CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 708/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2122/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002131060000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002131060000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002131060000 BOLLO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210081761782000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210108729156000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220033671364000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29620249034281480000,notificata il 11.01.2025, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, delle cartelle di pagamento annualità 2016, 2018
e 2019 e delle correlate cartelle di pagamento n. 29620210081761782000, n. 29620210108729156000 e n. 29620220033671364000, per il veicolo tg. Targa_1 evidenziando difetto di legittimazione passiva in quanto il suddetto veicolo è stato venduto in data 16.03.2012 alla Società_1, fatto accertato con sentenza n. 66/2023 con cui il Giudice di Pace di Alcamo ha dichiarato accertata la perdita di possesso da parte della ricorrente con effetto dal 16.03.2012 ed al 17.10.2020, data in cui il veicolo è stata trasferito ad altro acquirente.
Peraltro, tale fatto è stato oggetto di accertamento da parte della CGT di Palermo con sentenza n. 2550/2024.
Chiede annullamento dell'atto con distrazione.
Si è costituita la regione Siciliana evidenziando che il veicolo in oggetto era intestato alla parte ricorrente nel Pubblico Registro Automobilistico, atteso che non risulta essere effettuata la relativa trascrizione al PRA come previsto dall'art. 5 della L.53/1983. Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando inammissibilità del ricorso e difetto di legittimazione passiva. Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che parte ricorrente ha ricevuto notifica delle cartelle prodromiche rispetto all'atto impugnato;
poiché le stesse non risultano impugnate nei termini di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 546/92 , né risultano formulate censure specifiche relative all'intimazione impugnate, il ricorso si appalesa intempestivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Si ritengono sussistere motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2122/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002131060000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002131060000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002131060000 BOLLO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210081761782000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210108729156000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220033671364000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29620249034281480000,notificata il 11.01.2025, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, delle cartelle di pagamento annualità 2016, 2018
e 2019 e delle correlate cartelle di pagamento n. 29620210081761782000, n. 29620210108729156000 e n. 29620220033671364000, per il veicolo tg. Targa_1 evidenziando difetto di legittimazione passiva in quanto il suddetto veicolo è stato venduto in data 16.03.2012 alla Società_1, fatto accertato con sentenza n. 66/2023 con cui il Giudice di Pace di Alcamo ha dichiarato accertata la perdita di possesso da parte della ricorrente con effetto dal 16.03.2012 ed al 17.10.2020, data in cui il veicolo è stata trasferito ad altro acquirente.
Peraltro, tale fatto è stato oggetto di accertamento da parte della CGT di Palermo con sentenza n. 2550/2024.
Chiede annullamento dell'atto con distrazione.
Si è costituita la regione Siciliana evidenziando che il veicolo in oggetto era intestato alla parte ricorrente nel Pubblico Registro Automobilistico, atteso che non risulta essere effettuata la relativa trascrizione al PRA come previsto dall'art. 5 della L.53/1983. Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando inammissibilità del ricorso e difetto di legittimazione passiva. Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che parte ricorrente ha ricevuto notifica delle cartelle prodromiche rispetto all'atto impugnato;
poiché le stesse non risultano impugnate nei termini di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 546/92 , né risultano formulate censure specifiche relative all'intimazione impugnate, il ricorso si appalesa intempestivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Si ritengono sussistere motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.