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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1561/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
STORACI IU, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1064/2020 depositato il 07/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2138/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 13/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0001623/2014 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0001622/2014 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0138457/2013 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi riuniti iscritti ai numeri 2008/14, 2009/14 e 787/15 R.G.R. Resistente_1, Resistente_2, Resistente_3 e Resistente_4 impugnavano tre avvisi di accertamento, recanti i numeri SR0001622/2014, SR0001623/2014 e SR0138457/2013 emessi dall'Agenzia delle Entrate - Territorio di Siracusa il 23.6.2014
(i primi due) ed il 17.12.2014 (il terzo) con i quali erano stati rettificati il classamento e l'attribuzione della rendita dell'unità immobiliare terrana sita in Rosolini, Indirizzo_1, in catasto al foglio Dati_Catastali_1, proposti con procedura DOCFA.
La Corte adita accoglieva il ricorso con sentenza del 10.6.2019, ritenendo “apodittiche” le pretese dell'Ufficio che condannava “al pagamento in solido” in favore dei ricorrenti delle spese processuali nella misura di
€ 1.560,00.
L'Ufficio proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, considerando valida la rendita catastale modificata, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese anche per il primo grado di giudizio.
I resistenti si costituivano in giudizio e, in via preliminare, eccepivano: 1) l'inammissibilità dell'appello per omesso deposito della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione a mezzo pec con conseguente violazione articolo 22 D. LGS 546/1992; 2) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 3)
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che l'Ufficio ha completamente omesso di indicare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
4) la nullità degli avvisi per difetto di motivazione.
Nel merito, chiedevano: A) rigettare l'appello promosso dall'Ufficio e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2138/01/2019 pronunciata dalla CTP di Siracusa il 10-13 giugno 2019 a definizione dei ricorsi recanti i numeri di RGR 2008/2014, 2009/2014, 787/2015; B) in subordine, in caso di mancato integrale accoglimento delle domande formulate sub A), accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate nei ricorsi RGR 2008/2014,
2009/2014 e 787/2015: In via preliminare e/o pregiudiziale: B1) annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento numero SR0001622/2014; SR0001623/2014, SR0138457/2013 emessi dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 e/o violazione e falsa applicazione dell'art. 42 D.P.R. 600/1973 per mancanza di motivazione degli atti impugnati e, per l'effetto, accertare la correttezza delle rendite catastali proposte dagli Appellati nelle dichiarazioni di variazione dei dati di classamento e di rendita recanti i numeri di Protocollo
SR0211097; SR0218173; SR0206424; nel merito, in ulteriore subordine: B2) nel denegato e non creduto caso di totale o parziale non accoglimento delle domande tutte formulate sub n. B1), annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento numero SR0001622/2014; SR0001623/2014, SR0138457/2013 emessi dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimerebbero la determinazione di maggiori rendite catastali e, per l'effetto, accertare la correttezza delle rendite catastali proposte dagli appellati nelle dichiarazioni di variazione dei dati di classamento e di rendita recanti i numeri di Protocollo SR0211097; SR0218173; SR0206424; nel merito, in ulteriore subordine: B3) nel denegato e non creduto caso di totale o parziale non accoglimento delle domande tutte formulate sub n. B1) e B2), annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di accertamento numero
SR0001623/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio e notificato in data 23 giugno 2014, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimerebbero la determinazione di una maggiore rendita catastale e, per l'effetto, accertare la correttezza della rendita catastale proposta dagli appellati nella dichiarazione di variazione dei dati di classamento e di rendita (Protocollo n. SR0218173) presentata in data 11 dicembre 2012 con riguardo all'immobile ed attribuire un valore complessivo agli impianti presenti nell'immobile di Euro 30.200,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA nella misura di legge. Con riserva di ulteriormente variare, aggiungere ed argomentare e di ogni opportuna istanza e produzione anche documentale e di formulare richieste istruttorie.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 comma 2 in relazione all'art. 22 commi 1 e 2 D. L.vo 546/92 avanzata dai resistenti.
In virtù di tali disposizioni, l'appellante, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche se la parte resistente si costituisce, deve depositare prova della notifica dell'appello a quest'ultima.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'appello ai resistenti con modalità telematica a mezzo pec, per cui, ai fini della prova del perfezionamento di tale notifica era necessario il deposito, tramite l'applicativo SIGIT, del messaggio di trasmissione e delle ricevute di trasmissione e di consegna della pec.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, la notificazione, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario
(Cass. sez. 1 ordinanza n. 30532 del 26.11.2018 che ha statuito un principio di ordine generale in tema di notificazioni e comunicazioni via pec nel processo civile). Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha depositato unicamente la ricevuta di accettazione della pec inviata ai fini della notifica dell'appello ai resistenti (inserendola sia nella casella destinata alla ricevuta di accettazione che in quella destinata alla ricevuta di consegna).
Pertanto, in assenza di prova della rituale notificazione dell'impugnazione ai resistenti che, nelle loro controdeduzioni, hanno proposto la relativa eccezione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., vanno integralmente compensate le spese processuali tra le parti, in ragione della circostanza che l'irritualità della notificazione dell'appello appare frutto di un mero errore materiale nel caricamento nel sistema telematico delle ricevute della pec con il quale l'appello è stato inviato dall'Agenzia delle Entrate ai resistenti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa,
visto l'art. 53 comma 2 in relazione all'art. 22 commi 1 e 2 D. L.vo 546/92,
dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa nel presente giudizio.
Visto l'art. 92 comma 2 c.p.c.,
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Il giudice rel. Il presidente
IU STORACI ID SALVUCCI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
STORACI IU, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1064/2020 depositato il 07/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2138/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 13/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0001623/2014 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0001622/2014 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0138457/2013 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi riuniti iscritti ai numeri 2008/14, 2009/14 e 787/15 R.G.R. Resistente_1, Resistente_2, Resistente_3 e Resistente_4 impugnavano tre avvisi di accertamento, recanti i numeri SR0001622/2014, SR0001623/2014 e SR0138457/2013 emessi dall'Agenzia delle Entrate - Territorio di Siracusa il 23.6.2014
(i primi due) ed il 17.12.2014 (il terzo) con i quali erano stati rettificati il classamento e l'attribuzione della rendita dell'unità immobiliare terrana sita in Rosolini, Indirizzo_1, in catasto al foglio Dati_Catastali_1, proposti con procedura DOCFA.
La Corte adita accoglieva il ricorso con sentenza del 10.6.2019, ritenendo “apodittiche” le pretese dell'Ufficio che condannava “al pagamento in solido” in favore dei ricorrenti delle spese processuali nella misura di
€ 1.560,00.
L'Ufficio proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, considerando valida la rendita catastale modificata, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese anche per il primo grado di giudizio.
I resistenti si costituivano in giudizio e, in via preliminare, eccepivano: 1) l'inammissibilità dell'appello per omesso deposito della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione a mezzo pec con conseguente violazione articolo 22 D. LGS 546/1992; 2) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 3)
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che l'Ufficio ha completamente omesso di indicare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
4) la nullità degli avvisi per difetto di motivazione.
Nel merito, chiedevano: A) rigettare l'appello promosso dall'Ufficio e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2138/01/2019 pronunciata dalla CTP di Siracusa il 10-13 giugno 2019 a definizione dei ricorsi recanti i numeri di RGR 2008/2014, 2009/2014, 787/2015; B) in subordine, in caso di mancato integrale accoglimento delle domande formulate sub A), accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate nei ricorsi RGR 2008/2014,
2009/2014 e 787/2015: In via preliminare e/o pregiudiziale: B1) annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento numero SR0001622/2014; SR0001623/2014, SR0138457/2013 emessi dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 e/o violazione e falsa applicazione dell'art. 42 D.P.R. 600/1973 per mancanza di motivazione degli atti impugnati e, per l'effetto, accertare la correttezza delle rendite catastali proposte dagli Appellati nelle dichiarazioni di variazione dei dati di classamento e di rendita recanti i numeri di Protocollo
SR0211097; SR0218173; SR0206424; nel merito, in ulteriore subordine: B2) nel denegato e non creduto caso di totale o parziale non accoglimento delle domande tutte formulate sub n. B1), annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento numero SR0001622/2014; SR0001623/2014, SR0138457/2013 emessi dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimerebbero la determinazione di maggiori rendite catastali e, per l'effetto, accertare la correttezza delle rendite catastali proposte dagli appellati nelle dichiarazioni di variazione dei dati di classamento e di rendita recanti i numeri di Protocollo SR0211097; SR0218173; SR0206424; nel merito, in ulteriore subordine: B3) nel denegato e non creduto caso di totale o parziale non accoglimento delle domande tutte formulate sub n. B1) e B2), annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di accertamento numero
SR0001623/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio e notificato in data 23 giugno 2014, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimerebbero la determinazione di una maggiore rendita catastale e, per l'effetto, accertare la correttezza della rendita catastale proposta dagli appellati nella dichiarazione di variazione dei dati di classamento e di rendita (Protocollo n. SR0218173) presentata in data 11 dicembre 2012 con riguardo all'immobile ed attribuire un valore complessivo agli impianti presenti nell'immobile di Euro 30.200,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA nella misura di legge. Con riserva di ulteriormente variare, aggiungere ed argomentare e di ogni opportuna istanza e produzione anche documentale e di formulare richieste istruttorie.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 comma 2 in relazione all'art. 22 commi 1 e 2 D. L.vo 546/92 avanzata dai resistenti.
In virtù di tali disposizioni, l'appellante, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche se la parte resistente si costituisce, deve depositare prova della notifica dell'appello a quest'ultima.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'appello ai resistenti con modalità telematica a mezzo pec, per cui, ai fini della prova del perfezionamento di tale notifica era necessario il deposito, tramite l'applicativo SIGIT, del messaggio di trasmissione e delle ricevute di trasmissione e di consegna della pec.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, la notificazione, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario
(Cass. sez. 1 ordinanza n. 30532 del 26.11.2018 che ha statuito un principio di ordine generale in tema di notificazioni e comunicazioni via pec nel processo civile). Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha depositato unicamente la ricevuta di accettazione della pec inviata ai fini della notifica dell'appello ai resistenti (inserendola sia nella casella destinata alla ricevuta di accettazione che in quella destinata alla ricevuta di consegna).
Pertanto, in assenza di prova della rituale notificazione dell'impugnazione ai resistenti che, nelle loro controdeduzioni, hanno proposto la relativa eccezione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., vanno integralmente compensate le spese processuali tra le parti, in ragione della circostanza che l'irritualità della notificazione dell'appello appare frutto di un mero errore materiale nel caricamento nel sistema telematico delle ricevute della pec con il quale l'appello è stato inviato dall'Agenzia delle Entrate ai resistenti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa,
visto l'art. 53 comma 2 in relazione all'art. 22 commi 1 e 2 D. L.vo 546/92,
dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa nel presente giudizio.
Visto l'art. 92 comma 2 c.p.c.,
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Il giudice rel. Il presidente
IU STORACI ID SALVUCCI