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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'TO TO, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6205/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ischia - Via Iasolino 1 80077 Ischia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1704-2024 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1704-2024 CATASTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18901/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il 3/03/2025 e depositato in data 1/04/2025, impugnava la notifica del classamento avvenuta da parte dell'Agenzia del Territorio –
Ufficio Provinciale di Napoli - Sezione Catasto Fabbricati – delle unità immobiliari site in Ischia (Na) alla
Indirizzo_1 e 18 (specificatamente quelle iscritte al Foglio 14 – Particella 586 - Sub 2 e Sub 3 nonché quella insistente sempre al Foglio 14 – Particella 826 - Sub 1) a seguito dell'Avviso di Accertamento I.M.U.
Anno 2019 n.1794 del 15/11/2024 notificato in data 03/01/2025 per una maggiore imposta I.M.U. di € 1.788,57
a cui aggiungere, sanzioni per omesso versamento, interessi e spese di notifica, avverso il Comune di Ischia
e l'Agenzia delle Entrate Territorio eccependo la violazione di legge per difetto di notifica degli originari avvisi di accertamento catastali, la nullità' dell'illegittimo aumento catastale accertato, la violazione di legge per difetto di motivazione ed omessa istruttoria, la violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.), la violazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede, l'illegittimità degli aumenti catastali e l'inapplicabilità della nuova rendita catastale da parte dell'amministrazione comunale. Concludeva con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia del Territorio di Napoli che controdeduceva il termine ordinatorio e non perentorio per la notifica dell'accertamento, la correttezza nell'attribuzione del classamento effettuato sulla base di metodologie comparative e seguendo il principio di ordinarietà. Eccepiva che per l'unità immobiliare ubicata sulla particella 826, tenendo conto della maggiore superficie, era stata assegnata la classe 4, una in meno rispetto alle unità ubicate sulla particella 586 a seguito della elevata consistenza, mentre per quanto riguarda le unità censite sulla particella 586 in fase di assegnazione del classamento si era anche tenuto conto della sentenza della CGT di secondo grado di Napoli n.249/50/2013 che aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Inoltre controdeduceva che la parte ricorrente era consapevole della rendita assegnata sin dall'anno 2015, in quanto per l'unità immobiliare censita sulla particella 826 era stata richiesta una rettifica della ditta catastale e nell'anno 2021 era stato stipulato un atto di donazione;
invece per le unità censite sulla particella 586 nell'anno
2015 era stata presentata una domanda di voltura per ricongiungimento di usufrutto. Concludeva con la richiesta di rigetto della domanda attorea e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva il Comune di Ischia che eccepiva il corretto operato avendo regolarmente riportato quale base imponibile dell'imposta la rendita catastale così come iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Tutte le eccezioni relative alla mancata notifica dell'atto di variazione catastale andavano contestate all'Agenzia del Territorio. Chiedeva il rigetto del ricorso e in via subordinata, la rideterminazione della pretesa impositiva del Comune di Ischia sulla scorta della rendita catastale previgente alla variazione catastale e confermare le sanzioni emesse per il parziale e il tardivo versamento. Con vittoria di spese e compensi con attribuzione al difensore anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Contribuente ha proposto ricorso impugnando l'avviso di accertamento IMU prot. n. 1704 relativo all'anno
2019, inviato dal Comune di Ischia, notificatogli in data 03/01/2025, riguardante l'attribuzione della rendita catastale derivante dalla definizione di due denunce per “nuova costruzione” prot. NA0088211 del 01/02/2005
e prot. NA0389561 del 03/06/2005 con cui il tecnico incaricato dal contribuente ha proposto il seguente classamento: fg. 14, p.lla 826 – sub 1 - cat. C/2 – classe 1 – mq. 160 - R.C. € 1.049,44; fg. 14, p.lla 586 – sub 2 - cat. C/2 – classe 1 – mq. 105 - R.C. € 688,70 e fg. 14, p.lla 586 – sub 3 - cat. C/2 – classe 1 – mq.
105 - R.C. € 688,70. D'altra parte l'Ufficio in fase di accertamento Docfa ai sensi del D.M. 701/94 in data
24/03/2005 e 30/06/2005, non ritenendo congrua la rendita catastale attribuita dalla parte agli immobili, ha rettificato il classamento nel seguente modo: fg. 14, p.lla 826 – sub 1 - cat. C/2 – classe 4 – mq. 160 - R.C.
€ 1.669,19; fg. 14, p.lla 586 – sub 2 - cat. C/2 – classe 5 – mq. 105 - R.C. € 1.274,36 e fg. 14, p.lla 586 – sub 3 - cat. C/2 – classe 5 – mq. 105 - R.C. € 1.274,36.
Il ricorrente presenta le visure storiche per immobile dalle quali emerge che le variazioni di aumento catastale i per la particella 586 sub 2 e 3, avvenute in data 30/06/2005 con protocollo n° NA0450507, di cui all'avviso di accertamento catastale sarebbero ancora in corso di notifica. Così anche per la variazione di aumento catastale avvenuta in atti per la particella 826 sub 1, in data 24/03/2005 con protocollo n° NA0225992, e dal quale ne sarebbe anche scaturito un avviso di accertamento catastale assunto al protocollo n. NA0235679 emesso in data 31/03/2005, e che sarebbe ancora in corso di notifica. D'altro canto, l'Ufficio non dimostra e documenta l'avvenuta notifica di queste variazioni attraverso la notifica degli avvisi di accertamento catastali.
Inoltre viene documentato dal ricorrente la presenza di sentenze della CGT di Napoli sia in primo che secondo grado favorevoli al contribuente con annullamento degli atti di accertamento IMU impugnati, come la sentenza n° 8352/31/15 emessa dalla Sezione 31^ della CGT di secondo grado di Napoli in data 06.07.2015
e depositata in data 21.09.2015, nonché la Sentenza n. 10244/2021 della Sezione 1^ della CGT di Primo
Grado depositata in data 27.09.2021: quest'ultima ha accolto il ricorso e, per l'effetto, in completa assenza dell'avvenuta notifica della rettifica catastale, ha anche annullato gli avvisi di accertamento IMU 2015 e TASI
2015 impugnati nonché la rettifica catastale operata dall'Agenzia del Territorio.
Fondata, pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento catastale e, a tale proposiro, si richiama l'Ordinanza del 19.07.2017, n. 17825, ove i Supremi Giudici hanno stabilito che l'avviso di accertamento catastale mai notificato viola il disposto del primo comma dell'articolo 74 della
Legge n. 342/00, secondo cui: “A decorrere dal I° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”. Pertanto, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione e conseguente nullità della pretesa tributaria fondata analogamente sulle rendite catastali mai notificate al contribuente.
La Corte, tenendo conto di tutto quanto rappresentato dalle parti, accoglie il ricorso ed annulla sia l'avviso di accertamento IMU 2019 che il richiamato atto di accertamento catastale per il quale non è stata provata l'avvenuta notifica. Dispone che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'TO TO, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6205/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ischia - Via Iasolino 1 80077 Ischia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1704-2024 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1704-2024 CATASTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18901/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il 3/03/2025 e depositato in data 1/04/2025, impugnava la notifica del classamento avvenuta da parte dell'Agenzia del Territorio –
Ufficio Provinciale di Napoli - Sezione Catasto Fabbricati – delle unità immobiliari site in Ischia (Na) alla
Indirizzo_1 e 18 (specificatamente quelle iscritte al Foglio 14 – Particella 586 - Sub 2 e Sub 3 nonché quella insistente sempre al Foglio 14 – Particella 826 - Sub 1) a seguito dell'Avviso di Accertamento I.M.U.
Anno 2019 n.1794 del 15/11/2024 notificato in data 03/01/2025 per una maggiore imposta I.M.U. di € 1.788,57
a cui aggiungere, sanzioni per omesso versamento, interessi e spese di notifica, avverso il Comune di Ischia
e l'Agenzia delle Entrate Territorio eccependo la violazione di legge per difetto di notifica degli originari avvisi di accertamento catastali, la nullità' dell'illegittimo aumento catastale accertato, la violazione di legge per difetto di motivazione ed omessa istruttoria, la violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.), la violazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede, l'illegittimità degli aumenti catastali e l'inapplicabilità della nuova rendita catastale da parte dell'amministrazione comunale. Concludeva con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia del Territorio di Napoli che controdeduceva il termine ordinatorio e non perentorio per la notifica dell'accertamento, la correttezza nell'attribuzione del classamento effettuato sulla base di metodologie comparative e seguendo il principio di ordinarietà. Eccepiva che per l'unità immobiliare ubicata sulla particella 826, tenendo conto della maggiore superficie, era stata assegnata la classe 4, una in meno rispetto alle unità ubicate sulla particella 586 a seguito della elevata consistenza, mentre per quanto riguarda le unità censite sulla particella 586 in fase di assegnazione del classamento si era anche tenuto conto della sentenza della CGT di secondo grado di Napoli n.249/50/2013 che aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Inoltre controdeduceva che la parte ricorrente era consapevole della rendita assegnata sin dall'anno 2015, in quanto per l'unità immobiliare censita sulla particella 826 era stata richiesta una rettifica della ditta catastale e nell'anno 2021 era stato stipulato un atto di donazione;
invece per le unità censite sulla particella 586 nell'anno
2015 era stata presentata una domanda di voltura per ricongiungimento di usufrutto. Concludeva con la richiesta di rigetto della domanda attorea e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva il Comune di Ischia che eccepiva il corretto operato avendo regolarmente riportato quale base imponibile dell'imposta la rendita catastale così come iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Tutte le eccezioni relative alla mancata notifica dell'atto di variazione catastale andavano contestate all'Agenzia del Territorio. Chiedeva il rigetto del ricorso e in via subordinata, la rideterminazione della pretesa impositiva del Comune di Ischia sulla scorta della rendita catastale previgente alla variazione catastale e confermare le sanzioni emesse per il parziale e il tardivo versamento. Con vittoria di spese e compensi con attribuzione al difensore anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Contribuente ha proposto ricorso impugnando l'avviso di accertamento IMU prot. n. 1704 relativo all'anno
2019, inviato dal Comune di Ischia, notificatogli in data 03/01/2025, riguardante l'attribuzione della rendita catastale derivante dalla definizione di due denunce per “nuova costruzione” prot. NA0088211 del 01/02/2005
e prot. NA0389561 del 03/06/2005 con cui il tecnico incaricato dal contribuente ha proposto il seguente classamento: fg. 14, p.lla 826 – sub 1 - cat. C/2 – classe 1 – mq. 160 - R.C. € 1.049,44; fg. 14, p.lla 586 – sub 2 - cat. C/2 – classe 1 – mq. 105 - R.C. € 688,70 e fg. 14, p.lla 586 – sub 3 - cat. C/2 – classe 1 – mq.
105 - R.C. € 688,70. D'altra parte l'Ufficio in fase di accertamento Docfa ai sensi del D.M. 701/94 in data
24/03/2005 e 30/06/2005, non ritenendo congrua la rendita catastale attribuita dalla parte agli immobili, ha rettificato il classamento nel seguente modo: fg. 14, p.lla 826 – sub 1 - cat. C/2 – classe 4 – mq. 160 - R.C.
€ 1.669,19; fg. 14, p.lla 586 – sub 2 - cat. C/2 – classe 5 – mq. 105 - R.C. € 1.274,36 e fg. 14, p.lla 586 – sub 3 - cat. C/2 – classe 5 – mq. 105 - R.C. € 1.274,36.
Il ricorrente presenta le visure storiche per immobile dalle quali emerge che le variazioni di aumento catastale i per la particella 586 sub 2 e 3, avvenute in data 30/06/2005 con protocollo n° NA0450507, di cui all'avviso di accertamento catastale sarebbero ancora in corso di notifica. Così anche per la variazione di aumento catastale avvenuta in atti per la particella 826 sub 1, in data 24/03/2005 con protocollo n° NA0225992, e dal quale ne sarebbe anche scaturito un avviso di accertamento catastale assunto al protocollo n. NA0235679 emesso in data 31/03/2005, e che sarebbe ancora in corso di notifica. D'altro canto, l'Ufficio non dimostra e documenta l'avvenuta notifica di queste variazioni attraverso la notifica degli avvisi di accertamento catastali.
Inoltre viene documentato dal ricorrente la presenza di sentenze della CGT di Napoli sia in primo che secondo grado favorevoli al contribuente con annullamento degli atti di accertamento IMU impugnati, come la sentenza n° 8352/31/15 emessa dalla Sezione 31^ della CGT di secondo grado di Napoli in data 06.07.2015
e depositata in data 21.09.2015, nonché la Sentenza n. 10244/2021 della Sezione 1^ della CGT di Primo
Grado depositata in data 27.09.2021: quest'ultima ha accolto il ricorso e, per l'effetto, in completa assenza dell'avvenuta notifica della rettifica catastale, ha anche annullato gli avvisi di accertamento IMU 2015 e TASI
2015 impugnati nonché la rettifica catastale operata dall'Agenzia del Territorio.
Fondata, pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento catastale e, a tale proposiro, si richiama l'Ordinanza del 19.07.2017, n. 17825, ove i Supremi Giudici hanno stabilito che l'avviso di accertamento catastale mai notificato viola il disposto del primo comma dell'articolo 74 della
Legge n. 342/00, secondo cui: “A decorrere dal I° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”. Pertanto, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione e conseguente nullità della pretesa tributaria fondata analogamente sulle rendite catastali mai notificate al contribuente.
La Corte, tenendo conto di tutto quanto rappresentato dalle parti, accoglie il ricorso ed annulla sia l'avviso di accertamento IMU 2019 che il richiamato atto di accertamento catastale per il quale non è stata provata l'avvenuta notifica. Dispone che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.