Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
È viziata da nullità assoluta la sentenza nel caso di attestazione dei giudici che hanno deliberato, diversa dalla attestazione di quelli che hanno partecipato all'udienza nel relativo verbale (nel caso di specie l'intestazione della sentenza recava, quale secondo componente del collegio, il nome di un giudice che il verbale di udienza della data in cui veniva letto il dispositivo poneva tra parentesi, mentre indicava consecutivamente un nome diverso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2009, n. 47164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47164 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/11/2009
Dott. PIZZUTI IU - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 1959
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 19032/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GG GI N. IL 16/11/1955;
avverso la sentenza n. 529/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti V., che ha concluso per la correzione di errore materiale nell'interpretazione della sentenza e rigetto del ricorso;
udito l'avv. Bianchi;
udito il difensore dell'imputato, avv. Ettore.
RITENUTO
1 - La Corte di Milano, in riforma di sentenza del Tribunale, ha assolto RU IU dal delitto di danneggiamento ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e ne ha confermato la responsabilità per furto pluriaggravato di parti di un capannone (portone d'ingresso, finestre, pavimentazione e copertura). Il furto era avvenuto nel dicembre 2002, dopo che l'edificio, già in comodato dell'imputato al quale era stata mossa causa dall'offeso Palazzo Salvatore, ed insistente con altro appartenente a Palazzo su terreno a lui venduto, era stato interessato da un incendio, cui era seguita l'intimazione del Sindaco ad entrambi gl'interessati di demolire un soppalco abusivo costruito nello stesso capannone. La Corte ha respinto le doglianze d'appello, incentrate su vertenza civile (sfociata, si dice, nello sfratto) e sull'avere l'imputato ottemperato all'ordinanza del sindaco dopo l'incendio, rivolta anche all'imputato (che si dice in effetti locatario, non solo comodatario) diffidato consecutivamente da RU di demolire e rimuovere, sicché era da escludere sia l'altruità delle cose (il fatto sarebbe peraltro assorbito nel danneggiamento volto a portare nella discarica i materiali), sia il dolo specifico.
Il ricorso (Avv. F. Ettore) denuncia:
1 - nullità per violazione del principio di immutabilità del Giudice (art. 525 c.p.p., comma 2), perché nel verbale d'udienza del 5.3.08 si indica quale membro del Collegio la dr. sa Rosa Luisa Polizzi, mentre l'intestazione della sentenza reca invece del suo nome quello del dr. Sergio Piccinni Leopardi;
2 - inosservanza dell'art. 50 c.p., perché il fatto era stato compiuto con il consenso dell'avente diritto;
3 - inosservanza artt. 43, 624 e 625 c.p., per mancata valutazione di assenza di dolo;
4 - violazione artt. 624 e 625 c.p. - vizio di motivazione, in quanto il fatto si sarebbe in ipotesi dovuto qualificare appropriazione indebita, non furto (al momento l'imputato era in possesso dell'immobile).
2 - Il 1 motivo è fondato ed assorbente.
L'intestazione della sentenza reca, quale secondo componente del Collegio, il nome di un giudice che il verbale d'udienza della data in cui è stato letto il dispositivo pone tra parentesi, mentre indica consecutivamente un nome diverso.
È bensì probabile che si tratti di errore materiale nell'intestazione predisposta della sentenza. Ma la supposizione indotta dal verbale di udienza, che attesta quanto avvenuto pubblicamente, non è sufficiente a fini di certezza e non autorizza (come richiesto dal P.G., con riferimento alla consapevolezza dei presenti) la correzione della sentenza che, redatta e sottoscritta dopo la lettura del dispositivo (art. 544 e 545 c.p.p.), è rispetto a tale dispositivo già pubblicato un documento autonomo, dal cui deposito derivano diversi effetti giuridici, in particolare per l'imputato che può essere stato assente in udienza (e nella specie era contumace).
Pertanto, nel caso di diversa attestazione in sentenza dei giudici che hanno deliberato, rispetto a quelli che hanno partecipato all'udienza nel relativo verbale, è ineludibile il rilievo in sede d'impugnazione di nullità assoluta della sentenza, ai sensi dell'art. 525 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009