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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 988/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Falvo (C.F. - C.F._2
e IM LO (C.F. (C.F. , Email_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in RT RO (CS) alla Via Stazione, 4
Appellante
E
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Buono (C.F.: - EC C.F._4
, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Email_2
LA (CS) al Corso Calabria,120
Appellata
E
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._5 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Trento (C.F. C.F._6
EC , elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._7 Email_3 di quest'ultimo in Corigliano-Rossano (CS), a.u. Rossano, alla Via Trieste, 21 Appellati
E
Controparte_4
Appellata contumace
E
Controparte_5
Appellato contumace
Conclusioni
Per Parte_1
“Preliminarmente, disporre rinnovazione della CTU …
Voglia l'adìta Corte D'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello:
1) Dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa, verificatosi in data 25.04.2007 in RT
RO, meglio descritto in narrativa, è stato causato da fatto e colpa esclusivi e/o concorrenti di
Controparte_2
2) Condannare e la (già Controparte_2 Controparte_6 [...]
, ciascuno per il suo titolo ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_7 tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti da in conseguenza del sinistro di cui Parte_1 in narrativa;
3) Liquidare detti danni nella misura che risulterà da espletanda C.T.U. medico legale, da effettuarsi sulla persona di ovvero in quella che il giudice riterrà di giustizia, in Parte_1 via equitativa. Con interessi e rivalutazione dal dì del fatto e sino all'effettivo soddisfo.
4) In via gradata e/o alternata, ove ritenuto necessario, rimettere la causa davanti al Tribunale di
LA (ex Tribunale di Rossano) perché ordini e disponga la chiamata in giudizio di CP_3
quale litisconsorte necessaria;
conseguentemente,
[...]
5) Condannare (in proprio) e la Controparte_2 CP_3 Controparte_6
(già , ciascuno per il suo titolo ed in solido tra loro, al
[...] Controparte_7 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti da in Parte_1 conseguenza del sinistro di cui in narrativa.
6) In via ulteriormente gradata e/o alternata, in ipotesi di declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità, limitare a detta declaratoria la domanda, escludendo ogni sindacato sul merito. 7) Liquidare detti danni nella misura che risulterà da espletanda C.T.U. medico legale, da effettuarsi sulla persona di ovvero in quella che il giudice riterrà di giustizia, in Parte_1 via equitativa. Con interessi e rivalutazione dal dì del fatto e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre RSG, IVA e CAP come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Per : Controparte_1
“Si chiede che ma Corte D'Appello adìta, Voglia così provvedere: Pt_2
In via preliminare, ritenere integro il contraddittorio ex art.144 cds, stante la vocatio in jus e la successiva costituzione di , responsabile solidale ex lege e litisconsorte necessario. CP_3
Nel merito, rigettare l'avverso gravame e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
n.74/2022 del Tribunale di LA (ex Rossano).
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Per e : Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano:
1)rigettare perché infondato l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
74/2022 del Tribunale di LA ex Rossano, con la conferma della stessa
2)condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarre in favore dello , stante l'ammissione a gratuito patrocinio dei comparenti.” CP_8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2022, ha proposto Parte_1 appello avvero la sentenza n. 74/2022, emessa dal Tribunale di LA in data 19 aprile 2022, pubblicata in data 22 aprile 2022, notificata in data 18 maggio 2022, con la quale – in disparte i capi della decisione afferenti alla cessazione della materia del contendere in rapporto ad altre domande – e per quanto qui in rilievo:
a) era stata disattesa la sua domanda nei confronti di , tesa ad ottenere la CP_3 condanna di costei al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale del quale era rimasto vittima in data 25 aprile 2007, allorquando, conducendo il motociclo di proprietà di (privo di assicurazione) era stato attinto dall'autoveicolo Controparte_5
Lancia Y tg. AN713XD di proprietà della e condotto da : la CP_3 Controparte_2 dichiarazione di inammissibilità, giova rilevarlo, era stata resa in ragione del fatto che la domanda era stata ritenuta essere stata avanzata solo con la comparsa di costituzione depositata innanzi al Tribunale, dopo sentenza dichiarativa della incompetenza resa dall'originario Giudice di Pace di Rossano adito nell'ambito di procedimento nel quale la domanda in esame, riconvenzionale, non era stata proposta;
b) era stata rigettata la domanda da lui avanzata nei confronti del RA in ragione della
“impossibilità di stabilire l'esatta dinamica del sinistro tra l'autovettura e il motociclo”1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi (e sui quali, più ampiamente, infra), così rubricati:
1) “… violazione di legge (art. 144 D. LGS n. 209/2005; art. 102 comma II° cpc) la parte della sentenza in cui il Giudice dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di , …”; CP_3
2) “… violazione di legge (art. 2054 II° comma C.C., artt. 115 e 116 c.p.c.), per errata valutazione delle risultanze istruttorie e per omessa valutazione delle prove la parte della sentenza in cui il Giudice rigetta la domanda riconvenzionale per la impossibilità a desumere la reale dinamica del sinistro e per mancanza dii idonea prova sul danno, …”.
Con comparsa depositata in data 6 dicembre 2022 si è costituita la , Controparte_1 quale società incorporante la resistendo al gravame proposto, Controparte_6 ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della denunciata infondatezza.
Con comparsa depositata in data 16 dicembre 2022 si sono costituti e Controparte_2
: hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto. CP_3
La Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, ha disposto CTU medico-legale; dopo rinunce di vari ausiliari, con ordinanza del 31 ottobre 2023, ha nominato consulente la
Dott.ssa , rinviando all'udienza del 26 giugno 2024 per il prosieguo. Persona_1
Successivamente, a seguito del deposito della relazione tecnica, la Corte ha rinviato all'udienza dell'8 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni;
indi, in quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica. Nel termine assegnato, solo i procuratori di e e il Controparte_2 CP_3 procuratore di hanno provveduto a depositare le rispettive comparse Parte_1 conclusionali;
mentre, nulla ha depositato il procuratore di Controparte_1
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della e di Controparte_4 CP_5
, i quali non si sono costituiti nel presente giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di
[...] citazione in appello avvenuta a mezzo EC presso l'indirizzo di posta elettronica degli Avv.ti
ER MP e IM LO in data 16 giugno 2022.
§2
Va poi ribadito che l'odierno giudizio attiene soltanto al capo di domanda relativo alla richiesta di condanna avanzata dal verso il RA, la e la Pt_1 CP_3 [...]
(già oggi ), nella qualità Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1 di compagnia di assicurazione del veicolo antagonista), dovendo per il resto rilevarsi l'intervenuta definitività degli ulteriori capi di sentenza.
§3
Ciò posto, occorre preliminarmente affrontare il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata censurata la decisione di prime cure in ordine alla ritenuta decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale nei confronti di per mancata CP_3 proposizione della relativa richiesta in seno alla primigenia fase “dell'unico giudizio”, svoltasi innanzi al Giudice di pace di Rossano, con connessa maturata preclusione nel procedimento attivato in riassunzione.
Dato per applicabile il principio a mente del quale le preclusioni maturate innanzi al giudice dichiaratosi incompetente sono destinate a valere anche nella prosecuzione del procedimento riassunto, occorre osservare che la tesi della mancata proposizione della domanda nei confronti dell' appare costituire oggetto di un fraintendimento. CP_3
Dalla disamina della comparsa di costituzione del Comite dell'8 maggio 2008 innanzi al
Giudice di pace di Rossano (allegata alla prima parte del fascicolo dell'appellante), si ha modo di rilevare che seppur non compaia nelle conclusioni formulate la richiesta di condanna (anche) della
, è altrettanto evidente che la domanda doveva ritenersi proposta (anche) nei suoi confronti. CP_3
Conduce alla conclusione sopra accennata – id est, alla sussistenza di un mero errore di battitura – un corredo circostanziale significativo: a) ivi, era stata avanzata richiesta di condanna sia della che del al CP_3 CP_2 pagamento delle spese processuali;
b) era stata avanzata richiesta di evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice evidentemente legata al veicolo e non già al conducente;
c) nessuna integrazione del contraddittorio, necessario, è mai stata operata dal Giudice di pace.
Ne discende che la lettura formalistica operata dal Tribunale di LA (ex Rossano), non appare conforme alla interpretazione sostanziale degli atti.
Del resto, l'atto di citazione in riassunzione recante la richiesta di condanna anche della
è stato a costei notificato. CP_3
L'appello, in parte qua, merita di essere positivamente valutato, imponendosi dunque la dichiarazione di ammissibilità della domanda che occupa.
§4
Quanto precede, evidentemente, introduce la valutazione della seconda argomentazione posta a base della invocata rivisitazione della decisione.
Con essa, la parte appellante ha sottoposto a critica l'affermazione resa dal Tribunale in punto di mancata dimostrazione della dinamica e del connesso effetto negativo da tanto nascente in punto di fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal stante “l'impossibilità di Pt_1 stabilire l'esatta dinamica del sinistro tra l'autovettura e il motociclo”.
L'appellante, dopo aver reiterato la tesi secondo la quale il sinistro si era verificato a seguito “dell'affiancamento del motociclo condotto da al veicolo condotto dal Parte_1
, che a sua volta svoltava a sinistra”, ha invocato l'operatività del dettato dell'art. 2054 CP_2 comma secondo c.c. e la presunzione di corresponsabilità nell'occorso.
Il motivo si presenta fondato.
Ed invero, a fronte della rilevata carenza di elementi idonei a determinare la concreta causa del sinistro – nel caso di specie incontestabilmente verificatosi, per come si evince anche dalle foto allegate agli accertamenti compiuti dai Carabinieri intervenuti – il Tribunale avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 2054 comma secondo c.c.: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma
2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022).
E che nel caso di specie non sussistano elementi idonei a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità del e del non solo lo ha rilevato il Tribunale, CP_2 Pt_1 ma inequivocabilmente risulta dalla disamina dell'attività istruttoria compiuta.
Tutti i testi ascoltati, infatti, hanno dichiarato di essere intervenuti sul posto dopo l'accaduto, senza aver notato le modalità di sua verificazione.
Irrilevante si profila la deposizione del teste (udienza del 17 settembre Testimone_1
2019), che ha riferito di essere stato superato, mentre era in coda nella medesima arteria viaria, dal motociclo condotto dal è evidente che tale racconto nulla riferisce circa la dinamica del Pt_1 sinistro.
Neanche mediante l'esame del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, nulla di significativo è possibile evincere, ancora una volta trattandosi di ricostruzione effettuata a posteriori e sfornita di elementi - ancorché indiziari - di validazione ab intriseco.
Sulla scorta di quanto procede, fondata appare allora la censura sollevata dall'appellante in ordine alla necessitata applicazione del dettato dell'articolo 2054 comma secondo c.c., dovendo in ultimo essere esclusa valenza conclusiva alla intervenuta integrale soddisfazione delle pretese risarcitorie avanzate dal proprietario e dagli occupanti della vettura antagonista da parte della azienda assicuratrice designata dl FGVS: si tratta di elemento circostanziale di scarsa valenza euristica ai fini che oggi occupano.
Ciò posto, si pone allora il tema della determinazione del danno subito dall'attuale appellante e del quale ovviamente dovranno rispondere in solido il (conducente CP_2 dell'autoveicolo), la (proprietaria dell'autoveicolo) e la compagnia assicuratrice di CP_3 quest'ultima.
Viene allora in rilievo quanto accertato dal CTU:
“Stante gli atti, il raccordo clinico, la letteratura scientifica del caso e quanto considerato si valuta che ha riportato quali postumi invalidanti in nesso causale con il sinistro Parte_1 occorso il 25/04/2007: “Pregressa frattura composta dell'arco posteriore di una costa intermedia di dx. Pregressa emorragia subaracnoidea da trauma cranico con disturbo depressivo cronico e turbe amnesiche”.
Tali postumi sono compatibili con la dinamica del sinistro descritta dalla parte.
VALUTAZIONE POSTUMI INVALIDANTI Allo stato attuale, in base all'esame clinico obiettivato e alla documentazione sanitaria in atti ed elencata, per gli esiti invalidanti in nesso causale con il trauma del 25/04/2007, si valuta la percentuale invalidante delle infermità a carattere permanente riportate, in riferimento alle tabelle orientative delle menomazioni previste alle Tabelle maggiormente utilizzate in medicina legale, (Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Persona_2
Ed. , Guida Luvoni-Bernardi Ed. Guida F. Ed. Ed. Per_3 Per_3 Per_4 Persona_5
Guida E SISMLA. Linee guida per la valutazione medico- Persona_6 legale del danno alla persona in ambito civilistico. Milano, 2016. NI , CP_9 Per_7 Per_8
La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile. Milano, 2006. Per_9
, Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità Per_7 CP_10 Per_6 permanente. Milano, 2016. Danno Biologico Ed. Giuffré e Persona_10
Decreto 38/2000), DM 03/07/2003, art. 138/ D.gs n 209/05: voce: Sindrome soggettiva da traumatizzato cranico fino al 4% voce: Postumi soggettivi di trauma cranico in esiti di trauma cranico con lesioni encefaliche accertate 5-15%.
Frattura di una costa fino a 2%.
Stante quanto considerato è equo valutare che i postumi riportati da in Parte_1 nesso causale con il sinistro del 25/04/2007, hanno determinato complessivamente un danno biologico, nella misura del 8%.
Quale Inabilità temporanea, in base alla documentazione sanitaria in atti e al decorso clinico, si valuta il periodo dal 25/04/2007 al 06/12/2007, di gg 216, come segue:
I. T. totale di gg 30
I.T. parziale di gg al 75% di gg 30
I.T. parziale al 50% di gg 30
I.T. parziale al 25% di gg 126”.
Si tratta di considerazioni che appaiono suffragate da considerazioni scientifiche ampiamente condivisibili e che rendono del tutto ultronea la richiesta da ultimo avanzata dalla parte appellante – tesa ad ottenere il rinnovo degli accertamenti – in ragione della ipotizzata sussistenza di una lesione della integrità psicofisica dell'appellante in misura pari al 15% di invalidità definitiva ovvero superiore alla predetta soglia sino a giungere a percentuale del 19/20%.
Le considerazioni che precedono introducono l'ulteriore tema legato alla quantificazione del danno. In ragione della sussunzione dei postumi del sinistro in punto di invalidità permanente nella misura dell'8%, devono allora essere applicate le tabelle previste in tema di danno biologico ai sensi dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private ((D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Esse conducono a determinare, all'attualità, la somma di euro 17.458,48 dovuta a titolo di risarcimento:
Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 126
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 11.896,06
Invalidità temporanea totale € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.769,67
Totale danno biologico temporaneo € 5.561,82
In ragione della percentuale di responsabilità stimata nella misura del 50% da parte del la misura del risarcimento dovrà essere determinata nella metà dell'importo indicato, pari CP_2 ad oggi ad euro 8.729,24.
Su detta somma decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Le spese processuali devono essere poste a carico dei soccombenti nella misura del 50% e vengono liquidate con riferimento a causa del valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, parametro medio, secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, con distrazione.
Le spese di CTU, per come liquidate, dovranno essere sostenute nella misura del 50% dal e del restante 50% da parte dei soccombenti in solido. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2022, avvero la Parte_1 sentenza n. 74/2022, emessa dal Tribunale di LA in data 19 aprile 2022, pubblicata in data 22 aprile 2022, notificata in data 18 maggio 2022, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna CP_2
, e , in solido, al risarcimento dei
[...] CP_3 Controparte_1 danni in favore di che liquida in euro 8.729,24, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2) condanna , e , in solido, Controparte_2 CP_3 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore di che, già ridotte nella Parte_1 misura del 50%, liquida per il primo grado di giudizio in euro 46,75 per spese vive ed euro
2.58,50 per onorari e per il secondo grado di giudizio in euro 177,75 per spese vive ed euro
2.904 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Claudio Falvo e IM
LO.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di LA, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domande proposte da e;
Controparte_2 CP_3
• RIGETTA le domande riconvenzionali dei convenuti e Parte_1 Controparte_5
• DICHIARA interamente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 988/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Falvo (C.F. - C.F._2
e IM LO (C.F. (C.F. , Email_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in RT RO (CS) alla Via Stazione, 4
Appellante
E
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Buono (C.F.: - EC C.F._4
, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Email_2
LA (CS) al Corso Calabria,120
Appellata
E
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._5 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Trento (C.F. C.F._6
EC , elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._7 Email_3 di quest'ultimo in Corigliano-Rossano (CS), a.u. Rossano, alla Via Trieste, 21 Appellati
E
Controparte_4
Appellata contumace
E
Controparte_5
Appellato contumace
Conclusioni
Per Parte_1
“Preliminarmente, disporre rinnovazione della CTU …
Voglia l'adìta Corte D'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello:
1) Dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa, verificatosi in data 25.04.2007 in RT
RO, meglio descritto in narrativa, è stato causato da fatto e colpa esclusivi e/o concorrenti di
Controparte_2
2) Condannare e la (già Controparte_2 Controparte_6 [...]
, ciascuno per il suo titolo ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_7 tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti da in conseguenza del sinistro di cui Parte_1 in narrativa;
3) Liquidare detti danni nella misura che risulterà da espletanda C.T.U. medico legale, da effettuarsi sulla persona di ovvero in quella che il giudice riterrà di giustizia, in Parte_1 via equitativa. Con interessi e rivalutazione dal dì del fatto e sino all'effettivo soddisfo.
4) In via gradata e/o alternata, ove ritenuto necessario, rimettere la causa davanti al Tribunale di
LA (ex Tribunale di Rossano) perché ordini e disponga la chiamata in giudizio di CP_3
quale litisconsorte necessaria;
conseguentemente,
[...]
5) Condannare (in proprio) e la Controparte_2 CP_3 Controparte_6
(già , ciascuno per il suo titolo ed in solido tra loro, al
[...] Controparte_7 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti da in Parte_1 conseguenza del sinistro di cui in narrativa.
6) In via ulteriormente gradata e/o alternata, in ipotesi di declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità, limitare a detta declaratoria la domanda, escludendo ogni sindacato sul merito. 7) Liquidare detti danni nella misura che risulterà da espletanda C.T.U. medico legale, da effettuarsi sulla persona di ovvero in quella che il giudice riterrà di giustizia, in Parte_1 via equitativa. Con interessi e rivalutazione dal dì del fatto e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre RSG, IVA e CAP come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Per : Controparte_1
“Si chiede che ma Corte D'Appello adìta, Voglia così provvedere: Pt_2
In via preliminare, ritenere integro il contraddittorio ex art.144 cds, stante la vocatio in jus e la successiva costituzione di , responsabile solidale ex lege e litisconsorte necessario. CP_3
Nel merito, rigettare l'avverso gravame e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
n.74/2022 del Tribunale di LA (ex Rossano).
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Per e : Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano:
1)rigettare perché infondato l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
74/2022 del Tribunale di LA ex Rossano, con la conferma della stessa
2)condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarre in favore dello , stante l'ammissione a gratuito patrocinio dei comparenti.” CP_8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2022, ha proposto Parte_1 appello avvero la sentenza n. 74/2022, emessa dal Tribunale di LA in data 19 aprile 2022, pubblicata in data 22 aprile 2022, notificata in data 18 maggio 2022, con la quale – in disparte i capi della decisione afferenti alla cessazione della materia del contendere in rapporto ad altre domande – e per quanto qui in rilievo:
a) era stata disattesa la sua domanda nei confronti di , tesa ad ottenere la CP_3 condanna di costei al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale del quale era rimasto vittima in data 25 aprile 2007, allorquando, conducendo il motociclo di proprietà di (privo di assicurazione) era stato attinto dall'autoveicolo Controparte_5
Lancia Y tg. AN713XD di proprietà della e condotto da : la CP_3 Controparte_2 dichiarazione di inammissibilità, giova rilevarlo, era stata resa in ragione del fatto che la domanda era stata ritenuta essere stata avanzata solo con la comparsa di costituzione depositata innanzi al Tribunale, dopo sentenza dichiarativa della incompetenza resa dall'originario Giudice di Pace di Rossano adito nell'ambito di procedimento nel quale la domanda in esame, riconvenzionale, non era stata proposta;
b) era stata rigettata la domanda da lui avanzata nei confronti del RA in ragione della
“impossibilità di stabilire l'esatta dinamica del sinistro tra l'autovettura e il motociclo”1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi (e sui quali, più ampiamente, infra), così rubricati:
1) “… violazione di legge (art. 144 D. LGS n. 209/2005; art. 102 comma II° cpc) la parte della sentenza in cui il Giudice dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di , …”; CP_3
2) “… violazione di legge (art. 2054 II° comma C.C., artt. 115 e 116 c.p.c.), per errata valutazione delle risultanze istruttorie e per omessa valutazione delle prove la parte della sentenza in cui il Giudice rigetta la domanda riconvenzionale per la impossibilità a desumere la reale dinamica del sinistro e per mancanza dii idonea prova sul danno, …”.
Con comparsa depositata in data 6 dicembre 2022 si è costituita la , Controparte_1 quale società incorporante la resistendo al gravame proposto, Controparte_6 ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della denunciata infondatezza.
Con comparsa depositata in data 16 dicembre 2022 si sono costituti e Controparte_2
: hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto. CP_3
La Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, ha disposto CTU medico-legale; dopo rinunce di vari ausiliari, con ordinanza del 31 ottobre 2023, ha nominato consulente la
Dott.ssa , rinviando all'udienza del 26 giugno 2024 per il prosieguo. Persona_1
Successivamente, a seguito del deposito della relazione tecnica, la Corte ha rinviato all'udienza dell'8 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni;
indi, in quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica. Nel termine assegnato, solo i procuratori di e e il Controparte_2 CP_3 procuratore di hanno provveduto a depositare le rispettive comparse Parte_1 conclusionali;
mentre, nulla ha depositato il procuratore di Controparte_1
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della e di Controparte_4 CP_5
, i quali non si sono costituiti nel presente giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di
[...] citazione in appello avvenuta a mezzo EC presso l'indirizzo di posta elettronica degli Avv.ti
ER MP e IM LO in data 16 giugno 2022.
§2
Va poi ribadito che l'odierno giudizio attiene soltanto al capo di domanda relativo alla richiesta di condanna avanzata dal verso il RA, la e la Pt_1 CP_3 [...]
(già oggi ), nella qualità Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1 di compagnia di assicurazione del veicolo antagonista), dovendo per il resto rilevarsi l'intervenuta definitività degli ulteriori capi di sentenza.
§3
Ciò posto, occorre preliminarmente affrontare il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata censurata la decisione di prime cure in ordine alla ritenuta decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale nei confronti di per mancata CP_3 proposizione della relativa richiesta in seno alla primigenia fase “dell'unico giudizio”, svoltasi innanzi al Giudice di pace di Rossano, con connessa maturata preclusione nel procedimento attivato in riassunzione.
Dato per applicabile il principio a mente del quale le preclusioni maturate innanzi al giudice dichiaratosi incompetente sono destinate a valere anche nella prosecuzione del procedimento riassunto, occorre osservare che la tesi della mancata proposizione della domanda nei confronti dell' appare costituire oggetto di un fraintendimento. CP_3
Dalla disamina della comparsa di costituzione del Comite dell'8 maggio 2008 innanzi al
Giudice di pace di Rossano (allegata alla prima parte del fascicolo dell'appellante), si ha modo di rilevare che seppur non compaia nelle conclusioni formulate la richiesta di condanna (anche) della
, è altrettanto evidente che la domanda doveva ritenersi proposta (anche) nei suoi confronti. CP_3
Conduce alla conclusione sopra accennata – id est, alla sussistenza di un mero errore di battitura – un corredo circostanziale significativo: a) ivi, era stata avanzata richiesta di condanna sia della che del al CP_3 CP_2 pagamento delle spese processuali;
b) era stata avanzata richiesta di evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice evidentemente legata al veicolo e non già al conducente;
c) nessuna integrazione del contraddittorio, necessario, è mai stata operata dal Giudice di pace.
Ne discende che la lettura formalistica operata dal Tribunale di LA (ex Rossano), non appare conforme alla interpretazione sostanziale degli atti.
Del resto, l'atto di citazione in riassunzione recante la richiesta di condanna anche della
è stato a costei notificato. CP_3
L'appello, in parte qua, merita di essere positivamente valutato, imponendosi dunque la dichiarazione di ammissibilità della domanda che occupa.
§4
Quanto precede, evidentemente, introduce la valutazione della seconda argomentazione posta a base della invocata rivisitazione della decisione.
Con essa, la parte appellante ha sottoposto a critica l'affermazione resa dal Tribunale in punto di mancata dimostrazione della dinamica e del connesso effetto negativo da tanto nascente in punto di fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal stante “l'impossibilità di Pt_1 stabilire l'esatta dinamica del sinistro tra l'autovettura e il motociclo”.
L'appellante, dopo aver reiterato la tesi secondo la quale il sinistro si era verificato a seguito “dell'affiancamento del motociclo condotto da al veicolo condotto dal Parte_1
, che a sua volta svoltava a sinistra”, ha invocato l'operatività del dettato dell'art. 2054 CP_2 comma secondo c.c. e la presunzione di corresponsabilità nell'occorso.
Il motivo si presenta fondato.
Ed invero, a fronte della rilevata carenza di elementi idonei a determinare la concreta causa del sinistro – nel caso di specie incontestabilmente verificatosi, per come si evince anche dalle foto allegate agli accertamenti compiuti dai Carabinieri intervenuti – il Tribunale avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 2054 comma secondo c.c.: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma
2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022).
E che nel caso di specie non sussistano elementi idonei a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità del e del non solo lo ha rilevato il Tribunale, CP_2 Pt_1 ma inequivocabilmente risulta dalla disamina dell'attività istruttoria compiuta.
Tutti i testi ascoltati, infatti, hanno dichiarato di essere intervenuti sul posto dopo l'accaduto, senza aver notato le modalità di sua verificazione.
Irrilevante si profila la deposizione del teste (udienza del 17 settembre Testimone_1
2019), che ha riferito di essere stato superato, mentre era in coda nella medesima arteria viaria, dal motociclo condotto dal è evidente che tale racconto nulla riferisce circa la dinamica del Pt_1 sinistro.
Neanche mediante l'esame del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, nulla di significativo è possibile evincere, ancora una volta trattandosi di ricostruzione effettuata a posteriori e sfornita di elementi - ancorché indiziari - di validazione ab intriseco.
Sulla scorta di quanto procede, fondata appare allora la censura sollevata dall'appellante in ordine alla necessitata applicazione del dettato dell'articolo 2054 comma secondo c.c., dovendo in ultimo essere esclusa valenza conclusiva alla intervenuta integrale soddisfazione delle pretese risarcitorie avanzate dal proprietario e dagli occupanti della vettura antagonista da parte della azienda assicuratrice designata dl FGVS: si tratta di elemento circostanziale di scarsa valenza euristica ai fini che oggi occupano.
Ciò posto, si pone allora il tema della determinazione del danno subito dall'attuale appellante e del quale ovviamente dovranno rispondere in solido il (conducente CP_2 dell'autoveicolo), la (proprietaria dell'autoveicolo) e la compagnia assicuratrice di CP_3 quest'ultima.
Viene allora in rilievo quanto accertato dal CTU:
“Stante gli atti, il raccordo clinico, la letteratura scientifica del caso e quanto considerato si valuta che ha riportato quali postumi invalidanti in nesso causale con il sinistro Parte_1 occorso il 25/04/2007: “Pregressa frattura composta dell'arco posteriore di una costa intermedia di dx. Pregressa emorragia subaracnoidea da trauma cranico con disturbo depressivo cronico e turbe amnesiche”.
Tali postumi sono compatibili con la dinamica del sinistro descritta dalla parte.
VALUTAZIONE POSTUMI INVALIDANTI Allo stato attuale, in base all'esame clinico obiettivato e alla documentazione sanitaria in atti ed elencata, per gli esiti invalidanti in nesso causale con il trauma del 25/04/2007, si valuta la percentuale invalidante delle infermità a carattere permanente riportate, in riferimento alle tabelle orientative delle menomazioni previste alle Tabelle maggiormente utilizzate in medicina legale, (Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Persona_2
Ed. , Guida Luvoni-Bernardi Ed. Guida F. Ed. Ed. Per_3 Per_3 Per_4 Persona_5
Guida E SISMLA. Linee guida per la valutazione medico- Persona_6 legale del danno alla persona in ambito civilistico. Milano, 2016. NI , CP_9 Per_7 Per_8
La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile. Milano, 2006. Per_9
, Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità Per_7 CP_10 Per_6 permanente. Milano, 2016. Danno Biologico Ed. Giuffré e Persona_10
Decreto 38/2000), DM 03/07/2003, art. 138/ D.gs n 209/05: voce: Sindrome soggettiva da traumatizzato cranico fino al 4% voce: Postumi soggettivi di trauma cranico in esiti di trauma cranico con lesioni encefaliche accertate 5-15%.
Frattura di una costa fino a 2%.
Stante quanto considerato è equo valutare che i postumi riportati da in Parte_1 nesso causale con il sinistro del 25/04/2007, hanno determinato complessivamente un danno biologico, nella misura del 8%.
Quale Inabilità temporanea, in base alla documentazione sanitaria in atti e al decorso clinico, si valuta il periodo dal 25/04/2007 al 06/12/2007, di gg 216, come segue:
I. T. totale di gg 30
I.T. parziale di gg al 75% di gg 30
I.T. parziale al 50% di gg 30
I.T. parziale al 25% di gg 126”.
Si tratta di considerazioni che appaiono suffragate da considerazioni scientifiche ampiamente condivisibili e che rendono del tutto ultronea la richiesta da ultimo avanzata dalla parte appellante – tesa ad ottenere il rinnovo degli accertamenti – in ragione della ipotizzata sussistenza di una lesione della integrità psicofisica dell'appellante in misura pari al 15% di invalidità definitiva ovvero superiore alla predetta soglia sino a giungere a percentuale del 19/20%.
Le considerazioni che precedono introducono l'ulteriore tema legato alla quantificazione del danno. In ragione della sussunzione dei postumi del sinistro in punto di invalidità permanente nella misura dell'8%, devono allora essere applicate le tabelle previste in tema di danno biologico ai sensi dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private ((D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Esse conducono a determinare, all'attualità, la somma di euro 17.458,48 dovuta a titolo di risarcimento:
Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 126
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 11.896,06
Invalidità temporanea totale € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.769,67
Totale danno biologico temporaneo € 5.561,82
In ragione della percentuale di responsabilità stimata nella misura del 50% da parte del la misura del risarcimento dovrà essere determinata nella metà dell'importo indicato, pari CP_2 ad oggi ad euro 8.729,24.
Su detta somma decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Le spese processuali devono essere poste a carico dei soccombenti nella misura del 50% e vengono liquidate con riferimento a causa del valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, parametro medio, secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, con distrazione.
Le spese di CTU, per come liquidate, dovranno essere sostenute nella misura del 50% dal e del restante 50% da parte dei soccombenti in solido. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2022, avvero la Parte_1 sentenza n. 74/2022, emessa dal Tribunale di LA in data 19 aprile 2022, pubblicata in data 22 aprile 2022, notificata in data 18 maggio 2022, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna CP_2
, e , in solido, al risarcimento dei
[...] CP_3 Controparte_1 danni in favore di che liquida in euro 8.729,24, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2) condanna , e , in solido, Controparte_2 CP_3 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore di che, già ridotte nella Parte_1 misura del 50%, liquida per il primo grado di giudizio in euro 46,75 per spese vive ed euro
2.58,50 per onorari e per il secondo grado di giudizio in euro 177,75 per spese vive ed euro
2.904 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Claudio Falvo e IM
LO.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di LA, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domande proposte da e;
Controparte_2 CP_3
• RIGETTA le domande riconvenzionali dei convenuti e Parte_1 Controparte_5
• DICHIARA interamente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.”