Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7323 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B PO O ITALIANO3.223/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME 07 EM DY CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N.16576/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Cron. 20421 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Ud. 12/02/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AG GI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n.290, presso l'avv. Adriano Casellato, che la rappresentaCasellato, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Gian Andrea Chiavegatti del Foro di Verona;
- ricorrente
contro
DA ON & C. s.n.c. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza del 26 febbraio-17 aprile 1999, n. 22 del 199, 228 cron., 31/97 rgac;
. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 671 1 udienza del 12 FEBBRAIO 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo ed il rigetto del primo e secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 febbraio-17 aprile 1999, il Tribunale di Vicenza, in totale riforma della sentenza del locale Pretore del 4 aprile-14 maggio 1996, dichiarava la nullità del contratto di subagenzia C. e GI intercorso tra la s.n.c. AN AL NA. Conseguentemente, il Tribunale condannava la NA a restituire alla preponente tutte le somme erogate nel corso del rapporto (pari a lire 87.188.181) oltre a lire 10.901.833 relative a differenze per il lavoro prestato nel periodo 1990-1994, che la NA aveva ricevuto in esecuzione della decisione impugnata. Con la medesima decisione, il Tribunale rigettava l'appello incidentale della NA. I giudici di appello dichiaravano la nullità del contratto di subagenzia stipulato dalle par_ ti per mancanza di iscrizione della NA nell'albo degli agenti, di cui all'art.2 della legge n.204 del 2 1985, concludendo che la NA non poteva avere il riconoscimento di alcun compenso per l'attività svolta. I giudici di appello osservavano che secondo la giurisprudenza di questa Corte - le direttive comunitarie, anche se dettagliate e incondizionate, hanno efficacia verticale, trovando diretta applicazione solo nei confronti degli Stati membri e non anche tra privati. Sulla base di tali premesse, il Tribunale concludeva che la direttiva CEE 18 dicembre 1986 n.86/653 che non prevede alcun obbligo di iscrizione in appositi albi per l'esercizio dell'attività di agente non poteva essere invocata per dedurne la legittimità dell'attività svolta dalla NA. Avverso tale decisione la NA ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro distinti motivi. La società intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza di appello per illeggibilità della firma apposta per il conferimento della procura sul ricorso in appello depositato dalla società AN. Il motivo è infondato. La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto quando 3 l'autore di questo sia identificabile, con il nome e con il cognome, dal contesto dell'atto come persona fisica che agisca proprio nomine o quale titolare di organo avente la rappresentanza di persona giuridica, poiché soltanto tale risultanza consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità a tale personar della procura a tale persona come della sottoscrizione effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore (Cass. 28 agosto 1993 n. 9148, 24 febbraio 1997 n. 1681). Orbene, nel caso di specie, dall'esame diretto del ricorso in appello e della procura apposta a margine dello stesso risulta chiaramente identificabile l'autore di essa che viene specificamente indicato in epigrafe come legale rappresentante della società (AL AN). Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione del rapporto (ex art.360 n.5 codice di procedura civile). Secondo la NA, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze processuali che . conducevano tutte a qualificare il rapporto intercorso tra le parti come di "procacciamento d'affari". Con il terzo motivo, seppure in via subordinata e per 4 l'ipotesi di mancato accoglimento del motivo richiama le considerazioniprecedente, la ricorrente già svolte in grado d'appello in merito all'efficacia delle direttive della Comunità europee e delle pronunce della Corte di Giustizia che hanno affermato l'irrilevanza, ai fini della validità del contratto di agenzia, dell'obbligo di iscrizione nel ruolo di cui alla legge n.204 del 3 maggio 1985. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente propone -seppure in via gradata e subordinata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 204 del 1985, per la ipotesi in cui questa fosse ritenuta ancora in vigore, nella parte in cui subordina la validità del contratto di agenzia alla previa iscrizione dell'agente nei ruoli esistenti presso le Camere di Commercio. Seguendo tale interpretazione, infatti, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, impedendo o limitando, di fatto, il diritto allo stabilimento e l'attività economica privata. Osserva il Collegio: deve essere esaminato, innanzi tutto, il secondo motivo di ricorso che appare fondato. in ordine alla qualificazione del rapporto dedotto in R I giudici di appello non hanno adeguatamente motivato 5 causa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'agente è la parte che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente о mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art.1742 codice civile), il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente): Cass. 8 febbraio 1999 n. 1078. Sotto altro profilo, il contratto atipico di procacciamento d'affari si distingue dalla mediazione (art.1754 codice civile) per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore, il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico a differenza dell'agente- - può pretendere il compenso (Cass. 6 aprile 2000 n. 4327). Orbene, con riferimento al caso di specie, con motivazione inadeguata e insufficiente, i giudici di appello hanno escluso l'esistenza del rapporto di procacciamento d'affari per la sola considerazione che la NA aveva svolto la propria attività entro una 6 zona determinata per un certo periodo di tempo (secondo le dichiarazioni rese dalla stessa NA). Come correttamente ha posto in luce la ricorrente, nel secondo motivo di ricorso, la determinazione della zona non è caratteristica esclusiva del contratto di agenzia. Tra l'altro, i giudici di appello hanno confuso il requisito della stabilità del rapporto, che presuppone l'esistenza di un obbligo di svolgere attività di promozione in favore del preponente, con un altro elemento, quello della validità del contratto o della durata del rapporto, dal quale è possibile desumere ammissibile solo una certa continuità dello stesso, anche per il procacciatore d'affari. In ordine a tale requisito i giudici di appello nulla precisando questa volta hanno osservato, che il "nomen iuris" non è vincolante correttamente per il giudice. Deve pertanto essere accolto il secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame. Restano assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo, il terzo e quarto motivo del ricorso, proposti, tra l'altro, in via subordinata tra di loro. 7 Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo ed il quarto. Rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al IL CONSIGLIERE EST.Coulderly Appello di motivo accolto e rinvia alla Corte di Venezia anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002. IL PRESIDENTE Vincenzo Milea IL CANCELLIERE in Cancelleria De I oggi, 20 MA 2002 D A 0 , S ? 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O IL CANCELLIERF A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N A R I E I G L S D E L E R E O D R