Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio, nell'ipotesi in cui il patrocinato sia stato dichiarato irreperibile, non è necessario da parte del patrocinante la dimostrazione del previo infruttuoso esperimento della procedura per il recupero del credito professionale, posto che l'accertato stato di irreperibilità dell'assistito determinerebbe un inutile onere a carico del difensore di ufficio. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di irreperibilità da parte del Tribunale fosse sufficiente all'applicazione dell'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2007, n. 5773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5773 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
ACR
57 73/087 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 20/12/2007
SENTENZA
N.2178/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
1. Dott. BERNARDI SERGIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. GALBIATI RUGGERO TT N. 000099/2007
11 3. Dott. CARLEO GIOVANNI
"T 4. Dott. ROMIS VINCENZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MARZOCCA GIANNI N. IL 26/01/1965
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 14/07/2006
TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Vincenzo Gu e l CARLEO GIOVANNI lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
Quale ha chieste l'annullamento dell' andinense impuguete il gintar del monks furch dievvede alla liquidazione del comfense of difensore d'uffer
i difensor Avv. FATTO
Con ordinanza resa in data 14 luglio 2006 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta dall'avv. Gianni Marzocco avverso il provvedimento del Tribunale di Milano del 28 novembre 2005 con cui era stata rigettata l'istanza di liquidazione del suo compenso professionale, quale difensore d'ufficio, degli imputati irreperibili EI NU ED, IN
AN e TA GO, ai sensi dell'art. 117 D.P.R. n.115/2002, motiwando che, ai fini della irreperibilità o meno, debba farsi riferimento al momento in cui si deve provvedere alla liquidazione, a prescindere dalla situazione dell'assistito nel corso del procedimento mentre nella specie non risultava che il difensore avesse posto in essere alcuna iniziativa al fine di recuperare il proprio credito.
Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del
Marzocco, per suo conto, deducendo la violazione dell'art.606 co. Lett.B) per violazione, inosservanza o erronea applicazione di legge in riferimento agli artt. 116 e 117 del D.P.R. n.115/2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza, svolta dal ricorrente, si fonda essenzialmente sulla considerazione che il Tribunale avrebbe violato l'art. 117 del dpr citato nel ritenere che l'intervento sussidiario dello Stato sarebbe subordinato alla condizione che il difensore sia nell'impossibilità di ottenere il pagamento dal suo cliente/debitore. In tal modo infatti giudice di merito avrebbe trascurato che la detta disposizione riveste natura eccezionale e derogatoria sia al principio generale secondo cui il difensore d'ufficio deve essere retribuito dal proprio assistito sia a quello secondo cui l'intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato è condizionato al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale.
MOTIVI
La doglianza appare fondata. A riguardo, giova richiamare l'attenzione sul fatto che la previsione del previo esperimento delle procedure per il recupero è contenuta solo nel disposto dell'art. 116 e non anche in quello del successivo art. 117. Né tale circostanza può essere ritenuta casuale. Ed invero, non solo la lettera della legge ma anche la ratio depone a favore della tesi di una precisa scelta legislativa in considerazione della diversità
della situazione in cui vengono a trovarsi rispettivamente il difensore d'ufficio, genericamente inteso, ed il difensore d'ufficio di persona irreperibile. Infatti, se nel primo caso può trovare agevole attuazione il principio generale secondo cui il difensore d'ufficio deve essere retribuito dal proprio assistito, essendo quest'ultimo un soggetto reperibile, cosicché non sussiste nessuna ragione ostativa al previo esperimento, da parte del professionista, delle procedure volte al recupero del credito professionale, ben diversa è la situazione nel secondo caso, in cui obiettivamente appare irragionevole richiedere al difensore d'ufficio l'onere dell'esperimento di procedure che nell'immediato sarebbero non solo dispendiose, ma anche, sempre o quasi, inutilmente dispendiose trattandosi per l'appunto di soggetti dichiarati irreperibili.
La diversa previsione contenuta nelle due norme appare quindi giustificata dall'esigenza di evitare che il professionista, nominato difensore di ufficio di una persona irreperibile, dopo aver prestato il suo ufficio, al fine di recuperare il proprio credito professionale, venga ulteriormente onerato di un compito, che nell'immediato, appare di assai improbabile realizzazione.
Da ciò la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio da parte dello Stato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di ripetere quanto anticipato nei confronti dell'assistito, nel caso in cui questi venga successivamente reperito.
Ciò posto, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, gli imputati a favore dei quali fu prestata l'attività difensiva, erano stati dichiarati irreperibili dal giudicante. Ne deriva che tale dichiarazione deve essere ritenuta sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 117 co.1 dpr 115/2002.
Quanto alla necessità della verifica del perdurare dello stato di irreperibilità, al momento della liquidazione, onere che ad avviso del giudice di merito incomberebbe sul difensore d'ufficio istante, deve sottolinearsi come il testo letterale dell'art. 117 non contenga il minimo accenno ad una tale esigenza.
Inoltre, non può trascurarsi che il successivo venir meno dello stato di irreperibilità legittima lo Stato a ripetere quanto anticipato e tale previsione rende superfluo che si richieda al difensore l'esperimento della procedura.
Alla stregua delle superiori considerazioni, deve annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Milano
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Milano
Cosi" deciso in Roma, il 20 dicembre 2007. Il consigliere estensoreconsigliegf II Presidente
dr. Graziana Campanato Dr. Giovanni Carleo fe
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO CANCELLERIA F• 6 FEB 2003
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelill