Sentenza 25 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0869 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL CASSAZIONE CORTE SUPRE SEZIONE PRIMA CIVILE osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21627/99 Rosario Presidente DE MUSIS T. Giammarco Cons. Relatore CAPPUCCIO Cron.2373 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 04/10/01 FITTIPALDI ConsigliereDott. Onofrio ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA stradale sul ricorso proposto da: avv. RE NT, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n.4, presso l'avv. Alfonso Picone, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Sibilio del foro di Napoli giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di VIAREGGIO in persona del Sindaco p.t. - intimato avverso la ordinanza 12.01.99 del PR di VI resa il 13.04.99 nel proc. N. 10018/99 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 6/2048 2001 udienza del 04/10/01 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo All'udienza del 13.04.99 di comparizione delle parti nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale promosso da RE CI il PR di Lucca, sezione distaccata di VI, dava atto che nessuno era comparso e dichiarava l'estinzione del giudizio. Con atto notificato al Sindaco di VI il 13.11.99, RE CI proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di estinzione, esponendo che, avendo estinto con pagamento in misura ridotta l'infrazione accertata a suo carico dalla polizia municipale di VI, aveva proposto opposizione dinanzi al PR di CA quando gli era pervenuta la cartella esattoriale che richiedeva il pagamento di lire 80.200 per la medesima infrazione. Il PR di CA, peraltro, aveva disposto, con ordinanza 9.12.98, non comunicata, la trasmissione degli atti al PR di VI e nell'omessa notificazione di tale ordinanza il ricorrente ravvisava la violazione dell'art. 22 1.s. 689/81 in relazione agli artt. 170 cpc e 101 cpc, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale successiva, nonché della "sentenza” di estinzione. Aggiungeva che anche la notificazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione risultava nulla, perché l'ufficiale postale aveva provveduto a consegnarlo a persona non convivente né dipendente del destinatario, che quindi aveva Caf giustamente effettuato il versamento nei sessanta giorni da quando il p.v. era giunto nelle sue mani. Il sindaco intimato non si è costituito. Motivi della decisione Il ricorso è fondato nei limiti che vengono precisati. Esaminando l'atto d'opposizione come il carattere processuale del vizio dedotto consente- emerge che RE CI, dopo essersi qualificato avvocato, si dichiarava "residente in [...]" aggiungendo che ivi "dichiara di eleggere domicilio ai sensi di legge, rapp/to e difeso da se stesso ex art. 86 cpc". Ne derivava che le notificazioni e le comunicazioni durante il processo potevano essere fatte presso la cancelleria, secondo quanto prevede l'art. 58 disp. att. cpc (S.U. 5100/90; Cass. 1736/95) solo in caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio nel comune in cui aveva sede l'ufficio giudiziario adito: nel caso, Pretura di CA. Il provvedimento con cui il PR di CA dichiarava la propria incompetenza e la competenza del PR di VI (provvedimento emesso in forma di ordinanza, ma con natura di sentenza) doveva pertanto essere comunicato -imponendolo sia la forma che la sostanza dell'atto- all'avv. CI nel domicilio eletto in CA. E' quindi del tutto fondata la censura mossa dal ricorrente circa la mancata comunicazione di tale ordinanza, anche se la disciplina invocata -comma 6° dell'art. 22 della 1.s. 689/81, art. 170 cpc- si riferisce alla diversa ipotesi della parte assistita da procuratore e non a quella, ricorrente nella fattispecie, di parte che sta in giudizio personalmente. 3 Caf Le conseguenze di tale violazione processuale sono ricadute sull'ulteriore corso processuale perché il trasferimento a VI del processo ha reso inoperante l'elezione di domicilio in CA ed ha consentito che l'avviso di udienza venisse comunicato, come nel caso è accaduto, presso la Cancelleria del giudice procedente, divenuto il PR di VI e non più quello, originariamente adito, di CA. Il trasferimento, avvenuto al di fuori delle forme di rito (pronuncia di incompetenza e riassunzione) ha impedito al TU di conoscere l'ulteriore corso del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, con evidente lesione del diritto di difesa, di cui il principio del contraddittorio è espressione. L'accoglimento del primo motivo comporta l'accoglimento del secondo, che afferma la nullità derivata del provvedimento pretorio di convalida, mentre il terzo motivo, che assume la invalidità della notificazione del verbale d'accertamento, è assorbito, così come è assorbita l'eccezione di estinzione della infrazione per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, mediante versamento in conto corrente postale entro il 22.02.97 e quindi entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento - che si assume avvenuta, a mezzo posta, il 23.12.96- che il ricorrente reitera: si tratta, infatti, di questioni di merito che potrà esaminare il giudice di rinvio. La causa va rinviata al tribunale di Lucca, dinanzi al quale l'attore potrà riassumere la causa nel termine di cui all'art. 392 cpc. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia al tribunale di Lucca, anche per le spese. 4 Roma, 4 ottobre 2001 Il Cons. est COST D. via il IL CANCELLIERE 5 Presidente Peyman's IL CANCERERI Andres Mench