Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15930 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione;
SEZIONE TERZA CIVILE Scadenza contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. An ° ULL Presidente R.G.N. 8612/00 - Dott. Roberto FREDEN Consigliere Cron. 32442 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 41P8 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Consigliere Ud. 20/05/03 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MB RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL FANTE 2, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, difesa dall'avvocato DARIO TENAGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI LO;
- intimato avverso la sentenza n. 1591/99 del Tribunale di CAGLIARI, emessa 1'01/06/99 е depositata il 27/10/99 2003 (R.G. 395/99); 1193 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Dario TENAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo LO SA locatore di un immobile , sito in Cagliari , concesso ad uso ufficio con scrittura pri- vata 1.7.1984, a RI TE intimava al condut- ' tore sfratto per finita locazione affermando di aver 1 inviato tempestiva disdetta per la scadenza del 30.6.1996. L'intimato resisteva osservando che 1'immobile era stato destinato ad uso abitativo auto- ' rizzato dal locatore con dichiarazione 2.1.1988, cosic- ché la durata del contratto risultava disciplinata se- condo quanto previsto dalla legge per le locazioni ad uso abitativo. I l Pretore di Cagliari con sentenza 19.12.1997 rigettava la domanda La LO propo- • neva appello affermando della dichiara-l'inefficacia zione 2.1.1988, perché rilasciata dal coniuge di lei , tale IN che era privo del potere di rappresen- tarla e che il contratto di locazione prevedeva i il divieto di mutamento di destinazione all'art. 4 dell'immobile senza il consenso dato per iscritto dal locatore. Il Tribunale di Cagliari., con sentenza 2 27.10.1999, rigettava l'appello. Avverso tale sentenza la LO propone ricorso per cassazione affidato а due mezzi di gravame + L'intimato non ha svolto difese. Motivi della decisione Il giudice dell'appello dopo aver ritenuto l'applicabilità dell'art. 80, secondo comma, legge n. 392/78, in quanto la LO ebbe effettiva conoscenza del mutamento d'uso e non chiese la risoluzione del contratto, ha osservato che dall'esame degli atti di ' causa il IN risultava aver agito con il pieno ' consenso del locatore ' munito di mandato con potere rappresentativo. Ha inoltre rilevato che , nell'inerzia del locatore doveva ritenersi applicabile al rapporto locativo la disciplina dettata per le locazioni abita- tive , ed ha escluso che le parti abbiano dato vita ad un rapporto nuovo. Tanto considerato, il Tribunale ha affermato che la data di scadenza del contratto doveva essere determinata in quattro anni dall'inizio della locazione o dalla ultima rinnovazione del rapporto. Con il primo mezzo di gravame il ricorrente denuncia la violazione delle norme regolanti gli istituti della rappresentanza e del mandato. Osserva che contraria- mente a quanto ritenuto dal giudice a quo, il compimen- da parte del IN , di pure attività materia- to ' li , quali la riscossione dei canoni di locazione, po- 3 tevano lasciar ritenere che egli fosse autorizzato а compiere atti di ordinaria amministrazione ma non che fosse mandatario con rappresentanza della LO Da ciò il ricorrente trae motivo per concludere che mancò totalmente la volontà della LO in ordine al muta- mento del rapporto. La censura è inammissibile perché non sorretta da interesse. Infatti il Tribunale ha af- fermato che la LO ebbe effettiva conoscenza del mutamento di destinazione d'uso dell'immobile a far tempo dal 2.1.1988 e non esercitò la facoltà di chiede- re la risoluzione del contratto come previsto dall'art. 80 legge n. 392/1978, con la conseguenza che il con- tratto venne ad essere assoggettato alla disciplina di legge prevista per le locazioni ad uso abitativo. Tale punto della decisione non è stato impugnato dalla Lom- cosicché si è formato su di esso il giudicatobardi interno con conseguente inutilità della censura volta a negare il mutamento di disciplina sotto il profilo del- la carenza in capo al IN, del potere di rap- 1 presentare la LO. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta la violazione dell'art.1 della legge n. 392/1978, in ordine all'affermazione del Tri- bunale secondo cui il contratto de quo ha mutato la propria durata da sei anni a quattro, che è la durata minima prevista dalla legge per le locazioni a destina- 4 zione abitativa. Osserva che il predetto art. 1 fissa la durata minima del contratto, ma lascia liberi i con- traenti di una maggior durata del contratto. Cosicché I avendo le parti stabilito la durata di anni sei con l'originario contratto di locazione , tale durata rima- neva in vigore e il giudice a quo ne avrebbe dovuto te- ritenendo così la cessazione del rapportoner conto alla data del 30.6.1996, indicata dal locatore con la intimazione di sfratto. La censura non merita accogli- mento. Per effetto del silenzio del locatore consapevo- le del mutamento di destinazione d'uso dell'immobile J al vecchio contratto è sostituito un nuovo locato contratto con decorrenza dallo spirare dei tre mesi previsti dall'art. 80 1. n. 392/1978 e disciplinato dalla normativa in vigore per la nuova destinazione d'uso. Vero è che il giudice a quo ha escluso l'avvenuta novazione del contratto e che tale punto è ormai coperto da giudicato interno in mancanza di impu- gnativa da parte della LO ma è altrettanto ve- ' ro che con la impugnata sentenza è stato correttamente indicato in anni quattro il periodo di durata del rap- porto Infatti , con l'applicazione della disciplina dettata per le locazioni abitative viene ad applicarsi al rapporto anche quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 392/78, in mancanza di specifiche diverse pre- 5 visioni convenute tra le parti al momento della nova- zione e con riferimento al nuovo contratto. Nel silen- zio delle parti in ordine alla durata del nuovo rappor- to si applicano quindi le previsioni di legge. Vero è che la nuova durata del contratto inizia a decorrere dallo scadere dei tre mesi di cui al citato art. 80, e non già dalle scadenze dell'originario rapporto , come erroneamente ritenuto dal giudice a quo, ma è altret- tanto vero che sul punto non è stata proposta censura alcuna cosicché l'affermazione del Tribunale è coper- ta da giudicato interno. Il ricorso deve essere quindi rigettato , senza al- cun provvedimento in ordine alle spese in quanto l'intimato non ha svolto difese.
P Q M
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Rona. 20.05.03 Il Presidente Il Cons. est. Ange plüllerin IL CANCELLIERE C Innocenzo Batusta DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23.0T IL CANCEL 2003 Innocenze Battista 6