 414 c.p.c. Il ricorso permette, unitamente ai documenti allegati, di identificare gli elementi della domanda e ha consentito alla resistente di approntare compiutamente le sue difese (v. Cass. n. 3816/2020). Parimenti infondata è
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui al n. 5 dello stesso art. 414 c.p.c.; la norma fa riferimento ad elementi (mezzi di prova) la cui omessa specificazione non comporta l'invalidità dell'atto introduttivo, bensì l'eventuale decadenza della parte dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo (v.
Cass. n. 17122/2013).
Nel merito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 626/1994, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, si definisce dispositivo di protezione individuale “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”; non sono, invece, dispositivi di protezione individuale “gli indumenti di lavoro
2 ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”.
La norma è stata ripresa dal successivo art. 74 d.lgs. n. 81/2008 il quale, nel testo applicabile ratione temporis, tiene conto, altresì, “delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n.
2016/425”. Il successivo art. 77 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire “ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76” (comma 3) e di mantenerli in efficienza, assicurandone “le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni
e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”
(comma 4). Trattasi di disposizioni imperative, al pari di quelle già dettate dagli artt. 40 e ss. d.lgs. n. 626/1994 (e, prima ancora, dagli artt. 377 e 379, d.P.R. n. 547/1955), poiché poste a tutela anche dell'interesse della collettività.
L'idoneità degli strumenti di protezione deve essere, dunque, garantita dal datore di lavoro non soltanto al momento della loro consegna ai lavoratori, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione;
le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo in tal modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni.
Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario del generale obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 10128/2023 e i numerosi precedenti in essa richiamati).
La Corte, nella pronuncia cit., ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro
3 ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili” (v. in termini Cass. n. 18656/2023, la quale ha riconosciuto il diritto di un operaio dipendente di un'azienda ferroviaria al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, atteso che vanno qualificati come dispositivi di protezione individuale gli indumenti che l'azienda fornisce al lavoratore e quest'ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro).
Ne consegue l'obbligo per il datore di lavoro non solo di fornire tali indumenti, ma anche di occuparsi della relativa pulizia e manutenzione, eventualmente sostituendoli in caso di usura;
il relativo inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale del datore, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e nullità parziale, per contrasto con norme imperative di eventuali clausole, in senso contrario, del contratto collettivo (v. Cass. n. 8585/2015).
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico – in quanto non contestato - che il ricorrente ha sempre svolto mansioni corrispondenti a quelle previste dalle declaratorie del profilo professionale rivestito di Operatore Specializzato Manutenzione livello D1, occupandosi della manutenzione, da effettuare lungo linea e nei piazzali di stazione, ricadenti nell'ambito territoriale della Unità Manutentiva di appartenenza.
A tal fine giova evidenziare, in via preliminare, che il ricorrente ha dedotto di essere stato esposto, nello svolgimento delle sopra-menzionate attività, al contatto con grassi e olii per l'utilizzo di lubrificanti a composizione minerale ed altri materiali maleodoranti presenti sulla strada ferrata, oltre che materiale di natura biologica quali pollini, muffe, virus e batteri nonché ad agenti atmosferici ed inquinanti ambientali di natura di natura chimica
(quali polveri, liquidi) avendo a che fare con lubrificanti, olii e grassi.
La resistente ha contestato parte delle condizioni lavorative a cui sarebbe stato esposto il ricorrente.
Ciò posto, si osserva, in linea generale, che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. Invero,
l'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione
4 individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che “Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Nel caso in esame, è pacifico che la ha fornito al Controparte_1 ricorrente, quali D.P.I.: n. 1 giacca, n. 1 pantalone, n. 1 giubbino e n. 1 polo estiva per il
2014; n. 2 completi pantalone più giacca per il 2018, n. 1 completo invernale e n. 1 completo estivo pantalone più giacca per il 2019; n. 1 T-shirt, n.1 polo alta visibilità e n. 2 pile invernali per il 2019; n. 1 giacca e n. 1 pantalone per il 2021; n. 2 giacche per il 2022
(v. memoria difensiva della convenuta). Quanto agli «indumenti contro le intemperie»
(“giubbotto ad alta visibilità” e “tute antipioggia”), essi consistono, in particolare, in una giacca impermeabile invernale e un completo impermeabile (giacca e pantalone), secondo quanto dedotto dalla stessa resistente.
Pertanto, nella fattispecie in esame, la società convenuta ha esplicitamente ammesso di avere fornito al ricorrente, in considerazione delle mansioni a cui era stato addetto, i DPI costituiti da un giubbotto ad alta visibilità e da un indumento contro le intemperie, nella specie una giacca impermeabile invernale.
Risulta, quindi, pacifico che il ricorrente, nell'espletamento delle sue mansioni, avesse l'obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale idonei a salvaguardare la propria incolumità ed a prevenire rischi per la salute e per la sicurezza e che gli stessi fossero tute e giubbotti invernali ad alta visibilità, gilet ad alta visibilità (cd. smanicato), tute antipioggia ad alta visibilità in tessuto di poliestere e poliuretano, guanti isolanti e da manutenzione, caschi, scarpe antinfortunistiche, e cinture e che a norma di legge il datore di lavoro fornisce ai lavoratori D.P.I. in conformità ai requisiti previsti dall'art.76 e come desunti dal catalogo consegnato al lavoratore dalle OO.SS. (cfr. produzione di parte doc.6).
E, invero, il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, che la stessa riconosce di aver messo a disposizione del ricorrente per “lavorazioni che importino o possano importare insudiciamento degli abiti, proprio al fine di preservarne igiene ed integrità”.
5 La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi.
Ebbene, lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
Peraltro, costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019; Cass.n.23005/2014).
L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o 8 accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019).
E risulta pacifico, in quanto non contestato, che la società non ha Controparte_1 mai provveduto al lavaggio dei DPI.
6 L'assunto della resistente secondo cui non è previsto un obbligo di lavaggio degli indumenti essendo dalla stessa garantito il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi, è infondato.
Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
La norma, quindi, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro.
Rientra, del resto, nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione.
Né rileva la circostanza evidenziata dalla società resistente, relativa all'esiguità del costo del gilet, sostituito a consumo ogni qualvolta se ne presentasse la necessità e non sottoponibile a lavaggio ad acqua, e neppure l'argomentazione secondo la quale, a fronte dell'obbligo, di cui all'art. 77, co. 4 lett a), del D. Lgs. n. 81/2008, posto a carico del datore di lavoro, di mantenere in efficienza i DPI, la società aveva provveduto alla sostituzione a consumo dei DPI (e in particolare della pettorina), fornendone nuovi ogni qualvolta necessario.
La società ha, invero, solo genericamente dedotto di aver provveduto alla sostituzione di pettorine, senza indicarne la cadenza e senza nulla dedurre in ordine alle modalità con le quali ne ha assicurato le condizioni di igiene nelle more della sostituzione;
nulla ha, poi, dedotto, quanto alle modalità di assicurazione delle condizioni d'igiene della giacca invernale pacificamente fornita al dipendente, tecnico specializzato, addetto agli impianti di sicurezza.
La resistente ha, poi, fatto riferimento alla sostituzione del giubbotto ad alta visibilità “ogni qualvolta sia necessario”, provvedendo ciclicamente alla sostituzione a consumo atteso che il lavaggio ad acqua comprometterebbe la fluorescenza delle bande catarifrangenti laterali determinando la perdita di visibilità senza però allegare di aver approntato un
7 sistema di pulizia o sostituzione ogni qual volta lo stesso divenisse sudicio per l'uso lavorativo.
Nulla ha dedotto la società quanto alla manutenzione e all'assicurazione dell'igiene dell'indumento fornito contro le intemperie, essendosi limitata a precisare che esso consiste in una giacca invernale, da utilizzarsi secondo necessità in funzione delle condizioni metereologiche.
Sulla scorta di quanto finora esposto, si osserva che era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. – previsto dagli artt. artt.
43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come
DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia.
È infondata, poi, la censura mossa dalla resistente secondo cui il lavoratore non ha fornito la prova del danno nonché degli elementi idonei per la sua quantificazione.
Al riguardo, il danno subito dal lavoratore è evidente: il mancato lavaggio di DPI e indumenti da parte del datore di lavoro che ne era obbligato, ha costretto il lavoratore a provvedervi, sostenendone i relativi costi.
Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo”
(Cass. 16715/2014).
Anche la Corte d'Appello di Napoli ha recentemente affermato: “Nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore, in base al principio "ei incumbit probatio qui dicit" a dovere allegare i fatti sopra richiamati in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del
D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, ma una volta ritenuto l'inadempimento denunciato dell'obbligo avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (Cass.
12710/2023)” (v. sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3776/2023, in atti).
8 Quanto alla circostanza evidenziata dalla resistente dell'esistenza di un documento di marzo 2019 col quale la società autorizzava il lavaggio dei DPI presso lavanderie specializzate con rilascio di scontrino da rimborsare al momento della presentazione, con conseguente inammissibilità della domanda attorea a decorrere da tale data, si condivide quanto affermato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza cit., la quale ha ribadito che: “Irrilevante appare la nota del 25.03.2019 con la quale il Direttore della DTP di Napoli ha disposto, nell'attesa dell'attivazione di un Accordo Quadro Nazionale per l'attività di lavaggio dei DPI, un'apposita procedura in base alla quale i lavoratori, in seguito all'avvenuto lavaggio dei DPI presso le apposite lavanderie, possano chiedere il rimborso del pagamento a tal fine sostenuto mediante l'esibizione della ricevuta/scontrino fiscale al responsabile della propria struttura/unità organizzativa. Ebbene tale procedura, come affermata dalla stessa società datrice, concretizza soltanto uno degli strumenti possibili per poter procedere alla manutenzione/lavaggio dei DPI che resta a pieno carico della
Società: sicchè la stessa non assume carattere tassativo o cogente né può CP_4 ritenersi condizione di procedibilità del ricorso giudiziario”.
Anche in ordine alla quantificazione del danno questo giudice ritiene di aderire al criterio di quantificazione richiamato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza versata in atti che ha ritenuto che il danno risentito dal lavoratore è identificabile nelle spese vive sopportate per provvedere ad un lavaggio in ambito domestico e che non può, invece, assumersi a parametro il prezzo medio praticato dalle lavanderie poiché non risulta la necessità di un lavaggio specializzato.
Dunque, in via equitativa, può essere riconosciuto un danno mensile pari ad euro 10,00 al mese, considerando un lavaggio settimanale per quattro settimane al mese, atteso che, una spesa per lavaggio pari ad euro 2,5 per lavaggio, appare rispondente a quella sostenuta dal lavoratore considerate le componenti del costo (detersivi, acqua ed energia elettrica) (v. sentenza della Corte d'Appello sopra cit.).
Ebbene, a fronte dell'accertato inadempimento contrattuale del datore di lavoro e della pacifica circostanza che la prescrizione sia stata interrotta dalla richiesta stragiudiziale del dipendente in data del 1.6.2023, la pretesa risarcitoria va conseguentemente riconosciuta per tutto il periodo indicato in ricorso in quanto rientrante nel decennio anteriore e, pertanto, questo Giudice stima corretta la riduzione in via equitativa – come invocata dal ricorrente e tenuto conto anche della genericità delle contestazioni di parte resistente -del risarcimento del danno in una somma complessiva pari ad euro 950,00.
9 Ne consegue che deve disporsi la condanna della resistente al pagamento del risarcimento nella misura complessiva di euro 950,00, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al risarcimento, in favore di , del danno da omessa manutenzione dei DPI in misura pari ad € Parte_1
950,00, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese liquidate in euro 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA E CPA, con distrazione.
Aversa, 15.10.2025
Il giudice
IA OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa IA OL ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3621/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 14/10/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUGLIANO FELICE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
con Sede Legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 Controparte_1
(Codice Fiscale ), Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e P.IVA_1 coordinamento di Ferrovie dello Stato in persona dell'Avv. Nicola Nero in Controparte_2 qualità di rappresentata e difesa nel presente Controparte_3 giudizio dall'Avvocato Giovanni Ronconi
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva questo giudice del lavoro e premetteva: di essere dipendente della Controparte_1
e di svolgere mansioni di Operatore Specializzato Manutenzione livello D1, venendo costantemente a contatto con grassi e olii per l'utilizzo di lubrificanti a composizione minerale e di polveri ed altri materiali maleodoranti presenti sulla strada ferrata o rifiuti oltre che materiale di natura biologica quali pollini, muffe, virus e batteri;
di essere, pertanto, tenuto a indossare, nello svolgimento delle proprie mansioni, particolari
1 dispositivi di protezione individuale, necessari ex artt. 74 e ss. d.lgs. n. 81/2008, al fine di prevenire pericoli o danni alla propria incolumità. Lamentava, tuttavia, che la datrice di lavoro, in violazione dell'obbligo sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 77, comma 4, del suddetto decreto, non si era mai fatta carico dell'attività di pulizia dei D.P.I. di cui si era dovuto occupare lui stesso. Essendo rimasta senza esito la separata diffida stragiudiziale,
l'istante chiedeva, pertanto, di accertare che egli presta attività lavorativa alle dipendenze della resistente con le mansioni sopra meglio specificate ed è obbligato a indossare i previsti dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro;
che, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, la resistente è tenuta all'efficienza e alla pulizia dei dispositivi di protezione individuali;
che il lavoratore ha provveduto autonomamente alla pulizia e al mantenimento delle condizioni di efficienza degli stessi, con una frequenza media di un lavaggio a settimana, e per l'effetto chiedeva di condannare la società convenuta a corrispondergli la somma di € 4.044,32 o, in subordine, al pagamento secondo equità di euro 950,00, oltre accessori di legge.
Nella resistenza della convenuta, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sostituita l'udienza del 14.10.2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
Non è fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto introduttivo per difetto dei requisiti previsti dal n. 4 dell'art. 414 c.p.c. Il ricorso permette, unitamente ai documenti allegati, di identificare gli elementi della domanda e ha consentito alla resistente di approntare compiutamente le sue difese (v. Cass. n. 3816/2020). Parimenti infondata è
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui al n. 5 dello stesso art. 414 c.p.c.; la norma fa riferimento ad elementi (mezzi di prova) la cui omessa specificazione non comporta l'invalidità dell'atto introduttivo, bensì l'eventuale decadenza della parte dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo (v.
Cass. n. 17122/2013).
Nel merito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 626/1994, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, si definisce dispositivo di protezione individuale “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”; non sono, invece, dispositivi di protezione individuale “gli indumenti di lavoro
2 ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”.
La norma è stata ripresa dal successivo art. 74 d.lgs. n. 81/2008 il quale, nel testo applicabile ratione temporis, tiene conto, altresì, “delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n.
2016/425”. Il successivo art. 77 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire “ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76” (comma 3) e di mantenerli in efficienza, assicurandone “le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni
e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”
(comma 4). Trattasi di disposizioni imperative, al pari di quelle già dettate dagli artt. 40 e ss. d.lgs. n. 626/1994 (e, prima ancora, dagli artt. 377 e 379, d.P.R. n. 547/1955), poiché poste a tutela anche dell'interesse della collettività.
L'idoneità degli strumenti di protezione deve essere, dunque, garantita dal datore di lavoro non soltanto al momento della loro consegna ai lavoratori, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione;
le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo in tal modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni.
Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario del generale obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 10128/2023 e i numerosi precedenti in essa richiamati).
La Corte, nella pronuncia cit., ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro
3 ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili” (v. in termini Cass. n. 18656/2023, la quale ha riconosciuto il diritto di un operaio dipendente di un'azienda ferroviaria al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, atteso che vanno qualificati come dispositivi di protezione individuale gli indumenti che l'azienda fornisce al lavoratore e quest'ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro).
Ne consegue l'obbligo per il datore di lavoro non solo di fornire tali indumenti, ma anche di occuparsi della relativa pulizia e manutenzione, eventualmente sostituendoli in caso di usura;
il relativo inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale del datore, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e nullità parziale, per contrasto con norme imperative di eventuali clausole, in senso contrario, del contratto collettivo (v. Cass. n. 8585/2015).
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico – in quanto non contestato - che il ricorrente ha sempre svolto mansioni corrispondenti a quelle previste dalle declaratorie del profilo professionale rivestito di Operatore Specializzato Manutenzione livello D1, occupandosi della manutenzione, da effettuare lungo linea e nei piazzali di stazione, ricadenti nell'ambito territoriale della Unità Manutentiva di appartenenza.
A tal fine giova evidenziare, in via preliminare, che il ricorrente ha dedotto di essere stato esposto, nello svolgimento delle sopra-menzionate attività, al contatto con grassi e olii per l'utilizzo di lubrificanti a composizione minerale ed altri materiali maleodoranti presenti sulla strada ferrata, oltre che materiale di natura biologica quali pollini, muffe, virus e batteri nonché ad agenti atmosferici ed inquinanti ambientali di natura di natura chimica
(quali polveri, liquidi) avendo a che fare con lubrificanti, olii e grassi.
La resistente ha contestato parte delle condizioni lavorative a cui sarebbe stato esposto il ricorrente.
Ciò posto, si osserva, in linea generale, che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. Invero,
l'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione
4 individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che “Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Nel caso in esame, è pacifico che la ha fornito al Controparte_1 ricorrente, quali D.P.I.: n. 1 giacca, n. 1 pantalone, n. 1 giubbino e n. 1 polo estiva per il
2014; n. 2 completi pantalone più giacca per il 2018, n. 1 completo invernale e n. 1 completo estivo pantalone più giacca per il 2019; n. 1 T-shirt, n.1 polo alta visibilità e n. 2 pile invernali per il 2019; n. 1 giacca e n. 1 pantalone per il 2021; n. 2 giacche per il 2022
(v. memoria difensiva della convenuta). Quanto agli «indumenti contro le intemperie»
(“giubbotto ad alta visibilità” e “tute antipioggia”), essi consistono, in particolare, in una giacca impermeabile invernale e un completo impermeabile (giacca e pantalone), secondo quanto dedotto dalla stessa resistente.
Pertanto, nella fattispecie in esame, la società convenuta ha esplicitamente ammesso di avere fornito al ricorrente, in considerazione delle mansioni a cui era stato addetto, i DPI costituiti da un giubbotto ad alta visibilità e da un indumento contro le intemperie, nella specie una giacca impermeabile invernale.
Risulta, quindi, pacifico che il ricorrente, nell'espletamento delle sue mansioni, avesse l'obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale idonei a salvaguardare la propria incolumità ed a prevenire rischi per la salute e per la sicurezza e che gli stessi fossero tute e giubbotti invernali ad alta visibilità, gilet ad alta visibilità (cd. smanicato), tute antipioggia ad alta visibilità in tessuto di poliestere e poliuretano, guanti isolanti e da manutenzione, caschi, scarpe antinfortunistiche, e cinture e che a norma di legge il datore di lavoro fornisce ai lavoratori D.P.I. in conformità ai requisiti previsti dall'art.76 e come desunti dal catalogo consegnato al lavoratore dalle OO.SS. (cfr. produzione di parte doc.6).
E, invero, il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, che la stessa riconosce di aver messo a disposizione del ricorrente per “lavorazioni che importino o possano importare insudiciamento degli abiti, proprio al fine di preservarne igiene ed integrità”.
5 La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi.
Ebbene, lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
Peraltro, costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019; Cass.n.23005/2014).
L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o 8 accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019).
E risulta pacifico, in quanto non contestato, che la società non ha Controparte_1 mai provveduto al lavaggio dei DPI.
6 L'assunto della resistente secondo cui non è previsto un obbligo di lavaggio degli indumenti essendo dalla stessa garantito il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi, è infondato.
Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
La norma, quindi, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro.
Rientra, del resto, nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione.
Né rileva la circostanza evidenziata dalla società resistente, relativa all'esiguità del costo del gilet, sostituito a consumo ogni qualvolta se ne presentasse la necessità e non sottoponibile a lavaggio ad acqua, e neppure l'argomentazione secondo la quale, a fronte dell'obbligo, di cui all'art. 77, co. 4 lett a), del D. Lgs. n. 81/2008, posto a carico del datore di lavoro, di mantenere in efficienza i DPI, la società aveva provveduto alla sostituzione a consumo dei DPI (e in particolare della pettorina), fornendone nuovi ogni qualvolta necessario.
La società ha, invero, solo genericamente dedotto di aver provveduto alla sostituzione di pettorine, senza indicarne la cadenza e senza nulla dedurre in ordine alle modalità con le quali ne ha assicurato le condizioni di igiene nelle more della sostituzione;
nulla ha, poi, dedotto, quanto alle modalità di assicurazione delle condizioni d'igiene della giacca invernale pacificamente fornita al dipendente, tecnico specializzato, addetto agli impianti di sicurezza.
La resistente ha, poi, fatto riferimento alla sostituzione del giubbotto ad alta visibilità “ogni qualvolta sia necessario”, provvedendo ciclicamente alla sostituzione a consumo atteso che il lavaggio ad acqua comprometterebbe la fluorescenza delle bande catarifrangenti laterali determinando la perdita di visibilità senza però allegare di aver approntato un
7 sistema di pulizia o sostituzione ogni qual volta lo stesso divenisse sudicio per l'uso lavorativo.
Nulla ha dedotto la società quanto alla manutenzione e all'assicurazione dell'igiene dell'indumento fornito contro le intemperie, essendosi limitata a precisare che esso consiste in una giacca invernale, da utilizzarsi secondo necessità in funzione delle condizioni metereologiche.
Sulla scorta di quanto finora esposto, si osserva che era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. – previsto dagli artt. artt.
43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come
DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia.
È infondata, poi, la censura mossa dalla resistente secondo cui il lavoratore non ha fornito la prova del danno nonché degli elementi idonei per la sua quantificazione.
Al riguardo, il danno subito dal lavoratore è evidente: il mancato lavaggio di DPI e indumenti da parte del datore di lavoro che ne era obbligato, ha costretto il lavoratore a provvedervi, sostenendone i relativi costi.
Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo”
(Cass. 16715/2014).
Anche la Corte d'Appello di Napoli ha recentemente affermato: “Nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore, in base al principio "ei incumbit probatio qui dicit" a dovere allegare i fatti sopra richiamati in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del
D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, ma una volta ritenuto l'inadempimento denunciato dell'obbligo avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (Cass.
12710/2023)” (v. sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3776/2023, in atti).
8 Quanto alla circostanza evidenziata dalla resistente dell'esistenza di un documento di marzo 2019 col quale la società autorizzava il lavaggio dei DPI presso lavanderie specializzate con rilascio di scontrino da rimborsare al momento della presentazione, con conseguente inammissibilità della domanda attorea a decorrere da tale data, si condivide quanto affermato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza cit., la quale ha ribadito che: “Irrilevante appare la nota del 25.03.2019 con la quale il Direttore della DTP di Napoli ha disposto, nell'attesa dell'attivazione di un Accordo Quadro Nazionale per l'attività di lavaggio dei DPI, un'apposita procedura in base alla quale i lavoratori, in seguito all'avvenuto lavaggio dei DPI presso le apposite lavanderie, possano chiedere il rimborso del pagamento a tal fine sostenuto mediante l'esibizione della ricevuta/scontrino fiscale al responsabile della propria struttura/unità organizzativa. Ebbene tale procedura, come affermata dalla stessa società datrice, concretizza soltanto uno degli strumenti possibili per poter procedere alla manutenzione/lavaggio dei DPI che resta a pieno carico della
Società: sicchè la stessa non assume carattere tassativo o cogente né può CP_4 ritenersi condizione di procedibilità del ricorso giudiziario”.
Anche in ordine alla quantificazione del danno questo giudice ritiene di aderire al criterio di quantificazione richiamato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza versata in atti che ha ritenuto che il danno risentito dal lavoratore è identificabile nelle spese vive sopportate per provvedere ad un lavaggio in ambito domestico e che non può, invece, assumersi a parametro il prezzo medio praticato dalle lavanderie poiché non risulta la necessità di un lavaggio specializzato.
Dunque, in via equitativa, può essere riconosciuto un danno mensile pari ad euro 10,00 al mese, considerando un lavaggio settimanale per quattro settimane al mese, atteso che, una spesa per lavaggio pari ad euro 2,5 per lavaggio, appare rispondente a quella sostenuta dal lavoratore considerate le componenti del costo (detersivi, acqua ed energia elettrica) (v. sentenza della Corte d'Appello sopra cit.).
Ebbene, a fronte dell'accertato inadempimento contrattuale del datore di lavoro e della pacifica circostanza che la prescrizione sia stata interrotta dalla richiesta stragiudiziale del dipendente in data del 1.6.2023, la pretesa risarcitoria va conseguentemente riconosciuta per tutto il periodo indicato in ricorso in quanto rientrante nel decennio anteriore e, pertanto, questo Giudice stima corretta la riduzione in via equitativa – come invocata dal ricorrente e tenuto conto anche della genericità delle contestazioni di parte resistente -del risarcimento del danno in una somma complessiva pari ad euro 950,00.
9 Ne consegue che deve disporsi la condanna della resistente al pagamento del risarcimento nella misura complessiva di euro 950,00, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al risarcimento, in favore di , del danno da omessa manutenzione dei DPI in misura pari ad € Parte_1
950,00, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese liquidate in euro 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA E CPA, con distrazione.
Aversa, 15.10.2025
Il giudice
IA OL
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