Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2500 del 2025, proposto da
IN RO e NI GI, rappresentate e difese dall'avvocato IN Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n. 177/2025 del 12 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LV LA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ragusa - sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”) per aver prestato servizio di insegnamento negli anni scolastici specificati nella medesima sentenza, per l’effetto condannando il convenuto Ministero all’attribuzione di € 500,00 in favore di RO IN e di € 2.000,00 in favore di GI NI AR LL, oltre accessori nella misura indicata in motivazione e spese da distrarsi in favore del difensore.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti hanno rappresentato che l’Amministrazione intimata, ad eccezione delle spese legali, effettivamente liquidate in favore del difensore, non ha dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne hanno chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo della nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia del Ministero intimato, con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3. Il Ministero intimato, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza camerale del 27 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Ciò premesso il ricorso deve ritenersi fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa dei ricorrenti fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, risultando decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia adempiuto, ad eccezione dell’avvenuto pagamento delle spese legali, a quanto disposto in sentenza.
5.1. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
5.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19dicembre 2023, n. 983).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LV LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV LA | SE NN NE |
IL SEGRETARIO