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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26691/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Domenichini Nicoletta, in virtù di procura in atti Controparte_1
e
, con il patrocinio degli avv. ti Toti S. Musumeci, Stefano Altara, Roberto Controparte_2 Castelli, Nicoletta Domenichini, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in MURISENGO il 26/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MURISENGO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02/06/2008 ed il 16/04/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14.06.2022.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori P_
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MURISENGO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione alla signora della casa familiare corrente in Torino – Corso Controparte_1 Vigevano n.8, condotta in forza di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 2 in data 18/04/2014 alla serie 3 n. 2006 sottoscritto tra i signori e e la signora , unitamente a CP_3 Controparte_4 Controparte_1 tutti gli arredi e suppellettili, avendo il signor già asportato tutti i propri effetti personali. CP_2
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ed con collocazione abitativa Per_1 Per_2 e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Torino – Corso Vigevano n. 8.
DISPONE che i minori possano stare con il padre, secondo accordi tra i genitori ogniqualvolta lo vorranno e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori stessi, o, in difetto di accordo:
− a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 18,30 fino alla domenica alle ore 22,00;
− nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, due pomeriggi (indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 18,30 fino alle 22,00, con onere del papà di riaccompagnarli a casa;
pagina 2 di 4 − nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana successivo con il padre, il mercoledì dalle ore 18,30 fino alla mattina successiva, con onere del papà di riaccompagnarli a scuola (nei periodi di vacanza, a casa dalla mamma);
− quindici giorni nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che se il padre dovesse poter usufruire in futuro di qualche giorno in più nel corso dell'estate, i genitori si potranno accordare affinchè i ragazzi trascorrano ulteriori giorni col padre;
entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare il luogo di soggiorno e fornire i recapiti telefonici.
− in considerazione del fatto che l'attività lavorativa del padre si interrompe sempre dopo le festività natalizie, durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo fra di loro di anno in anno, dall'inizio delle vacanze fino al 31 dicembre i ragazzi potranno sempre stare con la madre, mentre dal giorno 1 gennaio fino alla fine delle vacanze con il padre. Tuttavia, il giorno del 25 dicembre, i ragazzi lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore. Il genitore che non trascorrerà con i minori il 25 dicembre, vi trascorrerà la sera del 24 dicembre, con pernottamento e riaccompagnamento a casa il 25 mattina;
− Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale quell'anno;
− ponti e festività alternate fra genitori;
qualora la festività sia unita ad un fine settimana verrà accorpata dal genitore che lo trascorrerà.
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre accompagnerà e prenderà i figli, salvo diversi accordi, presso casa della madre, attendendoli e riportandoli o al piano strada o sul pianerottolo di casa.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore provvederà alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé, li seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che i medesimi si troveranno ad espletare, provvedendo altresì, compatibilmente con le proprie attività lavorative e in piena collaborazione fra di loro, ad accompagnarli agli eventuali impegni sportivi e/ o visite mediche cui dovranno sottoporsi.
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre dovrà avere presso la propria abitazione gli indumenti di base dei minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: un pigiama, un cambio intimo, un cambio di vestiario, spazzolino di denti ecc.)
DISPONE che il signor versi in favore della signora a Controparte_2 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, sino a quando essi non saranno economicamente autosufficienti, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 372,40 (trecentosettantadue) (vale a dire € 350,00, rivalutato ad oggi) e cioè € 186,20 a minore, mediante bonifico bancario;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore contribuirà al 50 % delle spese straordinarie, così come indicato nel Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016, documento di cui dichiarano aver espressamente preso visione.
DÀ ATTO che le parti dichiarano e concordano quanto segue:
-qualora la spesa straordinaria richieda il preventivo accordo, sarà onere del genitore che richiede il rimborso della spesa straordinaria provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore con indicazione della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro il termine di 10 giorni;
in caso di mancato riscontro o ingiustificato dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata. pagina 3 di 4 -le modalità e termini di corresponsione delle spese straordinarie, i conteggi di dare - avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticiperà la spesa sarà tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
-per spese straordinarie superiori ad euro 500,00, al fine di evitare di onerare un genitore ad anticipare integralmente tale importo, le parti concordano che prima dell'esborso il genitore metta a disposizione all'altro genitore la propria quota di denaro.
-l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora quale genitore Controparte_1 collocatario.
-le parti hanno risolto ogni questione economica e patrimoniale e avendo rispettiva attività lavorativa ed essendo economicamente autosufficienti, non avanzano pertanto reciprocamente domande di natura economica.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26691/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Domenichini Nicoletta, in virtù di procura in atti Controparte_1
e
, con il patrocinio degli avv. ti Toti S. Musumeci, Stefano Altara, Roberto Controparte_2 Castelli, Nicoletta Domenichini, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in MURISENGO il 26/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MURISENGO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02/06/2008 ed il 16/04/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14.06.2022.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori P_
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MURISENGO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione alla signora della casa familiare corrente in Torino – Corso Controparte_1 Vigevano n.8, condotta in forza di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 2 in data 18/04/2014 alla serie 3 n. 2006 sottoscritto tra i signori e e la signora , unitamente a CP_3 Controparte_4 Controparte_1 tutti gli arredi e suppellettili, avendo il signor già asportato tutti i propri effetti personali. CP_2
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ed con collocazione abitativa Per_1 Per_2 e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Torino – Corso Vigevano n. 8.
DISPONE che i minori possano stare con il padre, secondo accordi tra i genitori ogniqualvolta lo vorranno e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori stessi, o, in difetto di accordo:
− a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 18,30 fino alla domenica alle ore 22,00;
− nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, due pomeriggi (indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 18,30 fino alle 22,00, con onere del papà di riaccompagnarli a casa;
pagina 2 di 4 − nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana successivo con il padre, il mercoledì dalle ore 18,30 fino alla mattina successiva, con onere del papà di riaccompagnarli a scuola (nei periodi di vacanza, a casa dalla mamma);
− quindici giorni nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che se il padre dovesse poter usufruire in futuro di qualche giorno in più nel corso dell'estate, i genitori si potranno accordare affinchè i ragazzi trascorrano ulteriori giorni col padre;
entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare il luogo di soggiorno e fornire i recapiti telefonici.
− in considerazione del fatto che l'attività lavorativa del padre si interrompe sempre dopo le festività natalizie, durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo fra di loro di anno in anno, dall'inizio delle vacanze fino al 31 dicembre i ragazzi potranno sempre stare con la madre, mentre dal giorno 1 gennaio fino alla fine delle vacanze con il padre. Tuttavia, il giorno del 25 dicembre, i ragazzi lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore. Il genitore che non trascorrerà con i minori il 25 dicembre, vi trascorrerà la sera del 24 dicembre, con pernottamento e riaccompagnamento a casa il 25 mattina;
− Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale quell'anno;
− ponti e festività alternate fra genitori;
qualora la festività sia unita ad un fine settimana verrà accorpata dal genitore che lo trascorrerà.
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre accompagnerà e prenderà i figli, salvo diversi accordi, presso casa della madre, attendendoli e riportandoli o al piano strada o sul pianerottolo di casa.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore provvederà alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé, li seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che i medesimi si troveranno ad espletare, provvedendo altresì, compatibilmente con le proprie attività lavorative e in piena collaborazione fra di loro, ad accompagnarli agli eventuali impegni sportivi e/ o visite mediche cui dovranno sottoporsi.
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre dovrà avere presso la propria abitazione gli indumenti di base dei minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: un pigiama, un cambio intimo, un cambio di vestiario, spazzolino di denti ecc.)
DISPONE che il signor versi in favore della signora a Controparte_2 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, sino a quando essi non saranno economicamente autosufficienti, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 372,40 (trecentosettantadue) (vale a dire € 350,00, rivalutato ad oggi) e cioè € 186,20 a minore, mediante bonifico bancario;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore contribuirà al 50 % delle spese straordinarie, così come indicato nel Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016, documento di cui dichiarano aver espressamente preso visione.
DÀ ATTO che le parti dichiarano e concordano quanto segue:
-qualora la spesa straordinaria richieda il preventivo accordo, sarà onere del genitore che richiede il rimborso della spesa straordinaria provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore con indicazione della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro il termine di 10 giorni;
in caso di mancato riscontro o ingiustificato dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata. pagina 3 di 4 -le modalità e termini di corresponsione delle spese straordinarie, i conteggi di dare - avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticiperà la spesa sarà tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
-per spese straordinarie superiori ad euro 500,00, al fine di evitare di onerare un genitore ad anticipare integralmente tale importo, le parti concordano che prima dell'esborso il genitore metta a disposizione all'altro genitore la propria quota di denaro.
-l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora quale genitore Controparte_1 collocatario.
-le parti hanno risolto ogni questione economica e patrimoniale e avendo rispettiva attività lavorativa ed essendo economicamente autosufficienti, non avanzano pertanto reciprocamente domande di natura economica.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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