Sentenza 19 settembre 2006
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza competente a decidere sulla richiesta di misure alternative avanzata da un collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione deve essere individuato ai sensi dell'art. 16 nonies, comma ottavo, Legge n. 82 del 1991, e cioè con riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio all'atto della sottoscrizione del programma, senza alcuna distinzione in relazione allo stato di detenzione o meno del soggetto richiedente, non distinguendo la norma tra condannati liberi o ristretti in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2006, n. 33067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33067 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/09/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 2566
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 018947/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TR. SORVEGLIANZA TORINO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TR. SORVEGLIANZA ROMA;
ORDINANZA del 07/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
OSSERVA
1. Sull'istanza di affidamento in prova ai servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da AV IN, già ammesso allo speciale - programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia, in riferimento al provvedimento di cumulo emesso il 10 ottobre 2005 dalla procura generale di Torino che ha determinato la pena complessiva a suo carico in anni cinque e giorni otto di reclusione, il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 30 maggio 2005, dichiarava la propria incompetenza territoriale, assumendo che la competenza nei confronti dei collaboratori di giustizia in stato di libertà per effetto della sospensione dell'ordine di esecuzione (come il PA) spettava al tribunale di sorveglianza del luogo in cui aveva sede l'ufficio del pubblico ministero che aveva emesso e sospeso l'ordine di esecuzione, e quindi, nel caso di specie, al tribunale di sorveglianza di Torino. Quest'ultimo però, con ordinanza del 7 febbraio 2006, si dichiarava a sua volta incompetente e sollevava conflitto di competenza territoriale, disponendo la trasmissione alla Corte di cassazione della copia degli atti necessari alla sua risoluzione. Secondo il tribunale di sorveglianza di Torino, la situazione processuale del PA presentava alcune peculiarità, che potevano così sintetizzarsi: il condannato, collaboratore di giustizia e in esecuzione di sentenze emesse per delitti ricompresi tra quelli di cui all'art. 4 bis ord. pen., era stato ammesso allo speciale programma di protezione previsto dalla vecchia L. n. 82 del 1991, programma che non era stato prorogato dal Servizio Centrale di Protezione che gli aveva fatto mantenere però il domicilio presso lo stesso Servizio di Protezione, e si trovava in stato di libertà in virtù della deroga ai limiti di pena previsti dalla vecchia L. n. 82 del 1991, art. 13 ter ora abrogato. Ad avviso del tribunale di
Torino, la regola enunciata dal tribunale di sorveglianza di Roma, secondo cui il tribunale romano era competente a decidere sulla concessione delle misure alternative richieste solo nei riguardi dei collaboratori di giustizia ristretti in carcere, non era invocabile nel caso in esame, dovendo qui trovare applicazione della L. 13 febbraio 2001, n. 45, la norma dell'art. 16 nonies, comma 8 che attribuisce al tribunale di sorveglianza di Roma la competenza a decidere sulle misure alternative alla detenzione avanzate da persone sottoposte a speciali misure di protezione in base all'elezione di domicilio effettuata ai sensi della stessa L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 12, comma 3 bis (situazione che ricorreva per il PA, che al momento della presentazione dell'istanza era sottoposto, e lo sarebbe stato fino al marzo 2006, a misure particolari atte ad agevolarne il reinserimento e, come tale, era domiciliato presso il Servizio di Protezione di Roma), senza peraltro fare distinzioni di sorta tra condannati liberi e condannati ristretti in carcere. La regola richiamata dal tribunale romano faceva riferimento a un'ipotesi del tutto diversa, a quella cioè del condannato che, sottoposto a misure speciali di protezione, goda della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., commi 5 e 6: la Corte di cassazione, con sentenza del 10 dicembre
2004, n. 47881 emessa da questa stessa Prima Sezione Penale, aveva statuito al riguardo che la competenza a decidere sull'ammissione alle misure alternative appartiene in questo caso al tribunale di sorveglianza del luogo dove ha sede il pubblico ministero, ribadendo peraltro il criterio generale che vige per qualunque condannato. Ben diversa era la situazione del PA, cui era stata concessa la sospensione dell'esecuzione della pena non in virtù dell'art. 656 c.p.p., commi 5 e 6, che pone dei limiti di pena al di sotto di quelli previsti nella stessa norma, bensì al di fuori della sua previsione, e solo in virtù della possibilità riconosciuta al collaboratore di giustizia dalla L. n. 82 del 1991, vecchio art. 13 bis (ormai abrogato) di fruire di misure alternative in deroga ai limiti di pena previsti dalla legge ordinaria.
Ai sensi dell'art. 656 c.p.p. il PA non avrebbe potuto beneficiare della sospensione dell'esecuzione della pena e dovrebbe quindi trovarsi ristretto in carcere, sicché competente a decidere sulla domanda da lui proposta non poteva che essere il tribunale di sorveglianza di Roma, giudice naturale precostituito per legge, indipendentemente dal fatto che la Procura Generale presso la Corte di appello di Torno gli avesse concesso, applicando una norma non più in vigore, la sospensione dell'esecuzione della pena.
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, da due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Ciò premesso, competente a decidere sull'istanza di ammissione alle misure alternative proposta dal PA è il tribunale di sorveglianza di Roma.
È bene dir subito che, Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, a seguito dell'abrogazione della L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 13 ter da parte della L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 7 debba trovare applicazione, anche nei confronti dei collaboratori di giustizia sottoposti a speciale trattamento di protezione durante la disciplina previgente, la più rigida disciplina dettata dall'art. 16 nonies introdotto dall'art. 14 della nuova legge, e, in particolare, il comma 4 di questo articolo in riferimento ai limiti temporali di minima detenzione in carcere. E ciò in quanto le norme che attengono all'esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione, non sono annoverabili tra quelle penali sostanziali, per le quali vige il principio dell'irretroattività della legge più sfavorevole e di ultrattività di quella, pur se abrogata, più favorevole (art. 2 c.p., comma 3) (Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2003, n. 8721, Garofafo,
in Cass. pen. mass. ann., 2005, p. 594, n. 266; Id., Sez. 1^, 16 settembre 2003, n. 41345, Bertolotto, ivi, 2003, p. 594, n. 267; e già Cass., sz. 1^, 17 novembre 1999, Brunello, ibidem, 200Q, p. 3437; Id., Sez. 1^, 14 gennaio 1997, Dessolis, ibidem, 1997, p. 3591).
La disposta sospensione dell'ordine di esecuzione della pena complessiva emessa nei confronti del PA (fissata originariamente in anni 7, mesi 9 e giorni 26 di reclusione, e poi rideterminata in anni 5 e giorni 8 di reclusione) dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Torino sembrerebbe quindi essere stata illegittimamente disposta perché il condannato non avrebbe dovuto essere scarcerato, perché supera i limiti di pena stabiliti dall'art. 656 c.p.p.. In ogni caso, a prescindere dalla situazione processuale del tutto particolare del PA, resta da stabilire quale sia la magistratura di sorveglianza competente a decidere sulle istanze da lui proposte. Orbene, il PA risulta domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma, il che determina in via esclusiva la competenza a provvedere del tribunale di sorveglianza di Roma, così come disposto dalla L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies, comma 8 che attribuisce proprio a questo tribunale la competenza a decidere sulle misure alternative alla detenzione avanzate da persone sottoposte a speciali misure di protezione in base all'elezione di domicilio effettuata ai sensi della stessa legge, art. 12, comma 3 bis (situazione che ricorre per il PA, che al momento della presentazione della domanda era sottoposto, e lo sarebbe stato fino al marzo 2006, a misure particolari atte ad agevolarne il reinserimento e, come tale, era domiciliato presso il Servizio di Protezione di Roma). Tale norma, peraltro - come osserva correttamente il tribunale di sorveglianza di Torino - non distingue tra condannati liberi e condannati ristretti in carcere. Invero, il principio che il tribunale di sorveglianza di Roma è competente a decidere solo nei riguardi di collaboratori ristretti in carcere, enunciato dal tribunale di sorveglianza di Roma e mutuato da una pronuncia di questa Corte Suprema (Sez. 1^, 10 dicembre 2004, n. 47881; ma vedi anche Id., Sez. 1^, 16 dicembre 2005, n. 4383, Pelleriti, RV 233570, Id., Sez. 1^, 5 ottobre 2005, n. 38047, Alessi, RV. 232463), che fa riferimento però a una ipotesi diversa da quella afferente all'odierno condannato, perché riguarda un collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione che gode della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5.
Nella giurisprudenza di legittimità prevale comunque, in tema di competenza a provvedere sulle domande di ammissione a misure alternative alla detenzione avanzate dal condannato sottoposto a speciale programma di protezione, la regola che essa spetta al tribunale di sorveglianza indicato nella L. n. 92 del 1991, art. 16 nonies, comma 8 e successive modificazioni, anche nel caso in cui l'interessato si trovi in regime di sospensione della pena a norma dell'art. 656 c.p.p., comma 5, trattandosi di regola eccezionale avente carattere inderogabile (Cass., Sez. 1^, 20 dicembre 2005, n. 1888, Di Mauro, RV 233571). In modo ancora più esplicito è stato affermato che, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, che ha modificato la disciplina della protezione dei collaboratori di giustizia, sussiste la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sulla domanda di ammissione a misure alternative alla attenzione del condannato ammesso non a speciale programma, ma solo a misure urgenti di protezione adottate dal Capo della polizia, in quanto l'interessato domicilia di fatto, indipendentemente da una formale elezione di domicilio, presso il Servizio Centrale di Protezione (così Cass., Sez. 1^, 11 luglio 2002, n. 30740, Giova, RV. 222185).
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p.;
Risolvendo il conflitto:
dichiara la competenza del tribunale di sorveglia di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2006