Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 2
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24 novembre 1966
Art. 1. (Finalita')

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario - nel quinquennio 1966-1970 - le Indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel quadro dello Inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle Imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitivita'. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attivita' e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed Il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966