Ordinanza collegiale 28 novembre 2024
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 15/07/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2024, proposto da
ET TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pizzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 7 del 24/06/2024 emessa dal Comune di Pizzo con prot. n. 0015183 avente ad oggetto “ ingiunzione di demolizione opere abusive su proprietà privata, in Pizzo località Casale Complesso Residenziale Comparto 8 EDILMARE S.r.l. – Fabbricato tipologia “B” di proprietà TR ET ” notificata il 17/07/2024 dal Comune di Pizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1680 del 28 novembre 2024;
Vista l’ordinanza cautelare n. 60 nel 31 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Federico Baffa e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso introduttivo del presente giudizio, il Sig. ET TR ha impugnato l’ordinanza n. 7, emessa dal Comune di Pizzo il 24 giugno 2024 e notificata il 17 luglio 2024 , avente ad oggetto “ ingiunzione di demolizione opere abusive su proprietà privata, in Pizzo località Casale Complesso Residenziale Comparto 8 EDILMARE S.r.l. – Fabbricato tipologia “B” di proprietà TR ET ”;
- nel ricorso, affidato a tre motivi, ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il mancato coinvolgimento del ricorrente nel sopralluogo su cui si fonda l’ordinanza, nonché l’infondatezza delle circostanze di fatto poste alla base dell’atto impugnato;
- ha dunque domandato l’annullamento del provvedimento, previa sua sospensione;
- il Comune di Pizzo, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio;
- ad esito della camera di consiglio del 27 novembre 2024 è stata adottata l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1680 del 28 novembre 2024 con la quale è stato disposto il seguente incombente istruttorio: “ Considerato che, ai fini del decidere anche la presente fase cautelare, il Collegio, visto che le censure di cui al ricorso presentano profili “di fatto” e si riferiscono a documenti in possesso dell’Amministrazione; Considerato che il Comune di Pizzo risulta ritualmente chiamato in giudizio e che appare necessario che il medesimo depositi in giudizio, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza una relazione, corredata da documentazione, relativa alla fattispecie in giudizio in ordine ai presupposti che hanno indotto all’adozione del provvedimento impugnato; ”;
- ad esito della successiva camera di consiglio del 29 gennaio 2025 è stata adottata l’ordinanza n. 60 nel 31 gennaio 2025, con la quale: “ Considerato che, con l’ordinanza collegiale in epigrafe, era stato disposto che il Comune di Pizzo, ritualmente chiamato in giudizio ma non costituito, provvedesse al deposito in giudizio, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, una relazione, corredata da documentazione, relativa alla fattispecie in giudizio, in ordine ai presupposti che avevano indotto all’adozione del provvedimento impugnato; Considerato che il Comune di Pizzo non ha provveduto, né nel termine indicato né successivamente; Considerato che il Collegio, allo stato dei fatti, ritiene di applicare quanto disposto dall’art. 64, comma 4, c.p.a., in ordine al comportamento processuale delle parti, e all’art. 64, comma 2, c.p.a., in ordine alla non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda del ricorrente; Considerato, quindi, alla luce del comportamento processuale del Comune, che il ricorso sia fornito di “fumus boni iuris” per la dedotta non contestazione da parte dell’ente resistente delle circostanze addotte nel ricorso; Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, trattandosi di impugnazione di ordinanza demolitoria di immobile ”, è stata accolta l’istanza cautelare ed è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
- all’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in punto di diritto che:
- in mancanza di una graduazione espressa dei motivi di ricorso è rimessa al Collegio la facoltà di esaminare i motivi nell’ordine ritenuto più opportuno per la migliore trattazione della causa (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015);
- con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato il presupposto dell’ordinanza di demolizione, vale a dire la variazione di destinazione d’uso del piano interrato in discorso, asserendo che la destinazione a studio legale è del tutto inverosimile, essendo il cespite adibito a deposito di mobili;
- ritenuto sussistente un principio di prova, in applicazione del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo (cfr. Cons. Stato, sez. V,9 giugno 2008, n. 2847; Cons. Stato, 22 dicembre 2005, n. 7343), il Collegio ha disposto a carico del Comune di Pizzo l’incombente istruttorio di cui in narrativa;
- il Comune di Pizzo non ha fornito i chiarimenti richiesti.
Considerato in punto di diritto che:
- ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a.: “ Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione ”;
- ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.: “ Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”.
Ritenuto che dal comportamento processuale del Comune di Pizzo è possibile desumere la fondatezza della censura di parte ricorrente in ordine alla insussistenza delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza di demolizione, con particolare riferimento alla diversa destinazione d’uso.
Ritenuto perciò che il terzo motivo di ricorso è fondato, e che il ricorso va conseguentemente accolto con piena soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente e con consequenziale assorbimento degli altri motivi di ricorso spiegati.
Ritenuto infine di compensare le spese del della presente fase di merito, alla luce del fatto che non sono state svolte difese ex art. 73 c.p.a., restando però ferme le spese liquidate con l’ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Pizzo n. 7 del 24 giugno 2024.
Spese della presente fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO