Sentenza 26 luglio 2023
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
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- 3. Diffamazione a mezzo stampa e detenzioneRedazione · https://ildiritto.it/ · 4 marzo 2024
Quesito con risposta a cura di Gaya Carbone, Beatrice Lo Proto e Antonino Ripepi In relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ai fini dell'applicazione della pena detentiva, il giudice dovrà valutare se la condotta rientra nella nozione di eccezionale gravità del fatto che, in base a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale 150/2021, ricorre nel caso di diffusione di discorsi d'odio e di campagne di disinformazione. – Cass. V, 26 luglio 2023, n. 32603. La decisione in commento analizza preliminarmente il rapporto tra diritto di cronaca e reato di diffamazione per poi soffermarsi sulla questione relativa al trattamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2023, n. 32603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32603 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni formulate dall'avv. Nicola Carratelli nell'interesse della parte civile;
udite le conclusioni dell'avv. Nicola Mondelli, difensore dell'imputato, che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32603 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RI RC, avv. Nicola Mondelli, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 marzo 2022 della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, direttore responsabile e autore di articoli apparsi sul quotidiano "La Provincia di Cosenza" e sul sito internet www.laprovinciadicosenza.it , in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa ai danni di GI DE e lo ha condannato alla pena di mesi sette di reclusione. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 127 e 409, comma 5, cod. proc. pen. lamenta: - l'omessa notifica dell'ordinanza con la quale, a seguito di opposizione, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal pubblico ministero;
- l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., con conseguente preclusione dei diritti previsti dalla norma;
- l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio dell'avviso all'imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in assenza "ai sensi degli artt. 420-bis, 420-ter e 420- quater cod. proc. pen", in luogo della diversa dicitura "sarà giudicato in contumacia" riportata nell'atto, sollevando questione del legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.; 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24 Cost., lamenta che: - la corte territoriale, nel dichiarare la difesa decaduta dalla citazione dei testi ammessi e nel rigettare l'istanza di accertamento in ordine alla capacità di intendere e volere del querelante, ha negato al RC il corretto esercizio del diritto di difesa;
- la difesa della parte offesa, omettendo di comunicare prima della celebrazione dell'udienza di discussione il decesso di GI DE, risalente al mese di febbraio 2018, ha precluso la possibilità di verificare la volontà degli eredi di proseguire nel procedimento. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito: 2 - hanno ritenuto la sussistenza del delitto di diffamazione, nonostante l'imputato si fosse limitato a riportare il contenuto di una ispezione ministeriale a carico della persona offesa, oggetto di cronaca nazionale e locale;
- hanno inflitto al RC la pena detentiva, anziché la pena pecuniaria, senza spiegare l'eccezionale gravità della vicenda;
- non hanno concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- hanno omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RI RC è inammissibile. 1.1 Quanto al primo e al secondo profilo di censura, va ricordato innanzitutto che, come evidenziato anche dalla difesa, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che «in tema di indagini preliminari, l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., a seguito di imputazione coatta, non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 4287 del 08/01/2021, Napoli, Rv. 280395), e che «è inammissibile il ricorso per cassazione dell'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta dì archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, qualora tale provvedimento non sia preceduto dal contradditorio in camera di consiglio, l'imputato potrà eccepire la mancata comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, dinanzi al giudice del dibattimento» (Sez. 6, n. 49093 del 11/10/2017, Russo, Rv. 271499). Va rammentato inoltre che la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla difesa in riferimento all'art. 24 Cost. -, dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, nel caso di formulazione dell'imputazione su ordine del giudice, a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero, prima di provvedere a tale adempimento, debba notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis del codice di rito, è stata risolta in senso negativo dal Giudice delle Leggi. La Corte costituzionale ha evidenziato testualmente come «la funzione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., sia chiaramente quella di consentire una "fase di contraddittorio" tra l'indagato ed il pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini;
che tale ratio si riflette nell'espressa limitazione dell'obbligo di notificazione dell'avviso ai casi in cui il pubblico ministero non debba formulare richiesta di 3 5R, archiviazione: il riconoscimento di uno ius ad loquendum dell'indagato, sulla completezza delle indagini, è apparso infatti giustificato solo allorché il rappresentante dell'accusa intenda coltivare prospettive di esercizio dell'azione penale;
altrimenti, esso si risolve in un "controllo" non soltanto del tutto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura "anticipato" rispetto allo specifico scrutinio riservato al giudice per le indagini preliminari», in presenza di una richiesta di archiviazione;
che ove, peraltro [...] l'esercizio dell'azione penale consegua all'ordine del giudice di formulare l'imputazione, previsto dall'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di mancato accoglimento dell'anzidetta richiesta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell'udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
che tale circostanza esclude dunque la configurabilità della violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ventilata» (ord. n. 491 del 2002; n. 441 del 2004; n. 348 del 2005). 1.2 Manifestamente infondata è anche la terza censura formulata nel primo motivo di ricorso. Quanto al contenuto dell'avviso — in ipotesi corrispondente a quanto lamentato dalla difesa che, peraltro, ha omesso di indicare ed allegare l'atto al ricorso — la corte territoriale ha evidenziato che lo stesso era stato tradotto in una espressione diversa, che non consentiva però equivoco alcuno, sicché, stante l'equipollenza tra l'avvertimento "che non comparendo, l'imputato sarà giudicato in assenza" — riportato nell'atto introduttivo del giudizio, regolarmente notificato a mani dell'imputato —, e l'indicazione degli artt. 420-bis, 420-ter e 420 -quater cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44656 del 21 ottobre 2021, RC, non mass.), l'imputato era stato congruamente avvisato del fatto che il processo, anche in caso di sua mancata comparizione, sarebbe proseguito. Dalle considerazioni appena esposte consegue la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 cod. proc. pen. sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. 2. Priva di pregio, perché generica, è la prima delle censure articolate nel secondo motivo di ricorso, che involge la dichiarazione di decadenza della difesa dalla citazione dei testi ammessi e la decisione di rigetto dell'istanza di accertamento della capacità di intendere e volere del querelante. Il ricorrente, a fronte delle motivazioni assunte dai giudici di merito, non ha proposto specifiche censure, ma si è limitato a generiche enunciazioni, senza spiegare i motivi per cui le prove e l'accertamento richiesti avrebbero condizionato, se espletate, in modo a sé favorevole, la decisione. 2.1 Manifestamente infondato è anche il secondo profilo di censura. 4 La sentenza è suscettibile di annullamento in dipendenza di impugnazione della parte interessata, a condizione che, a norma dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione. Tale interesse, tuttavia, non può consistere in quello alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, dovendo comunque essere dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, Berforini, Rv. 248687; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950). La concretezza dell'interesse può ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018). Insomma, con riferimento all'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale, non vi è la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica volta alla sola esattezza giuridica della decisione, in quanto questa di per sè non è sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito, (Sez. 5, n. 38086 del 18/02/2016, Onori, Rv. 267907, in motivazione). Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione, ma si è limitato a dedurre l'omessa comunicazione, prima della celebrazione dell'udienza di discussione, da parte della difesa di parte civile dell'avvenuto decesso di GI DE, così precludendo la verifica della volontà degli eredi di proseguire nel procedimento. Invero, sul tema, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell'affermare che «alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida "ex tune e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado» (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635; Sez. 4, n. 39506 del 15/07/2016, Camprini, Rv. 267904). 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 5 3.1 Manifestamente infondato è il primo profilo di censura formulato. Facendo buon governo del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca, che può comportare qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica della verità dei fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità, presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione, e, pertanto, non ricorre quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dà conto di vicende giudiziarie, incombe l'obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse» (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Ciconte, Rv. 263064), i giudici di merito, con motivazione completa e approfondita, hanno ritenuto non scusabile il comportamento del ricorrente, in quanto la notizia incriminata non era nuova e il ricorrente non aveva adempiuto al suo dovere di accertare i fatti. Invero, nella valutazione della liceità o meno della pubblicazione «al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia, incombe l'obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile», giacché, «sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di sospetto, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse» (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Ciconte, Rv. 263064; Sez. 5, n. 21703 del 05/05/2021, Vrenna, Rv. 281211). Nella sentenza in verifica si sono sottolineati non solo la pluririennale risalenza nel tempo della ispezione ministeriale richiamata negli articoli e l'erroneo collegamento tra l'omicidio di NI DO e alcuni fatti per i quali il DE era stato incriminato, processato e assolto incriminati, nonché l'assenza di verifica delle fonti da parte del RC, ma anche i toni aggressivi ed accaniti dell'articolo, poco confacenti a una cronaca giudiziaria. 3.2 Si profila come inammissibile anche la censura riguardante l'omessa concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la stessa non è stata articolata nell'atto di appello. Il parametro dei poteri del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. che ribadisce in forma esplicita il principio di commisurazione della cognizione dello stesso ai motivi di ricorso proposti, i quali sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della 6 9,k, decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Il combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, perché mai investito della verifica giurisdizionale. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3.3 Manifestamente infondata è anche la censura che investe l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. All'imputato, al quale è stata contestata la recidiva reiterata e specifica, i giudici di merito «al solo fine di proporzionare la pena al caso concreto» hanno concesso «le circostanze generiche equivalenti alle contestate aggravanti». La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare «proprio in ipotesi di recidiva e, quindi, di aggravante a effetto speciale, (con principio che deve essere esteso, stante la identità di ratio, anche alle aggravanti contestate nella specie) che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta sub valente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/4/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129). Tanto in coerenza con l'insegnamento di Sez. U, n. 3585 del 24/9/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262, che, in un caso concernente la diversa ipotesi di cui all'art. 649-bis cod. pen., ai diversi fini della procedibilità, ha affermato che il riferimento alle circostanze aggravanti a effetto speciale contenuto nella norma dianzi citata, ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., precisando, in motivazione, che la valutazione di equivalenza o di sub valenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza, né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. 7 3.4 Fondata è, invece, la censura con la quale il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha confermato la pena inflitta al RC in primo grado, limitandosi a ravvisare l'eccezionale gravità della vicenda — e, dunque, la scelta di applicare una pena detentiva, anziché una pena pecuniaria —, in ragione della gravità dell'offesa alla reputazione della vittima e ai numerosi precedenti penali specifici dai quali l'imputato è gravato. In merito, va rammentato che Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Boccia, Rv. 281602 ha affermato che «l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati». Sottolinea la Quinta sezione che, con la con richiamata pronuncia n. 150 del 12 luglio 2021, la Consulta ha affermato l'illegittimità della pena cumulativa, detentiva e pecuniaria, prevista per reprimere i fatti di diffamazione, chiarendo entro quali limiti è invece legittima la previsione della pena alternativa. La Corte costituzionale, tenendo presente il quadro del confronto tra il diritto alla libertà di espressione dei giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica e la reputazione del singolo, che è un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona, suscettibile di essere gravemente compromesso da aggressioni illegittime compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità che impattino sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica dei soggetto aggredito, non ha escluso in assoluto la sanzione detentiva, a condizione che «la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica», spiegando che tali cautele si identificano nell'enucleazione dei casi nei quali le offese portate alla vittima possano qualificarsi come di "eccezionale gravità", sicché la tutela del soggetto passivo della diffamazione acquisti una preminenza tale da rendere costituzionalmente e convenzionalmente compatibile la condanna al carcere per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. Come ribadito dalla Quinta sezione nella pronuncia "Boccia", la Corte costituzionale ha isolato: -una prima categoria, ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU, che individua, come meritevoli della pena detentiva, i discorsi d'odio e quelli che istighino alla violenza, quando veicolanti o veicolati da messaggi diffamatori;
8 - una seconda categoria che individua le ipotesi che attengono alle «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi», le quali, qualora l'attività di informazione conduca a trasmettere informazioni di tal fatta, finiscono col rappresentare esse stesse un pericolo per la democrazia. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento con rinvio della sentenza in verifica, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio, attuando un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata secondo la direttrice teorica segnata dall'intervento della Consulta, dovrà valutare se la condotta addebitata al ricorrente rientri nella nozione di eccezionale gravità del fatto, di tal ché solo nel caso in cui questa verifica si concluda con esito positivo, all'imputato potrà essere conservata la pena detentiva, viceversa da espungere dal quadro sanzionatorio nel caso in cui il giudizio di inquadramento del fatto nella nozione anzidetta si concluda in senso negativo. 4. La valutazione in ordine alle spese di parte civile viene differita al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso il 29 marzo 2023.